Art. 8 
 
     Modifiche in tema di comunicazioni e attivita' di controllo 
 
  1. All'articolo 58 della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  dopo  il
primo comma sono aggiunti i seguenti: «Alle  attivita'  di  controllo
partecipa,  ove  richiesta,  la  polizia  penitenziaria,  secondo  le
indicazioni del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna e
previo coordinamento con  l'autorita'  di  pubblica  sicurezza.  Tali
attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza  delle  prescrizioni
inerenti alla dimora, alla liberta' di  locomozione,  ai  divieti  di
frequentare determinati locali o persone e di detenere armi. 
  Le attivita'  di  controllo  sono  svolte  con  modalita'  tali  da
garantire  il  rispetto  dei  diritti  dell'interessato  e  dei  suoi
familiari e conviventi, da recare il minor pregiudizio  possibile  al
processo di reinserimento sociale e la  minore  interferenza  con  lo
svolgimento di attivita' lavorative.». 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'art. 58 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  58  (Comunicazione  all'autorita'  di   pubblica
          sicurezza). - Dei provvedimenti previsti dal presente  capo
          ed adottati dal magistrato o dalla sezione di sorveglianza,
          e' data immediata comunicazione  all'autorita'  provinciale
          di pubblica sicurezza a cura della cancelleria. 
              Alle attivita' di controllo partecipa,  ove  richiesta,
          la  polizia  penitenziaria,  secondo  le  indicazioni   del
          direttore  dell'ufficio  di  esecuzione  penale  esterna  e
          previo coordinamento con l'autorita' di pubblica sicurezza.
          Tali attivita' riguardano esclusivamente l'osservanza delle
          prescrizioni  inerenti  alla  dimora,  alla   liberta'   di
          locomozione, ai divieti di frequentare determinati locali o
          persone e di detenere armi. 
              Le attivita' di controllo  sono  svolte  con  modalita'
          tali da garantire il rispetto dei diritti  dell'interessato
          e dei suoi familiari  e  conviventi,  da  recare  il  minor
          pregiudizio possibile al processo di reinserimento  sociale
          e la minore interferenza con lo  svolgimento  di  attivita'
          lavorative.».