Art. 7 Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 629, comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante per l'Arma dei carabinieri», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri»; b) all'articolo 651-bis: 1) al comma 1, lettera c), le parole: «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»; 2) il comma 3 e' sostituito con il seguente: «3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.»; c) all'articolo 664, comma 1, lettera b): 1) le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»; 2) la parola: «quarantesimo» e' sostituita con: «quarantacinquesimo»; d) all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), le parole «non direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»; e) all'articolo 674, comma 3, la parola «-logistico» e' soppressa; f) all'articolo 684, comma 1, la parola «preferenziali» e' soppressa; g) all'articolo 685: 1) al comma 2, lettera b), la parola «preferenziali» e' soppressa; 2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»; h) all'articolo 687, comma 2, le parole «dall'articolo 684» sono sostituite con le seguenti: «dagli articoli 684 e 685»; i) all'articolo 692: 1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»; 2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono: a) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto.»; 3) al comma 6, le lettere a) ed e-bis) sono soppresse; 4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.»; l) all'articolo 707, al comma 1, lettera b), la parola: «superiore» e' sostituita con le seguenti: «di secondo grado»; m) all'articolo 723, il comma 4 e' soppresso; n) all'articolo 775, al comma 3, le parole: «aggiornamento e» sono soppresse; o) all'articolo 778 al comma 1, lettera d), le parole: «aggiornamento e» sono soppresse; p) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola «allievo» e' soppressa; q) all'articolo 847: 1) nella rubrica, la parola: «-logistico» e' soppressa; 2) al comma 1, la parola: «-logistico» e' soppressa; r) all'articolo 1040, comma 1, lettera c), la parola «-logistico» e' soppressa; s) all'articolo 1051, comma 4, dopo le parole: «pubblicazione del quadro di avanzamento» sono aggiunte le seguenti «o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri»; t) all'articolo 1056, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: «5-bis. La promozione non e' attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, e' sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5.»; u) all'articolo 1059, dopo il comma 7-bis e' aggiunto il seguente: «7-ter. La promozione non e' attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, e' sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.»; v) all'articolo 1062, comma 6-bis: 1) le parole: «primi marescialli» sono sostituite con la seguente: «luogotenenti»; 2) dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono aggiunte le seguenti: «o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.»; z) all'articolo 1231, comma 1, dopo le parole: «del ruolo normale», sono aggiunte le seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c)»; aa) all'articolo 1294, comma 1, dopo le parole: «comando di stazione» e' aggiunta la seguente: «territoriale»; bb) all'articolo 1508, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.»; cc) all'articolo 2196-ter, il comma 4 e' sostituito con il seguente: «4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»; dd) all'articolo 2196-quater, comma 1, le parole: «non direttivi e non dirigenti» sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori,»; ee) all'articolo 2196-quinquies, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021. 3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo. 3-quater. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»; ff) all'articolo 2206-ter, comma 1, le parole «1° gennaio» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre»; gg) all'articolo 2212-ter, comma 1, le parole: «c-bis» sono sostituite con la seguente: «b)»; hh) all'articolo 2212-quinquies: 1) il comma 3 e' sostituito con il seguente: «3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, puo' coordinare, con piena responsabilita', l'attivita' di piu' persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza.»; 2) al comma 4, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti»; 3) il comma 5 e' sostituito con il seguente: «5. Il personale del ruolo forestale dei periti puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale.» 4) al comma 5-bis, le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti», le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale», e le parole: «primi periti superiori», ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti con qualifica di carica speciale»; ii) all'articolo 2212-sexies: 1) il comma 2 e' sostituito con il seguente: «2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, puo' indirizzare e controllare l'attivita' di piu' persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilita' per il risultato conseguito. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza»; 2) al comma 3, le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori»; 3) il comma 3-bis e' sostituito con il seguente: «3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»; ll) all'articolo 2212-septies: 1) al comma 2, le parole: «I collaboratori e i collaboratori capo», sono sostituite con le seguenti: «Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori»; 2) il comma 2-bis e' sostituito con il seguente: «2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.»; mm) all'articolo 2212-octies: 1) al comma 1, lettera g), le parole «maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza», sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore»; 2) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: «g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.»; 3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto», sono sostituite con le seguenti: «primo perito superiore» e le parole «alla qualifica di luogotenente» sono sostituite con le seguenti: «al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.»; nn) all'articolo 2212-duodecies, al comma 5, le parole: «, un mese e ventiquattro giorni» sono sostituite con le seguenti: «e cinque mesi»; oo) all'articolo 2212-terdecies: 1) al comma 3, le parole: «in misura non superiore a 160 unita' annue», sono sostituite con le seguenti: «equamente per ogni annualita'»; 2) il comma 4 e' sostituito con il seguente: «4. Le unita' da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800.»; 3) il comma 5 e' sostituito con il seguente: «5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800.»; pp) all'articolo 2212-quaterdecies: 1) al comma 1, dopo le parole: «mediante concorso per titoli dai luogotenenti», sono aggiunte le seguenti: «dei ruoli degli Ispettori» e dopo le parole: «non inferiore a cinquanta anni» sono aggiunte le seguenti: «e non superiore a 59»; 2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: «1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori.»; 3) al comma 2, dopo le parole: «vincitori del concorso», sono aggiunte le seguenti: «, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale,»; 4) il comma 3 e' abrogato; qq) all'articolo 2214-quater: 1) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: «14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»; 2) il comma 24 e' sostituito con il seguente: «24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa.»; 3) dopo il comma 24, e' aggiunto il seguente: «24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24: a) e' iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado gia' presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianita' relativa pregressa; b) frequenta un apposito corso secondo modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza; c) al termine del corso e' assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.»; rr) all'articolo 2247-bis: 1) al comma 8-bis, le parole: «primo perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «carica speciale» e le parole: «periti superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 2) al comma 9-bis, le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»; 3) al comma 10-bis, le parole: «ai collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri»; 4) al comma 11, la lettera l) e' sostituita con la seguente: «l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli.»; ss) all'articolo 2247-undecies: 1) nella rubrica, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 2) al comma 1, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite con le seguenti: «luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri», le parole: «periti superiori» sono sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori»; tt) all'articolo 2247-duodecies: 1) nella rubrica, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 2) al comma 1, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le seguenti: «maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 3) al comma 1, lettera a), la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»; 4) al comma 1, lettera b), la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»; 5) al comma 1, lettera b), numero 1), la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»; 6) al comma 1, lettera b), numero 2), la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»; 7) al comma 2, la parola: «periti» e' sostituita con la seguente: «marescialli»; uu) all'articolo 2252: 1) il comma 3 e' sostituito con il seguente: «3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18.»; 2) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: «9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali. 9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonche', alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalita' e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.»; vv) all'articolo 2253-quater: 1) al comma 10, lettera b), le parole: «revisore capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri»; 2) al comma 10, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, gia'»; 3) al comma 10, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, gia'»; 4) al comma 10, lettera b), numero 4), la parola: «revisori» e' sostituita con la seguente: «brigadieri»; 5) al comma 10, lettera b), numero 5), la parola: «revisori» e' sostituita con la seguente: «brigadieri.»; zz) all'articolo 2253-quinquies, sono apportate le seguenti modificazioni: 1) nella rubrica, le parole: «e di revisore capo qualifica speciale» sono soppresse; 2) al comma 4, lettera a), numero 5), dopo le parole: «31 dicembre 2010» sono aggiunte le seguenti: «e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1»; 3) al comma 4, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per l'anno 2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»; 4) al comma 4, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per l'anno 2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»; 5) al comma 4, lettera b), numero 4), dopo le parole: «per l'anno 2020, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»; 6) al comma 4, lettera b), numero 5), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 7) al comma 4, lettera b), numero 6), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 8) al comma 4, lettera b), numero 7), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 9) al comma 4, lettera b), numero 8), le parole: «revisori capo» sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; aaa) all'articolo 2253-septies: 1) nella rubrica, le parole: «e di collaboratore capo qualifica speciale» sono soppresse; 2) al comma 5, le parole: «i collaboratori capo» sono sostituite con le seguenti: «gli appuntati scelti, gia' collaboratori capo». 2. Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto. 3. Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegate al presente decreto. 4. Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito, dal 2019, dalla tabella 4 - quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 allegata al presente decreto. 5. Il quadro III (specchi B e C) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e 13 allegate al presente decreto. 6. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 14 allegata al presente decreto. 7. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 15 allegata al presente decreto. 8. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.
Note all'art. 7: - Si riporta il testo degli articoli 629, 651-bis, 664, 664-bis, 674, 684, 685, 687, 692, 707, 723, 775, 778, 783, 847, 1040, 1051, 1056, 1059, 1062, 1231, 1294, 1508, 2196-ter, 2196-quinquies, 2206-ter, 2212-ter, 2212-qunquies, 2212-sexsies, 2212-septies, 2212-octies, 2212-duodecies, 2212-terdecies, 2212-quaterdecies, 2214-quater, 2247-bis, 2247-undecies, 2247-duodecies, 2252, 2253-quater, 2253-quinques, 2253-septies del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificati dal presente decreto: «Art. 629 (Successione e corrispondenza dei gradi e delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali sono cosi' determinate in ordine crescente: a) sergente: vice brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; b) sergente maggiore: secondo capo della Marina militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto della Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; d) maresciallo: capo di 3^ classe per la Marina militare; maresciallo di 3^ classe per l'Aeronautica militare; e) maresciallo ordinario: capo di 2^ classe per la Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica militare; f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la Marina militare; maresciallo di 1^ classe per l'Aeronautica militare; g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri; maresciallo aiutante per il Corpo della Guardia di finanza; g-bis) luogotenente: luogotenente per l'Arma dei carabinieri; luogotenente per il Corpo della guardia di finanza. 2. Le qualifiche attribuibili ai sottufficiali sono cosi' determinate: a) ai sergenti maggiori capi e gradi corrispondenti: qualifica speciale; b) ai luogotenenti e gradi corrispondenti: primo luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare e l'Aeronautica militare; carica speciale per l'Arma dei carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di finanza. 2-bis. I sottufficiali a cui sono attribuite le qualifiche di cui al comma 2 hanno rango preminente sui pari grado. Fra essi si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». «Art. 651-bis (Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei Carabinieri). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente: a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento; b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta'; c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente", che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di eta'. 2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono: a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dal comma 1, con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito; b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno; c) ammessi a frequentare un corso applicativo. 3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non vincitori dell'altro concorso.». «Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico). - 1. Il reclutamento degli ufficiali delle varie specialita' del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo; b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri che non hanno superato il quarantacinquesimo anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso formativo.». «Art. 664-bis (Alimentazione del ruolo forestale). - 1. Il reclutamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri avviene mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare: a) i cittadini italiani che non hanno superato il trentaduesimo anno di eta' e che sono in possesso dei requisiti generali previsti per gli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche' del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso pertinente alla specifica professionalita' del ruolo; b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso. 2. I vincitori del concorso sono: a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso di formazione.». «Art. 674 (Conferimento diretto del grado di ufficiale di complemento). - 1. La nomina a ufficiale di complemento, senza concorso e in via eccezionale, puo' essere conferita ai cittadini italiani in possesso di spiccata professionalita' che danno ampio affidamento di prestare opera proficua nelle Forze armate. 2. Puo' essere conferito senza concorso il grado di tenente colonnello di complemento o corrispondente ai cittadini che godono di fama indiscussa in materie attinenti ai servizi delle Forze armate. 3. Per comprovata alta competenza in discipline nautiche, aeronautiche o tecniche, da valutarsi caso per caso, nelle nomine di cui al comma 1 si puo' prescindere anche dal prescritto titolo di studio, salvo che per la nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o nel comparto sanitario del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri. 4. La nomina e' conferita previo giudizio della competente commissione ordinaria d'avanzamento, che stabilisce il grado e il ruolo d'assegnazione, sentiti i rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale. 5. Con decreto del Ministro della difesa sono individuate in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna Forza armata: a) le professionalita' e i gradi conferibili, ai sensi del presente articolo; b) le procedure da seguirsi; c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.». «Art. 684 (Ammissione al corso biennale). - 1. L'ammissione al corso previsto dall'articolo 683, comma 1, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito delle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 1, lettere b) e c), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione sono stabilite nel bando di concorso. 2. Possono partecipare al concorso: a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli allievi carabinieri, nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: 1) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e); 2) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, o lo conseguono nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso; 3) non hanno superato il trentesimo anno di eta'; 4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; 5) sono in possesso della qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; 6) non sono stati giudicati, se appartenenti ai ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; b) i cittadini italiani che: 1) sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguono nell'anno solare in cui e' bandito il concorso, che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario o laurea breve previsti nel bando di concorso; 2) non hanno superato il ventiseiesimo anno di eta'; per coloro che hanno gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria il limite di eta' e' elevato a 28 anni; 3) non si trovano in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.». «Art. 685 (Ammissione al corso superiore di qualificazione). - 1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 2. L'ammissione al corso: a) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale; b) ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso. 3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.». «Art. 687 (Commissione d'esame). - 1. La commissione esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di cui all'articolo 684, e' composta da: a) un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri, presidente; b) un ufficiale superiore dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un insegnante di italiano in possesso del prescritto titolo accademico, membro; d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. 2. Se il numero dei concorrenti ammessi ai concorsi previsti dagli articoli 684 e 685 e' rilevante, la commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata da un numero di componenti tali che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. 3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.». «Art. 692 (Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti). - 1. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell'articolo 690, comma 4, lettera a), e' bandito un concorso per titoli riservato agli appuntati scelti per l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto dall'articolo 775, al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale. Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio al comando stazione territoriale per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3. 2. Per il reclutamento dei sovrintendenti, ai sensi dell' articolo 690, comma 4, lettera b), e' previsto un concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati, ai carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio permanente con almeno quattro anni di servizio, e il superamento del corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776. 2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono: a) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio nell'Arma quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti dei carabinieri, da parte del centro nazionale di selezione e reclutamento dei carabinieri. Il giudizio espresso in sede di detto accertamento e' definitivo; b) una visita medica da parte di una commissione, composta da un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello quale presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il meno anziano in ruolo svolge anche funzioni di segretario, tendente ad accertare l'assenza di infermita' invalidanti in atto. Per gli appartenenti al ruolo appuntati e carabinieri, che sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti in atto. 3. Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad accertare il grado di preparazione culturale e professionale degli aspiranti. 4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina delle commissioni, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreti ministeriali. 4-bis. 5. 6. E' ammesso ai concorsi di cui ai commi 1 e 2 il personale che, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande: a) (soppressa). b) ha riportato, nell'ultimo biennio, in sede di valutazione caratteristica, una qualifica non inferiore a "nella media" o giudizio equivalente; c) non ha riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; d) non e' sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal servizio, o si trova in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni; e) non e' stato giudicato, nell'ultimo biennio, non idoneo all'avanzamento al grado superiore; e-bis) (soppressa). 7. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 2, sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso, ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 7-bis. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il termine per la presentazione delle domande al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4, lettera a), possono partecipare al concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo anno solare.». «Art. 707 (Requisiti speciali). - 1. Gli aspiranti agli arruolamenti volontari di cui all'articolo 706 devono possedere i seguenti requisiti: a) non aver superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i giovani che hanno gia' prestato servizio militare; b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario; c) non trovarsi in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il diploma di istruzione secondaria di primo grado.». «Art. 723 (Corso applicativo per ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare). - 1. I corsi applicativi per gli ufficiali dei ruoli speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare hanno durata non inferiore a tre mesi. 2. L'anzianita' relativa dei predetti ufficiali e' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 3. I frequentatori che non superino i corsi applicativi: a) se provenienti dal ruolo dei marescialli o dal ruolo dei sergenti, rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se gia' ufficiali ausiliari, completano la ferma eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo; c) se provenienti dai frequentatori dei corsi normali, completano la ferma eventualmente contratta ovvero, se ne erano stati prosciolti, sono collocati in congedo; d) se provenienti dalla vita civile, sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva. 4. (soppresso).». «Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalita' telematica, un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso e' condizione per la nomina a vice brigadiere. 2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso, nonche' la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da questi delegata. 3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.». «Art. 778 (Dimissioni dai corsi). - 1. E' dimesso dai corsi di cui agli articoli precedenti e restituito al normale servizio d'istituto, col grado rivestito e senza detrazione di anzianita', il personale che: a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi; b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado; c) non supera gli esami finali dopo aver gia' ripetuto il corso di qualificazione; d) non supera gli esami finali del corso di formazione professionale; e) e' stato per qualsiasi motivo assente per piu' di trenta giorni, anche se non continuativi; f) si trova nelle condizioni previste dal regolamento. 2. Nelle ipotesi di esclusione per infermita' o per altre cause indipendenti dalla volonta' del frequentatore, lo stesso e' ammesso per una sola volta a partecipare di diritto al primo corso successivo al cessare della causa impeditiva. 3. I provvedimenti di dimissione e di dispensa dai corsi di cui alla presente sezione sono adottati con determinazione del Direttore generale del personale militare o da altra autorita' da questi delegata, su proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.». «Art. 783 (Formazione dei carabinieri). - 1. Gli arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al corso per allievo carabiniere. Il predetto personale, dopo sei mesi dalla data di inizio del corso, consegue la nomina a carabiniere, previo superamento di esami, ed e' immesso in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale. 2. I militari in servizio e in congedo delle Forze armate e quelli in congedo dell'Arma dei carabinieri, nonche' il personale appartenente alle altre Forze di polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso. 3. Agli ammessi ai corsi per allievo carabiniere si applicano le norme per le scuole allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». «Art. 847 (Ufficiali del ruolo tecnico). - 1. Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' di appartenenza, gli ufficiali del ruolo tecnico hanno le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.». «Art. 1040 (Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri). - 1. La commissione superiore di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) dai generali di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri; c) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo tecnico se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo; c-bis) dall'ufficiale generale piu' elevato in grado o piu' anziano del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri se la valutazione riguarda gli ufficiali di detto ruolo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o, in caso di assenza o di impedimento, il generale di corpo d'armata piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.». «Art. 1051 (Impedimenti, sospensione ed esclusione). - 1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento il militare che ricopra la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato. 2. Non puo' essere inserito nell'aliquota di avanzamento o valutato per l'avanzamento il personale militare: a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitto non colposo; b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo' derivare una sanzione di stato; c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a 60 giorni. 3. Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono di non poter addivenire alla pronuncia del giudizio sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone i motivi. 4. Se, durante i lavori della competente commissione d'avanzamento e prima della pubblicazione del quadro di avanzamento o della conclusione dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri, il personale militare si trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa la valutazione o, se il quadro e' stato formato, il direttore generale del personale militare ne dispone la cancellazione. 5. Al militare e' data comunicazione della sospensione della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote o dalla valutazione, per non aver maturato, per motivi di servizio o di salute, le condizioni di cui all'articolo 1050, ovvero escluso ai sensi del comma 2 o sospeso ai sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino al cessare delle cause impeditive. 7. Al venir meno delle predette cause, salvo che le stesse non comportino la cessazione dal servizio permanente, gli interessati sono inclusi nella prima aliquota utile per la valutazione o sono sottoposti a valutazione. 8. Il personale militare inserito nei ruoli del servizio permanente che e' stato condannato con sentenza definitiva a una pena non inferiore a due anni per delitto non colposo compiuto mediante comportamenti contrari ai doveri di fedelta' alle istituzioni ovvero lesivi del prestigio dell'amministrazione e dell'onore militare e' escluso da ogni procedura di avanzamento e dalla possibilita' di transito da un ruolo a un altro.». «Art. 1056 (Avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente, iscritto nel quadro di avanzamento ad anzianita', e' promosso a ruolo aperto, secondo le modalita' previste dai commi successivi, con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado previsto dal presente codice. 2. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se il sottufficiale o il volontario in servizio permanente sottoposto a valutazione e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 3. Coloro che sono giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo. 4. A coloro che sono giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. 5. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti e dei volontari in servizio permanente giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tale fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, puo' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento. 5-bis. La promozione non e' attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare o del Comandante generale per il ruolo appuntati e carabinieri. In tal caso, il militare, e' sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 5. 6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso dalle aliquote per l'avanzamento ad anzianita', per i motivi di cui all'articolo 1051, e' promosso, se idoneo, con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza delle cause impeditive, riacquistando l'anzianita' relativa precedentemente posseduta. 6-bis. I quadri d'avanzamento ad anzianita' sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata.». «Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali). - 1. Le competenti commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando innanzitutto se il sottufficiale e' idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 2. Successivamente le commissioni valutano i sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di seguito indicati. 3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi: a) qualita' morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute; c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti. 4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento. 5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza armata. 6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'. 7. Il personale appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti e dei sovrintendenti giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e' incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno successivo. Lo stesso, se giudicato per la seconda volta non idoneo, puo' essere ulteriormente valutato nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e' incluso in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali e' stato portato in avanzamento. 7-bis. Al personale appartenente ai ruoli di cui al comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a scelta per i motivi di cui all'articolo 1051, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo V del presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi di avanzamento. 7-ter. La promozione non e' attribuita nei casi in cui sia stato espresso parere non favorevole da parte della competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il provvedimento di sospensione della promozione e' adottato con determinazione del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare. In tal caso, il militare, e' sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.». «Art. 1062 (Avanzamento per meriti eccezionali dei sottufficiali e dei graduati). - 1. L'avanzamento straordinario per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale, appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente e degli appuntati e carabinieri, che nell'esercizio delle proprie attribuzioni ha reso servizi di eccezionale importanza alle Forze armate e che ha dimostrato di possedere qualita' intellettuali, di cultura, professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale o grado equiparato dal quale il suddetto personale gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. 3. Sulla proposta decide, previo parere favorevole della competente commissione di avanzamento, espresso a unanimita' di voti: a) il Direttore generale del personale militare; b) il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per il personale appartenente al ruolo appuntati e carabinieri. 4. Il personale, riconosciuto meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta. Nel caso di piu' sottufficiali con proposte di pari data, gli stessi sono promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 5. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione. 6. Il personale, promosso per meriti eccezionali, prende posto nel ruolo in base all'anzianita' di grado attribuitagli seguendo i pari grado aventi la stessa anzianita'. 6-bis. I luogotenenti e gradi corrispondenti conseguono la promozione per meriti eccezionali nel grado di sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti di Forza armata o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.». «Art. 1231 (Mancato conseguimento del diploma di laurea). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e c) che non conseguano il diploma di laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.». «Art. 1294 (Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo). - 1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno di comando di stazione territoriale o di altra unita' organizzativa individuata, ovvero di impiego in incarichi di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario. 2. Gli incarichi utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.». «Art. 1508 (Reclutamento e trasferimento ad altri ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le modalita' per il reclutamento e il trasferimento ad altri ruoli del personale delle bande musicali delle Forze armate, nonche' le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: a) valutazione della specifica professionalita' e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; b) previsione che il personale non piu' idoneo alle attivita' delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attivita' istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza; c) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda dell'Arma dei carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver prestato servizio senza demerito nella specializzazione di musicante.». «Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies. 2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti: a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta'; b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente; c) qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo quinquennio. 3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti: a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta'; b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; c) qualifica finale non inferiore a "eccellente" nell'ultimo biennio. 4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.». «Art. 2196-quater (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori, il limite di eta' di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), e' fissato in cinquanta anni.». «Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2021 compreso: a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c); b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'; c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979; d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a); e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado. 2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale. 3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per: a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti; b) il quindici per cento, al ruolo iniziale. 3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare a uno dei due concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021. 3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, essere risultati idonei ma non vincitori in un concorso analogo. 3-quater. L'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli aventi il medesimo piano di studi. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.». «Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 31 dicembre 2017 puo' partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).». «Art. 2212-ter (Consistenze organiche dei ruoli forestale e forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni in materia di tutela dell'ambiente, del territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le dotazioni organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono progressivamente devolute nella consistenza del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 821, comma 1, lettera b). 2. L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni organiche di cui al comma 1 e' annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.». «Art. 2212-quinquies (Funzioni del personale appartenente al ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale del ruolo forestale dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche e amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attivita' istruttoria e di studio. Svolge altresi' funzioni di ispettore fitosanitario ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati e il trattamento dei testi. 2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilita' diretta connesse sia con la predisposizione e attuazione delle attivita' che con l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli. 3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del ruolo di appartenenza, puo' coordinare, con piena responsabilita', l'attivita' di piu' persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso ruolo, in caso di impedimento o assenza. 4. Ai marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti e altre attivita' richiedenti qualificata preparazione professionale. 5. Il personale del ruolo forestale dei periti puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di formazione e istruzione del personale. 5-bis. Ai luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di carica speciale. I luogotenenti con qualifica di carica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i luogotenenti con qualifica di carica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». «Art. 2212-sexies (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo forestale dei revisori svolge mansioni richiedenti conoscenza specialistica e particolare perizia nel settore al quale e' adibito, con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti complessi e di interpretazione di disegni, grafici e dati nell'ambito delle direttive di massima ricevute. Svolge altresi' funzioni di agente fitosanitario ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214. 2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del ruolo di appartenenza, puo' indirizzare e controllare l'attivita' di piu' persone operanti in strutture organizzative che svolgono compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento, con responsabilita' per il risultato conseguito. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente al medesimo ruolo o al ruolo forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza. 3. Al personale del grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori, oltre a quanto gia' specificato, possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed essere attribuiti compiti di addestramento del personale sottordinato. 3-bis. Ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». «Art. 2212-septies (Mansioni del personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e collaboratori). - 1. Il personale appartenente al ruolo forestale degli operatori e dei collaboratori svolge mansioni esecutive anche di natura tecnico-strumentale con capacita' di utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di procedure predeterminate. Le prestazioni lavorative sono caratterizzate da margini valutativi nella esecuzione, anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 2. Gli appuntati e gli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori possono, in relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti di addestramento del personale sottordinato e avere responsabilita' di guida e di controllo di altre persone. 2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' essere attribuita la qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra gli appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». «Art. 2212-octies (Successione e corrispondenza dei gradi nei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. La successione e la corrispondenza dei gradi dei sottufficiali dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate in ordine crescente: a) vice revisore: vice brigadiere; b) revisore: brigadiere; c) revisore capo: brigadiere capo; d) vice perito: maresciallo; e) perito: maresciallo ordinario; f) perito capo: maresciallo capo; g) perito superiore: maresciallo maggiore; g-bis) perito superiore scelto: luogotenente. 2. La denominazione di primo perito superiore corrisponde al grado di luogotenente con qualifica di carica speciale. 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2018, i gradi dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri assumono la denominazione di quelli previsti per i ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti, secondo la corrispondenza di cui al comma 1.». «Art. 2212-duodecies (Rideterminazione delle anzianita' degli Ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri). - 1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianita' relativa posseduta. 2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianita' di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianita' assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianita' minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo. 3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano: a) le detrazioni di anzianita' precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneita' espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore; c) le anzianita' di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 4. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2214-quinquies. 5. Agli ufficiali di cui al comma 1, gia' transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianita' di grado e' rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta pari a due anni e cinque mesi.». «Art. 2212-terdecies (Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Al fine di assicurare la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 e' istituito il ruolo straordinario a esaurimento. 2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri e' quello di capitano. 3. Fino all'anno 2021 e' autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unita' complessive suddivise equamente per ogni annualita', secondo modalita' stabilite dall'articolo 2212-quaterdecies. 4. Le unita' da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800. 5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 2 dell'articolo 800.». «Art. 2212-quaterdecies (Modalita' di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti dei ruoli degli Ispettori, in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'eta' anagrafica non inferiore a cinquanta anni e non superiore a 59. 1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista una riserva non superiore a due posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori. 2. I vincitori del concorso, previo superamento di accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale, sono: a) nominati sottotenenti con anzianita' relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi. 3. (abrogato). 4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno. 5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio.». «Art. 2214-quater (Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri). - 1. Il transito del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri avviene secondo la corrispondenza con i gradi militari ai sensi degli articoli 632, 2212-octies e 2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica posseduta e mantenendo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza. La qualifica di luogotenente attribuita ai marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza corrisponde alla denominazione di scelto attribuita agli ispettori superiori. 2. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri assume lo stato giuridico di militare. 3. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i limiti d'eta' per la cessazione dal servizio previsti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello Stato dagli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 4. Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni in materia di ausiliaria di cui all'articolo 886 e al Titolo V, Capo VII, Sezione III. In deroga all'articolo 992, il predetto personale permane in ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque non oltre i 65 anni di eta'. 5. Il personale appartenente al ruolo direttivo dei funzionari e al ruolo dei dirigenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di vice questore aggiunto forestale al grado di tenente colonnello e' necessario aver maturato un periodo di permanenza effettiva nella qualifica di almeno due anni. 6. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello stato transita nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 2. 7. Il personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3. 8. Il personale appartenente ai ruoli degli agenti e assistenti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4. 9. Il personale appartenente al ruolo dei periti del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 5. 10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 6. 11. Il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori del Corpo forestale dello Stato transita nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 7. 12. Al personale dei ruoli forestali iniziale degli ufficiali, degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e pubblica sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli articoli 178 e 179. 13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali dei periti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al personale dei ruoli forestali degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 14-bis. Le previsioni contenute negli articoli 664 e 664-bis, inerenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, si applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri. 15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento. 16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente e' stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio. 17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis). 18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 e' immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale: a) viene nominato, secondo le modalita' di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso; b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalita' di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale; c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979. 19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante generale. 20. Il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri: a) frequenta uno specifico corso di formazione militare, definito con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; b) all'atto del transito, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di mantenimento della specialita' e dell'unitarieta' delle funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare. 21. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, il personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e' chiamato a eleggere, con procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 935 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delegati per la composizione dei consigli di base di rappresentanza di cui all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a), nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del Corpo forestale e presso i Comandi regionali confluiti nell'Arma dei carabinieri, questi ultimi accorpati, ai soli fini elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 22. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati dei consigli di base eletti secondo la procedura di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti, due per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 872 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che costituiscono il consiglio intermedio di rappresentanza istituito presso il Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 23. Nelle more del rinnovo degli organi della rappresentanza militare ai sensi dell'articolo 2257, i delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma 22 eleggono un rappresentante, il quale partecipa, con diritto di voto, alle riunioni della sezione Carabinieri del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni interforze di tutte le categorie. Risulta eletto il delegato che ha ottenuto il maggior numero di preferenze dei votanti, il quale e' chiamato a rappresentare unitariamente le categorie del ruolo forestale. 24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri puo' transitare nei corrispondenti ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa. 24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24: a) e' iscritto nel rispettivo ruolo di destinazione al giorno successivo dell'ultimo dei parigrado gia' presente in ruolo e avente il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine di ruolo di provenienza, mantenendo l'anzianita' relativa pregressa; b) frequenta un apposito corso secondo modalita' stabilite con determinazione del Comandante Generale, il cui mancato superamento comporta la restituzione al ruolo di provenienza; c) al termine del corso e' assegnato secondo i vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.». «Art. 2247-bis (Avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le dotazioni organiche iniziali e le progressioni di carriera del personale transitato nel ruolo forestale iniziale degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro V, allegata al presente codice. 2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: a) la Commissione superiore d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1040, e' integrata dal generale di divisione del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri e, con funzioni di segretario senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano del medesimo ruolo; b) la Commissione ordinaria d'avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da: 1) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri; 2) un colonnello del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri. 3. Per i gradi degli ufficiali del ruolo forestale iniziale nei quali le promozioni a scelta si effettuano a vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui non sono previste promozioni, approva egualmente la graduatoria, ma il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare forma il quadro di avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 4. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 5. Le progressioni di carriera degli ispettori transitati nel ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VI, allegata al presente codice. 6. Le progressioni di carriera dei sovrintendenti transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII, allegata al presente codice. 7. Le progressioni di carriera degli appuntati e carabinieri transitati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice. 8. Le progressioni di carriera dei periti transitati nel ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IX, allegata al presente codice. 8-bis. La qualifica di carica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "eccellente" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". 8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 9. Le progressioni di carriera dei revisori transitati nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro X, allegata al presente codice. 9-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". 9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 10. Le progressioni di carriera degli operatori e collaboratori transitati nel ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al presente codice. 10-bis. La qualifica di qualifica speciale e' attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri che: a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051; c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno "superiore alla media" o giudizio equivalente; d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". 10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma. 11. Per esprimere i giudizi sull'avanzamento del personale dei ruoli forestali degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei revisori e degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri, i membri della commissione di avanzamento dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 4, lettera b), dell'articolo 1047, sono: a) un generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo di vice presidente; b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri; c) tre colonnelli del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il ruolo di segretario; d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; (1740) e) due luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri; (1740) f) un brigadiere capo del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; g) un brigadiere capo del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; h) un appuntato scelto del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; i) un appuntato scelto del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di valutazione di personale del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; l) un luogotenente o un brigadiere capo o un appuntato scelto dei ruoli forestali dei periti, dei revisori o degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta di valutazione di personale dei rispettivi ruoli. 12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale dello Stato transitato nei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a corrispondenti ruoli e categorie.». «Art. 2247-undecies (Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). - 1. I marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono promossi al grado superiore. 2. All'avanzamento "a scelta" al grado di luogotenente del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono ammessi i marescialli maggiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado. 3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.». «Art. 2247-duodecies (Avanzamento a scelta al grado di maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo maggiore del ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate: a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e' promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto; b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi: 1) la prima meta' e' promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a); 2) la seconda meta', previo giudizio di idoneita', in ordine di ruolo, e' promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1). 2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalita' indicate nel comma 1.». «Art. 2252 (Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto). - 1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di maresciallo maggiore mantenendo l'anzianita' di servizio e di grado. 2. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/32 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli anni 2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13 della medesima dotazione organica e, per l'anno 2027, in misura non superiore a 1/18. 4. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalita': a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 5. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 2. 6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2. 7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 4. 8. Le promozioni di cui ai commi 2 e 4 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051. 9. Le promozioni disponibili al grado di maresciallo aiutante determinate nei limiti disponibili al 31 dicembre 2016, sono devolute interamente alla procedura di avanzamento a "scelta". 9-bis. Il periodo di comando valido ai fini dell'avanzamento previsto dall'articolo 1294 viene considerato compiuto per i marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali. 9-ter. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota formata al 31 dicembre 2016 e promossi marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili, nonche', alla medesima data, i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio e i militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri che rivestivano le corrispondenti qualifiche nel Corpo Forestale dello Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per la promozione al grado di luogotenente e per la successiva attribuzione della qualifica di carica speciale con decorrenza 1° gennaio, sono inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente, ferme restando le modalita' e i termini previsti dagli articoli 1295-bis, 1325-bis, 2247-bis, 2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.». «Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma. 2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016. 3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1. 6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7. 9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7. 10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; b) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 2) per l'anno 2018, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 3) per l'anno 2019, i brigadieri, gia' revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice revisori con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.». «Art. 2253-quinquies (Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale). - 1. Ai brigadieri capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 2. Ai revisori capo che al 30 settembre 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010 e i brigadieri promossi brigadieri capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1; 6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; 8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 2) per l'anno 2018, i brigadieri capo, gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 3) per l'anno 2019, i brigadieri capo, gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 4) per l'anno 2020, i brigadieri capo, gia' revisori capo con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; 8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di revisore con anzianita' compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. 5. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi del comma 4, lettera a), numero 1) e lettera b), numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.». «Art. 2253-septies (Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale). - 1. Agli appuntati scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorita' da questi delegata, e' attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017. 4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-quater, gli appuntati scelti, gia' collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 6. Il personale che consegue la qualifica speciale ai sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari di cui ai commi 1 e 2.».