Art. 7 
 
Ulteriori misure di semplificazione in tema di  accesso  alle  misure
                             alternative 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 47, comma 2, dopo le parole: «per almeno un  mese
in istituto,» sono inserite le seguenti: «se il soggetto e'  recluso,
e mediante l'intervento dell'ufficio di esecuzione penale esterna, se
l'istanza e' proposta da soggetto in liberta',»; 
    b) l'articolo 57 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 57 (Legittimazione alla richiesta di misure). - 1. Le  misure
alternative e quelle di cui agli articoli 30, 30-ter,  52,  53  e  54
nonche' all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 30
maggio  2002,  n.  115,  possono  essere  richieste  dal  condannato,
dall'internato, dai loro prossimi congiunti,  dal  difensore,  ovvero
proposte dal gruppo di osservazione e trattamento.». 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo dell'art. 47 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 47 (Affidamento in prova al servizio sociale).  -
          (Omissis). 
              2.  Il  provvedimento  e'  adottato  sulla   base   dei
          risultati della osservazione della  personalita',  condotta
          collegialmente per  almeno  un  mese  in  istituto,  se  il
          soggetto e' recluso, e mediante  l'intervento  dell'ufficio
          di esecuzione penale esterna, se l'istanza e'  proposta  da
          soggetto in liberta', nei casi in cui si puo' ritenere  che
          il provvedimento stesso, anche attraverso  le  prescrizioni
          di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e
          assicuri la prevenzione  del  pericolo  che  egli  commetta
          altri reati. 
              (Omissis).».