Art. 7 
 
 
        Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 
 
  1.  Al  codice  dell'ordinamento  militare  di   cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) all'articolo 629, comma 1, lettera g),  le  parole  «maresciallo
aiutante  per  l'Arma  dei  carabinieri»,  sono  sostituite  con   le
seguenti: «maresciallo maggiore per l'Arma dei carabinieri»; 
  b) all'articolo 651-bis: 
  1) al comma  1,  lettera  c),  le  parole:  «non  direttivi  e  non
dirigenti», sono sostituite con le seguenti:  «degli  ispettori,  dei
sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»; 
  2) il comma 3 e' sostituito con il seguente: 
  «3. I posti eventualmente rimasti scoperti in uno dei  concorsi  di
cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere  devoluti  in  favore
dei  concorrenti  risultati  idonei,  ma  non  vincitori   dell'altro
concorso.»; 
    c) all'articolo 664, comma 1, lettera b): 
  1) le parole «non direttivi e non dirigenti», sono  sostituite  con
le seguenti: «degli ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati  e
carabinieri»; 
  2)    la    parola:    «quarantesimo»    e'     sostituita     con:
«quarantacinquesimo»; 
    d) all'articolo 664-bis, comma 1,  lettera  b),  le  parole  «non
direttivi e non dirigenti», sono sostituite con le  seguenti:  «degli
ispettori, dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri»; 
    e)  all'articolo  674,  comma  3,  la  parola   «-logistico»   e'
soppressa; 
    f) all'articolo  684,  comma  1,  la  parola  «preferenziali»  e'
soppressa; 
    g) all'articolo 685: 
      1) al  comma  2,  lettera  b),  la  parola  «preferenziali»  e'
soppressa; 
      2) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  «Tra
i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto  concerne
l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede  vacante,
senza demerito, il comando di stazione territoriale, per  un  periodo
almeno pari  a  quello  necessario  per  la  redazione  del  rapporto
informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.»; 
    h) all'articolo 687, comma 2, le parole «dall'articolo 684»  sono
sostituite con le seguenti: «dagli articoli 684 e 685»; 
    i) all'articolo 692: 
      1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tra i
titoli di merito assume particolare rilevanza,  per  quanto  concerne
l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver  prestato  servizio  al
comando stazione territoriale per un periodo  almeno  pari  a  quello
necessario  per  la  redazione  del  rapporto  informativo   di   cui
all'articolo 1025, comma 3.»; 
      2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
  «2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono: 
  a) un accertamento attitudinale di idoneita' al servizio  nell'Arma
quale vice brigadiere del ruolo sovrintendenti  dei  carabinieri,  da
parte  del  centro  nazionale  di  selezione   e   reclutamento   dei
carabinieri. Il giudizio espresso in sede di  detto  accertamento  e'
definitivo; 
  b) una visita medica da parte di una commissione,  composta  da  un
ufficiale medico di grado non inferiore a  tenente  colonnello  quale
presidente e da due ufficiali medici quali membri, dei quali il  meno
anziano in ruolo svolge anche funzioni  di  segretario,  tendente  ad
accertare l'assenza  di  infermita'  invalidanti  in  atto.  Per  gli
appartenenti  al  ruolo  appuntati  e  carabinieri,  che  sono  stati
giudicati permanentemente non idonei in  modo  parziale  al  servizio
d'istituto, la visita medica e' finalizzata ad accertare l'assenza di
ulteriori infermita' invalidanti in atto.»; 
      3) al comma 6, le lettere a) ed e-bis) sono soppresse; 
      4) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
  «7.1. Gli appuntati che vengono promossi al grado superiore dopo il
termine per la  presentazione  delle  domande  al  concorso  previsto
dall'articolo 690,  comma  4,  lettera  a),  possono  partecipare  al
concorso previsto dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito  nel
medesimo anno solare.»; 
  l) all'articolo 707, al comma 1, lettera b), la parola: «superiore»
e' sostituita con le seguenti: «di secondo grado»; 
  m) all'articolo 723, il comma 4 e' soppresso; 
  n) all'articolo 775, al comma 3, le parole: «aggiornamento e»  sono
soppresse; 
  o)  all'articolo  778  al  comma  1,   lettera   d),   le   parole:
«aggiornamento e» sono soppresse; 
  p) all'articolo 783, comma 1, secondo periodo, la parola  «allievo»
e' soppressa; 
  q) all'articolo 847: 
  1) nella rubrica, la parola: «-logistico» e' soppressa; 
  2) al comma 1, la parola: «-logistico» e' soppressa; 
  r) all'articolo 1040, comma 1, lettera c), la  parola  «-logistico»
e' soppressa; 
  s) all'articolo 1051, comma 4, dopo le parole:  «pubblicazione  del
quadro di avanzamento» sono aggiunte le seguenti «o della conclusione
dei lavori di valutazione per gli Appuntati e Carabinieri»; 
  t) all'articolo 1056, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente: 
  «5-bis. La promozione non e' attribuita nei casi in cui  sia  stato
espresso parere non favorevole da parte  della  competente  autorita'
giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il  provvedimento  di
sospensione della  promozione  e'  adottato  con  determinazione  del
Direttore generale della Direzione generale per il personale militare
o del Comandante generale per il ruolo appuntati  e  carabinieri.  In
tal caso, il militare, e'  sottoposto  a  nuova  valutazione  secondo
quanto indicato nel comma 5.»; 
    u)  all'articolo  1059,  dopo  il  comma  7-bis  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «7-ter. La promozione non e' attribuita nei casi in cui  sia  stato
espresso parere non favorevole da parte  della  competente  autorita'
giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15 delle Norme di attuazione,  di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate
dal decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Il  provvedimento  di
sospensione della  promozione  e'  adottato  con  determinazione  del
Direttore  generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
militare. In tal caso, il militare, e' sottoposto a nuova valutazione
secondo quanto indicato nel comma 7.»; 
    v) all'articolo 1062, comma 6-bis: 
  1) le parole: «primi marescialli» sono sostituite con la  seguente:
«luogotenenti»; 
  2) dopo le parole: «ordinamenti di Forza armata» sono  aggiunte  le
seguenti: «o del ruolo normale per l'Arma dei carabinieri.»; 
  z) all'articolo 1231, comma 1, dopo le parole: «del ruolo normale»,
sono aggiunte le seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 651-bis,
comma 1, lettere a) e c)»; 
  aa) all'articolo  1294,  comma  1,  dopo  le  parole:  «comando  di
stazione» e' aggiunta la seguente: «territoriale»; 
  bb) all'articolo 1508, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis.  Nel  concorso  per  l'accesso  alla  banda  dell'Arma  dei
carabinieri, tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per
quanto  concerne  l'attribuzione  del  relativo   punteggio,   l'aver
prestato  servizio   senza   demerito   nella   specializzazione   di
musicante.»; 
    cc) all'articolo 2196-ter,  il  comma  4  e'  sostituito  con  il
seguente: 
  «4. Dall'anno 2028 compreso, le previsioni contenute  nell'articolo
651-bis, inerenti ai ruoli  degli  ispettori,  dei  sovrintendenti  e
degli appuntati e carabinieri, si applicano anche  ai  corrispondenti
ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.»; 
  dd) all'articolo 2196-quater, comma 1, le parole: «non direttivi  e
non dirigenti» sono sostituite con le seguenti: «degli ispettori, dei
sovrintendenti,  degli  appuntati  e  carabinieri,  dei  periti,  dei
revisori e degli operatori e collaboratori,»; 
  ee) all'articolo 2196-quinquies, dopo il comma 3  sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «3-bis. Gli appuntati scelti possono  partecipare  a  uno  dei  due
concorsi di cui all'articolo 692 banditi fino all'anno 2021. 
  3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli  di  merito
assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione  del
relativo punteggio, essere risultati idonei ma non  vincitori  in  un
concorso analogo. 
  3-quater. L'Arma dei  carabinieri,  per  esigenze  organizzative  e
logistiche che non consentono di ospitare  tutti  i  vincitori  dello
stesso  concorso  presso  i  propri  istituti  di  istruzione,   puo'
articolare i corsi di formazione in piu'  cicli  aventi  il  medesimo
piano di studi. A tutti i frequentatori,  ove  non  sia  diversamente
disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali  del
ciclo addestrativo frequentato, la  stessa  decorrenza  giuridica  ed
economica dei frequentatori del primo ciclo. Al  termine  dell'ultimo
ciclo, l'anzianita' relativa  di  iscrizione  in  ruolo  di  tutti  i
frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli  esami
sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.»; 
  ff) all'articolo 2206-ter, comma 1, le  parole  «1°  gennaio»  sono
sostituite con le seguenti: «31 dicembre»; 
  gg)  all'articolo  2212-ter,  comma  1,  le  parole:  «c-bis»  sono
sostituite con la seguente: «b)»; 
  hh) all'articolo 2212-quinquies: 
      1) il comma 3 e' sostituito con il seguente: 
  «3.  Nell'esercizio   delle   funzioni   proprie   del   ruolo   di
appartenenza, puo' coordinare, con piena responsabilita', l'attivita'
di piu' persone operanti  in  strutture  organizzative  che  svolgono
compiti riconducibili alla medesima area tecnica di riferimento. Puo'
inoltre sostituire il superiore gerarchico appartenente  allo  stesso
ruolo, in caso di impedimento o assenza.»; 
  2) al comma 4, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le
seguenti «marescialli maggiori del ruolo forestale dei periti»; 
  3) il comma 5 e' sostituito con il seguente: 
  «5. Il personale del ruolo forestale dei periti puo'  svolgere,  in
relazione alla professionalita' posseduta, compiti  di  formazione  e
istruzione del personale.» 
      4) al comma 5-bis, le parole: «periti  superiori  scelti»  sono
sostituite con le seguenti: «luogotenenti  del  ruolo  forestale  dei
periti», le parole: «primo perito superiore» sono sostituite  con  le
seguenti: «carica speciale», e le parole: «primi  periti  superiori»,
ovunque ricorrono, sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti con
qualifica di carica speciale»; 
    ii) all'articolo 2212-sexies: 
      1) il comma 2 e' sostituito con il seguente: 
  «2.  Nell'esercizio   delle   mansioni   proprie   del   ruolo   di
appartenenza, puo' indirizzare  e  controllare  l'attivita'  di  piu'
persone operanti in  strutture  organizzative  che  svolgono  compiti
riconducibili  alla  medesima  area  tecnica  di   riferimento,   con
responsabilita' per il risultato conseguito. Puo' inoltre  sostituire
il superiore gerarchico appartenente al medesimo  ruolo  o  al  ruolo
forestale dei periti, in caso di impedimento o assenza»; 
      2) al comma 3, le parole: «revisore capo» sono  sostituite  con
le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale dei revisori»; 
      3) il comma 3-bis e' sostituito con il seguente: 
  «3-bis.  Ai  brigadieri  capo  del  ruolo  forestale  dei  revisori
dell'Arma dei carabinieri puo'  essere  attribuita  la  qualifica  di
qualifica speciale. I brigadieri  capo  con  qualifica  di  qualifica
speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i brigadieri capo
con qualifica di qualifica speciale si  tiene  conto  della  data  di
conferimento della qualifica,  anche  nel  caso  di  pari  grado  con
diversa anzianita'.»; 
    ll) all'articolo 2212-septies: 
  1) al comma 2, le parole: «I collaboratori e i collaboratori capo»,
sono sostituite con le  seguenti:  «Gli  appuntati  e  gli  appuntati
scelti del ruolo forestale degli operatori e collaboratori»; 
  2) il comma 2-bis e' sostituito con il seguente: 
  «2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale degli operatori e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri  puo'  essere  attribuita  la
qualifica di qualifica speciale. Gli appuntati scelti  con  qualifica
di qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra  gli
appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale si  tiene  conto
della data di conferimento della qualifica, anche nel  caso  di  pari
grado con diversa anzianita'.»; 
    mm) all'articolo 2212-octies: 
  1)  al  comma  1,  lettera  g),  le  parole  «maresciallo  aiutante
sostituto ufficiale di pubblica sicurezza», sono  sostituite  con  le
seguenti: «maresciallo maggiore»; 
  2) al comma 1, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente: 
    «g-bis) perito superiore scelto: luogotenente.»; 
      3) al comma 2,  le  parole:  «perito  superiore  scelto»,  sono
sostituite con le seguenti: «primo  perito  superiore»  e  le  parole
«alla qualifica di luogotenente» sono sostituite con le seguenti: «al
grado di luogotenente con qualifica di carica speciale.»; 
  nn) all'articolo 2212-duodecies, al comma 5, le parole: «, un  mese
e ventiquattro giorni» sono sostituite con  le  seguenti:  «e  cinque
mesi»; 
  oo) all'articolo 2212-terdecies: 
  1) al comma 3, le parole: «in misura non  superiore  a  160  unita'
annue»,  sono  sostituite  con  le  seguenti:  «equamente  per   ogni
annualita'»; 
  2) il comma 4 e' sostituito con il seguente: 
  «4. Le unita' da immettere, fissate  annualmente  con  decreto  del
Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, sono considerate a tutti gli effetti  in  sovrannumero
rispetto  all'organico  complessivo  degli  ufficiali  dell'Arma  dei
carabinieri di cui al comma 1 dell'articolo 800.»; 
      3) il comma 5 e' sostituito con il seguente: 
  «5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori  dell'Arma
dei  carabinieri  e  degli  ufficiali  del  ruolo   straordinario   a
esaurimento non puo' superare la  consistenza  organica  fissata  dal
comma 2 dell'articolo 800.»; 
    pp) all'articolo 2212-quaterdecies: 
  1) al comma 1, dopo le parole: «mediante concorso  per  titoli  dai
luogotenenti», sono aggiunte le seguenti: «dei ruoli degli Ispettori»
e dopo le parole: «non inferiore a cinquanta anni» sono  aggiunte  le
seguenti: «e non superiore a 59»; 
  2) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista una riserva non
superiore a due posti per i luogotenenti del  ruolo  forestale  degli
ispettori.»; 
      3) al comma 2, dopo le parole: «vincitori del  concorso»,  sono
aggiunte le seguenti: «, previo superamento di accertamenti  volti  a
verificare il possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale,»; 
      4) il comma 3 e' abrogato; 
    qq) all'articolo 2214-quater: 
      1) dopo il comma 14 e' aggiunto il seguente: 
  «14-bis. Le previsioni contenute  negli  articoli  664  e  664-bis,
inerenti  ai  ruoli  degli  ispettori,  dei  sovrintendenti  e  degli
appuntati e carabinieri, si applicano anche ai  corrispondenti  ruoli
forestali dell'Arma dei carabinieri.»; 
      2) il comma 24 e' sostituito con il seguente: 
  «24. Per l'anno 2019, il personale dei ruoli forestali dei  periti,
dei  revisori  e  degli  operatori  e  collaboratori  dell'Arma   dei
carabinieri puo' transitare nei corrispondenti ruoli forestali  degli
ispettori, dei sovrintendenti e  degli  appuntati  e  carabinieri,  a
domanda e secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
della difesa.»; 
      3) dopo il comma 24, e' aggiunto il seguente: 
  «24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24: 
  a) e' iscritto nel  rispettivo  ruolo  di  destinazione  al  giorno
successivo dell'ultimo dei parigrado gia' presente in ruolo e  avente
il medesimo anno di decorrenza nel grado, secondo l'ordine  di  ruolo
di provenienza, mantenendo l'anzianita' relativa pregressa; 
  b) frequenta un apposito  corso  secondo  modalita'  stabilite  con
determinazione del Comandante Generale, il  cui  mancato  superamento
comporta la restituzione al ruolo di provenienza; 
  c) al termine del corso e' assegnato secondo i vigenti  profili  di
impiego del ruolo di destinazione.»; 
    rr) all'articolo 2247-bis: 
  1) al  comma  8-bis,  le  parole:  «primo  perito  superiore»  sono
sostituite con le seguenti: «carica speciale» e  le  parole:  «periti
superiori scelti» sono sostituite con le seguenti: «luogotenenti  del
ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri»; 
  2) al comma 9-bis, le parole: «revisori capo» sono  sostituite  con
le seguenti:  «brigadieri  capo  del  ruolo  forestale  dei  revisori
dell'Arma dei carabinieri»; 
  3) al  comma  10-bis,  le  parole:  «ai  collaboratori  capo»  sono
sostituite  con  le  seguenti:  «agli  appuntati  scelti  del   ruolo
forestale degli operatori e collaboratori dell'Arma dei carabinieri»; 
  4) al comma 11, la lettera l) e' sostituita con la seguente: 
    «l) un luogotenente o un brigadiere capo o  un  appuntato  scelto
dei ruoli forestali dei periti, dei  revisori  o  degli  operatori  e
collaboratori dell'Arma dei carabinieri se si tratta  di  valutazione
di personale dei rispettivi ruoli.»; 
    ss) all'articolo 2247-undecies: 
  1)  nella  rubrica,  le  parole:  «perito  superiore  scelto»  sono
sostituite con le seguenti: «luogotenente  del  ruolo  forestale  dei
periti dell'Arma dei carabinieri»; 
  2) al comma 1, le parole: «periti superiori» sono sostituite con le
seguenti:  «marescialli  maggiori  del  ruolo  forestale  dei  periti
dell'Arma dei carabinieri»; 
  3) al comma 2, le parole: «perito superiore scelto» sono sostituite
con  le  seguenti:  «luogotenente  del  ruolo  forestale  dei  periti
dell'Arma  dei  carabinieri»,  le  parole:  «periti  superiori»  sono
sostituite con le seguenti: «marescialli maggiori»; 
    tt) all'articolo 2247-duodecies: 
  1) nella rubrica, le parole: «perito superiore» sono sostituite con
le seguenti: «maresciallo maggiore del  ruolo  forestale  dei  periti
dell'Arma dei carabinieri»; 
  2) al comma 1, le parole: «perito superiore» sono sostituite con le
seguenti:  «maresciallo  maggiore  del  ruolo  forestale  dei  periti
dell'Arma dei carabinieri»; 
  3) al comma 1, lettera a), la parola: «periti» e' sostituita con la
seguente: «marescialli»; 
  4) al comma 1, lettera b), la parola: «periti» e' sostituita con la
seguente: «marescialli»; 
  5) al comma 1, lettera  b),  numero  1),  la  parola:  «periti»  e'
sostituita con la seguente: «marescialli»; 
  6) al comma 1, lettera  b),  numero  2),  la  parola:  «periti»  e'
sostituita con la seguente: «marescialli»; 
  7) al comma 2, la parola: «periti» e' sostituita con  la  seguente:
«marescialli»; 
    uu) all'articolo 2252: 
      1) il comma 3 e' sostituito con il seguente: 
  «3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2  e  al  fine  di
garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di  quanto
previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per l'anno 2021  il  numero
delle promozioni annuali al grado di  luogotenente  e'  stabilito  in
misura non superiore  a  1/32  della  dotazione  organica  del  ruolo
ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2,
per gli anni 2025 e  2026  in  misura  non  superiore  a  1/13  della
medesima dotazione  organica  e,  per  l'anno  2027,  in  misura  non
superiore a 1/18.»; 
      2) dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti: 
  «9-bis. Il periodo  di  comando  valido  ai  fini  dell'avanzamento
previsto  dall'articolo  1294  viene  considerato  compiuto   per   i
marescialli capo del ruolo ispettori, con decorrenza del  grado  fino
al 2016 compreso, e per il personale dei ruoli forestali. 
  9-ter.  I  marescialli  capo  dell'Arma  dei  carabinieri   inclusi
nell'aliquota formata al 31  dicembre  2016  e  promossi  marescialli
aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza nel  novero  delle
promozioni disponibili, nonche', alla medesima  data,  i  marescialli
aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in  servizio  e  i
militari  dei  ruoli  forestali   dell'Arma   dei   carabinieri   che
rivestivano le corrispondenti qualifiche nel  Corpo  forestale  dello
Stato, i quali maturano il periodo di permanenza minimo nel grado per
la  promozione  al  grado  di  luogotenente  e  per   la   successiva
attribuzione della qualifica di carica  speciale  con  decorrenza  1°
gennaio,  sono  inseriti  nell'aliquota  formata   al   31   dicembre
antecedente, ferme restando le modalita' e i termini  previsti  dagli
articoli 1295-bis, 1325-bis,  2247-bis,  2247-decies,  2247-undecies,
2253-bis e 2253-ter.»; 
    vv) all'articolo 2253-quater: 
  1) al comma  10,  lettera  b),  le  parole:  «revisore  capo»  sono
sostituite con le seguenti: «brigadiere capo del ruolo forestale  dei
revisori dell'Arma dei carabinieri»; 
  2) al comma 10, lettera b), numero 2), dopo le parole: «per  l'anno
2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, gia'»; 
  3) al comma 10, lettera b), numero 3), dopo le parole: «per  l'anno
2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri, gia'»; 
  4) al comma 10, lettera b), numero 4),  la  parola:  «revisori»  e'
sostituita con la seguente: «brigadieri»; 
  5) al comma 10, lettera b), numero 5),  la  parola:  «revisori»  e'
sostituita con la seguente: «brigadieri.»; 
    zz)  all'articolo  2253-quinquies,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  1)  nella  rubrica,  le  parole:  «e  di  revisore  capo  qualifica
speciale» sono soppresse; 
  2) al comma 4, lettera a), numero 5), dopo le parole: «31  dicembre
2010» sono aggiunte le seguenti: «e i brigadieri promossi  brigadieri
capo ai sensi dell'articolo 2253-quater, comma 1»; 
  3) al comma 4, lettera b), numero 2), dopo le parole:  «per  l'anno
2018, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»; 
  4) al comma 4, lettera b), numero 3), dopo le parole:  «per  l'anno
2019, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»; 
  5) al comma 4, lettera b), numero 4), dopo le parole:  «per  l'anno
2020, i» sono aggiunte le seguenti: «brigadieri capo, gia'»; 
  6) al comma 4, lettera b), numero 5), le  parole:  «revisori  capo»
sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 
  7) al comma 4, lettera b), numero 6), le  parole:  «revisori  capo»
sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 
  8) al comma 4, lettera b), numero 7), le  parole:  «revisori  capo»
sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 
  9) al comma 4, lettera b), numero 8), le  parole:  «revisori  capo»
sono sostituite con le seguenti: «brigadieri capo»; 
    aaa) all'articolo 2253-septies: 
  1) nella rubrica, le parole: «e  di  collaboratore  capo  qualifica
speciale» sono soppresse; 
  2) al comma 5, le parole: «i collaboratori  capo»  sono  sostituite
con le seguenti: «gli appuntati scelti, gia' collaboratori capo». 
  2. Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo  n.
66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e
C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto. 
  3. Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n.
66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi  A  e
B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegate al presente decreto. 
  4. Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al  decreto
legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito, dal 2019, dalla tabella  4
- quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 allegata al presente
decreto. 
  5. Il quadro III (specchi B e  C)  della  tabella  4,  allegata  al
decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella  4  -
quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e  13  allegate  al
presente decreto. 
  6. Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n.
66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX  di  cui  alla
tabella 14 allegata al presente decreto. 
  7. Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo  n.
66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro  X  di  cui  alla
tabella 15 allegata al presente decreto. 
  8. Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n.
66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro XI  di  cui  alla
tabella 16 allegata al presente decreto. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Si riporta il testo degli articoli 629, 651-bis, 664,
          664-bis, 674, 684, 685, 687, 692, 707, 723, 775, 778,  783,
          847, 1040,  1051,  1056,  1059,  1062,  1231,  1294,  1508,
          2196-ter,     2196-quinquies,      2206-ter,      2212-ter,
          2212-qunquies,  2212-sexsies,  2212-septies,   2212-octies,
          2212-duodecies,     2212-terdecies,      2212-quaterdecies,
          2214-quater, 2247-bis, 2247-undecies, 2247-duodecies, 2252,
          2253-quater, 2253-quinques, 2253-septies del citato decreto
          legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  come  modificati  dal
          presente decreto: 
              «Art. 629 (Successione e  corrispondenza  dei  gradi  e
          delle qualifiche dei sottufficiali). - 1. La successione  e
          la corrispondenza dei gradi dei  sottufficiali  sono  cosi'
          determinate in ordine crescente: 
                a)  sergente:  vice   brigadiere   per   l'Arma   dei
          carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza; 
                b)  sergente  maggiore:  secondo  capo  della  Marina
          militare; brigadiere per l'Arma dei carabinieri e il  Corpo
          della Guardia di finanza; 
                c) sergente maggiore capo: secondo capo scelto  della
          Marina militare; brigadiere capo per l'Arma dei carabinieri
          e il Corpo della Guardia di finanza; 
                d) maresciallo: capo  di  3^  classe  per  la  Marina
          militare;  maresciallo  di  3^  classe  per   l'Aeronautica
          militare; 
                e) maresciallo ordinario: capo di 2^  classe  per  la
          Marina militare; maresciallo di 2^ classe per l'Aeronautica
          militare; 
                f) maresciallo capo: capo di 1^ classe per la  Marina
          militare;  maresciallo  di  1^  classe  per   l'Aeronautica
          militare; 
                g) primo maresciallo: maresciallo maggiore per l'Arma
          dei carabinieri; maresciallo aiutante per  il  Corpo  della
          Guardia di finanza; 
                g-bis)  luogotenente:  luogotenente  per  l'Arma  dei
          carabinieri; luogotenente per il  Corpo  della  guardia  di
          finanza. 
              2. Le qualifiche  attribuibili  ai  sottufficiali  sono
          cosi' determinate: 
                a) ai sergenti maggiori capi e gradi  corrispondenti:
          qualifica speciale; 
                b) ai  luogotenenti  e  gradi  corrispondenti:  primo
          luogotenente per l'Esercito italiano, la Marina militare  e
          l'Aeronautica militare;  carica  speciale  per  l'Arma  dei
          carabinieri; cariche speciali per il Corpo della guardia di
          finanza. 
              2-bis.  I  sottufficiali  a  cui  sono  attribuite   le
          qualifiche di cui al comma 2  hanno  rango  preminente  sui
          pari  grado.  Fra  essi  si  tiene  conto  della  data   di
          conferimento della qualifica, anche nel caso di pari  grado
          con diversa anzianita'.». 
              «Art.  651-bis  (Alimentazione  ordinaria   del   ruolo
          normale dell'Arma dei Carabinieri). - 1. Gli ufficiali  del
          ruolo  normale  dell'Arma  dei  carabinieri   in   servizio
          permanente sono tratti, con il grado di sottotenente: 
                a)  da  coloro  che  hanno  frequentato   l'accademia
          militare e che hanno completato  con  esito  favorevole  il
          ciclo formativo previsto dal regolamento; 
                b)  mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,   dai
          luogotenenti   in   servizio   permanente   dell'Arma   dei
          carabinieri,  in   possesso   di   laurea   magistrale   in
          giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio
          la qualifica finale non inferiore a "eccellente" e che  non
          hanno superato il cinquantacinquesimo anno di eta'; 
                c)  mediante  concorso  per  titoli  ed  esami,   dai
          militari in servizio permanente dei ruoli degli  ispettori,
          dei sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri dell'Arma
          dei  carabinieri,  in  possesso  di  laurea   triennale   a
          indirizzo    giuridico    definita    con    determinazione
          dirigenziale, che hanno riportato  nell'ultimo  biennio  la
          qualifica finale non inferiore a  "eccellente",  che  hanno
          almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato  il
          quarantesimo anno di eta'. 
              2. I vincitori dei concorsi di cui al comma  1  lettere
          b) e c), sono: 
                a)  nominati  sottotenenti,   secondo   l'ordine   di
          precedenza fissato dal comma  1,  con  anzianita'  relativa
          stabilita in base all'ordine della  rispettiva  graduatoria
          di merito; 
                b) iscritti in ruolo dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
          provenienti  dai  corsi  regolari  dell'accademia  militare
          nominati sottotenenti in servizio permanente  nello  stesso
          anno; 
                c) ammessi a frequentare un corso applicativo. 
              3. I posti eventualmente rimasti scoperti  in  uno  dei
          concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere
          devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei, ma non
          vincitori dell'altro concorso.». 
              «Art. 664 (Alimentazione del ruolo tecnico).  -  1.  Il
          reclutamento degli ufficiali delle  varie  specialita'  del
          ruolo tecnico dell'Arma dei  carabinieri  avviene  mediante
          pubblico concorso, per titoli ed esami,  al  quale  possono
          partecipare: 
                a) i cittadini italiani che  non  hanno  superato  il
          trentaduesimo anno di eta'  e  che  sono  in  possesso  dei
          requisiti generali previsti per gli ufficiali  in  servizio
          permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche'  del  diploma
          di laurea richiesto dal bando di concorso  pertinente  alla
          specifica professionalita' del ruolo; 
                b) con riserva non superiore al venti per  cento  dei
          posti  disponibili,  i  militari  in  servizio   permanente
          dell'Arma  dei  carabinieri  appartenenti  ai  ruoli  degli
          ispettori,   dei   sovrintendenti,   degli   appuntati    e
          carabinieri che non hanno  superato  il  quarantacinquesimo
          anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che
          hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non
          inferiore a "eccellente" e sono in possesso del diploma  di
          laurea magistrale o specialistica richiesto  dal  bando  di
          concorso. 
              2. I vincitori del concorso sono: 
                a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita
          in base all'ordine della graduatoria di merito; 
                b) ammessi a frequentare un corso formativo.». 
              «Art. 664-bis (Alimentazione del ruolo forestale). - 1.
          Il  reclutamento  degli  ufficiali  del   ruolo   forestale
          dell'Arma  dei  carabinieri   avviene   mediante   pubblico
          concorso,  per  titoli   ed   esami,   al   quale   possono
          partecipare: 
                a) i cittadini italiani che  non  hanno  superato  il
          trentaduesimo anno di eta'  e  che  sono  in  possesso  dei
          requisiti generali previsti per gli ufficiali  in  servizio
          permanente dell'Arma dei carabinieri, nonche'  del  diploma
          di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di
          concorso pertinente  alla  specifica  professionalita'  del
          ruolo; 
                b) con riserva non superiore al venti per  cento  dei
          posti  disponibili,  i  militari  in  servizio   permanente
          dell'Arma  dei  carabinieri  appartenenti  ai  ruoli  degli
          ispettori,   dei   sovrintendenti,   degli   appuntati    e
          carabinieri che non hanno superato il quarantesimo anno  di
          eta', che hanno riportato nell'ultimo biennio la  qualifica
          finale non inferiore a "eccellente" e sono in possesso  del
          diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto  dal
          bando di concorso. 
              2. I vincitori del concorso sono: 
                a) nominati tenenti con anzianita' relativa stabilita
          in base all'ordine della graduatoria di merito; 
                b) ammessi a frequentare un corso di formazione.». 
              «Art. 674 (Conferimento diretto del grado di  ufficiale
          di complemento). - 1. La nomina a ufficiale di complemento,
          senza concorso e in via eccezionale, puo' essere  conferita
          ai   cittadini   italiani   in   possesso    di    spiccata
          professionalita' che danno ampio  affidamento  di  prestare
          opera proficua nelle Forze armate. 
              2. Puo' essere conferito senza  concorso  il  grado  di
          tenente  colonnello  di  complemento  o  corrispondente  ai
          cittadini  che  godono  di  fama  indiscussa   in   materie
          attinenti ai servizi delle Forze armate. 
              3.  Per  comprovata  alta  competenza   in   discipline
          nautiche, aeronautiche o tecniche, da  valutarsi  caso  per
          caso, nelle nomine di cui al comma 1  si  puo'  prescindere
          anche dal prescritto titolo di studio,  salvo  che  per  la
          nomina a ufficiale di complemento nei corpi sanitari o  nel
          comparto  sanitario  del  ruolo   tecnico   dell'Arma   dei
          carabinieri. 
              4.  La  nomina  e'  conferita  previo  giudizio   della
          competente   commissione   ordinaria   d'avanzamento,   che
          stabilisce il grado e il ruolo  d'assegnazione,  sentiti  i
          rispettivi Capi di stato maggiore o Comandante generale. 
              5.  Con  decreto  del  Ministro   della   difesa   sono
          individuate  in  relazione  alle  specifiche  esigenze   di
          ciascuna Forza armata: 
                a) le professionalita'  e  i  gradi  conferibili,  ai
          sensi del presente articolo; 
                b) le procedure da seguirsi; 
                c) gli eventuali ulteriori requisiti per la nomina.». 
              «Art.  684  (Ammissione  al  corso  biennale).   -   1.
          L'ammissione al corso previsto dall'articolo 683, comma  1,
          ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i  punti
          di merito delle prove d'esame previste  dall'articolo  686,
          comma 1, lettere b) e c), e  i  punti  attribuiti  per  gli
          eventuali titoli la cui individuazione e  valutazione  sono
          stabilite nel bando di concorso. 
              2. Possono partecipare al concorso: 
                a) gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e  al
          ruolo  degli   appuntati   e   carabinieri,   gli   allievi
          carabinieri, nonche' gli ufficiali di complemento dell'Arma
          che alla data di scadenza dei termini per la  presentazione
          delle domande: 
                  1) sono idonei al servizio militare incondizionato.
          Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi  al
          concorso con  riserva  fino  alla  visita  medica  prevista
          dall'articolo 686, comma 1, lettera e); 
                  2) sono  in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di secondo  grado,  o  lo  conseguono  nell'anno
          solare  in  cui  e'  bandito  il  concorso,  che   consente
          l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
          universitario  o  laurea  breve  previsti  nel   bando   di
          concorso; 
                  3) non hanno superato il trentesimo anno di eta'; 
                  4) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o  nel
          periodo di servizio prestato,  se  inferiore  a  due  anni,
          sanzioni disciplinari piu' gravi della "consegna"; 
                  5) sono in possesso della qualifica non inferiore a
          "nella  media"  o   giudizio   corrispondente   nell'ultimo
          biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore  a
          due anni; 
                  6) non sono stati  giudicati,  se  appartenenti  ai
          ruoli sovrintendenti e appuntati e carabinieri, non  idonei
          all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio; 
                b) i cittadini italiani che: 
                  1) sono  in  possesso  del  diploma  di  istruzione
          secondaria di  secondo  grado  o  lo  conseguono  nell'anno
          solare  in  cui  e'  bandito  il  concorso,  che   consente
          l'iscrizione ai corsi  per  il  conseguimento  del  diploma
          universitario  o  laurea  breve  previsti  nel   bando   di
          concorso; 
                  2) non hanno  superato  il  ventiseiesimo  anno  di
          eta'; per coloro che hanno gia' prestato servizio  militare
          per una durata non inferiore  alla  ferma  obbligatoria  il
          limite di eta' e' elevato a 28 anni; 
                  3)  non  si  trovano  in  situazioni  comunque  non
          compatibili con l'acquisizione o conservazione dello  stato
          di maresciallo dell'Arma dei carabinieri.». 
              «Art.   685   (Ammissione   al   corso   superiore   di
          qualificazione). - 1. Il corso superiore di  qualificazione
          si  compone  di  due  fasi,  la  prima  dedicata  ai   soli
          appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda
          dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. 
              2. L'ammissione al corso: 
                a) ai sensi dell'articolo 679, comma  2-bis,  lettera
          b),  avviene  mediante  un  concorso  per  titoli,   previo
          superamento degli adempimenti previsti  dall'articolo  686,
          comma 2, lettere  c)  e  d),  al  quale  sono  ammessi  gli
          aspiranti utilmente collocati nella graduatoria  finale  di
          merito, approvata con decreto ministeriale; 
                b) ai sensi dell'articolo 679, comma  2-bis,  lettera
          c), ha luogo sulla base di una graduatoria  formata  con  i
          punti di merito  riportati  nelle  prove  d'esame  previste
          dall'articolo 686, comma 2, e i punti  attribuiti  per  gli
          eventuali titoli la cui  individuazione  e  valutazione  e'
          stabilita nel bando di concorso. 
              3. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la  nomina
          della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione
          e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere
          a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo
          e i  criteri  per  la  formazione  delle  graduatorie  sono
          stabiliti con decreto ministeriale. Tra i titoli di  merito
          assume   particolare   rilevanza,   per   quanto   concerne
          l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede
          vacante,   senza   demerito,   il   comando   di   stazione
          territoriale,  per  un  periodo  almeno   pari   a   quello
          necessario per la redazione del rapporto informativo di cui
          all'articolo 1025, comma 3.». 
              «Art. 687 (Commissione d'esame). -  1.  La  commissione
          esaminatrice dei concorsi per l'ammissione ai corsi di  cui
          all'articolo 684, e' composta da: 
                a) un ufficiale generale dell'Arma  dei  carabinieri,
          presidente; 
                b) un ufficiale superiore dell'Arma dei  carabinieri,
          membro; 
                c)  un  insegnante  di  italiano  in   possesso   del
          prescritto titolo accademico, membro; 
                d) un luogotenente, segretario senza diritto al voto. 
              2. Se il numero dei  concorrenti  ammessi  ai  concorsi
          previsti  dagli  articoli  684  e  685  e'  rilevante,   la
          commissione di cui al comma 1 puo' essere integrata  da  un
          numero di componenti tali che permetta, unico  restando  il
          presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite
          ciascuna da un numero di componenti  pari  a  quello  della
          commissione originaria. 
              3. La commissione e le sottocommissioni di cui ai commi
          1 e 2 sono nominate con decreto ministeriale.». 
              «Art. 692 (Alimentazione del ruolo dei sovrintendenti).
          - 1. Per  il  reclutamento  dei  sovrintendenti,  ai  sensi
          dell'articolo 690, comma  4,  lettera  a),  e'  bandito  un
          concorso per titoli riservato  agli  appuntati  scelti  per
          l'ammissione al corso di formazione professionale, previsto
          dall'articolo 775, al  quale  sono  ammessi  gli  aspiranti
          utilmente collocati nella  graduatoria  finale  di  merito,
          approvata con decreto ministeriale. Tra i titoli di  merito
          assume   particolare   rilevanza,   per   quanto   concerne
          l'attribuzione  del  relativo  punteggio,  l'aver  prestato
          servizio al comando stazione territoriale  per  un  periodo
          almeno pari  a  quello  necessario  per  la  redazione  del
          rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3. 
              2. Per il reclutamento  dei  sovrintendenti,  ai  sensi
          dell' articolo 690, comma 4, lettera  b),  e'  previsto  un
          concorso per titoli ed esami, riservato agli appuntati,  ai
          carabinieri scelti e ai carabinieri in servizio  permanente
          con almeno quattro anni di servizio, e il  superamento  del
          corso di qualificazione, previsto dall'articolo 776. 
              2-bis. I concorsi di cui ai commi 1 e 2 prevedono: 
                a)  un  accertamento  attitudinale  di  idoneita'  al
          servizio  nell'Arma  quale  vice   brigadiere   del   ruolo
          sovrintendenti  dei  carabinieri,  da  parte   del   centro
          nazionale di selezione e reclutamento dei  carabinieri.  Il
          giudizio  espresso  in  sede  di  detto   accertamento   e'
          definitivo; 
                b) una visita medica da  parte  di  una  commissione,
          composta da un ufficiale medico di grado  non  inferiore  a
          tenente colonnello quale  presidente  e  da  due  ufficiali
          medici quali membri, dei quali il  meno  anziano  in  ruolo
          svolge anche funzioni di segretario, tendente ad  accertare
          l'assenza  di  infermita'  invalidanti  in  atto.  Per  gli
          appartenenti al ruolo appuntati  e  carabinieri,  che  sono
          stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale
          al servizio d'istituto, la visita medica e' finalizzata  ad
          accertare l'assenza di ulteriori infermita' invalidanti  in
          atto. 
              3. Gli esami di cui al comma 2 sono volti ad  accertare
          il grado di preparazione culturale  e  professionale  degli
          aspiranti. 
              4. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la  nomina
          delle commissioni, l'individuazione e  la  valutazione  dei
          titoli, il numero dei  posti  da  mettere  a  concorso  nel
          limite delle vacanze nell'organico del ruolo  e  i  criteri
          per la formazione  delle  graduatorie  sono  stabiliti  con
          decreti ministeriali. 
              4-bis. 
              5. 
              6. E' ammesso ai concorsi di cui ai  commi  1  e  2  il
          personale che, alla data di scadenza  dei  termini  per  la
          presentazione delle domande: 
                a) (soppressa). 
                b) ha riportato,  nell'ultimo  biennio,  in  sede  di
          valutazione caratteristica, una qualifica non  inferiore  a
          "nella media" o giudizio equivalente; 
                c) non ha riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
          disciplinari piu' gravi della "consegna"; 
                d) non e' sottoposto a procedimento  disciplinare  da
          cui puo' derivare una sanzione di stato, ne' e' sospeso dal
          servizio, o si trova in aspettativa  per  qualsiasi  motivo
          per una durata non inferiore a 60 giorni; 
                e) non e' stato giudicato, nell'ultimo  biennio,  non
          idoneo all'avanzamento al grado superiore; 
                e-bis) (soppressa). 
              7. I posti rimasti scoperti  nel  concorso  di  cui  al
          comma 2, sono  devoluti,  fino  alla  data  di  inizio  del
          relativo corso, ai partecipanti  del  concorso  di  cui  al
          comma  1,  risultati  idonei  in  relazione   ai   punteggi
          conseguiti. 
              7-bis. Gli appuntati  che  vengono  promossi  al  grado
          superiore  dopo  il  termine  per  la  presentazione  delle
          domande al concorso previsto dall'articolo  690,  comma  4,
          lettera  a),  possono  partecipare  al  concorso   previsto
          dall'articolo 690, comma 4 lettera b), bandito nel medesimo
          anno solare.». 
              «Art. 707 (Requisiti speciali). - 1. Gli aspiranti agli
          arruolamenti  volontari  di  cui  all'articolo  706  devono
          possedere i seguenti requisiti: 
                a) non aver superato il ventiseiesimo anno  di  eta';
          il limite di eta' e' elevato a ventotto anni per i  giovani
          che hanno gia' prestato servizio militare; 
                b) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado
          che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del
          diploma universitario; 
                c)  non   trovarsi   in   situazioni   comunque   non
          compatibili con l'acquisizione  o  la  conservazione  dello
          stato di carabiniere. 
              1-bis. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento
          nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 e' il  diploma
          di istruzione secondaria di primo grado.». 
              «Art. 723 (Corso applicativo per  ufficiali  dei  ruoli
          speciali dell'Esercito italiano, della  Marina  militare  e
          dell'Aeronautica militare). - 1. I  corsi  applicativi  per
          gli ufficiali dei ruoli  speciali  dell'Esercito  italiano,
          della Marina militare  e  dell'Aeronautica  militare  hanno
          durata non inferiore a tre mesi. 
              2. L'anzianita'  relativa  dei  predetti  ufficiali  e'
          rideterminata in base alla  media  del  punteggio  ottenuto
          nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella
          graduatoria di fine corso. 
              3.  I  frequentatori   che   non   superino   i   corsi
          applicativi: 
                a) se provenienti dal ruolo  dei  marescialli  o  dal
          ruolo  dei   sergenti,   rientrano   nella   categoria   di
          provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi
          computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
                b) se gia' ufficiali ausiliari, completano  la  ferma
          eventualmente contratta ovvero sono ricollocati in congedo; 
                c)  se  provenienti  dai  frequentatori   dei   corsi
          normali,  completano  la  ferma   eventualmente   contratta
          ovvero, se ne erano stati  prosciolti,  sono  collocati  in
          congedo; 
                d) se provenienti dalla vita civile,  sono  collocati
          in congedo,  se  non  devono  assolvere  o  completare  gli
          obblighi di leva. 
              4. (soppresso).». 
              «Art. 775 (Corso di formazione professionale). - 1. Gli
          appuntati scelti vincitori del concorso per  sovrintendenti
          dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo  690,  comma
          4, lettera a) frequentano, anche con modalita'  telematica,
          un  corso  di  formazione  professionale,  di  durata   non
          inferiore a un mese. Il superamento del corso e' condizione
          per la nomina a vice brigadiere. 
              2. I programmi e le modalita' di svolgimento del corso,
          nonche' la composizione della commissione d'esame  di  fine
          corso, sono stabiliti  con  determinazione  del  Comandante
          generale dell'Arma  dei  carabinieri  o  dall'autorita'  da
          questi delegata. 
              3. Nell'ambito dello stesso anno  solare,  i  corsi  di
          formazione professionale  hanno  termine  anteriormente  ai
          corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.». 
              «Art. 778 (Dimissioni dai corsi). - 1. E'  dimesso  dai
          corsi di cui  agli  articoli  precedenti  e  restituito  al
          normale servizio d'istituto, col grado  rivestito  e  senza
          detrazione di anzianita', il personale che: 
                a) formalizza dichiarazione di rinuncia ai corsi; 
                b) dimostra in qualsiasi momento di non possedere  le
          qualita' necessarie per bene  esercitare  le  funzioni  del
          nuovo grado; 
                c)  non  supera  gli  esami  finali  dopo  aver  gia'
          ripetuto il corso di qualificazione; 
                d)  non  supera  gli  esami  finali  del   corso   di
          formazione professionale; 
                e) e' stato per qualsiasi motivo assente per piu'  di
          trenta giorni, anche se non continuativi; 
                f)   si   trova   nelle   condizioni   previste   dal
          regolamento. 
              2. Nelle ipotesi di esclusione  per  infermita'  o  per
          altre cause indipendenti dalla volonta' del  frequentatore,
          lo stesso e' ammesso per una sola volta  a  partecipare  di
          diritto al primo corso successivo al  cessare  della  causa
          impeditiva. 
              3. I provvedimenti di  dimissione  e  di  dispensa  dai
          corsi di  cui  alla  presente  sezione  sono  adottati  con
          determinazione  del  Direttore   generale   del   personale
          militare o  da  altra  autorita'  da  questi  delegata,  su
          proposta del Comandante dell'istituto di istruzione.». 
              «Art.  783  (Formazione  dei  carabinieri).  -  1.  Gli
          arruolati volontari di cui all'articolo 706 sono ammessi al
          corso per allievo carabiniere. Il predetto personale,  dopo
          sei mesi dalla data di inizio del corso, consegue la nomina
          a carabiniere, previo superamento di esami, ed  e'  immesso
          in ruolo al grado  di  carabiniere  al  termine  del  corso
          secondo l'ordine della graduatoria finale. 
              2. I militari in servizio  e  in  congedo  delle  Forze
          armate e  quelli  in  congedo  dell'Arma  dei  carabinieri,
          nonche' il  personale  appartenente  alle  altre  Forze  di
          polizia, perdono il grado e la qualifica rivestiti all'atto
          dell'ammissione al corso. 
              3. Agli ammessi ai corsi  per  allievo  carabiniere  si
          applicano le  norme  per  le  scuole  allievi  carabinieri,
          approvate  con  determinazione  del   Comandante   generale
          dell'Arma dei carabinieri.». 
              «Art.  847  (Ufficiali  del  ruolo   tecnico).   -   1.
          Nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita'  di
          appartenenza, gli ufficiali  del  ruolo  tecnico  hanno  le
          medesime attribuzioni, facolta' e  competenze  riconosciute
          agli  ufficiali  dei  ruoli  normali  delle  Forze   armate
          costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.». 
              «Art.   1040   (Commissione   superiore   d'avanzamento
          dell'Arma dei carabinieri). - 1. La  commissione  superiore
          di avanzamento dell'Arma dei carabinieri e' composta: 
                a) dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; 
                b) dai  generali  di  corpo  d'armata  dell'Arma  dei
          carabinieri; 
                c) dall'ufficiale generale piu' elevato  in  grado  o
          piu' anziano del ruolo tecnico se la  valutazione  riguarda
          gli ufficiali di detto ruolo; 
                c-bis) dall'ufficiale generale piu' elevato in  grado
          o  piu'  anziano  del   ruolo   forestale   dell'Arma   dei
          carabinieri se la valutazione  riguarda  gli  ufficiali  di
          detto ruolo. 
              2. Assume la presidenza della commissione superiore  di
          avanzamento   il   Comandante   generale   dell'Arma    dei
          carabinieri o, in caso di  assenza  o  di  impedimento,  il
          generale di corpo d'armata  piu'  anziano  di  grado  e,  a
          parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra  i
          presenti.». 
              «Art. 1051 (Impedimenti, sospensione ed esclusione).  -
          1. Non puo' essere valutato per l'avanzamento  il  militare
          che ricopra la carica di Ministro o di  Sottosegretario  di
          Stato. 
              2.  Non   puo'   essere   inserito   nell'aliquota   di
          avanzamento  o  valutato  per  l'avanzamento  il  personale
          militare: 
                a) rinviato a giudizio o ammesso ai riti  alternativi
          per delitto non colposo; 
                b) sottoposto a procedimento disciplinare da cui puo'
          derivare una sanzione di stato; 
                c) sospeso dall'impiego o dalle funzioni del grado; 
                d) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata
          non inferiore a 60 giorni. 
              3. Se eccezionalmente le autorita' competenti ritengono
          di  non  poter  addivenire  alla  pronuncia  del   giudizio
          sull'avanzamento, sospendono la valutazione, indicandone  i
          motivi. 
              4. Se, durante i lavori  della  competente  commissione
          d'avanzamento e prima della  pubblicazione  del  quadro  di
          avanzamento o della conclusione dei lavori  di  valutazione
          per gli Appuntati e Carabinieri, il personale  militare  si
          trova nelle situazioni previste dal comma 2, e' sospesa  la
          valutazione o, se il quadro e' stato formato, il  direttore
          generale   del   personale   militare   ne    dispone    la
          cancellazione. 
              5. Al militare e' data comunicazione della  sospensione
          della valutazione e dei motivi che l'hanno determinata. 
              6. Nei riguardi del personale escluso dalle aliquote  o
          dalla valutazione, per non aver  maturato,  per  motivi  di
          servizio o di salute, le  condizioni  di  cui  all'articolo
          1050, ovvero escluso ai sensi del  comma  2  o  sospeso  ai
          sensi dei commi 3 e 4, e' apposta riserva fino  al  cessare
          delle cause impeditive. 
              7. Al venir meno delle predette  cause,  salvo  che  le
          stesse  non   comportino   la   cessazione   dal   servizio
          permanente,  gli  interessati  sono  inclusi  nella   prima
          aliquota utile per  la  valutazione  o  sono  sottoposti  a
          valutazione. 
              8.  Il  personale  militare  inserito  nei  ruoli   del
          servizio permanente che e' stato  condannato  con  sentenza
          definitiva a una pena non inferiore a due anni per  delitto
          non colposo compiuto  mediante  comportamenti  contrari  ai
          doveri di  fedelta'  alle  istituzioni  ovvero  lesivi  del
          prestigio dell'amministrazione  e  dell'onore  militare  e'
          escluso  da  ogni  procedura   di   avanzamento   e   dalla
          possibilita' di transito da un ruolo a un altro.». 
              «Art. 1056 (Avanzamento ad anzianita' dei sottufficiali
          e dei volontari in servizio permanente). - 1. Il  personale
          appartenente ai ruoli dei marescialli, degli ispettori, dei
          sergenti, dei sovrintendenti e dei  volontari  in  servizio
          permanente,  iscritto  nel   quadro   di   avanzamento   ad
          anzianita',  e'  promosso  a  ruolo  aperto,   secondo   le
          modalita' previste dai commi successivi, con decorrenza dal
          giorno successivo a quello di  compimento  del  periodo  di
          permanenza nel grado previsto dal presente codice. 
              2.  Le  competenti  commissioni  esprimono  i   giudizi
          sull'avanzamento   ad   anzianita'   dichiarando   se    il
          sottufficiale  o  il  volontario  in  servizio   permanente
          sottoposto  a  valutazione   e'   idoneo   o   non   idoneo
          all'avanzamento. E' giudicato idoneo il  sottufficiale  che
          riporta un numero di voti favorevoli superiore  alla  meta'
          dei votanti. 
              3. Coloro che sono giudicati idonei sono  iscritti  nel
          quadro di avanzamento in ordine di ruolo. 
              4. A coloro che  sono  giudicati  non  idonei  e'  data
          comunicazione  delle  motivazioni  del  giudizio   di   non
          idoneita'. 
              5. Il personale appartenente ai ruoli dei  marescialli,
          degli ispettori, dei sergenti,  dei  sovrintendenti  e  dei
          volontari in servizio permanente giudicato  non  idoneo  e'
          valutato nuovamente e a tale fine e' incluso  nell'aliquota
          di  valutazione  dell'anno  successivo.   Lo   stesso,   se
          giudicato per la seconda  volta  non  idoneo,  puo'  essere
          ulteriormente valutato nel quarto anno  successivo  a  ogni
          giudizio negativo. A tal fine e'  incluso  in  aliquota  di
          valutazione e, se giudicato idoneo, promosso con le  stesse
          modalita' e con le stesse  decorrenze  attribuite  ai  pari
          grado con i quali e' stato portato in avanzamento. 
              5-bis. La promozione non e' attribuita nei casi in  cui
          sia stato espresso parere non  favorevole  da  parte  della
          competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15
          delle Norme di attuazione, di coordinamento  e  transitorie
          del codice  di  procedura  penale,  approvate  dal  decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n.  271.  Il  provvedimento  di
          sospensione della promozione e' adottato con determinazione
          del Direttore generale  della  Direzione  generale  per  il
          personale militare o del Comandante generale per  il  ruolo
          appuntati e carabinieri.  In  tal  caso,  il  militare,  e'
          sottoposto a nuova valutazione secondo quanto indicato  nel
          comma 5. 
              6. Il personale appartenente ai predetti ruoli, escluso
          dalle aliquote  per  l'avanzamento  ad  anzianita',  per  i
          motivi di cui all'articolo 1051, e'  promosso,  se  idoneo,
          con la stessa decorrenza attribuita ai  pari  grado  con  i
          quali  sarebbe  stato  valutato  in  assenza  delle   cause
          impeditive,     riacquistando     l'anzianita'     relativa
          precedentemente posseduta. 
              6-bis.  I  quadri  d'avanzamento  ad  anzianita'   sono
          pubblicati sui portali istituzionali della rispettiva Forza
          armata.». 
              «Art. 1059 (Avanzamento a scelta dei sottufficiali).  -
          1.  Le   competenti   commissioni   esprimono   i   giudizi
          sull'avanzamento a scelta dichiarando  innanzitutto  se  il
          sottufficiale e' idoneo o non  idoneo  all'avanzamento.  E'
          giudicato idoneo il sottufficiale che riporta un numero  di
          voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti. 
              2.   Successivamente   le   commissioni   valutano    i
          sottufficiali giudicati idonei, attribuendo a  ciascuno  di
          essi un punto  di  merito  secondo  i  criteri  di  seguito
          indicati. 
              3.   Ogni   componente   della   commissione    assegna
          distintamente per ciascun sottufficiale un punto da 1 a  30
          per ognuno dei seguenti complessi di elementi: 
                a) qualita' morali, di carattere e fisiche; 
                b) benemerenze di guerra e comportamento  in  guerra,
          benemerenze  di  pace,  qualita'  professionali  dimostrate
          durante la carriera, specialmente nel grado rivestito,  con
          particolare riguardo al servizio prestato presso reparti  o
          in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori
          unita',  nonche'  numero  e  importanza   degli   incarichi
          ricoperti e delle specializzazioni possedute; 
                c) doti culturali e  risultati  di  corsi,  esami  ed
          esperimenti. 
              4. Le somme dei punti assegnati per  ciascun  complesso
          di elementi di cui alle lettere a), b) e  c),  sono  divise
          per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati
          al centesimo,  sono  sommati  tra  loro.  Il  totale  cosi'
          ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il  quoziente
          al centesimo.  Detto  quoziente  costituisce  il  punto  di
          merito attribuito al sottufficiale dalla commissione. Sulla
          base  della  graduatoria  di  merito  risultante  da   tali
          punteggi  la  commissione  compila   il   relativo   quadro
          d'avanzamento. 
              5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati  sui
          portali istituzionali della rispettiva Forza armata. 
              6. Agli interessati e' data comunicazione,  se  idonei,
          del  punteggio  conseguito  e,   se   non   idonei,   delle
          motivazioni del giudizio di non idoneita'. 
              7. Il personale appartenente ai ruoli dei  marescialli,
          degli  ispettori,  dei  sergenti   e   dei   sovrintendenti
          giudicato non idoneo e' valutato nuovamente e a tal fine e'
          incluso nell'aliquota di valutazione dell'anno  successivo.
          Lo stesso, se giudicato per la seconda  volta  non  idoneo,
          puo'  essere  ulteriormente  valutato   nel   quarto   anno
          successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine e'  incluso
          in aliquota di valutazione e, se giudicato idoneo, promosso
          a scelta con le stesse modalita' e con le stesse decorrenze
          attribuite ai pari grado con i quali e'  stato  portato  in
          avanzamento. 
              7-bis. Al personale appartenente ai  ruoli  di  cui  al
          comma 7, escluso dalle aliquote per l'avanzamento a  scelta
          per i motivi di cui all'articolo  1051,  si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui al  capo  V  del
          presente titolo VII, in materia di rinnovazione dei giudizi
          di avanzamento. 
              7-ter. La promozione non e' attribuita nei casi in  cui
          sia stato espresso parere non  favorevole  da  parte  della
          competente autorita' giudiziaria, ai sensi dell'articolo 15
          delle Norme di attuazione, coordinamento e transitorie  del
          codice  di  procedura   penale,   approvate   dal   decreto
          legislativo 28 luglio 1989, n.  271.  Il  provvedimento  di
          sospensione della promozione e' adottato con determinazione
          del Direttore generale  della  Direzione  generale  per  il
          personale militare. In tal caso, il militare, e' sottoposto
          a nuova valutazione secondo quanto indicato nel comma 7.». 
              «Art. 1062  (Avanzamento  per  meriti  eccezionali  dei
          sottufficiali  e  dei   graduati).   -   1.   L'avanzamento
          straordinario per meriti eccezionali puo'  aver  luogo  nei
          riguardi  del  personale,   appartenente   ai   ruoli   dei
          marescialli,   degli   ispettori,   dei    sergenti,    dei
          sovrintendenti, dei  volontari  in  servizio  permanente  e
          degli appuntati e  carabinieri,  che  nell'esercizio  delle
          proprie  attribuzioni  ha  reso  servizi   di   eccezionale
          importanza  alle  Forze  armate  e  che  ha  dimostrato  di
          possedere    qualita'    intellettuali,     di     cultura,
          professionali, cosi' preclare da dare sicuro affidamento di
          adempiere in modo eminente le funzioni del grado superiore. 
              2. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali e'
          formulata dall'ufficiale generale o  grado  equiparato  dal
          quale il suddetto personale gerarchicamente dipende  ed  e'
          corredata dei pareri delle autorita' gerarchiche superiori. 
              3. Sulla  proposta  decide,  previo  parere  favorevole
          della competente commissione  di  avanzamento,  espresso  a
          unanimita' di voti: 
                a) il Direttore generale del personale militare; 
                b) il Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri,
          per  il  personale  appartenente  al  ruolo   appuntati   e
          carabinieri. 
              4.    Il     personale,     riconosciuto     meritevole
          dell'avanzamento per meriti eccezionali,  e'  promosso  con
          decorrenza dalla data della  proposta.  Nel  caso  di  piu'
          sottufficiali con proposte di pari data,  gli  stessi  sono
          promossi nell'ordine di iscrizione in ruolo. 
              5. Il decreto di promozione per meriti  eccezionali  ne
          reca la motivazione. 
              6.  Il  personale,  promosso  per  meriti  eccezionali,
          prende posto nel ruolo  in  base  all'anzianita'  di  grado
          attribuitagli  seguendo  i  pari  grado  aventi  la  stessa
          anzianita'. 
              6-bis. I luogotenenti e gradi corrispondenti conseguono
          la  promozione  per  meriti  eccezionali   nel   grado   di
          sottotenente del ruolo speciale secondo gli ordinamenti  di
          Forza  armata  o  del  ruolo   normale   per   l'Arma   dei
          carabinieri.». 
              «Art.  1231  (Mancato  conseguimento  del  diploma   di
          laurea). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale reclutati  ai
          sensi dell'articolo 651-bis, comma 1, lettere a) e  c)  che
          non conseguano il diploma di laurea magistrale entro il  31
          dicembre dell'anno di nomina  al  grado  di  capitano  sono
          collocati nella categoria del complemento  con  obbligo  di
          ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta.». 
              «Art. 1294 (Condizioni  particolari  per  l'avanzamento
          dei  marescialli  capo).  -  1.   I   periodi   minimi   di
          attribuzioni specifiche per  l'avanzamento  da  maresciallo
          capo a maresciallo maggiore sono determinati in un anno  di
          comando  di  stazione  territoriale  o  di   altra   unita'
          organizzativa individuata, ovvero di impiego  in  incarichi
          di specializzazione, anche se compiuto in tutto o in  parte
          nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario. 
              2. Gli incarichi utili al  compimento  del  periodo  di
          attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabiliti con
          determinazione  del  Comandante  generale   dell'Arma   dei
          carabinieri.». 
              «Art.  1508  (Reclutamento  e  trasferimento  ad  altri
          ruoli). - 1. Nel regolamento sono determinate le  modalita'
          per il reclutamento e il trasferimento ad altri  ruoli  del
          personale delle bande musicali delle Forze armate,  nonche'
          le  condizioni  per  le  sponsorizzazioni   individuali   e
          collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri: 
                a) valutazione della specifica professionalita' e  di
          titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica; 
                b) previsione che il personale non piu'  idoneo  alle
          attivita'  delle  bande  musicali,  ma  idoneo  ai  servizi
          d'istituto,  possa  essere  impiegato  in  altre  attivita'
          istituzionali   o   trasferito   in   altri   ruoli   delle
          amministrazioni di appartenenza; 
                c) assicurare criteri  omogenei  di  valutazione  per
          l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e  di  destinazione
          dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo
          43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
              1-bis. Nel concorso per l'accesso alla banda  dell'Arma
          dei carabinieri, tra i titoli di merito assume  particolare
          rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del  relativo
          punteggio, l'aver prestato servizio  senza  demerito  nella
          specializzazione di musicante.». 
              «Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia  di
          reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei  carabinieri).
          - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze
          del  ruolo  speciale  dell'Arma  dei   carabinieri,   ferme
          restando le consistenze organiche di cui all'articolo  800,
          al fine della progressiva armonizzazione  dei  ruoli  degli
          ufficiali dell'Arma  dei  carabinieri,  le  immissioni  nel
          ruolo normale sono annualmente determinate con decreto  del
          Ministro della  difesa,  in  ragione  dell'andamento  delle
          consistenze  effettive  dei  ruoli  normale  e  speciale  a
          esaurimento come determinatesi all'esito  dei  transiti  di
          cui all'articolo 2214-quinquies. 
              2. Fino all'anno 2022 compreso, per  la  partecipazione
          ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma  1,  lettera
          b), sono necessari i seguenti requisiti: 
                a) grado  di  luogotenente  in  servizio  permanente,
          senza alcun limite d'eta'; 
                b)  diploma  di  scuola  secondaria  di  2°  grado  o
          equipollente; 
                c) qualifica  finale  non  inferiore  a  "eccellente"
          nell'ultimo quinquennio. 
              3. Fino all'anno 2022 compreso, per  la  partecipazione
          ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma  1,  lettera
          c), sono necessari i seguenti requisiti: 
                a) avere almeno cinque anni di servizio  e  non  aver
          superato il quarantacinquesimo anno di eta'; 
                b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico
          definita  con  determinazione   del   Comandante   generale
          dell'Arma dei carabinieri; 
                c) qualifica  finale  non  inferiore  a  "eccellente"
          nell'ultimo biennio. 
              4. Dall'anno 2028  compreso,  le  previsioni  contenute
          nell'articolo 651-bis, inerenti ai ruoli  degli  ispettori,
          dei sovrintendenti e  degli  appuntati  e  carabinieri,  si
          applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma
          dei carabinieri.». 
              «Art. 2196-quater (Disposizioni transitorie in  materia
          di  reclutamento  del   ruolo   forestale   dell'Arma   dei
          carabinieri). - 1.  Fino  all'anno  2022  compreso,  per  i
          militari in servizio permanente dell'Arma  dei  carabinieri
          dei ruoli forestali degli  ispettori,  dei  sovrintendenti,
          degli appuntati e carabinieri, dei periti, dei  revisori  e
          degli operatori e collaboratori, il limite di eta'  di  cui
          all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b),  e'  fissato  in
          cinquanta anni.». 
              «Art.  2196-quinquies  (Disposizioni   transitorie   in
          materia di reclutamento dell'Arma dei  carabinieri).  -  1.
          Fino all'anno 2021 compreso: 
                a) nel limite delle vacanze organiche registrate  nel
          ruolo  ispettori  alla  data  del  31  dicembre   dell'anno
          precedente, i  posti  disponibili  per  il  corso  previsto
          dall'articolo 685 possono essere incrementati  fino  al  50
          per cento  dei  limiti  fissati  dall'articolo  679,  comma
          2-bis, lettere b) e c); 
                b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685,  775
          e 776 puo' essere ridotta fino alla meta'; 
                c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni  di
          permanenza nel ruolo sovrintendenti,  promosso  al  termine
          del  corso  di  cui  all'articolo  685,  non   si   applica
          l'articolo 979; 
                d) non si applica quanto previsto dall'articolo  683,
          comma 5, lettera a); 
                e) in deroga  al  requisito  richiesto  dall'articolo
          683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso
          interno previsto dall'articolo 679,  comma  2-bis,  lettera
          c),  il  titolo  di  studio  richiesto  e'  il  diploma  di
          istruzione secondaria di secondo grado. 
              2. Gli incrementi di cui al comma 1,  lettera  a),  con
          solo riferimento  al  concorso  bandito  per  l'anno  2017,
          possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento
          delle vacanze organiche registrate nel ruolo  ispettori  al
          1° gennaio 2017 con riferimento  alle  dotazioni  organiche
          previste dal presente codice per il predetto personale. 
              3. I  posti  del  concorso  di  cui  al  comma  2  sono
          riservati per: 
                a)    l'ottantacinque    per    cento,    al    ruolo
          sovrintendenti; 
                b) il quindici per cento, al ruolo iniziale. 
              3-bis. Gli appuntati scelti possono partecipare  a  uno
          dei due concorsi  di  cui  all'articolo  692  banditi  fino
          all'anno 2021. 
              3-ter. Nei concorsi di cui al comma 3-bis, tra i titoli
          di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne
          l'attribuzione del  relativo  punteggio,  essere  risultati
          idonei ma non vincitori in un concorso analogo. 
              3-quater.  L'Arma   dei   carabinieri,   per   esigenze
          organizzative e logistiche che non consentono  di  ospitare
          tutti i vincitori dello stesso  concorso  presso  i  propri
          istituti  di  istruzione,  puo'  articolare  i   corsi   di
          formazione in piu' cicli aventi il medesimo piano di studi.
          A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto,
          e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali  del
          ciclo  addestrativo  frequentato,  la   stessa   decorrenza
          giuridica ed economica dei frequentatori del  primo  ciclo.
          Al termine  dell'ultimo  ciclo,  l'anzianita'  relativa  di
          iscrizione  in  ruolo  di  tutti  i   frequentatori   sara'
          rideterminata sulla base degli esiti degli esami  sostenuti
          a conclusione di ciascun ciclo.». 
              «Art. 2206-ter (Formazione dei sottufficiali  dell'Arma
          dei carabinieri). - 1. Il personale appartenente  al  ruolo
          sovrintendenti al 31  dicembre  2017  puo'  partecipare  al
          concorso di cui all'articolo 679, comma 2-bis, lettera  b),
          anche  prima  di  aver  maturato  il   requisito   di   cui
          all'articolo 683, comma 4, lettera a).». 
              «Art.  2212-ter  (Consistenze   organiche   dei   ruoli
          forestale e forestale iniziale  degli  ufficiali  dell'Arma
          dei carabinieri). - 1. Al fine di garantire  l'espletamento
          delle funzioni in  materia  di  tutela  dell'ambiente,  del
          territorio e delle acque, nonche' nel campo della sicurezza
          e dei controlli nel settore agroalimentare, ferme  restando
          le consistenze organiche complessive  di  cui  all'articolo
          800 e fino alla completa armonizzazione dei ruoli forestali
          degli ufficiali dell'Arma  dei  carabinieri,  le  dotazioni
          organiche del ruolo forestale iniziale degli ufficiali sono
          progressivamente  devolute  nella  consistenza  del   ruolo
          forestale dell'Arma dei carabinieri di  cui  all'art.  821,
          comma 1, lettera b). 
              2. L'entita' del graduale trasferimento delle dotazioni
          organiche di cui al comma 1 e' annualmente determinata  con
          decreto del Ministro  della  difesa,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze.». 
              «Art.   2212-quinquies    (Funzioni    del    personale
          appartenente al ruolo forestale dei  periti  dell'Arma  dei
          carabinieri). - 1. Il personale  del  ruolo  forestale  dei
          periti  svolge   funzioni   che   richiedono   preparazione
          specialistica      e      conoscenza      di      procedure
          tecnico-scientifiche  e   amministrativo-contabili,   anche
          complesse  e  collabora  all'attivita'  istruttoria  e   di
          studio. Svolge altresi' funzioni di ispettore fitosanitario
          ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 19 agosto
          2005, n. 214. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di
          apparecchiature  e  di  procedure,  anche  complesse,   per
          l'elaborazione automatica dei dati  e  il  trattamento  dei
          testi. 
              2. Nell'ambito di direttive  di  massima  ha  autonomia
          operativa e responsabilita' diretta  connesse  sia  con  la
          predisposizione  e  attuazione  delle  attivita'  che   con
          l'elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli. 
              3. Nell'esercizio delle funzioni proprie del  ruolo  di
          appartenenza, puo' coordinare, con  piena  responsabilita',
          l'attivita'  di  piu'   persone   operanti   in   strutture
          organizzative  che  svolgono  compiti  riconducibili   alla
          medesima  area  tecnica  di   riferimento.   Puo'   inoltre
          sostituire il superiore gerarchico appartenente allo stesso
          ruolo, in caso di impedimento o assenza. 
              4. Ai marescialli  maggiori  del  ruolo  forestale  dei
          periti, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite
          funzioni   richiedenti   una    qualificata    preparazione
          professionale  nel  settore  al  quale  sono  adibiti,  con
          conoscenze di elevato contenuto specialistico.  Collaborano
          con i superiori gerarchici in studi,  esperimenti  e  altre
          attivita'     richiedenti     qualificata      preparazione
          professionale. 
              5. Il personale del ruolo  forestale  dei  periti  puo'
          svolgere, in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
          compiti di formazione e istruzione del personale. 
              5-bis. Ai luogotenenti del ruolo forestale  dei  periti
          dell'Arma  dei  carabinieri  puo'  essere   attribuita   la
          qualifica di carica speciale. I luogotenenti con  qualifica
          di carica speciale hanno rango preminente sui  pari  grado;
          fra i luogotenenti con  qualifica  di  carica  speciale  si
          tiene conto della data  di  conferimento  della  qualifica,
          anche nel caso di pari grado con diversa anzianita'.». 
              «Art. 2212-sexies (Mansioni del personale  appartenente
          al ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei carabinieri).
          - 1. Il  personale  appartenente  al  ruolo  forestale  dei
          revisori    svolge    mansioni    richiedenti    conoscenza
          specialistica e particolare perizia nel settore al quale e'
          adibito,  con  capacita'  di  utilizzazione  di   mezzi   e
          strumenti  complessi  e  di  interpretazione  di   disegni,
          grafici e  dati  nell'ambito  delle  direttive  di  massima
          ricevute. Svolge altresi' funzioni di agente  fitosanitario
          ai sensi dell'articolo 34-bis del  decreto  legislativo  19
          agosto 2005, n. 214. 
              2. Nell'esercizio delle mansioni proprie del  ruolo  di
          appartenenza, puo' indirizzare e controllare l'attivita' di
          piu'  persone  operanti  in  strutture  organizzative   che
          svolgono compiti riconducibili alla medesima  area  tecnica
          di  riferimento,  con  responsabilita'  per  il   risultato
          conseguito. Puo' inoltre sostituire il superiore gerarchico
          appartenente al medesimo ruolo o  al  ruolo  forestale  dei
          periti, in caso di impedimento o assenza. 
              3. Al personale del grado di brigadiere capo del  ruolo
          forestale dei revisori, oltre a  quanto  gia'  specificato,
          possono   essere   attribuiti    incarichi    specialistici
          richiedenti particolari conoscenze ed attitudini ed  essere
          attribuiti   compiti   di   addestramento   del   personale
          sottordinato. 
              3-bis. Ai  brigadieri  capo  del  ruolo  forestale  dei
          revisori dell'Arma dei carabinieri puo'  essere  attribuita
          la qualifica di qualifica speciale. I brigadieri  capo  con
          qualifica di qualifica speciale hanno rango preminente  sui
          pari  grado;  fra  i  brigadieri  capo  con  qualifica   di
          qualifica  speciale  si   tiene   conto   della   data   di
          conferimento della qualifica, anche nel caso di pari  grado
          con diversa anzianita'.». 
              «Art. 2212-septies (Mansioni del personale appartenente
          al ruolo forestale degli operatori e collaboratori).  -  1.
          Il  personale  appartenente  al   ruolo   forestale   degli
          operatori e dei  collaboratori  svolge  mansioni  esecutive
          anche  di  natura  tecnico-strumentale  con  capacita'   di
          utilizzazione di mezzi e strumenti e di dati nell'ambito di
          procedure predeterminate. Le  prestazioni  lavorative  sono
          caratterizzate  da  margini  valutativi  nella  esecuzione,
          anche con eventuale esposizione a rischi specifici. 
              2. Gli appuntati  e  gli  appuntati  scelti  del  ruolo
          forestale  degli  operatori  e  collaboratori  possono,  in
          relazione alla professionalita' posseduta, svolgere compiti
          di  addestramento  del  personale  sottordinato   e   avere
          responsabilita' di guida e di controllo di altre persone. 
              2-bis. Agli appuntati scelti del ruolo forestale  degli
          operatori e collaboratori dell'Arma  dei  carabinieri  puo'
          essere attribuita la qualifica di qualifica  speciale.  Gli
          appuntati scelti con qualifica di qualifica speciale  hanno
          rango preminente sui pari grado; fra gli  appuntati  scelti
          con qualifica di qualifica speciale si  tiene  conto  della
          data di conferimento della qualifica,  anche  nel  caso  di
          pari grado con diversa anzianita'.». 
              «Art. 2212-octies  (Successione  e  corrispondenza  dei
          gradi  nei  ruoli  forestali  dei  periti  e  dei  revisori
          dell'Arma dei  carabinieri).  -  1.  La  successione  e  la
          corrispondenza  dei  gradi  dei  sottufficiali  dei   ruoli
          forestali dell'Arma dei carabinieri sono cosi'  determinate
          in ordine crescente: 
                a) vice revisore: vice brigadiere; 
                b) revisore: brigadiere; 
                c) revisore capo: brigadiere capo; 
                d) vice perito: maresciallo; 
                e) perito: maresciallo ordinario; 
                f) perito capo: maresciallo capo; 
                g) perito superiore: maresciallo maggiore; 
                g-bis) perito superiore scelto: luogotenente. 
              2.  La  denominazione   di   primo   perito   superiore
          corrisponde al  grado  di  luogotenente  con  qualifica  di
          carica speciale. 
              2-bis. A decorrere dal 1° gennaio  2018,  i  gradi  dei
          ruoli forestali dei periti e  dei  revisori  dell'Arma  dei
          carabinieri assumono la denominazione  di  quelli  previsti
          per i ruoli degli ispettori e dei  sovrintendenti,  secondo
          la corrispondenza di cui al comma 1.». 
              «Art. 2212-duodecies (Rideterminazione delle anzianita'
          degli  Ufficiali   del   ruolo   speciale   dell'Arma   dei
          carabinieri). - 1.  Gli  ufficiali  appartenenti  al  ruolo
          speciale dell'Arma dei carabinieri in  servizio  permanente
          permangono  nel  ruolo  speciale  a   esaurimento   secondo
          l'ordine  di  ruolo  pregresso,  conservando   l'anzianita'
          relativa posseduta. 
              2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado
          da sottotenente a tenente colonnello incluso,  in  possesso
          di  un'anzianita'  di  nomina  a  ufficiale   in   servizio
          permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i  gradi
          e le anzianita' assolute sono rideterminati  in  base  agli
          anni di  anzianita'  minima  richiesti  per  le  promozioni
          stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al  presente
          codice,  calcolati  a  partire  dalla  data  di  nomina   a
          sottotenente in servizio permanente effettivo. 
              3. Per le  rideterminazioni  di  cui  al  comma  2,  si
          computano: 
                a)  le  detrazioni  di   anzianita'   precedentemente
          adottate ai sensi degli articoli 858 e 859; 
                b) ai sensi  all'articolo  1065,  i  giudizi  di  non
          idoneita' espressi in sede di  precedenti  valutazioni  per
          l'avanzamento al grado superiore; 
                c) le anzianita' di grado  attribuite  all'esito  dei
          pregressi giudizi di avanzamento a scelta. 
              4. Agli ufficiali di cui al comma  1,  gia'  transitati
          nel  ruolo  speciale  dal  ruolo  normale   dell'Arma   dei
          carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al
          comma  2,  fatto  salvo  quanto   previsto   al   comma   4
          dell'articolo 2214-quinquies. 
              5. Agli ufficiali di cui al comma  1,  gia'  transitati
          nel ruolo speciale  dell'Arma  dei  carabinieri  dal  ruolo
          esaurimento  degli  ufficiali  del  disciolto  Corpo  degli
          Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di
          cui al comma 2 e l'anzianita' di grado e' rideterminata con
          l'attribuzione di un aumento di anzianita' assoluta pari  a
          due anni e cinque mesi.». 
              «Art.    2212-terdecies    (Istituzione    del    ruolo
          straordinario a esaurimento). - 1. Al fine di assicurare la
          massima  flessibilita'  ed  efficacia  organizzativa  nella
          revisione  della   struttura   ordinativa   dell'Arma   dei
          carabinieri,  dall'anno  2017   e'   istituito   il   ruolo
          straordinario a esaurimento. 
              2. Il  grado  massimo  per  il  ruolo  straordinario  a
          esaurimento  dell'Arma  dei  carabinieri   e'   quello   di
          capitano. 
              3. Fino all'anno 2021 e' autorizzata  l'immissione  nel
          ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma
          dei carabinieri di massimo 800 unita' complessive suddivise
          equamente per ogni annualita', secondo modalita'  stabilite
          dall'articolo 2212-quaterdecies. 
              4. Le unita'  da  immettere,  fissate  annualmente  con
          decreto del  Ministro  della  difesa  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, sono considerate  a
          tutti gli effetti  in  sovrannumero  rispetto  all'organico
          complessivo degli ufficiali dell'Arma  dei  carabinieri  di
          cui al comma 1 dell'articolo 800. 
              5. La somma delle consistenze effettive degli ispettori
          dell'Arma dei  carabinieri  e  degli  ufficiali  del  ruolo
          straordinario  a   esaurimento   non   puo'   superare   la
          consistenza organica  fissata  dal  comma  2  dell'articolo
          800.». 
              «Art. 2212-quaterdecies (Modalita'  di  immissione  nel
          ruolo straordinario a esaurimento). - 1. Per le  immissioni
          nel ruolo straordinario a esaurimento di  cui  all'articolo
          2212-terdecies dall'anno 2017 all'anno 2021, gli  ufficiali
          sono tratti con il grado di sottotenente mediante  concorso
          per titoli dai luogotenenti dei ruoli degli  Ispettori,  in
          servizio  permanente  dell'Arma  dei   carabinieri   aventi
          anzianita' di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017
          e  in  possesso  di  un'eta'  anagrafica  non  inferiore  a
          cinquanta anni e non superiore a 59. 
              1-bis. Nel concorso di cui al comma 1, e' prevista  una
          riserva non superiore a due posti per  i  luogotenenti  del
          ruolo forestale degli ispettori. 
              2. I vincitori  del  concorso,  previo  superamento  di
          accertamenti volti a verificare il possesso  dell'idoneita'
          psico-fisica e attitudinale, sono: 
                a)  nominati  sottotenenti  con  anzianita'  relativa
          stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito; 
                b) ammessi a frequentare  un  corso  informativo  non
          superiore a tre mesi. 
              3. (abrogato). 
              4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il
          corso informativo per essi previsto con ritardo per  motivi
          di servizio riconosciuti con  determinazione  ministeriale,
          ovvero per motivi di salute,  sono  iscritti  in  ruolo  al
          posto che a essi sarebbe spettato se avessero  superato  il
          corso al loro turno. 
              5. I sottotenenti di  cui  ai  commi  1  e  2  che  non
          superano il corso informativo per essi  previsto  rientrano
          nella categoria di provenienza. Il periodo  di  durata  del
          corso  e'  in  tali  casi  computato  per  intero  ai  fini
          dell'anzianita' di servizio.». 
              «Art. 2214-quater (Transito del personale  appartenente
          al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei  carabinieri).
          - 1. Il transito del Corpo forestale dello Stato  nell'Arma
          dei carabinieri avviene secondo  la  corrispondenza  con  i
          gradi militari ai sensi degli articoli 632,  2212-octies  e
          2212-nonies, con l'anzianita' nella qualifica  posseduta  e
          mantenendo  l'ordine  di  ruolo  acquisito  nel  ruolo   di
          provenienza. La qualifica  di  luogotenente  attribuita  ai
          marescialli  aiutanti  sostituti  ufficiali   di   pubblica
          sicurezza  corrisponde   alla   denominazione   di   scelto
          attribuita agli ispettori superiori. 
              2.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
          transitato  nell'Arma  dei  carabinieri  assume  lo   stato
          giuridico di militare. 
              3.  Al  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
          transitato nell'Arma dei carabinieri si applicano i  limiti
          d'eta' per la cessazione dal servizio previsti,  alla  data
          di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   per   i
          corrispondenti ruoli e qualifiche del Corpo forestale dello
          Stato dagli articoli 4 del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre 1973,  n.  1092,  e  2  del  decreto
          legislativo 30 aprile 1997, n. 165. 
              4.  Al  personale  del  Corpo  forestale  dello   Stato
          transitato  nell'Arma  dei  carabinieri  si  applicano   le
          disposizioni in materia di ausiliaria di  cui  all'articolo
          886 e al  Titolo  V,  Capo  VII,  Sezione  III.  In  deroga
          all'articolo  992,  il  predetto   personale   permane   in
          ausiliaria per un periodo non superiore a 5 anni e comunque
          non oltre i 65 anni di eta'. 
              5. Il personale appartenente  al  ruolo  direttivo  dei
          funzionari e al ruolo dei  dirigenti  del  Corpo  forestale
          dello Stato transita nel  ruolo  forestale  iniziale  degli
          ufficiali dell'Arma dei  carabinieri  di  cui  all'articolo
          2212-bis, comma 1. Per il transito dalla qualifica di  vice
          questore aggiunto forestale al grado di tenente  colonnello
          e'  necessario  aver  maturato  un  periodo  di  permanenza
          effettiva nella qualifica di almeno due anni. 
              6. Il personale appartenente al ruolo  degli  ispettori
          del  Corpo  forestale  dello  stato  transita   nel   ruolo
          forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri, di cui
          all'articolo 2212-bis, comma 2. 
              7.   Il   personale   appartenente   al    ruolo    dei
          sovrintendenti del Corpo forestale dello Stato transita nel
          ruolo   forestale   dei   sovrintendenti   dell'Arma    dei
          carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 3. 
              8. Il personale appartenente ai ruoli  degli  agenti  e
          assistenti del Corpo forestale  dello  Stato  transita  nel
          ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei
          carabinieri, di cui all'articolo 2212-bis, comma 4. 
              9. Il personale appartenente al ruolo  dei  periti  del
          Corpo forestale dello Stato transita  nel  ruolo  forestale
          dei periti dell'Arma dei carabinieri, di  cui  all'articolo
          2212-bis, comma 5. 
              10. Il personale appartenente al ruolo dei revisori del
          Corpo forestale dello Stato transita  nel  ruolo  forestale
          dei revisori dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo
          2212-bis, comma 6. 
              11. Il personale appartenente ai ruoli degli  operatori
          e collaboratori del Corpo forestale  dello  Stato  transita
          nel  ruolo  forestale  degli  operatori   e   collaboratori
          dell'Arma dei carabinieri, di  cui  all'articolo  2212-bis,
          comma 7. 
              12. Al personale dei  ruoli  forestali  iniziale  degli
          ufficiali, degli  ispettori,  dei  sovrintendenti  e  degli
          appuntati e  carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri  sono
          attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e  pubblica
          sicurezza previste per i corrispondenti ruoli e gradi dagli
          articoli 178 e 179. 
              13. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al  personale  dei
          ruoli forestali dei periti e  dei  revisori  dell'Arma  dei
          carabinieri sono attribuite le qualifiche di  ufficiale  di
          polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 
              14. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al  personale  dei
          ruoli forestali degli operatori e  collaboratori  dell'Arma
          dei carabinieri sono attribuite le qualifiche di agente  di
          polizia giudiziaria e agente di pubblica sicurezza. 
              14-bis. Le previsioni contenute negli  articoli  664  e
          664-bis,   inerenti   ai   ruoli   degli   ispettori,   dei
          sovrintendenti  e  degli  appuntati   e   carabinieri,   si
          applicano anche ai corrispondenti ruoli forestali dell'Arma
          dei carabinieri. 
              15. Al fine di soddisfare le  esigenze  in  materia  di
          sicurezza e tutela ambientale, forestale e  agroalimentare,
          garantendo  l'armonico   sviluppo   dei   ruoli   forestali
          dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui  agli
          articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7-bis,  sono
          ripartite   tra   il   personale    in    possesso    della
          specializzazione ed il personale dei  corrispondenti  ruoli
          forestali dell'Arma  dei  carabinieri  dei  sovrintendenti,
          revisori,   appuntati   e   carabinieri   e   operatori   e
          collaboratori fino al loro completo esaurimento. 
              16.  La  ripartizione  dei  posti  di  cui   al   comma
          precedente  e'  stabilita  in  misura  proporzionale,   nei
          relativi bandi, tenuto conto delle  rispettive  consistenze
          effettive registrate al 1° gennaio. 
              17. Per il personale dei ruoli forestali,  i  requisiti
          richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma
          16 sono i medesimi  previsti  per  i  corrispondenti  ruoli
          dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di  quello  di  cui
          all'articolo 692, comma 6 lettera e-bis). 
              18. Il  personale  dei  ruoli  forestali  vincitore  di
          concorso nei bandi  di  cui  al  comma  16  e'  immesso  al
          relativo  corso  dei  corrispondenti  ruoli  dell'Arma  dei
          carabinieri, al termine del quale: 
                a) viene nominato, secondo le  modalita'  di  cui  al
          titolo III, nei rispettivi superiori  ruoli  forestali  con
          distinta graduatoria di fine corso; 
                b) avviato ad un corso integrativo specialistico,  le
          cui modalita' di svolgimento e i  relativi  programmi  sono
          stabiliti con determinazione del Comandante generale; 
                c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979. 
              19. Il personale dei ruoli  forestali  dei  revisori  e
          degli operatori e collaboratori, attese le mansioni svolte,
          partecipa ai corsi di cui al  comma  precedente  anche  con
          diversi programmi fissati con determinazione del Comandante
          generale. 
              20.  Il  personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato
          transitato nell'Arma dei carabinieri: 
                a)  frequenta  uno  specifico  corso  di   formazione
          militare,  definito  con  determinazione   del   Comandante
          generale dell'Arma dei carabinieri; 
                b) all'atto  del  transito,  compatibilmente  con  il
          nuovo assetto organizzativo, viene confermato nella  stessa
          sede  di  servizio,   in   relazione   alle   esigenze   di
          mantenimento della  specialita'  e  dell'unitarieta'  delle
          funzioni di presidio dell'ambiente, del territorio e  delle
          acque e della sicurezza agroalimentare. 
              21.  Nelle  more  del  rinnovo   degli   organi   della
          rappresentanza militare ai  sensi  dell'articolo  2257,  il
          personale  del  Corpo  forestale  dello  Stato   transitato
          nell'Arma dei  carabinieri  e'  chiamato  a  eleggere,  con
          procedura straordinaria e nel rispetto dei criteri  di  cui
          all'articolo  935  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,   delegati   per   la
          composizione dei consigli di base di rappresentanza di  cui
          all'articolo 875 del medesimo decreto, istituiti presso  il
          Comando di cui all'articolo 174-bis, comma 2,  lettera  a),
          nonche' presso il Servizio centrale della Scuola del  Corpo
          forestale e presso i Comandi regionali confluiti  nell'Arma
          dei carabinieri, questi  ultimi  accorpati,  ai  soli  fini
          elettorali, in tre unita' di base per aree geografiche. 
              22.  Nelle  more  del  rinnovo   degli   organi   della
          rappresentanza militare  ai  sensi  dell'articolo  2257,  i
          delegati dei consigli di base eletti secondo  la  procedura
          di cui al comma 21, eleggono otto rappresentanti,  due  per
          ciascuna  delle  categorie  di  cui  all'articolo  872  del
          decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.
          90,  che   costituiscono   il   consiglio   intermedio   di
          rappresentanza  istituito  presso   il   Comando   di   cui
          all'articolo 174-bis, comma 2, lettera a). 
              23.  Nelle  more  del  rinnovo   degli   organi   della
          rappresentanza militare  ai  sensi  dell'articolo  2257,  i
          delegati del consiglio intermedio eletti ai sensi del comma
          22 eleggono un  rappresentante,  il  quale  partecipa,  con
          diritto di voto, alle riunioni  della  sezione  Carabinieri
          del consiglio centrale di rappresentanza e alle commissioni
          interforze  di  tutte  le  categorie.  Risulta  eletto   il
          delegato che ha ottenuto il maggior  numero  di  preferenze
          dei  votanti,  il  quale  e'   chiamato   a   rappresentare
          unitariamente le categorie del ruolo forestale. 
              24. Per l'anno 2019, il personale dei  ruoli  forestali
          dei periti, dei revisori e degli operatori e  collaboratori
          dell'Arma   dei    carabinieri    puo'    transitare    nei
          corrispondenti  ruoli  forestali   degli   ispettori,   dei
          sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri, a domanda e
          secondo le modalita' stabilite  con  decreto  del  Ministro
          della difesa. 
              24-bis. Il personale transitato ai sensi del comma 24: 
                a) e' iscritto nel rispettivo ruolo  di  destinazione
          al  giorno  successivo  dell'ultimo  dei   parigrado   gia'
          presente in ruolo e avente il medesimo anno  di  decorrenza
          nel  grado,  secondo  l'ordine  di  ruolo  di  provenienza,
          mantenendo l'anzianita' relativa pregressa; 
                b) frequenta  un  apposito  corso  secondo  modalita'
          stabilite con determinazione del  Comandante  Generale,  il
          cui mancato superamento comporta la restituzione  al  ruolo
          di provenienza; 
                c) al  termine  del  corso  e'  assegnato  secondo  i
          vigenti profili di impiego del ruolo di destinazione.». 
              «Art. 2247-bis (Avanzamento  del  personale  del  Corpo
          forestale  dello  Stato  transitato  nei  ruoli   forestali
          dell'Arma dei carabinieri). -  1.  Le  dotazioni  organiche
          iniziali  e  le  progressioni  di  carriera  del  personale
          transitato nel ruolo  forestale  iniziale  degli  ufficiali
          dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella  tabella  4,
          quadro V, allegata al presente codice. 
              2. Fino all'anno 2037 compreso, per esprimere i giudizi
          sull'avanzamento  degli  ufficiali  del   ruolo   forestale
          iniziale e del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri: 
                a) la Commissione superiore  d'avanzamento  dell'Arma
          dei carabinieri di cui all'articolo 1040, e' integrata  dal
          generale  di  divisione  del   ruolo   forestale   iniziale
          dell'Arma dei carabinieri e,  con  funzioni  di  segretario
          senza diritto di voto, dal generale di brigata piu' anziano
          del medesimo ruolo; 
                b) la Commissione ordinaria  d'avanzamento  dell'Arma
          dei carabinieri di cui all'articolo 1045, e' integrata da: 
                  1) un  generale  di  brigata  del  ruolo  forestale
          iniziale dell'Arma dei carabinieri; 
                  2)  un  colonnello  del  ruolo  forestale  iniziale
          dell'Arma dei carabinieri. 
              3. Per i gradi  degli  ufficiali  del  ruolo  forestale
          iniziale nei quali le promozioni a scelta si  effettuano  a
          vacanza, il Ministro della difesa, per gli anni in cui  non
          sono   previste   promozioni,   approva    egualmente    la
          graduatoria,  ma  il  Direttore  generale  della  Direzione
          generale per il  personale  militare  forma  il  quadro  di
          avanzamento solo se nel corso dell'anno si verificano una o
          piu' vacanze nei gradi rispettivamente superiori. 
              4.  Per  l'avanzamento  degli   ufficiali   del   ruolo
          forestale  iniziale  dell'Arma  dei  carabinieri   non   si
          applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250. 
              5.  Le  progressioni  di   carriera   degli   ispettori
          transitati nel ruolo forestale  degli  ispettori  dell'Arma
          dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro  VI,
          allegata al presente codice. 
              6.  Le  progressioni  di  carriera  dei  sovrintendenti
          transitati nel ruolo forestale dei sovrintendenti dell'Arma
          dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro VII,
          allegata al presente codice. 
              7.  Le  progressioni  di  carriera  degli  appuntati  e
          carabinieri transitati nel ruolo forestale degli  appuntati
          e carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri  sono  stabilite
          nella tabella 4, quadro VIII, allegata al presente codice. 
              8. Le progressioni di carriera  dei  periti  transitati
          nel ruolo forestale dei periti  dell'Arma  dei  carabinieri
          sono stabilite nella tabella  4,  quadro  IX,  allegata  al
          presente codice. 
              8-bis. La qualifica di carica speciale  e'  attribuita,
          previa verifica del possesso dei requisiti da  parte  dalla
          commissione di cui all'articolo 1047, ai  luogotenenti  del
          ruolo forestale dei periti dell'Arma dei carabinieri che: 
                a) hanno maturato 4 anni di anzianita' di grado; 
                b)  non  si   trovano   nelle   condizioni   di   cui
          all'articolo 1051; 
                c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
          valutazione  caratteristica,   la   qualifica   di   almeno
          "eccellente" o giudizio equivalente; 
                d) nell'ultimo biennio non abbiano  riportato  alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". 
              8-ter. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo
          a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
          grado di permanenza previsto al precedente comma. 
              9. Le progressioni di carriera dei revisori  transitati
          nel ruolo forestale dei revisori dell'Arma dei  carabinieri
          sono stabilite nella  tabella  4,  quadro  X,  allegata  al
          presente codice. 
              9-bis.  La   qualifica   di   qualifica   speciale   e'
          attribuita, previa verifica del possesso dei  requisiti  da
          parte  dalla  commissione  di  cui  all'articolo  1047,  ai
          brigadieri capo del ruolo forestale dei revisori  dell'Arma
          dei carabinieri che: 
                a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; 
                b)  non  si   trovano   nelle   condizioni   di   cui
          all'articolo 1051; 
                c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
          valutazione  caratteristica,   la   qualifica   di   almeno
          "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                d) nell'ultimo biennio non abbiano  riportato  alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". 
              9-ter. La qualifica e' conferita dal giorno  successivo
          a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
          grado di permanenza previsto al precedente comma. 
              10. Le  progressioni  di  carriera  degli  operatori  e
          collaboratori  transitati   nel   ruolo   forestale   degli
          operatori e collaboratori dell'Arma  dei  carabinieri  sono
          stabilite nella tabella 4, quadro XI, allegata al  presente
          codice. 
              10-bis.  La  qualifica   di   qualifica   speciale   e'
          attribuita, previa verifica del possesso dei  requisiti  da
          parte dalla commissione  di  cui  all'articolo  1047,  agli
          appuntati scelti del  ruolo  forestale  degli  operatori  e
          collaboratori dell'Arma dei carabinieri che: 
                a) hanno maturato 8 anni di anzianita' di grado; 
                b)  non  si   trovano   nelle   condizioni   di   cui
          all'articolo 1051; 
                c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di
          valutazione  caratteristica,   la   qualifica   di   almeno
          "superiore alla media" o giudizio equivalente; 
                d) nell'ultimo biennio non abbiano  riportato  alcuna
          sanzione disciplinare piu' grave del "rimprovero". 
              10-ter. La qualifica e' conferita dal giorno successivo
          a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di
          grado di permanenza previsto al precedente comma. 
              11.  Per  esprimere  i  giudizi  sull'avanzamento   del
          personale  dei  ruoli  forestali   degli   ispettori,   dei
          sovrintendenti, degli appuntati e carabinieri, dei  periti,
          dei revisori e degli operatori  e  collaboratori  dell'Arma
          dei carabinieri, i membri della commissione di  avanzamento
          dell'Arma dei carabinieri di cui al comma  4,  lettera  b),
          dell'articolo 1047, sono: 
                a)  un  generale  di  brigata  del  ruolo   forestale
          iniziale dell'Arma dei carabinieri, che assume il ruolo  di
          vice presidente; 
                b) quattro colonnelli del ruolo normale dell'Arma dei
          carabinieri; 
                c)  tre  colonnelli  del  ruolo  forestale   iniziale
          dell'Arma dei carabinieri, di cui il meno anziano assume il
          ruolo di segretario; 
                d) due luogotenenti del ruolo ispettori dell'Arma dei
          carabinieri, se si tratta di valutazione di  personale  del
          ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei  carabinieri;
          (1740) 
                e)  due  luogotenenti  del  ruolo   forestale   degli
          ispettori  dell'Arma  dei  carabinieri,  se  si  tratta  di
          valutazione  di  personale  del   ruolo   forestale   degli
          ispettori dell'Arma dei carabinieri; (1740) 
                f) un brigadiere capo del  ruolo  dei  sovrintendenti
          dell'Arma dei carabinieri, se si tratta di  valutazione  di
          personale del ruolo forestale dei sovrintendenti  dell'Arma
          dei carabinieri; 
                g)  un  brigadiere  capo  del  ruolo  forestale   dei
          sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, se si  tratta  di
          valutazione  di   personale   del   ruolo   forestale   dei
          sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri; 
                h) un appuntato scelto del ruolo  degli  appuntati  e
          carabinieri dell'Arma dei  carabinieri,  se  si  tratta  di
          valutazione  di  personale  del   ruolo   forestale   degli
          appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                i) un appuntato  scelto  del  ruolo  forestale  degli
          appuntati e carabinieri dell'Arma dei  carabinieri,  se  si
          tratta di valutazione  di  personale  del  ruolo  forestale
          degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri; 
                l)  un  luogotenente  o  un  brigadiere  capo  o   un
          appuntato  scelto  dei  ruoli  forestali  dei  periti,  dei
          revisori o degli operatori e  collaboratori  dell'Arma  dei
          carabinieri se si tratta di valutazione  di  personale  dei
          rispettivi ruoli. 
              12. Per l'avanzamento del personale del Corpo forestale
          dello Stato transitato nei ruoli  forestali  dell'Arma  dei
          carabinieri si applicano, se non diversamente stabilito, le
          disposizioni di cui al libro quarto, titolo VII, riferite a
          corrispondenti ruoli e categorie.». 
              «Art. 2247-undecies (Avanzamento a scelta al  grado  di
          luogotenente del ruolo forestale dei periti  dell'Arma  dei
          carabinieri).  -  1.  I  marescialli  maggiori  del   ruolo
          forestale dei periti dell'Arma  dei  carabinieri  idonei  e
          iscritti nel quadro d'avanzamento "a scelta" sono  promossi
          al grado superiore. 
              2. All'avanzamento "a scelta" al grado di  luogotenente
          del ruolo forestale dei periti  dell'Arma  dei  carabinieri
          sono ammessi i marescialli maggiori che hanno  maturato  il
          periodo minimo di permanenza nel grado. 
              3.  Il  conferimento  del  grado  decorre  dal   giorno
          successivo a quello del compimento del  periodo  minimo  di
          anzianita' di permanenza previsto dalla tabella  4,  quadro
          IX.». 
              «Art. 2247-duodecies (Avanzamento a scelta al grado  di
          maresciallo  maggiore  del  ruolo  forestale   dei   periti
          dell'Arma dei carabinieri). - 1. Le promozioni da conferire
          al grado di maresciallo maggiore del  ruolo  forestale  dei
          periti dell'Arma dei carabinieri sono cosi' determinate: 
                a) il primo terzo dei marescialli capo  iscritti  nel
          quadro  di  avanzamento  a  scelta  e'  promosso  al  grado
          superiore in ordine di  ruolo  con  decorrenza  dal  giorno
          successivo a quello di compimento  del  periodo  minimo  di
          permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4  allegata
          al presente decreto; 
                b) i restanti  marescialli  capo  sono  sottoposti  a
          seconda  valutazione  per  l'avanzamento  all'epoca   della
          formazione  delle  corrispondenti  aliquote  di   scrutinio
          dell'anno successivo. Di essi: 
                  1) la prima meta' e' promossa, in ordine di  ruolo,
          con un anno  di  ritardo  rispetto  al  periodo  minimo  di
          permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4  allegata
          al presente decreto,  prendendo  posto  nel  ruolo  dopo  i
          marescialli capo da promuovere in prima  valutazione  nello
          stesso anno secondo la norma della lettera a); 
                  2) la seconda meta', previo giudizio di  idoneita',
          in ordine di ruolo, e' promossa con  due  anni  di  ritardo
          rispetto al  periodo  minimo  di  permanenza  previsto  dal
          quadro IX della tabella 4  allegata  al  presente  decreto,
          prendendo posto  nel  ruolo  dopo  i  marescialli  capo  da
          promuovere  in  seconda  valutazione  nello  stesso   anno,
          secondo la norma della lettera b), numero 1). 
              2.  I  marescialli  capo  esclusi  dalle  aliquote   di
          valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a
          scelta prendono posto, se idonei, a seconda  del  punteggio
          globale  attribuito  nella  graduatoria   di   merito   dei
          parigrado con i quali sarebbero stati valutati  in  assenza
          delle cause impeditive.  In  relazione  alla  posizione  in
          graduatoria, sono promossi secondo  le  modalita'  indicate
          nel comma 1.». 
              «Art.  2252  (Regime  transitorio  dell'avanzamento  al
          grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto). -
          1. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali  di  pubblica
          sicurezza in servizio al 1° gennaio 2017 sono  iscritti  in
          ruolo con  il  grado  di  maresciallo  maggiore  mantenendo
          l'anzianita' di servizio e di grado. 
              2.  I  marescialli  capo  dell'Arma   dei   carabinieri
          iscritti nel quadro di avanzamento al 31  dicembre  2016  e
          non promossi, in deroga alle disposizioni  sull'avanzamento
          del   personale   del   ruolo   ispettori   dell'Arma   dei
          carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al
          grado superiore con le seguenti modalita': 
                a) il primo terzo, con decorrenza  1°  gennaio  2017,
          prendendo posto in ruolo  dopo  i  parigrado  promossi  con
          l'aliquota formata al 31 dicembre 2016; 
                b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
                c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 
              3. In relazione alle promozioni di cui al comma 2 e  al
          fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale
          deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma  3,
          per l'anno 2021 il numero delle promozioni annuali al grado
          di luogotenente e' stabilito in misura non superiore a 1/32
          della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma  dei
          carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, per gli  anni
          2025 e 2026 in misura non superiore a 1/13  della  medesima
          dotazione organica  e,  per  l'anno  2027,  in  misura  non
          superiore a 1/18. 
              4. I  marescialli  capo  e  i  periti  capo  dei  ruoli
          forestali dell'Arma dei carabinieri con  permanenza  minima
          nel grado  uguale  o  superiore  a  quella  prevista  dalla
          tabella 4, quadri VI e IX,  allegata  al  presente  codice,
          sono inclusi in un'aliquota  straordinaria  formata  al  1°
          gennaio  2017,  valutati  ai  sensi  dell'articolo  1059  e
          promossi nell'ordine del proprio ruolo al  grado  superiore
          con le seguenti modalita': 
                a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017; 
                b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017; 
                c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017. 
              5.  Il  giudizio  espresso  dalla  commissione  di  cui
          all'articolo  1047   in   occasione   della   aliquota   di
          avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai  fini  della
          promozione di cui al comma 2. 
              6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota  del  31
          dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295  comma
          1, lettera a), prende  posto  nel  ruolo  dopo  i  militari
          promossi ai sensi del comma 2. 
              7. Il personale risultato idoneo nell'aliquota  del  31
          dicembre   2017   e   promosso   ai   sensi   dell'articolo
          2247-duodecies comma 1, lettera a), prende posto nel  ruolo
          dopo i militari promossi ai sensi del comma 4. 
              8. Le promozioni di  cui  ai  commi  2  e  4  non  sono
          comunque  conferite  al  personale  che  si   trovi   nelle
          condizioni di cui all'articolo 1051. 
              9. Le promozioni disponibili al  grado  di  maresciallo
          aiutante determinate nei limiti disponibili al 31  dicembre
          2016,  sono  devolute   interamente   alla   procedura   di
          avanzamento a "scelta". 
              9-bis.  Il  periodo   di   comando   valido   ai   fini
          dell'avanzamento   previsto   dall'articolo   1294    viene
          considerato compiuto  per  i  marescialli  capo  del  ruolo
          ispettori, con decorrenza del grado fino al 2016  compreso,
          e per il personale dei ruoli forestali. 
              9-ter. I marescialli  capo  dell'Arma  dei  carabinieri
          inclusi  nell'aliquota  formata  al  31  dicembre  2016   e
          promossi  marescialli  aiutanti  sostituti   ufficiali   di
          pubblica sicurezza nel novero delle promozioni disponibili,
          nonche',  alla  medesima  data,  i   marescialli   aiutanti
          sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio  e  i
          militari dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri  che
          rivestivano  le   corrispondenti   qualifiche   nel   Corpo
          Forestale dello Stato,  i  quali  maturano  il  periodo  di
          permanenza minimo nel grado per la promozione al  grado  di
          luogotenente  e  per  la  successiva   attribuzione   della
          qualifica di carica speciale  con  decorrenza  1°  gennaio,
          sono  inseriti  nell'aliquota  formata   al   31   dicembre
          antecedente,  ferme  restando  le  modalita'  e  i  termini
          previsti  dagli  articoli  1295-bis,  1325-bis,   2247-bis,
          2247-decies, 2247-undecies, 2253-bis e 2253-ter.». 
              «Art. 2253-quater (Regime transitorio per le promozioni
          nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori  dell'Arma  dei
          carabinieri). - 1. I brigadieri dell'Arma  dei  carabinieri
          inclusi nell'aliquota  di  valutazione  determinata  al  31
          dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perche'  non
          utilmente  ricompresi  nei  quadri  di  avanzamento,   sono
          promossi, in ordine di ruolo, al grado di  brigadiere  capo
          con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio
          espresso dalla Commissione di  cui  all'articolo  1047,  in
          occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016,  vale
          anche ai fini del conseguimento della promozione di cui  al
          presente comma. 
              2. I brigadieri capo promossi  ai  sensi  del  comma  1
          prendono posto nel ruolo  dopo  i  parigrado  promossi  con
          l'aliquota del 31 dicembre 2016. 
              3. I brigadieri e i  revisori  che  alla  data  del  1°
          gennaio 2017 hanno un  periodo  di  permanenza  minima  nel
          grado uguale o superiore a  quanto  previsto  dall'articolo
          1299 o dalla tabella 4, quadri VII  e  X,  o  che  comunque
          hanno conseguito la promozione entro il  31  dicembre  2013
          sono inclusi in un aliquota  straordinaria  formata  al  1°
          gennaio 2017. 
              4.  I  brigadieri  e  i   revisori   risultati   idonei
          nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono  la  promozione
          rispettivamente a  brigadiere  capo  e  revisore  capo  con
          decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 
              5. Il personale promosso ai sensi del  comma  4  prende
          posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del  comma
          1. 
              6. I vice brigadieri  e  i  vice  revisori  che  al  1°
          gennaio 2017 hanno un  periodo  di  permanenza  minima  nel
          grado uguale o superiore a  quanto  previsto  dall'articolo
          1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in  un
          aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017. 
              7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei
          nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono  la  promozione
          rispettivamente a  brigadiere  e  revisore  con  decorrenza
          giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017. 
              8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel
          corso del 2012, promossi  ai  sensi  dell'articolo  1298  o
          dalla  tabella  4,  quadro  VII,  per  il  ruolo  forestale
          dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo
          posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7. 
              9. I vice revisori che hanno conseguito la  nomina  nel
          corso del 2012, promossi ai sensi della tabella  4,  quadro
          X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado
          promossi ai sensi del comma 7. 
              10.  Effettuate  le  promozioni   di   cui   ai   commi
          precedenti, al fine di assicurare l'armonico  sviluppo  del
          ruolo e il graduale raggiungimento  delle  nuove  dotazioni
          organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti  e
          revisori sono fissate secondo i seguenti criteri: 
                a) per l'avanzamento al  grado  di  brigadiere  capo,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti,  in   deroga   alla
          permanenza nel grado prevista dall'articolo  1299  e  dalla
          tabella  4,  quadro  VII,  sono  inclusi  in  aliquota   di
          avanzamento: 
                  1) per l'anno 2017,  i  brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                  2) per l'anno 2018,  i  brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015; 
                  3) per l'anno 2019,  i  brigadieri  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016; 
                  4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il
          grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2010; 
                  5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il
          grado di vice brigadiere con anzianita' compresa fra il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2011; 
                b) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo  del
          ruolo forestale dei  revisori  dell'Arma  dei  carabinieri,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti,  in   deroga   alla
          permanenza nel grado prevista dalla tabella  4,  quadro  X,
          sono inclusi in aliquota di avanzamento: 
                  1) per  l'anno  2017,  i  revisori  con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014; 
                  2) per l'anno 2018, i brigadieri, gia' revisori con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2015; 
                  3) per l'anno 2019, i brigadieri, gia' revisori con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2016; 
                  4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il
          grado di vice revisori con anzianita' compresa  fra  il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2010; 
                  5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il
          grado di vice revisori con anzianita' compresa  fra  il  1°
          gennaio e il 31 dicembre 2011.». 
              «Art. 2253-quinquies  (Assunzione  della  qualifica  di
          brigadiere capo qualifica speciale).  -  1.  Ai  brigadieri
          capo in servizio al 30 settembre 2017 che hanno maturato un
          periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a
          quello previsto dall'articolo  1325-ter,  o  conseguito  la
          promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non  si  trovino
          nelle condizioni di cui all'articolo 1051, e' attribuita la
          qualifica di  qualifica  speciale  con  decorrenza  dal  1°
          ottobre 2017. 
              2. Ai revisori capo che  al  30  settembre  2017  hanno
          maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore
          a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o
          conseguito la promozione entro il 31 dicembre  2012  e  che
          non si trovino nelle condizioni di cui  all'articolo  1051,
          e'  attribuita  la  qualifica  di  qualifica  speciale  con
          decorrenza dal 1° ottobre 2017. 
              3. Al  fine  dell'accertamento  dell'assenza  di  cause
          impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui
          ai commi precedenti e' incluso nell'aliquota di valutazione
          straordinaria formata alla data del 30 settembre 2017. 
              4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti,
          al fine di assicurare l'armonico sviluppo del  ruolo  e  il
          graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le
          aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori  sono
          fissate secondo i seguenti criteri: 
                a) per il  conseguimento  della  qualifica  speciale,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti   in   deroga   alla
          permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter,  sono
          inclusi in aliquota di avanzamento: 
                  1)  per  l'anno  2017,  i   brigadieri   capo   con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2013; 
                  2)  per  l'anno  2018,  i   brigadieri   capo   con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2014; 
                  3)  per  l'anno  2019,  i   brigadieri   capo   con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2015; 
                  4)  per  l'anno  2020,  i   brigadieri   capo   con
          anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e  il  31  dicembre
          2016; 
                  5)  per  l'anno  2021,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31  dicembre  2010  e  i  brigadieri
          promossi   brigadieri   capo   ai    sensi    dell'articolo
          2253-quater, comma 1; 
                  6)  per  l'anno  2022,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 
                  7)  per  l'anno  2023,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; 
                  8)  per  l'anno  2024,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di brigadiere con anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 
                b) per il  conseguimento  della  qualifica  speciale,
          fermi  restando  gli  altri  requisiti   in   deroga   alla
          permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma
          9-bis, sono inclusi in aliquota di avanzamento: 
                  1) per l'anno 2017, i revisori capo con  anzianita'
          compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013; 
                  2)  per  l'anno  2018,  i  brigadieri  capo,   gia'
          revisori capo con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e
          il 31 dicembre 2014; 
                  3)  per  l'anno  2019,  i  brigadieri  capo,   gia'
          revisori capo con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e
          il 31 dicembre 2015; 
                  4)  per  l'anno  2020,  i  brigadieri  capo,   gia'
          revisori capo con anzianita' compresa fra il 1°  gennaio  e
          il 31 dicembre 2016; 
                  5)  per  l'anno  2021,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di revisore  con  anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010; 
                  6)  per  l'anno  2022,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di revisore  con  anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011; 
                  7)  per  l'anno  2023,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di revisore  con  anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012; 
                  8)  per  l'anno  2024,  i   brigadieri   capo   che
          rivestivano il grado di revisore  con  anzianita'  compresa
          fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013. 
              5. Il personale che consegue la qualifica  speciale  ai
          sensi del comma 4, lettera a),  numero  1)  e  lettera  b),
          numero 1), prende posto in ruolo dopo i militari di cui  ai
          commi 1 e 2.». 
              «Art.  2253-septies  (Assunzione  della  qualifica   di
          appuntato scelto qualifica speciale). - 1.  Agli  appuntati
          scelti che al 30 settembre 2017 hanno compiuto  sette  anni
          di permanenza nel grado,  in  deroga  alla  permanenza  nel
          grado  prevista  dall'articolo  1325-quater,  che  non   si
          trovino nelle condizioni  di  cui  all'articolo  1051,  con
          determinazione  del  Comandante  generale   dell'Arma   dei
          carabinieri,  o  dell'autorita'  da  questi  delegata,   e'
          attribuita  la  qualifica  di   qualifica   speciale,   con
          decorrenza 1° ottobre 2017. 
              2. Ai collaboratori capo che al 30 settembre 2017 hanno
          compiuto sette  anni  di  permanenza  nella  qualifica,  in
          deroga alla permanenza  nel  grado  prevista  dall'articolo
          2247-bis, che  non  si  trovino  nelle  condizioni  di  cui
          all'articolo  1051,  con  determinazione   del   Comandante
          generale dell'Arma dei  carabinieri,  o  dell'autorita'  da
          questi delegata, e' attribuita la  qualifica  di  qualifica
          speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017. 
              3. Al  fine  dell'accertamento  dell'assenza  di  cause
          impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui
          ai commi precedenti e' valutato dalla  commissione  di  cui
          all'articolo 1047 alla data del 30 settembre 2017. 
              4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi
          restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel
          grado prevista  dall'articolo  1325-quater,  gli  appuntati
          scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1  e
          in  servizio  il  31  dicembre  2016,   sono   portati   in
          avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado. 
              5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi
          restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel
          grado prevista  dall'articolo  1325-quater,  gli  appuntati
          scelti,  gia'  collaboratori  capo  non  rientranti   nella
          previsione di cui al comma 2 e in servizio il  31  dicembre
          2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza
          nel grado. 
              6. Il personale che consegue la qualifica  speciale  ai
          sensi dei commi 4 e 5 prende posto in ruolo dopo i militari
          di cui ai commi 1 e 2.».