(parte 1)
                               Art. 2 
 
            Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 
                       13 ottobre 2005, n. 217 
 
  1. Il Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217,  e'
sostituito dal seguente: 
  «Titolo I (Ordinamento del personale non direttivo e non  dirigente
del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco).  -  Capo  I  (Ruoli  del
personale  non  direttivo  e  non  dirigente  che  espleta   funzioni
operative). - Sezione I (Ruoli dei vigili del fuoco, dei capi squadra
e  dei  capi  reparto,  degli  ispettori  antincendi).   -   Art.   1
(Istituzione dei ruoli). - 1. Sono istituiti  i  seguenti  ruoli  del
personale del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  di  seguito
denominato: "Corpo nazionale", che espleta funzioni operative: 
  a) ruolo dei vigili del fuoco; 
  b) ruolo dei capi squadra e dei capi reparto; 
  c) ruolo degli ispettori antincendi. 
  2. Fatto salvo quanto specificato nel presente capo,  il  personale
appartenente ai ruoli  di  cui  al  comma  1,  nell'espletamento  dei
compiti  istituzionali,  svolge   anche   le   attivita'   accessorie
necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto. 
  3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui al comma 1 e' determinata come segue: ispettori antincendi,  capi
reparto e capi squadra, vigili del fuoco. 
  4. La dotazione organica dei ruoli di cui al  comma  1  e'  fissata
nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Art. 2  (Funzioni  di  polizia  giudiziaria).  -  1.  Il  personale
appartenente ai ruoli di cui all'articolo  1,  nell'assolvimento  dei
compiti  istituzionali,  svolge  funzioni  di  polizia   giudiziaria,
limitatamente all'esercizio  di  quelle  previste  per  il  ruolo  di
appartenenza. 
  2. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco  riveste
la  qualifica  di  agente  di  polizia   giudiziaria,   limitatamente
all'esercizio delle funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 
  3. Il personale appartenente ai ruoli dei capi squadra e  dei  capi
reparto  e  degli  ispettori  antincendi  riveste  la  qualifica   di
ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente  all'esercizio  delle
funzioni previste per il ruolo di appartenenza. 
  Sezione II (Ruolo dei vigili del fuoco). -  Art.  3  (Articolazione
del ruolo dei vigili del fuoco). - 1. Il ruolo dei vigili  del  fuoco
e'  articolato  in  tre   qualifiche   che   assumono   le   seguenti
denominazioni: 
  a) vigile del fuoco; 
  b) vigile del fuoco esperto; 
  c) vigile del fuoco coordinatore. 
  Art. 4 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei vigili del
fuoco). - 1. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e  la  piena
fungibilita' operativa, il personale appartenente al ruolo dei vigili
del  fuoco  svolge,  nell'ambito   delle   attivita'   di   soccorso,
prevenzione  e  vigilanza,  mansioni  esecutive  con  il  margine  di
iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche  possedute,
effettuando tutte le necessarie operazioni, anche con l'utilizzo e la
preventiva verifica e  manutenzione  di  apparecchiature,  automezzi,
mezzi, materiali e ogni altra attrezzatura o strumento in  dotazione;
conduce  automezzi  e  mezzi;  svolge,  anche  nel  settore  radio  e
telecomunicazioni, attivita' che richiedono il possesso di specifiche
abilitazioni conseguite nel corso del servizio o di titoli  attinenti
al servizio valutati ai fini dell'accesso al ruolo; redige  gli  atti
di competenza connessi al servizio espletato; puo', in relazione alla
specifica preparazione professionale posseduta, espletare compiti  di
addestramento del personale e formazione in materie per le  quali  e'
abilitato e ha competenza specifica. 
  2. Al vigile  del  fuoco  coordinatore  possono  essere,  altresi',
conferiti incarichi di coordinamento di piu'  vigili  del  fuoco.  Il
vigile del fuoco coordinatore, nel corso dell'attivita' operativa, in
assenza di personale appartenente al ruolo dei  capi  squadra  e  dei
capi reparto, assume la funzione  di  capo  partenza,  ai  sensi  del
regolamento di servizio di cui all'articolo 240. 
  Art. 5 (Accesso al ruolo dei vigili del fuoco). - 1. L'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco avviene mediante concorso pubblico, per
titoli ed esami, con facolta' di far precedere le prove di  esame  da
forme di  preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.  Al
concorso possono partecipare i cittadini  italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c)  idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel  rispetto  dei
parametri  fisici  stabiliti   dalla   normativa   vigente   per   il
reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e
attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  3. La riserva di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legge  1°
ottobre 1996, n. 512, convertito con  modificazioni  dalla  legge  28
novembre 1996, n. 609, e' elevata al 35 per cento e opera  in  favore
del personale volontario  del  Corpo  nazionale  che,  alla  data  di
scadenza del bando di concorso, sia iscritto negli  appositi  elenchi
da almeno tre anni e abbia effettuato non meno di  centoventi  giorni
di servizio. Restano ferme le riserve di posti  di  cui  all'articolo
703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I  posti  riservati
ai sensi del presente comma e non coperti sono attribuiti agli  altri
aspiranti al reclutamento di cui al comma 1. 
  4. I vincitori del concorso sono nominati allievi vigili del  fuoco
e ammessi alla frequenza del corso di formazione di cui  all'articolo
6. A tale personale si applicano, in quanto compatibili, gli istituti
giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 
  5. Possono essere nominati, a domanda, allievi  vigili  del  fuoco,
nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi  a
frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 6,
il coniuge e i figli superstiti nonche' il  fratello,  qualora  unico
superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti
permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o  lesioni
riportate nell'espletamento delle  attivita'  istituzionali  o  delle
missioni internazionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di
cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previste le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1 e
dell'eventuale  preselezione,  la  composizione   della   commissione
esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il
punteggio da attribuire a ciascuna di  esse,  nonche'  i  criteri  di
formazione della graduatoria finale. 
  Art. 6 (Corso di formazione per allievi vigili del fuoco). - 1. Gli
allievi vigili del  fuoco  frequentano,  presso  le  scuole  centrali
antincendi o le altre strutture  centrali  e  periferiche  del  Corpo
nazionale, un corso di formazione residenziale della durata  di  nove
mesi, di cui sei mesi di formazione teorico-pratica  e  tre  mesi  di
applicazione pratica. 
  2. Durante il periodo dei sei mesi di formazione, gli  allievi  non
possono essere impiegati in servizi operativi  e  sono  sottoposti  a
selezione attitudinale per  la  futura  assegnazione  a  servizi  che
richiedano particolare qualificazione. Al termine di tale periodo, il
direttore centrale per la formazione del Dipartimento dei vigili  del
fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile,  di  seguito
denominato "Dipartimento", su proposta  del  dirigente  delle  scuole
centrali antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio  di
istituto nei confronti degli allievi  che  abbiano  superato  l'esame
teorico-pratico.  Gli  allievi  riconosciuti  idonei  sono   nominati
allievi vigili del fuoco in  prova  e  avviati  all'espletamento  del
periodo di applicazione pratica. 
  3. L'applicazione pratica e' svolta con le modalita'  previste  dal
decreto di cui al comma 6.  Al  termine  della  stessa,  gli  allievi
vigili del fuoco in prova conseguono la nomina a  vigile  del  fuoco,
sulla base di un giudizio di idoneita' formulato  dal  dirigente  del
comando o dell'ufficio  presso  cui  hanno  prestato  servizio.  Essi
prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo  la  graduatoria
finale del periodo di formazione di cui al comma 2. Il periodo minimo
di permanenza nella  sede  di  prima  assegnazione  non  puo'  essere
inferiore a cinque anni. 
  4. Gli allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi  a  ripetere,
per una sola volta, il periodo di applicazione pratica,  su  motivata
proposta del dirigente del comando o dell'ufficio  presso  cui  hanno
prestato servizio. 
  5. Gli allievi vigili del fuoco in prova possono  essere  impiegati
in servizi operativi se previsti dal relativo programma di formazione
ovvero se sussistono eccezionali esigenze di servizio. In tali  casi,
rivestono la qualifica di agente di polizia giudiziaria. 
  6.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento dei periodi di formazione e di  applicazione
pratica, i criteri per  la  formulazione  dei  giudizi  di  idoneita'
nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame teorico-pratico. 
  Art. 7 (Dimissioni ed espulsione dal corso  di  formazione).  -  1.
Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 6: 
  a) gli allievi che non superino l'esame teorico-pratico al  termine
del periodo di formazione; 
  b) gli allievi  che  non  siano  riconosciuti  idonei  al  servizio
operativo; 
  c) gli allievi che dichiarino di rinunciare al corso; 
  d) gli allievi che non superino il periodo di applicazione pratica,
salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 4; 
  e) gli allievi che siano per qualsiasi motivo assenti dal corso per
piu' di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di
cui alle lettere f) e g); 
  f) gli allievi che siano  stati  assenti  dal  corso  per  piu'  di
settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza  e'  stata
determinata da  infermita'  contratta  a  causa  delle  esercitazioni
pratiche o da malattia contratta per motivi  di  servizio,  accertate
dalla competente commissione medica  ospedaliera.  In  tal  caso  gli
allievi, previa verifica dell'idoneita' psico-fisica, sono ammessi  a
partecipare al primo corso utile indicato  dall'amministrazione  e  a
ripetere, per una sola volta, il periodo di applicazione pratica; 
  g) gli allievi che siano  stati  assenti  dal  corso  per  piu'  di
settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza  e'  stata
determinata da maternita'. In tal caso gli  allievi  sono  ammessi  a
partecipare al primo corso  successivo  ai  periodi  di  assenza  dal
lavoro previsti dalle disposizioni  sulla  tutela  delle  lavoratrici
madri e a ripetere, per una sola volta, il  periodo  di  applicazione
pratica. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione gli allievi responsabili di
infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della
sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del
direttore centrale per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g),  la
dimissione e l'espulsione dal corso comportano la cessazione di  ogni
rapporto con l'amministrazione. 
  Art. 8 (Promozione alla qualifica di vigile  del  fuoco  esperto  e
attribuzione di uno scatto convenzionale). - 1.  La  promozione  alla
qualifica di vigile del fuoco esperto e' conferita  a  ruolo  aperto,
secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data  dello  scrutinio,
abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio  nella  qualifica
di vigile del fuoco e  che,  nel  triennio  precedente  lo  scrutinio
medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu'
grave della sanzione pecuniaria. 
  2. Il servizio prestato durante  il  corso  di  formazione  di  cui
all'articolo 6 e' computato per intero nella qualifica di vigile  del
fuoco. 
  3.  E'  attribuito  uno  scatto  convenzionale  al  personale   con
qualifica di vigile del fuoco esperto che abbia maturato quattro anni
di effettivo servizio nella qualifica, che  nel  triennio  precedente
non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
sanzione pecuniaria, e che non sia stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art. 9 (Promozione alla qualifica di vigile del fuoco  coordinatore
e attribuzione di uno scatto convenzionale). - 1. La promozione  alla
qualifica di vigile del  fuoco  coordinatore  e'  conferita  a  ruolo
aperto, secondo l'ordine di ruolo, a  coloro  che,  alla  data  dello
scrutinio, abbiano maturato otto anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica di vigile del fuoco esperto e che, nel triennio  precedente
lo  scrutinio  medesimo,   non   abbiano   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  2.  E'  attribuito  uno  scatto  convenzionale  al  personale   con
qualifica di vigile del fuoco coordinatore che  abbia  maturato  otto
anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  che  nel   triennio
precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria,  e  che  non  sia  stato  sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti
alternativi per i delitti  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposto  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. 
  Sezione III (Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto). - Art.  10
(Articolazione del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto).  -  1.
Il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto  e'  articolato  in  tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) capo squadra; 
  b) capo squadra esperto; 
  c) capo reparto. 
  Art. 11 (Funzioni del personale  appartenente  al  ruolo  dei  capi
squadra e dei capi reparto). - 1. Ferme restando l'unitarieta'  delle
funzioni e la piena fungibilita' operativa del personale appartenente
al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,  il  personale  con  le
qualifiche di capo squadra e di capo squadra  esperto  provvede  agli
interventi preliminari ed  esecutivi,  connessi  e  conseguenti  alle
attivita' di soccorso e li controlla; svolge le attivita' di soccorso
e  di  prevenzione  incendi   anche   attraverso   l'utilizzo   delle
attrezzature  e  apparecchiature  in  dotazione,   assicurandone   la
verifica e  la  manutenzione;  svolge,  anche  nel  settore  radio  e
telecomunicazioni, attivita' che richiedono il possesso di specifiche
abilitazioni o di titoli  attinenti  al  servizio  valutati  ai  fini
dell'immissione in ruolo; e' responsabile della  squadra  di  cui  fa
parte   stabilmente   od   occasionalmente;    in    assenza    delle
professionalita'  superiori,  valuta  autonomamente  gli   interventi
occorrenti nonche' l'impiego di  risorse  e  mezzi;  su  disposizione
delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive
del servizio, effettua e coordina le operazioni ove sussistono rischi
di incendio o di altra natura,  sia  pure  per  aspetti  indiretti  o
collegati all'attivita' di  prevenzione,  accertando  la  rispondenza
delle attivita' soggette  ai  controlli  alle  prescrizioni  tecniche
antincendi  e  di  sicurezza;  segue  i  programmi   di   formazione,
addestramento e aggiornamento tecnico;  nell'ambito  dei  compiti  di
istituto,  ove  richiesto,  partecipa  e  coordina   l'attivita'   di
addestramento; partecipa alle attivita' di formazione, di vigilanza e
di prevenzione incendi; redige e  sottoscrive  rapporti  e  relazioni
sugli interventi effettuati; redige gli atti di  competenza  connessi
al servizio espletato; assicura lo svolgimento di  attivita'  per  le
quali abbia conseguito specifiche abilitazioni. 
  2.  Al  personale  appartenente  alla  qualifica  di  capo  squadra
esperto, oltre a  quanto  specificato  al  comma  1,  possono  essere
attribuiti incarichi specialistici richiedenti particolari conoscenze
e attitudini e la responsabilita' dei posti  di  vigilanza.  Il  capo
squadra esperto, nel corso dell'attivita' operativa  sostituisce,  in
caso di assenza o di impedimento, il capo reparto. 
  3. Nell'espletamento dei compiti di istituto, i capo  reparto  sono
diretti  collaboratori  dei  superiori  appartenenti  ai  ruoli   che
espletano funzioni operative; assicurano l'intervento  delle  squadre
operative  e  le  coordinano  nelle  attivita'  di  soccorso,   anche
recandosi sul posto, assumendone, ove necessario, la  responsabilita'
operativa e ottimizzando, negli interventi, l'impiego  di  risorse  e
mezzi; svolgono le attivita' di soccorso e  di  prevenzione  incendi;
sovrintendono all'efficienza di materiali e  di  mezzi  in  dotazione
alle unita' operative e alle strutture  logistiche;  su  disposizione
delle professionalita' superiori e nell'ambito delle norme istitutive
del servizio, effettuano e coordinano le  operazioni  ove  sussistono
rischi di incendio o di altra natura, anche per aspetti  indiretti  o
collegati all'attivita' di  prevenzione,  accertando  la  rispondenza
delle attivita' soggette  ai  controlli  alle  prescrizioni  tecniche
antincendi  e  di  sicurezza;  seguono  i  programmi  di  formazione,
addestramento e aggiornamento tecnico;  nell'ambito  dei  compiti  di
istituto, ove richiesto, partecipano all'attivita' di addestramento e
la  coordinano;  partecipano  all'attivita'  di   formazione   e   di
vigilanza; assicurano  lo  svolgimento  di  attivita'  per  le  quali
abbiano conseguito specifiche abilitazioni anche nel settore radio  e
telecomunicazioni, e sovrintendono  alle  operazioni  di  verifica  e
manutenzione dei materiali e dei  mezzi  in  dotazione;  in  caso  di
assenza o impedimento degli  appartenenti  alle  qualifiche  di  capo
squadra o di capo squadra  esperto,  assumono  le  funzioni  di  capo
partenza; tenuto conto dei rapporti di  sovraordinazione  funzionale,
agli stessi possono essere attribuiti  compiti  di  coordinamento  di
piu' unita' operative nell'ambito delle direttive ricevute con  piena
responsabilita' per l'attivita' svolta e, nel corso  delle  attivita'
operative, possono sostituire, in caso di assenza o  impedimento,  il
superiore diretto.  Agli  stessi  puo'  essere,  altresi',  conferito
l'incarico di responsabile di distaccamento. 
  Art. 12 (Immissione nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto).
- 1. L'accesso alla qualifica di capo squadra avviene, nel limite dei
posti disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  concorso
interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione
professionale, della durata non inferiore a tre  mesi,  riservato  al
personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del
fuoco coordinatore. 
  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria. Non e', altresi', ammesso al concorso  il  personale  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'
di punteggio, prevalgono,  nell'ordine,  l'anzianita'  di  qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. I vigili del fuoco  coordinatori  che,  al  termine  del  corso,
abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a  capo  squadra
nell'ordine  della  graduatoria  finale  del  corso,  con  decorrenza
giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel  quale  si
sono verificate le carenze e  con  decorrenza  economica  dal  giorno
successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 
  5. L'assegnazione  dei  capi  squadra  alle  sedi  di  servizio  e'
effettuata in relazione alle esigenze operative del  Corpo  nazionale
ed alla scelta manifestata dagli interessati, nell'ambito delle  sedi
indicate dall'amministrazione in proporzione  alle  carenze  presenti
negli organici. 
  6.  Qualora,  all'esito  della  procedura  concorsuale  di  cui  al
presente articolo, permangano rilevanti  carenze  di  organico  nella
qualifica di  capo  squadra  tali  da  determinare  criticita'  nella
funzionalita' del dispositivo di soccorso, puo' essere espletato,  ai
fini della copertura delle suddette carenze e con le stesse modalita'
di cui al presente articolo, un concorso straordinario, anche su base
provinciale, per l'accesso alla predetta qualifica cui e'  ammesso  a
partecipare il personale che abbia maturato  complessivamente  almeno
dieci anni di effettivo servizio nel ruolo dei vigili del fuoco. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1,
le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e  i  punteggi  da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  della  commissione
esaminatrice, le modalita' di svolgimento  del  corso  di  formazione
professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la  formazione
della graduatoria finale. 
  Art.  13  (Dimissioni  ed  espulsione  dal  corso   di   formazione
professionale). - 1. E' dimesso dal corso di formazione professionale
di cui all'articolo 12, il personale che: 
  a) dichiara di rinunciare al corso; 
  b) non supera gli esami di fine corso; 
  c) e' stato per qualsiasi motivo assente  dal  corso  per  piu'  di
quindici giorni,  anche  non  consecutivi.  Nell'ipotesi  di  assenza
dovuta a infermita' contratta durante il corso ovvero  ad  infermita'
dipendente  da  causa  di  servizio,  il  personale  e'   ammesso   a
partecipare di diritto al corrispondente primo  corso  successivo  al
riconoscimento della sua idoneita'  psico-fisica  e  sempre  che  nel
periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle  cause
di esclusione previste per la partecipazione al concorso. 
  2. Il personale che  sia  stato  assente  dal  corso  per  piu'  di
quindici  giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da maternita' e' ammesso a  partecipare  al  primo  corso
successivo  ai  periodi  di  assenza  dal   lavoro   previsti   dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 
  3. E' espulso dal corso il  personale  responsabile  di  infrazioni
punite con sanzioni disciplinari pari o  piu'  gravi  della  sanzione
pecuniaria. 
  4. I provvedimenti di dimissione e di  espulsione  dal  corso  sono
adottati con decreto del  capo  del  Dipartimento,  su  proposta  del
direttore centrale per la formazione. 
  5.  Il  personale  ammesso  a  ripetere  il  corso  di   formazione
professionale per infermita' contratta a  causa  delle  esercitazioni
pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, ovvero  per
maternita', viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli  effetti
giuridici, attribuita agli  idonei  del  corso  dal  quale  e'  stato
dimesso, collocandosi nella stessa  graduatoria  nel  posto  che  gli
sarebbe spettato, qualora avesse portato  a  compimento  il  predetto
corso. 
  6. Il personale che non supera il corso di formazione professionale
permane  nella  qualifica  di  appartenenza   senza   detrazioni   di
anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto. 
  Art. 14 (Promozione alla qualifica di capo squadra esperto).  -  1.
La promozione alla qualifica di capo squadra esperto e'  conferita  a
ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi  squadra  che,  alla
data dello scrutinio,  abbiano  maturato  cinque  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo  scrutinio
medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu'
grave della sanzione pecuniaria. 
  Art. 15 (Promozione alla  qualifica  di  capo  reparto).  -  1.  La
promozione alla qualifica  di  capo  reparto  e'  conferita  a  ruolo
aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti  che,  nel
triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e che,  alla
data  del  medesimo  scrutinio,  siano  in  possesso   dei   seguenti
requisiti: 
  a)  abbiano  maturato  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica; 
  b) abbiano  frequentato  con  profitto  i  corsi  di  aggiornamento
professionale individuati nei contenuti e nella  durata  con  decreto
del capo del Dipartimento. 
  Art. 16 (Attribuzione di uno scatto convenzionale ai capi reparto).
-  1.  E'  attribuito  uno  scatto  convenzionale  al  personale  con
qualifica di capo reparto che abbia maturato cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica,  che  nel  triennio  precedente  non  abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente  dal  servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235,  ovvero  sottoposto  a  procedimento  disciplinare  per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto  convenzionale  avviene  anche  con  effetto  retroattivo.  Il
predetto personale, ferma restando  la  qualifica  rivestita,  assume
contestualmente la denominazione di "esperto". 
  Sezione  IV  (Ruolo  degli  ispettori  antincendi).   -   Art.   17
(Articolazione del ruolo degli ispettori antincendi). - 1.  Il  ruolo
degli ispettori  antincendi  e'  articolato  in  tre  qualifiche  che
assumono le seguenti denominazioni: 
  a) ispettore antincendi; 
  b) ispettore antincendi esperto; 
  c) ispettore antincendi coordinatore. 
  Art.  18  (Funzioni  del  personale  appartenente  al  ruolo  degli
ispettori  antincendi).  -  1.  Nell'espletamento  dei   compiti   di
istituto, il personale del ruolo degli ispettori antincendi collabora
all'organizzazione dei servizi di soccorso e partecipa alle attivita'
di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione  civile;  nel
rispetto dei rapporti di sovraordinazione  funzionale  e  sulla  base
delle direttive ricevute, collabora con le professionalita' superiori
all'attivita' di organizzazione e  partecipa  a  quella  di  gestione
generale  della  struttura  cui  e'  assegnato;  in  relazione   alla
professionalita' posseduta e all'esperienza acquisita, collabora alla
formazione   dei   piani   di   intervento    e    redige    progetti
particolareggiati, curandone l'attuazione; partecipa  alle  attivita'
ed ai procedimenti di prevenzione incendi, con grado di  complessita'
commisurato al livello di competenza tecnica  posseduta;  sulla  base
delle direttive ricevute, partecipa ai lavori di organi collegiali  e
di commissioni; in relazione  alle  competenze  possedute,  partecipa
all'attivita'   di    coordinamento,    monitoraggio    e    verifica
dell'attuazione di progetti  e  piani  organizzativi  e  svolge,  ove
previsto, attivita' tecnico-ispettive; partecipa alla redazione degli
atti dell'ufficio  cui  e'  assegnato  e  redige  quelli  di  diretta
competenza,    connessi    al    servizio    espletato;     collabora
all'espletamento delle procedure contrattuali  per  l'affidamento  di
lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, ricerca di
mercato e collaudo; partecipa al coordinamento  delle  operazioni  di
verifica e manutenzione dei  materiali  e  dei  mezzi  in  dotazione;
collabora e partecipa alla gestione e  all'attuazione  dell'attivita'
di formazione del personale del Corpo nazionale e, sulla  base  delle
competenze specifiche possedute, partecipa in qualita' di  componente
alle commissioni d'esame; in caso di  contingente  necessita',  attua
direttamente  i  programmi   di   addestramento,   qualificazione   e
aggiornamento tecnico del personale; nel  rispetto  dei  rapporti  di
sovraordinazione  funzionale,  puo'   esercitare,   per   contingenti
esigenze operative, attivita' che  richiedono  specifiche  competenze
professionali di cui sia in possesso. Il  personale  appartenente  al
ruolo degli ispettori antincendi puo' essere, altresi', preposto alla
gestione  ed  al  funzionamento  di  una  articolazione  dell'ufficio
dirigenziale  cui  e'  assegnato  e  puo'  espletare  l'incarico   di
responsabile di distaccamento di particolare rilevanza. 
  2.  Ferme  restando  l'unitarieta'  delle  funzioni  e   la   piena
fungibilita' del personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori
antincendi, gli ispettori antincendi  coordinatori,  oltre  a  quanto
specificato  al  comma  1,  espletano  incarichi  specialistici   che
richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze  acquisite
con  l'esperienza  di  servizio;  seguono  l'attuazione  di  progetti
attinenti alle competenze specialistiche possedute e,  ove  previsto,
svolgono compiti tecnico-ispettivi, di studio e  di  ricerca  per  la
formulazione di proposte nello specifico  settore  di  attivita';  in
caso di assenza o  impedimento,  sostituiscono  il  responsabile  del
distretto;   ferme   restando   le   disposizioni   concernenti    la
sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente  con  i
dirigenti, ove richiesto da peculiari  esigenze  organizzative.  Agli
ispettori antincendi coordinatori, in caso di emergenze di protezione
civile, puo' essere affidata la responsabilita' di  gruppi  operativi
di tipo  articolato  e  complesso,  di  supporto  alle  attivita'  di
soccorso tecnico urgente. 
  Art. 19  (Accesso  al  ruolo  degli  ispettori  antincendi).  -  1.
L'accesso alla qualifica di ispettore antincendi avviene: 
  a) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte  e  una
prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme
di preselezione, il cui superamento costituisce requisito  essenziale
per la successiva partecipazione al concorso medesimo; 
  b) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso interno per  titoli  ed  esami,  consistenti  in  una  prova
scritta e una prova orale, al quale  puo'  partecipare  il  personale
appartenente al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato  almeno
quindici anni di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei
capi reparto. 
  2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'  prevista  una
riserva, pari a un sesto dei posti messi a  concorso,  per  tutto  il
personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 20, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima
procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al  10  per  cento
dei posti messi a concorso, per il  personale  volontario  del  Corpo
nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel  bando
di concorso per la presentazione della domanda di partecipazione, sia
iscritto  negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi  restando
gli altri requisiti previsti dall'articolo 20. I posti riservati  non
coperti sono conferiti  agli  altri  concorrenti,  seguendo  l'ordine
della graduatoria di merito. 
  3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al  comma  1,  lettera
b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione  disciplinare  pari  o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai
concorsi il personale che abbia riportato  sentenza  irrevocabile  di
condanna per delitto non colposo ovvero che sia  stato  sottoposto  a
misura di prevenzione. 
  4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, lettera b), a parita' di punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio  e  la
maggiore eta' anagrafica. 
  5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti ai partecipanti al concorso  di  cui  al  comma  1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 
  6. Possono essere nominati,  a  domanda,  ispettori  antincendi  in
prova, nell'ambito dei posti in organico  vacanti  e  disponibili,  e
ammessi a frequentare il primo  corso  di  formazione  utile  di  cui
all'articolo  21,  il  coniuge  e  i  figli  superstiti,  nonche'  il
fratello, qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
nazionale deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
per effetto di ferite o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle
attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20,  comma  1,  e
non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 20, comma 2. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di  esame,  le
categorie  dei  titoli  ammessi  a  valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 
  8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo  nazionale,
ammesso ai corsi di formazione di cui agli articoli 21 e 23, conserva
la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  9. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo  nazionale,
vincitore dei concorsi di cui al comma 1,  conserva,  a  domanda,  il
trattamento di previdenza e di quiescenza previsto per  il  ruolo  di
provenienza, finche' permane  nelle  qualifiche  di  ispettore  e  di
ispettore esperto. 
  Art.  20  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica   di
ispettore antincendi). - 1. L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
antincendi, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera  a),  avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare  i  cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c)  idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel  rispetto  dei
parametri  fisici  stabiliti   dalla   normativa   vigente   per   il
reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e
attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  d) laurea conseguita al termine di un corso di  laurea  nell'ambito
delle facolta' di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di  laurea.
Sono fatte salve, ai fini  dell'ammissione  al  concorso,  le  lauree
universitarie in ingegneria e  architettura  conseguite  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio 2009 di  equiparazione  tra  classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
  e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di  cui
alla lettera d); 
  f) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  g) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  3.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  Art. 21 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore antincendi).
- 1. I vincitori del concorso pubblico di cui  all'articolo  20  sono
nominati ispettori antincendi in prova. Il periodo  di  prova  ha  la
durata di  nove  mesi,  di  cui  sei  mesi  di  corso  di  formazione
residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi o
le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e  tre
mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei  vigili  del
fuoco. Il corso e' preordinato alla formazione tecnico-professionale.
Durante il corso gli ispettori antincendi in prova sono sottoposti  a
selezione attitudinale per l'assegnazione a  servizi  che  richiedono
particolare qualificazione. 
  2. Al termine dei sei mesi del corso di formazione,  gli  ispettori
antincendi in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali  e
le prove pratiche previste ricevono il  giudizio  di  idoneita'  allo
svolgimento del tirocinio tecnico-operativo formulato  dal  capo  del
Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione
del Dipartimento. Gli esiti degli esami  determinano  l'ordine  della
graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti  dalla
normativa vigente. Gli ispettori  antincendi  in  prova  riconosciuti
idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio tecnico-operativo. 
  3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto  di
cui al comma 6.  Al  termine  dello  stesso,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 22, gli ispettori antincendi in prova ricevono
il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto  formulato  dal  capo
del Corpo nazionale, su proposta  dei  dirigenti  responsabili  delle
sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e,  in  caso  di
esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori  antincendi.  Essi
prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel   ruolo   secondo   la
graduatoria di cui al comma 2. 
  4. Gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a  ripetere,  per
una sola volta, il periodo di tirocinio con  provvedimento  del  capo
del  Corpo  nazionale,  su  motivata  proposta  del  dirigente  della
struttura del Corpo presso cui hanno svolto il tirocinio medesimo, ai
fini del definitivo superamento del periodo di prova. 
  5. Gli ispettori antincendi durante i primi sei mesi di  corso  non
possono  essere  impiegati  in  servizio   operativo;   nel   periodo
successivo possono esserlo al fine di addestramento o per eccezionali
esigenze  di  servizio.  In  tali  casi  rivestono  la  qualifica  di
ufficiale di polizia giudiziaria. 
  6.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale nonche' i  criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  7. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e  nella  qualifica
di provenienza. 
  8. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di  servizio
e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli  interessati
secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  2,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 22 (Dimissioni ed espulsione dal corso  di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 21 gli ispettori antincendi in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al  termine  del  corso  di
formazione e del tirocinio; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 21, comma 4; 
  e) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di quarantacinque giorni, anche  non  consecutivi,
salvi i casi di cui alle lettere f) e g); 
  f) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso gli ispettori antincendi in prova sono ammessi a partecipare  al
primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica
e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
settantacinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza  e'  stata
determinata da maternita'. In tal caso gli  ispettori  antincendi  in
prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela  delle
lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi  dal  corso  di  formazione  e  dal  tirocinio  gli
ispettori antincendi in prova responsabili di infrazioni punibili con
sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art. 23 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore
antincendi). - 1. L'accesso alla qualifica di  ispettore  antincendi,
ai sensi dell'articolo 19, comma  1,  lettera  b),  avviene  mediante
concorso interno al quale puo' partecipare il personale  appartenente
al ruolo dei vigili del fuoco che abbia maturato almeno quindici anni
di effettivo servizio e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto,
in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  ad
indirizzo tecnico-professionale,  da  individuarsi  con  decreto  del
Ministro dell'interno. 
  2.  I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati  ispettori
antincendi in  prova  e  sono  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione residenziale della durata di sei  mesi  presso  l'Istituto
superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche  del
Corpo  nazionale.   Il   corso   e'   preordinato   alla   formazione
tecnico-professionale. Durante il corso gli ispettori  antincendi  in
prova sono sottoposti a selezione attitudinale per  l'assegnazione  a
servizi che richiedono particolare qualificazione. 
  3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori antincendi  in
prova che abbiano superato l'esame finale  ricevono  il  giudizio  di
idoneita'  al  servizio  d'istituto  formulato  dal  capo  del  Corpo
nazionale, su proposta del direttore centrale per la  formazione  del
Dipartimento, e conseguono la  nomina  a  ispettori  antincendi.  Gli
esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti
salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 
  4.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di  formazione,  le  modalita'  di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la  formulazione
del giudizio di idoneita'. 
  5. L'assegnazione degli ispettori antincendi alle sedi di  servizio
e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli  interessati
secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  3,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 24 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione).  -  1.
Sono dimessi dal corso di  formazione  di  cui  all'articolo  23  gli
ispettori antincendi in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del  corso  di
formazione; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso; 
  d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per  piu'  di
trenta giorni, anche non  consecutivi,  salvi  i  casi  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
  e) siano stati assenti dal corso  per  piu'  di  cinquanta  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
infermita' contratta durante il corso ovvero sia  stata  riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio.  In  tale  caso  gli   ispettori
antincendi in  prova  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica; 
  f) che siano stati assenti dal corso per piu' di cinquanta  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
maternita'. In tal  caso  gli  ispettori  antincendi  in  prova  sono
ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori antincendi in
prova responsabili di infrazioni  punite  con  sanzioni  disciplinari
pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazioni  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
  Art.  25  (Promozione  alla  qualifica  di   ispettore   antincendi
esperto). - 1. La promozione alla qualifica di  ispettore  antincendi
esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo,  agli
ispettori antincendi che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato
sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo
di  frequenza  del  corso  di  formazione  e  del  tirocinio  di  cui
all'articolo 21 e del corso di formazione di cui all'articolo  23,  e
che, nel triennio  precedente  lo  scrutinio  medesimo,  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria e una valutazione  inferiore  a  sufficiente,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 134. 
  Art. 26 (Attribuzione di uno scatto  convenzionale  agli  ispettori
antincendi esperti). - 1. E' attribuito uno scatto  convenzionale  al
personale con qualifica di ispettore  antincendi  esperto  che  abbia
maturato otto anni di effettivo servizio  nella  qualifica,  che  nel
triennio precedente non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria,  e  che  non  sia  stato
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso  ai
riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposto  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. 
  Art.  27  (Promozione  alla  qualifica  di   ispettore   antincendi
coordinatore).  -  1.  La  promozione  alla  qualifica  di  ispettore
antincendi coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine
di  ruolo,  agli  ispettori  antincendi  esperti  che,  nel  triennio
precedente  lo  scrutinio,  non  abbiano   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria  e  una
valutazione inferiore a sufficiente, secondo le  modalita'  stabilite
dall'articolo 134 e che, alla data del medesimo scrutinio,  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a)  abbiano  maturato  sedici  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica; 
  b) abbiano  frequentato  con  profitto  i  corsi  di  aggiornamento
professionale individuati nei contenuti e nella  durata  con  decreto
del capo del Dipartimento. 
  Art. 28 (Attribuzione di uno scatto  convenzionale  agli  ispettori
antincendi coordinatori). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale
al personale con qualifica di ispettore antincendi  coordinatore  che
abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella  qualifica,  che
nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria,  e  che  non  sia  stato
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso  ai
riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposto  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. 
  Capo II (Ruoli del personale non  direttivo  e  non  dirigente  che
espleta funzioni specialistiche). - Sezione I (Istituzione dei  ruoli
del  personale  specialista).  -  Art.  29   (Ruoli   del   personale
specialista). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli del personale  del
Corpo nazionale che espleta funzioni specialistiche: 
  a) ruoli delle specialita' aeronaviganti; 
  b) ruoli delle specialita' nautiche e dei sommozzatori. 
  2. Fermi restando i livelli di coordinamento e di  sovraordinazione
funzionale previsti dal presente decreto, il  personale  specialista,
quando interviene congiuntamente al personale degli altri  ruoli  che
espleta funzioni operative, effettua le valutazioni di competenza  in
relazione alle operazioni e  alle  manovre  da  eseguire  di  cui  e'
direttamente responsabile. 
  3. La dotazione organica dei ruoli di cui al  comma  1  e'  fissata
nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Sezione II (Ruoli  delle  specialita'  aeronaviganti).  -  Art.  30
(Articolazione dei ruoli delle specialita' aeronaviganti).  -  1.  Le
specialita' aeronaviganti sono articolate nei seguenti ruoli: 
  a) ruolo dei piloti di aeromobile; 
  b) ruolo degli specialisti di aeromobile; 
  c) ruolo degli elisoccorritori. 
  2. Il  ruolo  dei  piloti  di  aeromobile  e'  articolato  in  nove
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) pilota di aeromobile vigile del fuoco; 
  b) pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto; 
  c) pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; 
  d) pilota di aeromobile capo squadra; 
  e) pilota di aeromobile capo squadra esperto; 
  f) pilota di aeromobile capo reparto; 
  g) pilota di aeromobile ispettore; 
  h) pilota di aeromobile ispettore esperto; 
  i) pilota di aeromobile ispettore coordinatore. 
  3. Il ruolo degli specialisti di aeromobile e' articolato  in  nove
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) specialista di aeromobile vigile del fuoco; 
  b) specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; 
  c) specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; 
  d) specialista di aeromobile capo squadra; 
  e) specialista di aeromobile capo squadra esperto; 
  f) specialista di aeromobile capo reparto; 
  g) specialista di aeromobile ispettore; 
  h) specialista di aeromobile ispettore esperto; 
  i) specialista di aeromobile ispettore coordinatore. 
  4. Il ruolo degli elisoccorritori e' articolato in nove  qualifiche
che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) elisoccorritore vigile del fuoco; 
  b) elisoccorritore vigile del fuoco esperto; 
  c) elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; 
  d) elisoccorritore capo squadra; 
  e) elisoccorritore capo squadra esperto; 
  f) elisoccorritore capo reparto; 
  g) elisoccorritore ispettore; 
  h) elisoccorritore ispettore esperto; 
  i) elisoccorritore ispettore coordinatore. 
  5. Il personale dei ruoli delle  specialita'  aeronaviganti  presta
servizio presso i reparti volo e puo'  essere  impiegato  presso  gli
uffici del servizio aereo della direzione centrale  per  l'emergenza,
il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. 
  6. Al fine di assicurare la piena operativita' degli aeromobili  in
dotazione al Corpo  nazionale,  la  ripartizione  territoriale  delle
dotazioni organiche del personale appartenente ai  ruoli  di  cui  al
presente articolo, disposta ai  sensi  dell'articolo  241,  comma  1,
tiene conto delle diverse tipologie di brevetti e  licenze  possedute
dal  medesimo  personale,  individuate  con  decreto  del  capo   del
Dipartimento. 
  7.  Le  promozioni  del  personale  dei  ruoli  delle   specialita'
aeronaviganti sono disposte nell'ambito  delle  specifiche  dotazioni
organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilita' tra  le  sedi
del medesimo personale avviene  nell'ambito  delle  stesse  dotazioni
organiche. 
  8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialita' aeronaviganti  la
sovraordinazione funzionale del personale e' determinata come  segue:
ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore,  capo  reparto,
capo squadra esperto, capo squadra, vigile  del  fuoco  coordinatore,
vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco. 
  Art.  31  (Funzioni  del  personale  dei  ruoli  delle  specialita'
aeronaviganti).  -  1.  Il  personale  dei  ruoli  delle  specialita'
aeronaviganti, ferme restando le funzioni  connesse  all'espletamento
del  servizio  di   soccorso   pubblico,   assolve   alle   attivita'
aeronautiche, comprese le  attivita'  necessarie  all'organizzazione,
alla gestione e al funzionamento dei reparti volo e degli uffici  del
servizio aereo della direzione centrale per l'emergenza, il  soccorso
tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento. 
  2. Il personale appartenente alle qualifiche  di  cui  all'articolo
30, lettere a), b), c), dei commi 2, 3  e  4,  nell'assolvimento  dei
compiti istituzionali, riveste la  qualifica  di  agente  di  polizia
giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle  previste  per  il
ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle  qualifiche  di
cui all'articolo 30, lettere d), e), f), g), h), i), dei commi 2, 3 e
4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la  qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente  all'esercizio  di
quelle previste per il ruolo di appartenenza. 
  3. Il  personale  dei  ruoli  dei  piloti  di  aeromobile  e  degli
specialisti  di  aeromobile  svolge  le  attivita'  aeronautiche  del
rispettivo ruolo di appartenenza, con particolare riguardo  a  quelle
finalizzate alla operativita', alla sicurezza,  alla  qualita',  alla
manutenzione, al controllo e al  funzionamento  dei  reparti  volo  e
degli aeromobili, anche con riferimento  agli  assetti  in  linea  di
volo; effettua, controlla, coordina, sovrintende e dirige le  manovre
specialistiche di competenza; cura il mantenimento, la custodia e  la
piena   efficienza   delle    attrezzature,    dei    mezzi,    degli
equipaggiamenti,  dei  magazzini  e  degli  ambienti  in   dotazione,
verificandone  la  piena  funzionalita',   conformando   la   propria
attivita' alle  disposizioni  ricevute  e  alle  norme  vigenti,  con
particolare  riguardo  a  quelle  del  settore  aeronautico;  espleta
attivita' di volo e di manutenzione anche ai  fini  del  mantenimento
delle licenze e delle abilitazioni  possedute;  svolge  attivita'  di
formazione, addestramento e  aggiornamento  nelle  materie  attinenti
alla specialita' posseduta; redige gli atti di competenza connessi al
servizio espletato. 
  4.  Il  personale  del  ruolo   degli   elisoccorritori   effettua,
controlla, coordina, sovrintende e dirige le  manovre  specialistiche
di  competenza;  cura  il  mantenimento,  la  custodia  e  la   piena
efficienza delle attrezzature e degli equipaggiamenti  in  dotazione,
verificandone la funzionalita' e conformandosi all'uso  degli  stessi
secondo le norme vigenti e le direttive ricevute; svolge attivita' di
formazione, addestramento e  aggiornamento  nelle  materie  attinenti
alla  specialita'  posseduta,  anche  partecipando  a  manovre  e  ad
esercitazioni complesse nell'ambito  delle  attivita'  operative  del
Corpo nazionale, per tutti i  contesti  emergenziali  e  di  soccorso
tecnico, anche senza l'utilizzo dei mezzi  aerei,  che  richiedano  o
meno l'impiego delle abilitazioni possedute dal  personale  medesimo;
redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 
  5. Al personale appartenente alle qualifiche  di  cui  all'articolo
30, lettere f), g), h), i), dei  commi  2,  3  e  4,  possono  essere
attribuite, ferme restando le  funzioni  di  cui  ai  commi  3  e  4,
specifiche responsabilita' in considerazione della qualifica e  della
professionalita' posseduta, anche inerenti  alle  attivita'  tecniche
concernenti  l'organizzazione,  la   pianificazione,   la   gestione,
l'operativita',  la  sicurezza,  la  qualita',  la  manutenzione,  il
controllo e il funzionamento dei reparti  volo.  Nel  rispetto  della
disciplina  di  settore,   tale   personale   esercita   compiti   di
coordinamento e supervisione delle attivita' proprie del  settore  di
appartenenza,  con   autonomia   e   responsabilita'   organizzative,
collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi  e
dei dirigenti che espleta funzioni  operative;  svolge  attivita'  di
studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative  nei
diversi  settori  di  attivita';  gestisce,  coordina   e   controlla
l'attivita' di  uno  o  piu'  settori  nei  quali  e'  articolata  la
struttura presso cui presta servizio. 
  Art. 32 (Accesso al ruolo dei piloti di aeromobile e al ruolo degli
specialisti di aeromobile). - 1. L'accesso al  ruolo  dei  piloti  di
aeromobile  avviene,  nel  limite  dell'80  per   cento   dei   posti
disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione  interna,
per titoli e superamento di un corso  di  formazione  basico  per  il
rilascio del brevetto di pilota di aeromobile, riservata al personale
del ruolo dei vigili del fuoco in possesso di diploma  di  istruzione
secondaria  di  secondo   grado   e   di   specifici   requisiti   di
partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 9. 
  2. L'accesso al ruolo dei piloti di aeromobile avviene, nel  limite
del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,
mediante selezione interna, per titoli e superamento di un  corso  di
formazione avanzato  per  il  rilascio  del  brevetto  di  pilota  di
aeromobile, riservato al personale del ruolo dei vigili del fuoco  in
possesso della licenza rilasciata ai sensi  della  normativa  emanata
dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di
linea,  in  corso  di  validita'  per  le  specifiche  categorie   di
aeromobile, nonche' di diploma di istruzione  secondaria  di  secondo
grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto
di cui al comma  9.  I  posti  rimasti  scoperti  in  tale  procedura
selettiva sono devoluti ai partecipanti  alla  selezione  di  cui  al
comma 1. 
  3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale
che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso  alle  selezioni  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica,  l'anzianita'  di
servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  5. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene,  nel
limite dell'80 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni
anno, mediante selezione interna, per  titoli  e  superamento  di  un
corso di formazione basico necessario per il rilascio del brevetto di
specialista di aeromobile,  riservato  al  personale  del  ruolo  dei
vigili del fuoco in possesso di diploma di istruzione  secondaria  di
secondo grado e di specifici requisiti di partecipazione previsti nel
decreto di cui al comma 9. 
  6. L'accesso al ruolo degli specialisti di aeromobile avviene,  nel
limite del 20 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni
anno, mediante selezione interna, per  titoli  e  superamento  di  un
corso  di  formazione  avanzato  per  il  rilascio  del  brevetto  di
specialista di aeromobile,  riservato  al  personale  del  ruolo  dei
vigili  del  fuoco  in  possesso  della   licenza   di   manutenzione
aeronautica  (LMA),  rilasciata  ai  sensi  della  normativa  emanata
dall'European Aviaton Safety Agency (EASA), in corso di validita' per
le  specifiche  categorie  di  aeromobile,  nonche'  di  diploma   di
istruzione secondaria di secondo grado e di  specifici  requisiti  di
partecipazione previsti nel decreto  di  cui  al  comma  9.  I  posti
rimasti  scoperti  in  tale  procedura  selettiva  sono  devoluti  ai
partecipanti alla selezione di cui al comma 5. 
  7. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 5 e 6 il personale
che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso  alle  selezioni  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  8. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica,  l'anzianita'  di
servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di  cui  ai
commi 1, 2,  5  e  6,  l'anzianita'  anagrafica  e  di  servizio  dei
partecipanti, gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, la durata e le modalita' di svolgimento  dei  corsi  di
formazione, basico e avanzato,  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova  di  fine  corso,  le  categorie  di  titoli  da  ammettere   a
valutazione e il punteggio da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  la
composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione
delle graduatorie finali. 
  10. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito delle  procedure
selettive di cui ai commi 1, 2, 5 e 6, accede al ruolo dei piloti  di
aeromobile o al ruolo degli specialisti di aeromobile, e'  attribuita
la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito del  ruolo
di provenienza, con riconoscimento dell'anzianita' di  servizio  gia'
maturata, ai  fini  dello  stato  giuridico,  della  progressione  in
carriera e del trattamento economico. 
  Art. 33 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica  di  pilota
di aeromobile  vigile  del  fuoco).  -  1.  Qualora  ad  esito  delle
procedure selettive interne di cui all'articolo  32,  commi  1  e  2,
risultino posti vacanti, l'accesso alla qualifica iniziale del  ruolo
dei piloti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso pubblico per
titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c)  idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel  rispetto  dei
parametri  fisici  stabiliti   dalla   normativa   vigente   per   il
reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e
attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
  e)  licenza   rilasciata   ai   sensi   della   normativa   emanata
dall'European Aviaton Safety Agency (EASA) di pilota commerciale o di
linea,  in  corso  di  validita'  per  le  specifiche  categorie   di
aeromobile; 
  f) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  g) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  3. I vincitori del concorso  sono  nominati  piloti  di  aeromobile
allievi vigili  del  fuoco.  Ai  medesimi  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli istituti giuridici  ed  economici  previsti  per  il
personale in prova. 
  4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso
di formazione, articolato in una prima fase  teorico-pratica  diretta
all'acquisizione della formazione operativa di base.  Al  termine  di
tale  periodo,  il  direttore  centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento,  su  proposta  del  dirigente  delle  scuole   centrali
antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di  istituto
nei  confronti   degli   allievi   che   abbiano   superato   l'esame
teorico-pratico. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati piloti
di  aeromobile  allievi  vigili  del  fuoco  in   prova   e   avviati
all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio  del
brevetto di pilota di aeromobile. 
  5. I piloti di aeromobile allievi vigili del fuoco  in  prova  sono
ammessi a ripetere per una sola volta il corso  avanzato  di  cui  al
comma 4. Il personale che non supera il suddetto  corso  avanzato  e'
dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previsti le modalita' di svolgimento del concorso, le  categorie  dei
titoli da ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e  i
criteri di formazione  della  graduatoria  finale;  la  durata  e  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4  e
della prova di fine corso. 
  Art.  34  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica   di
specialista di aeromobile vigile del fuoco). - 1.  Qualora  ad  esito
delle procedure selettive interne di cui all'articolo 32, commi  5  e
6, risultino posti vacanti, l'accesso  alla  qualifica  iniziale  del
ruolo degli specialisti di aeromobile puo' avvenire mediante concorso
pubblico per titoli ed  esami.  Al  concorso  possono  partecipare  i
cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c)  idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel  rispetto  dei
parametri  fisici  stabiliti   dalla   normativa   vigente   per   il
reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e
attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
  e) licenza di manutenzione aeronautica (LMA)  rilasciata  ai  sensi
della normativa emanata dall'European Aviaton Safety  Agency  (EASA),
in corso di validita' per le specifiche categorie di aeromobile; 
  f) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  g) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  3. I vincitori del concorso sono nominati specialisti di aeromobile
allievi vigili  del  fuoco.  Ai  medesimi  si  applicano,  in  quanto
compatibili, gli istituti giuridici  ed  economici  previsti  per  il
personale in prova. 
  4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso
di formazione, articolato in una prima fase  teorico-pratica  diretta
all'acquisizione della formazione operativa di base.  Al  termine  di
tale  periodo,  il  direttore  centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento,  su  proposta  del  dirigente  delle  scuole   centrali
antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di  istituto
nei  confronti   degli   allievi   che   abbiano   superato   l'esame
teorico-pratico.  Gli  allievi  riconosciuti  idonei  sono   nominati
specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in prova e avviati
all'espletamento di un successivo corso avanzato per il rilascio  del
brevetto di specialista di aeromobile. 
  5. Gli specialisti di aeromobile allievi vigili del fuoco in  prova
sono ammessi a ripetere per una sola volta il corso avanzato  di  cui
al comma 4. Il personale che non supera il suddetto corso avanzato e'
dimesso e cessa ogni rapporto con l'amministrazione. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previsti le modalita' di svolgimento del concorso, le  categorie  dei
titoli da ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e  i
criteri di formazione  della  graduatoria  finale;  la  durata  e  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4  e
della prova di fine corso. 
  Art. 35 (Accesso al ruolo degli elisoccorritori). - 1. L'accesso al
ruolo degli elisoccorritori avviene, nei limiti dei posti disponibili
al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e
superamento   di   un   corso   di   formazione   professionale   per
l'acquisizione dell'abilitazione  di  elisoccorritore,  riservata  al
personale del ruolo dei vigili del fuoco  in  possesso  di  specifici
requisiti di partecipazione previsti dal decreto di cui al comma 4. 
  2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso  alla  selezione  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica,  l'anzianita'  di
servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento della  procedura  selettiva  di
cui  al  comma  1;  l'anzianita'  anagrafica  e   di   servizio   dei
partecipanti; gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento  del  corso  di
formazione professionale; le modalita' di svolgimento della prova  di
fine corso; le categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  il
punteggio da attribuire a ciascuna di  esse;  la  composizione  della
commissione esaminatrice e i criteri di formazione della  graduatoria
finale. 
  5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito  della  procedura
selettiva di cui al comma 1, accede al ruolo degli elisoccorritori e'
attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito
del ruolo dei vigili del fuoco  di  provenienza,  con  riconoscimento
dell'anzianita' di  servizio  gia'  maturata,  ai  fini  dello  stato
giuridico,  della  progressione  in  carriera   e   del   trattamento
economico. 
  Art. 36 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile  vigile
del fuoco esperto, di specialista  di  aeromobile  vigile  del  fuoco
esperto e di elisoccorritore vigile del fuoco esperto e  attribuzione
degli scatti convenzionali). - 1. La promozione  alle  qualifiche  di
pilota di aeromobile vigile del  fuoco  esperto,  di  specialista  di
aeromobile vigile del fuoco esperto e di elisoccorritore  vigile  del
fuoco esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo,
a coloro che, alla data dello  scrutinio,  abbiano  maturato  quattro
anni di effettivo  servizio,  rispettivamente,  nelle  qualifiche  di
pilota di aeromobile vigile del fuoco, di specialista  di  aeromobile
vigile del fuoco e di  elisoccorritore  vigile  del  fuoco,  maturato
complessivamente  nel  ruolo  dei  vigili  del  fuoco  e  nel   ruolo
specialista, e che, nel triennio precedente  lo  scrutinio  medesimo,
non abbiano riportato una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. 
  2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti  di  aeromobile
vigili del fuoco esperti, agli specialisti di aeromobile  vigili  del
fuoco esperti e agli elisoccorritori vigili  del  fuoco  esperti  che
abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio nelle  rispettive
qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del  fuoco
e nel ruolo specialista, che  nel  triennio  precedente  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio,
rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235,  ovvero  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art. 37 (Promozioni alle qualifiche di pilota di aeromobile  vigile
del fuoco coordinatore, di specialista di aeromobile vigile del fuoco
coordinatore e di elisoccorritore vigile  del  fuoco  coordinatore  e
attribuzione degli scatti convenzionali). -  1.  La  promozione  alle
qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore,  di
specialista  di  aeromobile  vigile  del  fuoco  coordinatore  e   di
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore e'  conferita  a  ruolo
aperto, secondo l'ordine di ruolo, a  coloro  che,  alla  data  dello
scrutinio,  abbiano  maturato  otto  anni  di   effettivo   servizio,
rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di aeromobile vigile  del
fuoco esperto, di specialista di aeromobile vigile del fuoco  esperto
e   di   elisoccorritore   vigile   del   fuoco   esperto,   maturato
complessivamente  nel  ruolo  dei  vigili  del  fuoco  e  nel   ruolo
specialista, e che, nel triennio precedente  lo  scrutinio  medesimo,
non abbiano riportato una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. 
  2. E' attribuito uno scatto convenzionale ai piloti  di  aeromobile
vigili del fuoco coordinatori, agli specialisti di aeromobile  vigili
del fuoco  coordinatori  e  agli  elisoccorritori  vigili  del  fuoco
coordinatori che abbiano maturato otto  anni  di  effettivo  servizio
nelle rispettive qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo  dei
vigili del fuoco e nel ruolo specialista, che nel triennio precedente
non abbiano riportato una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della  sanzione  pecuniaria,  e   che   non   siano   stati   sospesi
cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio  o  ammessi  ai  riti
alternativi per i delitti  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposti  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. 
  Art. 38 (Promozioni alle qualifiche di pilota  di  aeromobile  capo
squadra,  di  specialista   di   aeromobile   capo   squadra   e   di
elisoccorritore capo squadra). - 1. La promozione alle qualifiche  di
pilota di aeromobile capo squadra, di specialista di aeromobile  capo
squadra e di elisoccorritore capo squadra  avviene,  nel  limite  dei
posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante  selezione
interna,  per  titoli  e  superamento  di  un  corso  di   formazione
professionale della durata non inferiore a  tre  mesi,  riservata  al
personale che,  alla  predetta  data,  rivesta,  rispettivamente,  le
qualifiche di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore,  di
specialista  di  aeromobile  vigile  del  fuoco  coordinatore  e   di
elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore. 
  2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso  alle  selezioni  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale, a parita'
di   punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,    l'anzianita'    nella
specialita', l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la
maggiore eta' anagrafica. 
  4. I piloti  di  aeromobile  vigili  del  fuoco  coordinatori,  gli
specialisti  di  aeromobile  vigili  del  fuoco  coordinatori  e  gli
elisoccorritori vigili del fuoco coordinatori  che,  al  termine  del
rispettivo  corso  di  formazione  professionale,  abbiano   superato
l'esame finale conseguono la  nomina  a  pilota  di  aeromobile  capo
squadra, a specialista di aeromobile capo squadra e a elisoccorritore
capo squadra nell'ordine della  graduatoria  finale  del  corso,  con
decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel
quale si sono verificate le carenze e con  decorrenza  economica  dal
giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma
1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed  i  punteggi
da attribuire a ciascuna di esse, la composizione  delle  commissioni
esaminatrici, le modalita' di svolgimento  dei  corsi  di  formazione
professionale, dell'esame finale nonche' i criteri per la  formazione
delle graduatorie finali. 
  Art. 39 (Promozioni alle qualifiche di pilota  di  aeromobile  capo
squadra esperto, di specialista di aeromobile capo squadra esperto  e
di elisoccorritore capo squadra esperto). -  1.  La  promozione  alle
qualifiche  di  pilota  di  aeromobile  capo  squadra   esperto,   di
specialista di aeromobile capo squadra esperto e  di  elisoccorritore
capo squadra esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di
ruolo, al personale che, alla data dello  scrutinio,  abbia  maturato
cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente, nelle  qualifiche
di pilota di aeromobile capo squadra, di  specialista  di  aeromobile
capo squadra e di elisoccorritore capo squadra e  che,  nel  triennio
precedente lo scrutinio medesimo, non abbia  riportato  una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  Art. 40 (Promozioni alle qualifiche di pilota  di  aeromobile  capo
reparto,  di  specialista   di   aeromobile   capo   reparto   e   di
elisoccorritore capo reparto). - 1. La promozione alle qualifiche  di
pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di aeromobile  capo
reparto e di  elisoccorritore  capo  reparto  e'  conferita  a  ruolo
aperto, secondo l'ordine di  ruolo,  ai  piloti  di  aeromobile  capi
squadra esperti, agli specialisti di aeromobile capi squadra  esperti
e  agli  elisoccorritori  capi  squadra  esperti  che,  nel  triennio
precedente  lo  scrutinio,  non  abbiano   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e che,  alla
data  del  medesimo  scrutinio,  siano  in  possesso   dei   seguenti
requisiti: 
  a)  abbiano  maturato  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nelle
rispettive qualifiche; 
  b) abbiano frequentato con  profitto  i  corsi  di  abilitazione  e
qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata
con decreto del capo del Dipartimento. 
  Art. 41 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale  con
le qualifiche di pilota di aeromobile capo reparto, di specialista di
aeromobile capo reparto e di elisoccorritore capo reparto). -  1.  E'
attribuito uno scatto convenzionale  ai  piloti  di  aeromobile  capi
reparto,  agli  specialisti  di  aeromobile  capi  reparto   e   agli
elisoccorritori capi reparto che  abbiano  maturato  cinque  anni  di
effettivo servizio nelle  rispettive  qualifiche,  che  nel  triennio
precedente non abbiano riportato una  sanzione  disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano  stati  sospesi
cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio  o  ammessi  ai  riti
alternativi per i delitti  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposti  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma  restando
la qualifica rivestita, assume contestualmente  la  denominazione  di
"esperto". 
  Art.  42  (Promozioni  alle  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile
ispettore,   di   specialista   di   aeromobile   ispettore   e    di
elisoccorritore ispettore). - 1. La  promozione  alle  qualifiche  di
pilota  di  aeromobile  ispettore,  di  specialista   di   aeromobile
ispettore e di elisoccorritore  ispettore  avviene,  nel  limite  dei
posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante  selezione
interna per titoli ed esami, riservata al personale con le qualifiche
di cui all'articolo 30, lettere c), d), e), f), dei commi 2, 3  e  4,
in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. Per
il personale con la qualifica di cui all'articolo 30, lettera c), dei
commi 2, 3 e 4, e'  altresi'  richiesta  un'anzianita'  di  effettivo
servizio non inferiore a quindici anni maturata complessivamente  nel
ruolo dei vigili del fuoco e nel ruolo specialista. 
  2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non  e',  altresi',  ammesso  ai  concorsi  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni  di  cui  al
comma  1,  a   parita'   di   punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,
l'anzianita'   nella   specialita',   l'anzianita'   di    qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. I vincitori delle selezioni di cui al  comma  1  sono  nominati,
rispettivamente,  pilota  di  aeromobile  ispettore,  specialista  di
aeromobile ispettore ed elisoccorritore ispettore e  sono  ammessi  a
frequentare un corso di formazione residenziale della durata  di  sei
mesi presso l'Istituto superiore  antincendi  o  le  altre  strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale. 
  5. Il personale di cui al comma 4 che,  al  termine  del  corso  di
formazione, abbia superato l'esame di fine  corso,  viene  confermato
nei  rispettivi  ruoli  con  decorrenza  giuridica  dal  1°   gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
e con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data  di
conclusione del corso medesimo. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma
1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici, i criteri per la formazione  delle  graduatorie  finali
nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi   di   formazione
professionale e degli esami di fine corso. 
  7. Il personale vincitore  delle  selezioni  di  cui  al  comma  1,
conserva, a domanda, il trattamento di  previdenza  e  di  quiescenza
previsto  per  il  ruolo  di  provenienza,  finche'   permane   nelle
qualifiche di pilota  di  aeromobile  ispettore,  di  specialista  di
aeromobile ispettore, di  elisoccorritore  ispettore,  di  pilota  di
aeromobile ispettore esperto, di specialista di aeromobile  ispettore
esperto e di elisoccorritore ispettore esperto. 
   Art. 43  (Promozioni  alle  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile
ispettore esperto, di specialista di aeromobile ispettore  esperto  e
di elisoccorritore  ispettore  esperto).  -  1.  La  promozione  alle
qualifiche di pilota di aeromobile ispettore esperto, di  specialista
di  aeromobile  ispettore  esperto  e  di  elisoccorritore  ispettore
esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine  di  ruolo,  al
personale che, alla data dello scrutinio, abbia maturato  sette  anni
di effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di pilota di
aeromobile ispettore, di specialista di  aeromobile  ispettore  e  di
elisoccorritore ispettore, compreso il periodo di frequenza del corso
di formazione di cui all'articolo 42, e che, nel triennio  precedente
lo scrutinio medesimo, non abbia riportato una sanzione  disciplinare
pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria  e  una  valutazione
inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo
64. 
  Art. 44 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale  con
le  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile  ispettore   esperto,   di
specialista di aeromobile  ispettore  esperto  e  di  elisoccorritore
ispettore esperto). - 1. E' attribuito uno  scatto  convenzionale  ai
piloti  di  aeromobile  ispettori  esperti,   agli   specialisti   di
aeromobile ispettori esperti e agli elisoccorritori ispettori esperti
che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive
qualifiche, che nel triennio precedente  non  abbiano  riportato  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria,  e
che non siano stati sospesi cautelarmente dal  servizio,  rinviati  a
giudizio  o  ammessi  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,
n.  235,  ovvero   sottoposti   a   procedimento   disciplinare   per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art.  45  (Promozioni  alle  qualifiche  di  pilota  di  aeromobile
ispettore  coordinatore,  di  specialista  di  aeromobile   ispettore
coordinatore e di elisoccorritore ispettore coordinatore).  -  1.  La
promozione  alle  qualifiche  di  pilota  di   aeromobile   ispettore
coordinatore, di specialista di aeromobile ispettore  coordinatore  e
di  elisoccorritore  ispettore  coordinatore  e'  conferita  a  ruolo
aperto, secondo l'ordine di ruolo, al personale con le qualifiche  di
pilota di aeromobile ispettore esperto, di specialista di  aeromobile
ispettore esperto e di elisoccorritore  ispettore  esperto  che,  nel
triennio precedente lo scrutinio, non abbia  riportato  una  sanzione
disciplinare pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria  e  una
valutazione inferiore a sufficiente, secondo le  modalita'  stabilite
dall'articolo 64, e che alla  data  del  medesimo  scrutinio  sia  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a)  abbia  maturato  sedici  anni  di  effettivo   servizio   nella
qualifica; 
  b) abbia  frequentato  con  profitto  i  corsi  di  abilitazione  e
qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata
con decreto del capo del Dipartimento. 
  Art. 46 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale  con
qualifiche  di  pilota  di  aeromobile  ispettore  coordinatore,   di
specialista di aeromobile ispettore coordinatore e di elisoccorritore
ispettore coordinatore). - 1. E' attribuito uno scatto  convenzionale
ai piloti di aeromobile ispettori coordinatori, agli  specialisti  di
aeromobile ispettori coordinatori e  agli  elisoccorritori  ispettori
coordinatori che abbiano maturato otto  anni  di  effettivo  servizio
nelle rispettive qualifiche, che nel triennio precedente non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio,
rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235,  ovvero  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Sezione III (Ruoli delle specialita' nautiche e dei  sommozzatori).
- Art. 47 (Articolazione dei ruoli delle specialita' nautiche  e  dei
sommozzatori). - 1. Le specialita' nautiche e dei  sommozzatori  sono
articolate nei seguenti ruoli: 
  a) ruolo dei nautici di coperta; 
  b) ruolo dei nautici di macchina; 
  c) ruolo dei sommozzatori. 
  2. Il ruolo dei nautici di coperta e' articolato in nove qualifiche
che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) nautico di coperta vigile del fuoco; 
  b) nautico di coperta vigile del fuoco esperto; 
  c) nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore; 
  d) nautico di coperta capo squadra; 
  e) nautico di coperta capo squadra esperto; 
  f) nautico di coperta capo reparto; 
  g) nautico di coperta ispettore; 
  h) nautico di coperta ispettore esperto; 
  i) nautico di coperta ispettore coordinatore. 
  3. Il ruolo  degli  nautici  di  macchina  e'  articolato  in  nove
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) nautico di macchina vigile del fuoco; 
  b) nautico di macchina vigile del fuoco esperto; 
  c) nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore; 
  d) nautico di macchina capo squadra; 
  e) nautico di macchina capo squadra esperto; 
  f) nautico di macchina capo reparto; 
  g) nautico di macchina ispettore; 
  h) nautico di macchina ispettore esperto; 
  i) nautico di macchina ispettore coordinatore. 
  4. Il ruolo dei sommozzatori e' articolato in nove  qualifiche  che
assumono le seguenti denominazioni: 
  a) sommozzatore vigile del fuoco; 
  b) sommozzatore vigile del fuoco esperto; 
  c) sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; 
  d) sommozzatore capo squadra; 
  e) sommozzatore capo squadra esperto; 
  f) sommozzatore capo reparto; 
  g) sommozzatore ispettore; 
  h) sommozzatore ispettore esperto; 
  i) sommozzatore ispettore coordinatore. 
  5. Il personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei  nautici  di
macchina presta servizio nei nuclei nautici  presso  i  distaccamenti
portuali; il personale del ruolo  dei  sommozzatori  presta  servizio
presso  i  nuclei  sommozzatori.  Il  personale   dei   ruoli   delle
specialita' nautiche e dei sommozzatori puo' essere impiegato  presso
gli uffici del servizio nautico e  del  servizio  sommozzatori  della
direzione  centrale  per   l'emergenza,   il   soccorso   tecnico   e
l'antincendio boschivo del Dipartimento. 
  6. Al fine di assicurare la piena operativita' dei nuclei nautici e
dei nuclei sommozzatori, la ripartizione territoriale delle dotazioni
organiche del personale appartenente ai  ruoli  di  cui  al  presente
articolo, disposta ai sensi dell'articolo 241, comma 1,  tiene  conto
delle diverse tipologie di  brevetti  e  abilitazioni  possedute  dal
medesimo  personale,   individuate   con   decreto   del   capo   del
Dipartimento. 
  7. Le promozioni del personale dei ruoli delle specialita' nautiche
e  dei  sommozzatori  sono  disposte  nell'ambito  delle   specifiche
dotazioni organiche di cui all'articolo 29, comma 3; la mobilita' tra
le sedi del  medesimo  personale  avviene  nell'ambito  delle  stesse
dotazioni organiche. 
  8. Nell'ambito di ciascun ruolo delle specialita'  nautiche  e  dei
sommozzatori  la  sovraordinazione  funzionale   del   personale   e'
determinata come segue: ispettore  coordinatore,  ispettore  esperto,
ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo  squadra,  vigile
del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco. 
  Art.  48  (Funzioni  del  personale  dei  ruoli  delle  specialita'
nautiche e dei sommozzatori). -  1.  Il  personale  dei  ruoli  delle
specialita' nautiche e dei sommozzatori, ferme restando  le  funzioni
connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico,  assolve
alle   attivita'   nautiche,   comprese   le   attivita'   necessarie
all'organizzazione,    alla    gestione    e    al     funzionamento,
rispettivamente, dei nuclei nautici e dei nuclei sommozzatori nonche'
degli uffici del servizio nautico e del servizio  sommozzatori  della
direzione  centrale  per   l'emergenza,   il   soccorso   tecnico   e
l'antincendio boschivo del Dipartimento. 
  2. Il personale appartenente alle qualifiche  di  cui  all'articolo
47, lettere a), b), c), dei commi 2, 3  e  4,  nell'assolvimento  dei
compiti istituzionali, riveste la  qualifica  di  agente  di  polizia
giudiziaria, limitatamente all'esercizio di quelle  previste  per  il
ruolo di appartenenza. Il personale appartenente alle  qualifiche  di
cui all'articolo 47, lettere d), e), f), g) h), i), dei commi 2, 3  e
4, nell'assolvimento dei compiti istituzionali, riveste la  qualifica
di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente  all'esercizio  di
quelle previste per il ruolo di appartenenza. 
  3. Il personale nautico di coperta e nautico di macchina svolge  le
attivita' nautiche proprie del rispettivo ruolo di appartenenza,  con
particolare  riguardo  a  quelle   finalizzate   alla   operativita',
sicurezza, qualita',  manutenzione,  controllo  e  funzionamento  dei
nuclei nautici presso i distaccamenti portuali e delle unita'  navali
antincendio; effettua, controlla, coordina, sovrintende e  dirige  le
manovre  specialistiche  di  competenza  con  specifico  riferimento,
rispettivamente, alla condotta delle unita' navali antincendio  e  al
controllo e alla manutenzione dei motori endotermici di  propulsione,
degli apparati antincendio e degli apparati ausiliari  di  bordo,  in
relazione alle abilitazioni possedute; il personale  in  possesso  di
brevetto  puo'  essere  inserito  nell'equipaggio  di  condotta.   Il
personale in possesso  della  specifica  abilitazione  di  comandante
costiero per unita' navali puo' inoltre comandare  le  unita'  navali
del  Corpo  nazionale  con   la   responsabilita'   della   sicurezza
dell'imbarcazione e delle persone a bordo. Il personale  in  possesso
della abilitazione di direttore di macchina puo' dirigere le macchine
delle unita' navali antincendio del  Corpo  nazionale.  Il  personale
nautico  di  coperta  e  nautico  di  macchina  espleta,   ai   sensi
dell'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo  2006,  n.
139, il servizio di soccorso e lotta antincendio  nei  porti  e  loro
dipendenze e concorre all'attivita' di ricerca e soccorso della  vita
umana in mare con il coordinamento dell'autorita' marittima; cura  il
mantenimento, la custodia e la piena efficienza  delle  attrezzature,
mezzi,  equipaggiamenti,   magazzini   e   ambienti   in   dotazione,
verificandone  la  piena  funzionalita',   conformando   la   propria
attivita' alle  disposizioni  ricevute  e  alle  norme  vigenti,  con
particolare riguardo a quelle del settore nautico nel suo  complesso;
espleta attivita' di navigazione e di manutenzione anche ai fini  del
mantenimento dei brevetti  e  delle  abilitazioni  possedute;  svolge
attivita' di formazione, addestramento e aggiornamento nelle  materie
attinenti alla specialita' posseduta; redige gli atti  di  competenza
connessi al servizio espletato  ed  assolve  agli  ulteriori  compiti
attribuiti al Corpo nazionale in ambito nautico. 
  4. Il personale sommozzatore svolge, imbarcandosi su mezzi aerei  o
nautici, attivita' subacquee, acquatiche e nautiche, con  particolare
riguardo a quelle finalizzate all'operativita', gestione,  sicurezza,
qualita', manutenzione, controllo e funzionamento dei  nuclei  e  dei
mezzi terrestri e nautici assegnati; effettua,  controlla,  coordina,
sovrintende  e  dirige  le  manovre  specialistiche  di   competenza;
concorre all'attivita' di ricerca e  soccorso  della  vita  umana  in
mare,  con  il  coordinamento  dell'autorita'  marittima;   cura   il
mantenimento, la custodia e la piena efficienza delle attrezzature  e
degli equipaggiamenti in dotazione, verificandone la funzionalita'  e
conformandosi all'uso degli stessi secondo  le  norme  vigenti  e  le
disposizioni ricevute; svolge attivita' di formazione,  addestramento
e aggiornamento nelle materie attinenti alla  specialita'  posseduta,
anche partecipando a manovre ed esercitazioni  complesse  nell'ambito
delle attivita' operative del Corpo nazionale, per tutti  i  contesti
emergenziali e di soccorso tecnico che richiedano  o  meno  l'impiego
delle abilitazioni possedute; redige gli atti di competenza  connessi
al servizio espletato. 
  5. Al personale appartenente alle qualifiche  di  cui  all'articolo
47, lettere f), g), h), i), dei  commi  2,  3  e  4,  possono  essere
attribuite, ferme restando le funzioni di cui ai  commi  3  e  4  del
presente articolo, specifiche responsabilita' in considerazione della
qualifica e  della  professionalita'  posseduta,  anche  inerenti  ad
attivita' tecniche concernenti l'organizzazione,  la  pianificazione,
l'operativita',  la  gestione,  la   sicurezza,   la   qualita',   la
manutenzione, il controllo e il funzionamento,  rispettivamente,  dei
nuclei  nautici  e  dei  nuclei  sommozzatori.  Nel  rispetto   della
disciplina  di  settore,   tale   personale   esercita   compiti   di
coordinamento e supervisione delle attivita' proprie del  settore  di
appartenenza,  con   autonomia   e   responsabilita'   organizzative,
collaborando direttamente con il personale dei ruoli dei direttivi  e
dei dirigenti che espleta funzioni  operative;  svolge  attivita'  di
studio e formula progetti particolareggiati e proposte operative  nei
diversi  settori  di  attivita';  gestisce,  coordina   e   controlla
l'attivita' di  uno  o  piu'  settori  nei  quali  e'  articolata  la
struttura presso cui presta servizio. 
  Art. 49 (Accesso al ruolo dei nautici di coperta  e  al  ruolo  dei
nautici di macchina). - 1. L'accesso al ruolo dei nautici di  coperta
avviene, nei limiti dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
anno, mediante selezione interna, per  titoli  e  superamento  di  un
corso di formazione per  il  rilascio  del  brevetto  di  nautico  di
coperta, riservata al personale del ruolo dei  vigili  del  fuoco  in
possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo  grado  e  di
specifici requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui  al
comma 5. 
  2. L'accesso al ruolo degli nautici di macchina avviene, nei limiti
dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione
interna,  per  titoli  e  superamento  di  un  corso  di   formazione
necessario per il rilascio  del  brevetto  di  nautico  di  macchina,
riservata al personale del ruolo dei vigili del fuoco in possesso  di
diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  e  di  specifici
requisiti di partecipazione previsti nel decreto di cui al comma 5. 
  3. Non e' ammesso alle selezioni di cui ai commi 1 e 2 il personale
che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso  alle  selezioni  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  4. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica,  l'anzianita'  di
servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previsti i requisiti per la partecipazione alle selezioni di  cui  ai
commi 1 e 2, l'anzianita' anagrafica e di servizio dei  partecipanti,
gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale,
la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di  formazione,  le
modalita' di svolgimento della prova di fine corso, le categorie  dei
titoli da ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
ciascuna di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e  i
criteri di formazione delle graduatorie finali. 
  6. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito  delle  procedure
selettive di cui ai commi 1 e 2, accede,  rispettivamente,  al  ruolo
dei nautici di coperta  e  al  ruolo  dei  nautici  di  macchina,  e'
attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito
del ruolo dei vigili del fuoco  di  provenienza,  con  riconoscimento
dell'anzianita' di  servizio  gia'  maturata,  ai  fini  dello  stato
giuridico,  della  progressione  in  carriera   e   del   trattamento
economico. 
  Art. 50 (Concorsi pubblici per l'accesso alle qualifiche di nautico
di coperta vigile del fuoco e  di  nautico  di  macchina  vigile  del
fuoco). - 1. Qualora ad esito delle procedure  selettive  interne  di
cui all'articolo 49, commi 1 e 2, risultino posti vacanti,  l'accesso
alle qualifiche iniziali dei ruoli  dei  nautici  di  coperta  e  dei
nautici di macchina, puo' avvenire  mediante  concorso  pubblico  per
titoli ed esami. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani
in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c)  idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel  rispetto  dei
parametri  fisici  stabiliti   dalla   normativa   vigente   per   il
reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e
attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
  e) titoli professionali marittimi individuati con decreto del  capo
del Dipartimento; 
  f) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  g) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Ai concorsi non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  3. I vincitori  dei  concorsi  sono  nominati  nautici  di  coperta
allievi vigili del fuoco e nautici di  macchina  allievi  vigili  del
fuoco. Ai medesimi si applicano, in quanto compatibili, gli  istituti
giuridici ed economici previsti per il personale in prova. 
  4. I vincitori dei concorsi sono ammessi alla frequenza di un corso
di formazione, articolato in una prima fase  teorico-pratica  diretta
all'acquisizione della formazione operativa di base.  Al  termine  di
tale  periodo,  il  direttore  centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento,  su  proposta  del  dirigente  delle  scuole   centrali
antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di  istituto
nei  confronti   degli   allievi   che   abbiano   superato   l'esame
teorico-pratico.  Gli  allievi  riconosciuti  idonei  sono   nominati
nautici di coperta allievi vigili del fuoco in  prova  e  nautici  di
macchina allievi vigili del fuoco in prova e avviati all'espletamento
di un successivo corso di formazione necessario per il  rilascio  del
brevetto, rispettivamente, di nautico di  coperta  e  di  nautico  di
macchina. 
  5. I nautici di coperta allievi vigili  del  fuoco  in  prova  e  i
nautici di macchina allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi  a
ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per  il
rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non  supera
il suddetto corso avanzato e'  dimesso  e  cessa  ogni  rapporto  con
l'amministrazione. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previsti le modalita' di svolgimento dei concorsi, le  categorie  dei
titoli da ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
ciascuna di esse; la composizione delle commissioni esaminatrici e  i
criteri di formazione  delle  graduatorie  finali;  la  durata  e  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4  e
della prova di fine corso. 
  Art. 51 (Accesso al ruolo dei  sommozzatori).  -  1.  L'accesso  al
ruolo dei sommozzatori avviene, nei limiti dei posti  disponibili  al
31 dicembre di ogni anno, mediante procedura selettiva  interna,  per
titoli e superamento di un corso di formazione per l'acquisizione del
brevetto di sommozzatore, riservata al personale del ruolo dei vigili
del fuoco  in  possesso  di  specifici  requisiti  di  partecipazione
previsti dal decreto di cui al comma 4. 
  2. Non e' ammesso alla selezione di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso  alla  selezione  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica,  l'anzianita'  di
servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento della  procedura  selettiva  di
cui  al  comma  1;  l'anzianita'  anagrafica  e   di   servizio   dei
partecipanti; gli specifici requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale; la durata e le modalita' di svolgimento  del  corso  di
formazione; le modalita' di svolgimento della prova di fine corso; le
categorie dei da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire
a ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice  e
i criteri di formazione della graduatoria finale. 
  5. Al personale del Corpo nazionale che, ad esito  della  procedura
selettiva di cui al comma 1, accede  al  ruolo  dei  sommozzatori  e'
attribuita la qualifica corrispondente a quella posseduta nell'ambito
del ruolo dei vigili del fuoco  di  provenienza,  con  riconoscimento
dell'anzianita' di  servizio  gia'  maturata,  ai  fini  dello  stato
giuridico,  della  progressione  in  carriera   e   del   trattamento
economico. 
  Art.  52  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica   di
sommozzatore vigile del fuoco). - 1. Qualora ad esito della procedura
selettiva interna di cui all'articolo 51,  risultino  posti  vacanti,
l'accesso qualifica iniziale del ruolo dei sommozzatori puo' avvenire
mediante concorso pubblico per titoli ed esami. Al  concorso  possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c)  idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel  rispetto  dei
parametri  fisici  stabiliti   dalla   normativa   vigente   per   il
reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e
attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
  e) titoli professionali di  sommozzatore  professionista  o  perito
tecnico addetto ai lavori subacquei individuati con decreto del  capo
del Dipartimento; 
  f) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  g) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  3. I vincitori del  concorso  sono  nominati  sommozzatori  allievi
vigili del fuoco. Ai medesimi si applicano,  in  quanto  compatibili,
gli istituti giuridici ed economici  previsti  per  il  personale  in
prova. 
  4. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di un corso
di formazione, articolato in una prima fase  teorico-pratica  diretta
all'acquisizione della formazione operativa di base.  Al  termine  di
tale  periodo,  il  direttore  centrale   per   la   formazione   del
Dipartimento,  su  proposta  del  dirigente  delle  scuole   centrali
antincendi, formula il giudizio di idoneita' al servizio di  istituto
nei  confronti   degli   allievi   che   abbiano   superato   l'esame
teorico-pratico.  Gli  allievi  riconosciuti  idonei  sono   nominati
sommozzatori  allievi  vigili  del   fuoco   in   prova   e   avviati
all'espletamento di un successivo corso di formazione necessario  per
il rilascio del brevetto di sommozzatore. 
  5. I sommozzatori allievi vigili del fuoco in prova sono ammessi  a
ripetere per una sola volta il corso di formazione necessario per  il
rilascio del brevetto di cui al comma 4. Il personale che non  supera
il suddetto corso avanzato e'  dimesso  e  cessa  ogni  rapporto  con
l'amministrazione. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
previsti le modalita' di svolgimento del concorso, le  categorie  dei
titoli da ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
ciascuna di esse; la composizione della commissione esaminatrice e  i
criteri di formazione  della  graduatoria  finale;  la  durata  e  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione di cui al comma 4  e
della prova di fine corso. 
  Art. 53 (Promozioni alle qualifiche di nautico  di  coperta  vigile
del fuoco esperto, di nautico di macchina vigile del fuoco esperto  e
di sommozzatore vigile del fuoco esperto e attribuzione degli  scatti
convenzionali). - 1. La promozione  alle  qualifiche  di  nautico  di
coperta vigile del fuoco esperto, di nautico di macchina  vigile  del
fuoco esperto e di sommozzatore vigile del fuoco esperto e' conferita
a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, a coloro  che,  alla  data
dello scrutinio, abbiano maturato quattro anni di effettivo servizio,
rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di  coperta  vigile  del
fuoco, di nautico di macchina vigile  del  fuoco  e  di  sommozzatore
vigile del fuoco, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili  del
fuoco e nel ruolo specialista, e  che,  nel  triennio  precedente  lo
scrutinio medesimo, non abbiano riportato una  sanzione  disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  2. E' attribuito uno scatto convenzionale  ai  nautici  di  coperta
vigili del fuoco esperti, ai nautici di  macchina  vigili  del  fuoco
esperti e ai  sommozzatori  vigili  del  fuoco  esperti  che  abbiano
maturato  quattro  anni  di  effettivo  servizio   nelle   rispettive
qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del  fuoco
e nel ruolo specialista, che  nel  triennio  precedente  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio,
rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235,  ovvero  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art. 54 (Promozioni alle qualifiche di nautico  di  coperta  vigile
del fuoco coordinatore, di  nautico  di  macchina  vigile  del  fuoco
coordinatore e  di  sommozzatore  vigile  del  fuoco  coordinatore  e
attribuzione degli scatti convenzionali). -  1.  La  promozione  alle
qualifiche di nautico di coperta vigile del  fuoco  coordinatore,  di
nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore e  di  sommozzatore
vigile del fuoco coordinatore e' conferita a  ruolo  aperto,  secondo
l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data dello  scrutinio,  abbiano
maturato otto anni  di  effettivo  servizio,  rispettivamente,  nelle
qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco esperto, di nautico
di macchina vigile del fuoco esperto e  di  sommozzatore  vigile  del
fuoco esperto, maturato complessivamente nel  ruolo  dei  vigili  del
fuoco e  nel  rispettivo  ruolo  specialista,  e  che,  nel  triennio
precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  2. E' attribuito uno scatto convenzionale  ai  nautici  di  coperta
vigili del fuoco coordinatori, ai  nautici  di  macchina  vigili  del
fuoco coordinatori e ai sommozzatori vigili  del  fuoco  coordinatori
che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive
qualifiche, maturato complessivamente nel ruolo dei vigili del  fuoco
e nel ruolo specialista, che  nel  triennio  precedente  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio,
rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235,  ovvero  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art. 55 (Promozioni alle qualifiche  di  nautico  di  coperta  capo
squadra, di nautico di macchina capo squadra e di  sommozzatore  capo
squadra). - 1. La promozione alle qualifiche di  nautico  di  coperta
capo squadra, di nautico di macchina capo squadra e  di  sommozzatore
capo squadra avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre
di ogni anno, mediante selezione interna, per titoli e superamento di
un corso di  formazione  della  durata  non  inferiore  a  tre  mesi,
riservata  al   personale   che,   alla   predetta   data,   rivesta,
rispettivamente, le qualifiche di nautico di coperta vigile del fuoco
coordinatore, di nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore  e
di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore. 
  2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso  alle  selezioni  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per l'ammissione al corso di formazione, a parita' di punteggio,
prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' nella specialita', l'anzianita'
di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4. I nautici di coperta vigili del fuoco coordinatori, i nautici di
macchina vigili del fuoco coordinatori e i  sommozzatori  vigili  del
fuoco  coordinatori  che,  al  termine  del   rispettivo   corso   di
formazione, abbiano superato l'esame  finale  conseguono  la  nomina,
rispettivamente, a nautico di coperta  capo  squadra,  a  nautico  di
macchina capo squadra e a sommozzatore capo squadra nell'ordine della
graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
e con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data  di
conclusione del corso medesimo. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma
1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici, le modalita' di svolgimento dei  corsi  di  formazione,
dell'esame  finale  nonche'  i  criteri  per  la   formazione   delle
graduatorie finali. 
  Art. 56 (Promozioni alle qualifiche  di  nautico  di  coperta  capo
squadra esperto, di nautico di macchina capo  squadra  esperto  e  di
sommozzatore  capo  squadra  esperto).  -  1.  La   promozione   alle
qualifiche di nautico di coperta capo squadra esperto, di nautico  di
macchina capo squadra esperto e di sommozzatore capo squadra  esperto
e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, al  personale
che, alla  data  dello  scrutinio,  abbia  maturato  cinque  anni  di
effettivo servizio, rispettivamente, nelle qualifiche di  nautico  di
coperta capo squadra, di  nautico  di  macchina  capo  squadra  e  di
sommozzatore capo squadra e che, nel triennio precedente lo scrutinio
medesimo, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari  o  piu'
grave della sanzione pecuniaria. 
  Art. 57 (Promozioni alle qualifiche  di  nautico  di  coperta  capo
reparto, di nautico di macchina capo reparto e di  sommozzatore  capo
reparto). - 1. La promozione alle qualifiche di  nautico  di  coperta
capo reparto, di nautico di macchina capo reparto e  di  sommozzatore
capo reparto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di  ruolo,
ai nautici di coperta capi squadra esperti, ai  nautici  di  macchina
capi squadra esperti e ai sommozzatori capi squadra esperti che,  nel
triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e che,  alla
data  del  medesimo  scrutinio,  siano  in  possesso   dei   seguenti
requisiti: 
  a)  abbiano  maturato  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nelle
rispettive qualifiche; 
  b) abbiano frequentato con  profitto  i  corsi  di  abilitazione  e
qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata
con decreto del capo del Dipartimento. 
  Art. 58 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale  con
le qualifiche di nautico di  coperta  capo  reparto,  di  nautico  di
macchina capo reparto e  di  sommozzatore  capo  reparto).  -  1.  E'
attribuito uno  scatto  convenzionale  ai  nautici  di  coperta  capi
reparto, ai nautici di macchina capi reparto e ai  sommozzatori  capi
reparto che abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio  nelle
rispettive  qualifiche,  che  nel  triennio  precedente  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria, e che non siano stati sospesi cautelarmente dal servizio,
rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235,  ovvero  sottoposti  a  procedimento  disciplinare  per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto  convenzionale  avviene  anche  con  effetto  retroattivo.  Il
predetto personale, ferma restando  la  qualifica  rivestita,  assume
contestualmente la denominazione di «esperto». 
  Art.  59  (Promozioni  alle  qualifiche  di  nautico   di   coperta
ispettore,  di  nautico  di  macchina  ispettore  e  di  sommozzatore
ispettore). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico di  coperta
ispettore,  di  nautico  di  macchina  ispettore  e  di  sommozzatore
ispettore avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di
ogni anno, mediante selezione interna per titoli ed esami,  riservata
al personale con le qualifiche di cui all'articolo  47,  lettere  c),
d), e), f), dei commi 2, 3 e 4, in possesso di diploma di  istruzione
secondaria di secondo grado. Per il personale con la qualifica di cui
all'articolo 47, lettera  c),  dei  commi  2,  3  e  4,  e'  altresi'
richiesta  un'anzianita'  di  effettivo  servizio  non  inferiore   a
quindici anni maturata complessivamente  nel  ruolo  dei  vigili  del
fuoco e nel ruolo specialista. 
  2. Non e' ammesso alle selezioni di cui al comma 1 il personale che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la presentazione della  domanda  di  partecipazione,  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave  della  sanzione  pecuniaria.
Non e', altresi', ammesso  alle  selezioni  il  personale  che  abbia
riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto  non  colposo
ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per la formazione delle graduatorie delle selezioni  di  cui  al
comma  1,  a   parita'   di   punteggio,   prevalgono,   nell'ordine,
l'anzianita'   nella   specialita',   l'anzianita'   di    qualifica,
l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 
  4 . I vincitori delle selezioni di cui al comma  1  sono  nominati,
rispettivamente, nautico di coperta ispettore,  nautico  di  macchina
ispettore e sommozzatore ispettore e sono ammessi  a  frequentare  un
corso di formazione residenziale della  durata  di  sei  mesi  presso
l'Istituto superiore antincendi  o  le  altre  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale. 
  5. Il personale di cui al comma 4 che,  al  termine  del  corso  di
formazione, abbia superato l'esame di fine  corso,  viene  confermato
nei  rispettivi  ruoli  con  decorrenza  giuridica  dal  1°   gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
e con  decorrenza  economica  dal  giorno  successivo  alla  data  di
conclusione del corso medesimo. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento delle selezioni di cui al comma
1, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da
attribuire a ciascuna di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici, i criteri per la formazione  delle  graduatorie  finali
nonche'  le  modalita'  di  svolgimento  dei  corsi   di   formazione
professionale e degli esami di fine corso. 
  7. Il personale vincitore  delle  selezioni  di  cui  al  comma  1,
conserva, a domanda, il trattamento di  previdenza  e  di  quiescenza
previsto  per  il  ruolo  di  provenienza,  finche'   permane   nelle
qualifiche di nautico di coperta ispettore, di  nautico  di  macchina
ispettore e di sommozzatore ispettore e nelle qualifiche  di  nautico
di coperta  ispettore  esperto,  di  nautico  di  macchina  ispettore
esperto e di sommozzatore ispettore esperto. 
  Art. 60 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore
esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e  di  sommozzatore
ispettore esperto). - 1. La promozione alle qualifiche di nautico  di
coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e
di sommozzatore  ispettore  esperto  e'  conferita  a  ruolo  aperto,
secondo  l'ordine  di  ruolo,  al  personale  che,  alla  data  dello
scrutinio,  abbia  maturato  sette  anni   di   effettivo   servizio,
rispettivamente, nelle qualifiche di nautico di coperta ispettore, di
nautico di macchina ispettore e di sommozzatore  ispettore,  compreso
il periodo di frequenza del corso di formazione di  cui  all'articolo
59, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo,  non  abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria e una valutazione  inferiore  a  sufficiente,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 64. 
  Art. 61 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale  con
le qualifiche di nautico di coperta ispettore esperto, di nautico  di
macchina ispettore esperto e di sommozzatore ispettore esperto). - 1.
E'  attribuito  uno  scatto  convenzionale  ai  nautici  di   coperta
ispettori esperti, ai nautici di  macchina  ispettori  esperti  e  ai
sommozzatori ispettori esperti che  abbiano  maturato  otto  anni  di
effettivo servizio nelle  rispettive  qualifiche,  che  nel  triennio
precedente non abbiano riportato una  sanzione  disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non siano  stati  sospesi
cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio  o  ammessi  ai  riti
alternativi per i delitti  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposti  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. 
  Art. 62 (Promozioni alle qualifiche di nautico di coperta ispettore
coordinatore, di nautico di  macchina  ispettore  coordinatore  e  di
sommozzatore  ispettore  coordinatore).  -  1.  La  promozione   alle
qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore,  di  nautico
di  macchina  ispettore  coordinatore  e  di  sommozzatore  ispettore
coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di  ruolo,
al personale  con  le  qualifiche,  rispettivamente,  di  nautico  di
coperta ispettore esperto, di nautico di macchina ispettore esperto e
di sommozzatore ispettore esperto che,  nel  triennio  precedente  lo
scrutinio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria  e  una  valutazione  inferiore  a
sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 64,  e  che
alla data  del  medesimo  scrutinio  sia  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a)  abbia  maturato  sedici  anni  di  effettivo   servizio   nella
qualifica; 
  b) abbia  frequentato  con  profitto  i  corsi  di  abilitazione  e
qualificazione professionale individuati nei contenuti e nella durata
con decreto del capo del Dipartimento. 
  Art. 63 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale  con
qualifiche di nautico di coperta ispettore coordinatore,  di  nautico
di  macchina  ispettore  coordinatore  e  di  sommozzatore  ispettore
coordinatore). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale ai nautici
di coperta ispettori coordinatori, ai nautici di  macchina  ispettori
coordinatori e ai sommozzatori  ispettori  coordinatori  che  abbiano
maturato otto anni di effettivo servizio nelle rispettive qualifiche,
che nel  triennio  precedente  non  abbiano  riportato  una  sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e  che  non
siano stati sospesi cautelarmente dal servizio, rinviati a giudizio o
ammessi ai riti alternativi per i delitti  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre  2012,  n.  235,  ovvero
sottoposti a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In
caso di proscioglimento, l'attribuzione  dello  scatto  convenzionale
avviene anche con effetto retroattivo. 
  Sezione  IV  (Disposizioni  comuni  per  i  ruoli   del   personale
specialista). - Art. 64 (Valutazione annuale per  gli  ispettori  dei
ruoli del personale specialista). - 1. Il personale appartenente alle
qualifiche di cui all'articolo 30, lettere g), h), i), dei commi 2, 3
e 4, e di cui all'articolo 47, lettere g), h), i), dei commi 2,  3  e
4, e' valutato annualmente dall'amministrazione. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal  dirigente  da
cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico
complessivo sulla  base  dei  risultati  raggiunti,  delle  capacita'
dimostrate nell'espletamento degli incarichi  assegnati  nonche'  del
livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 
  3.  Il  personale  interessato   partecipa   al   procedimento   di
valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,
una scheda valutativa, riepilogativa  dell'attivita'  svolta  durante
l'anno precedente. 
  4. Entro il successivo 30 aprile, il  dirigente  valuta  la  scheda
compilata dal personale assegnato al proprio ufficio,  esprimendo  un
giudizio sintetico complessivo. 
  5. Il  giudizio  sintetico  complessivo  e'  notificato  a  ciascun
interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 
  6. I contenuti della scheda  valutativa  di  cui  al  comma  3,  le
modalita' di compilazione e di  presentazione,  i  parametri  per  la
valutazione e i criteri per la formulazione del  giudizio  valutativo
finale sono stabiliti con  decreto  del  capo  del  Dipartimento,  su
proposta del capo del Corpo nazionale. 
  7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono
trasmessi  alla  direzione  centrale  per  le   risorse   umane   del
Dipartimento e sono tenuti in considerazione  ai  fini  giuridici  ed
economici per la progressione in carriera. 
  8. Qualora  per  uno  o  piu'  anni  non  sia  stata  possibile  la
compilazione della  scheda  di  valutazione  ovvero  la  compilazione
medesima riguardi personale comandato o  fuori  ruolo,  il  dirigente
formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in  proprio
possesso. 
  Art. 65 (Transito in altri ruoli). - 1.  In  caso  di  sopravvenuta
perdita totale  e  permanente  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale all'espletamento delle funzioni di  cui  agli
articoli 31 e 48, al personale appartenente  ai  ruoli  specialistici
sono  revocati  i  titoli  abilitativi  relativi   alla   specialita'
posseduta. Il predetto personale che, a  seguito  degli  accertamenti
sanitari,  sia  dichiarato  idoneo  allo  svolgimento   di   funzioni
operative non specialistiche,  transita,  previo  svolgimento  di  un
adeguato  percorso  formativo,  nella  qualifica  corrispondente   al
livello retributivo posseduto,  permanendo,  anche  in  soprannumero,
nella sede dove presta servizio. 
  2. Il personale di cui al comma 1 che, a seguito degli accertamenti
sanitari, sia dichiarato totalmente inabile  al  servizio  operativo,
transita,  a  domanda  da  presentarsi  entro  trenta  giorni   dalla
comunicazione degli esiti  degli  accertamenti  sanitari,  nei  ruoli
tecnico-professionali del personale non direttivo  e  non  dirigente,
previo svolgimento di un adeguato percorso formativo. Tale  personale
e' collocato in altra  qualifica  dello  stesso  livello  retributivo
posseduto, permanendo, anche in soprannumero, nella sede dove  presta
servizio. 
  3. Il personale transitato ai  sensi  dei  commi  1  e  2  conserva
l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente
maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo
trattamento spettante  a  titolo  di  assegni  fissi  e  continuativi
risulti inferiore a quello in godimento allo stesso  titolo  all'atto
del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto  forma  di  assegno  ad
personam pensionabile  non  riassorbibile  e  non  rivalutabile.  Dal
momento  del  nuovo  inquadramento,  il  trattamento  economico   del
dipendente segue  la  dinamica  retributiva  prevista  per  la  nuova
qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti  in
materia di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 
  4. Il personale  transitato  ai  sensi  del  comma  2,  qualora  la
competente commissione medica ne verifichi il recupero dell'idoneita'
psico-fisica allo svolgimento delle funzioni proprie della  qualifica
di provenienza, puo' essere riammesso  nella  qualifica  medesima,  a
domanda  presentata  entro  cinque  anni  dalla  data  del  transito,
compatibilmente con le esigenze  organizzative  e  nei  limiti  delle
disponibilita' della dotazione  organica.  In  caso  di  accoglimento
della domanda, il dipendente  e'  riammesso,  entro  quindici  giorni
dalla notifica del giudizio di  idoneita'  psico-fisica,  nel  ruolo,
nella posizione economica e nella qualifica rivestiti al momento  del
transito nei  ruoli  tecnico-professionali,  con  l'attribuzione  del
trattamento economico correlato e  il  riassorbimento  dell'eventuale
assegno ad personam corrisposto nel precedente transito. 
  5. Nel caso di inabilita' parziale all'espletamento delle  funzioni
di cui agli articoli 31 e 48, il Dipartimento individua,  sulla  base
delle funzioni proprie della qualifica, le  attivita'  specialistiche
compatibili con lo stato di salute che il dipendente puo'  continuare
a svolgere, permanendo nella qualifica di appartenenza.  L'attuazione
del principio di tutela del dipendente e' comunque conciliato con  la
piena funzionalita' operativa dei servizi istituzionali di soccorso. 
  6.  Il  personale  dei  ruoli  specialistici  puo'   transitare   a
richiesta, previo nullaosta dell'amministrazione e verifica dei posti
disponibili, in  altro  ruolo  del  personale  non  direttivo  e  non
dirigente   che   espleta   funzioni   operative,   nella   qualifica
corrispondente   al   livello   retributivo   posseduto,   mantenendo
l'anzianita'  di  servizio  maturata  nei  ruoli  delle   specialita'
aeronaviganti  o  nei  ruoli  delle  specialita'   nautiche   e   dei
sommozzatori di provenienza. Al predetto personale sono  revocati  il
brevetto e la licenza relativi alla specialita' posseduta. 
  Capo III (Altre disposizioni relative al personale non direttivo  e
non   dirigente   che   espleta   funzioni   operative   e   funzioni
specialistiche). - Art. 66 (Conferimento delle promozioni per  merito
straordinario). - 1. La  promozione  alla  qualifica  superiore  puo'
essere conferita per merito straordinario al personale dei  ruoli  di
cui agli articoli 1 e 29 che, nell'esercizio delle sue  funzioni,  al
fine di tutelare l'incolumita' delle persone, abbia  corso  grave  ed
effettivo pericolo di vita ovvero, nel portare a compimento attivita'
di eccezionale rilevanza, abbia messo in luce straordinarie capacita'
professionali, dimostrando di poter  adempiere  alle  funzioni  della
qualifica superiore. 
  2. Al personale appartenente alle  qualifiche  apicali  di  ciascun
ruolo, che si trovi nelle condizioni di cui al comma 1, e' attribuito
il  trattamento  economico  della  qualifica   iniziale   del   ruolo
superiore. 
  3. Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere
conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In
tale caso, qualora si verifichino le condizioni di cui al comma 1, al
personale interessato puo' essere attribuito il trattamento economico
della qualifica iniziale del ruolo superiore. 
  Art. 67 (Decorrenza, procedimento e Commissione per  le  promozioni
per  merito  straordinario).  -   1.   Le   promozioni   per   merito
straordinario decorrono  dalla  data  del  verificarsi  del  fatto  e
vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le carenze
ordinarie delle dotazioni organiche. 
  2. Le promozioni per merito straordinario possono essere  conferite
anche a coloro i quali siano deceduti nel corso o in seguito ai fatti
che hanno dato luogo alla proposta di promozione, con  la  decorrenza
prevista dal comma 1. 
  3. La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata,
non oltre sei mesi dal verificarsi  dei  fatti,  dal  comandante  dei
vigili del fuoco o dal dirigente dell'ufficio ed e' valutata  da  una
apposita  commissione   costituita   con   decreto   del   capo   del
Dipartimento. 
  4. La commissione  di  cui  al  comma  3,  costituita  con  cadenza
triennale, e' presieduta dal capo del Corpo nazionale ed e'  composta
da quattro dirigenti individuati nelle strutture del  Dipartimento  e
del Corpo nazionale. 
  5. La promozione per merito straordinario e' conferita dal Ministro
dell'interno, su proposta del capo del Dipartimento. 
  Capo IV (Ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo  e
non   dirigente).   -    Sezione    I    (Istituzione    dei    ruoli
tecnico-professionali). - Art. 68 (Istituzione dei ruoli). - 1.  Sono
istituiti i seguenti ruoli tecnico-professionali  del  personale  del
Corpo nazionale: 
  a) ruolo degli operatori e degli assistenti; 
  b) ruolo degli ispettori logistico-gestionali; 
  c) ruolo degli ispettori informatici; 
  d) ruolo degli ispettori tecnico-scientifici; 
  e) ruolo degli ispettori sanitari. 
  2. Il personale appartenente ai ruoli di cui al comma 1  svolge  le
funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione
delle attivita' svolte dalle strutture operative  sia  ordinariamente
sia nei  casi  di  calamita'  pubbliche  o  in  altre  situazioni  di
emergenza. 
  3. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui al comma 1 e'  determinata  come  segue:  ispettori,  assistenti,
operatori. 
  4. La dotazione organica dei ruoli di cui al  comma  1  e'  fissata
nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Sezione II (Ruolo degli operatori e degli assistenti).  -  Art.  69
(Articolazione del ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1. Il
ruolo degli  operatori  e  degli  assistenti  e'  articolato  in  tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) operatore; 
  b) operatore esperto; 
  c) assistente. 
  Art.  70  (Funzioni  del  personale  appartenente  al  ruolo  degli
operatori e degli assistenti). - 1. Il personale con le qualifiche di
operatore  effettua  funzioni  basiche  e  di  supporto  operativo  e
tecnico-professionale.   Svolge   le   operazioni    di    ricezione,
protocollazione,  smistamento,  notifica  di   atti   amministrativi,
preparazione e spedizione della corrispondenza di plichi e materiali;
cura la fascicolazione, la conservazione e la classificazione di atti
e  documenti;  provvede  alla  distribuzione  e  alla   consegna   di
fascicoli, documenti e materiali di cancelleria. Per  lo  svolgimento
delle  attivita'  di  competenza   utilizza   anche   apparecchiature
informatiche; provvede all'esecuzione di  operazioni  tecnico-manuali
di   tipo   operaio-specialistico,   consistenti   in   manutenzione,
installazione,  riparazione  di  strutture,   impianti,   laboratori,
officine   e   macchine,   con    relativa    conduzione.    Effettua
l'installazione e la manutenzione di attrezzature, apparecchiature  e
impianti di radio e telecomunicazioni, in  relazione  alla  specifica
professionalita' posseduta. Redige gli atti di competenza connessi al
servizio  espletato.  Per  l'esecuzione  dei  lavori  puo'  avvalersi
dell'uso  di  macchine  che  richiedono  la  patente   di   guida   o
l'abilitazione  all'uso  di  macchine   operatrici,   mantenendo   le
abilitazioni possedute anche seguendo percorsi di aggiornamento; puo'
essere abilitato alla guida di veicoli con l'ausilio  di  dispositivi
supplementari acustici ed ottici inseriti. In relazione alle esigenze
dell'ufficio ove  e'  assegnato,  svolge  le  attivita'  relative  al
profilo di competenza, comprese quelle di  vigilanza  e  di  custodia
delle   sedi   e   partecipa,   ove   richiesto,   ai   percorsi   di
riqualificazione professionale disposti dall'amministrazione. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, l'operatore  esperto
puo'  essere  incaricato  di  sovraintendere  allo   svolgimento   di
specifiche lavorazioni, anche con funzioni di preposto ai  sensi  del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
  3.  Il  personale  con  la  qualifica  di  assistente  partecipa  e
sovrintende alle attivita' di cui al comma 1; in qualita' di preposto
fornisce indicazioni e direttive in materia di sicurezza  sul  lavoro
nelle  attivita'  da   effettuare.   In   relazione   alle   esigenze
dell'ufficio  ove  e'  impiegato,  e'  tenuto  a  svolgere  tutte  le
attivita' relative al profilo di competenza, partecipando ai percorsi
di riqualificazione professionale disposti  dall'amministrazione.  In
relazione alla professionalita' e  alle  attitudini  individuali,  al
personale con la qualifica di assistente  possono  essere  attribuiti
incarichi specialistici di natura tecnica o amministrativa. 
  4.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  comma  3,  l'assistente
collabora direttamente con il personale appartenente alle  qualifiche
superiori nell'ambito delle attivita' di competenza. 
  Art. 71 (Accesso al ruolo degli operatori e degli assistenti). - 1.
L'accesso alla qualifica di operatore avviene mediante selezione  tra
i cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso il centro
per l'impiego che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali  per  l'accesso  all'impiego  nella
pubblica amministrazione. 
  2.  Alla  selezione  non  sono  ammessi  coloro  che  siano   stati
destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle  Forze  armate  e  dai
corpi militarmente  organizzati  o  che  abbiano  riportato  sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non  colposo  ovvero  che  siano
stati sottoposti a misura di prevenzione. 
  3. La selezione avviene con  precedenza  in  favore  del  personale
volontario del Corpo nazionale di  cui  all'articolo  6  del  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che, alla data indicata  nel  bando
di offerta, diramato a cura dei competenti centri per l'impiego,  sia
iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato
non meno di centoventi giorni di servizio. 
  4.  In  relazione  a  particolari  esigenze  delle  strutture   del
Dipartimento e del Corpo nazionale, nel bando di offerta puo'  essere
chiesto  il  possesso  di  brevetti,  patenti  e  altre  abilitazioni
inerenti all'attivita' da svolgere. 
  5.  Il  numero  dei  posti  conferibili  per  ciascun  settore   di
attivita', la determinazione e  le  modalita'  di  svolgimento  delle
prove di esame e i relativi programmi sono  stabiliti  nel  bando  di
offerta. 
  6. I candidati sono avviati numericamente  alla  selezione  secondo
l'ordine  di   graduatoria   fornito   dai   centri   per   l'impiego
territorialmente competenti. 
  7. La selezione, consistente nello svolgimento  di  prove  pratiche
attitudinali   ovvero   in   sperimentazioni   lavorative,    accerta
l'idoneita' dei candidati a svolgere le specifiche  funzioni  proprie
della qualifica per le quali e' stata  avviata  la  selezione  e  non
comporta valutazione comparativa. 
  8. Possono essere nominati, a domanda, operatori,  nell'ambito  dei
posti in organico vacanti e disponibili,  e  ammessi  a  svolgere  il
tirocinio formativo  di  cui  al  comma  9,  il  coniuge  e  i  figli
superstiti, nonche' il  fratello,  qualora  unico  superstite,  degli
appartenenti al Corpo nazionale deceduti o  divenuti  permanentemente
inabili al servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche' siano in possesso dei  requisiti  di  cui  al
comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2. 
  9. I candidati utilmente  selezionati  sono  avviati  al  servizio,
seguono   i   programmi   di    tirocinio    formativo    organizzati
dall'amministrazione  in  relazione  alle  specifiche   funzioni   da
svolgere e, a conclusione del periodo di prova della  durata  di  sei
mesi, conseguono  la  nomina  alla  qualifica  di  operatore,  previa
valutazione di idoneita' da  parte  del  dirigente  del  comando  dei
vigili del fuoco o dell'ufficio presso cui hanno svolto  servizio,  e
prestano giuramento. 
  10. Il personale selezionato ai sensi del  comma  9  e'  ammesso  a
ripetere, per una sola  volta,  il  periodo  di  prova,  su  motivata
proposta  del  dirigente  del  comando  dei  vigili   del   fuoco   o
dell'ufficio presso cui ha svolto il tirocinio formativo. 
  Art. 72 (Promozione alla qualifica di operatore esperto). -  1.  La
promozione alla qualifica di operatore esperto e' conferita  a  ruolo
aperto, secondo l'ordine di ruolo, a  coloro  che,  alla  data  dello
scrutinio, abbiano maturato otto anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica di operatore e che, nel triennio  precedente  lo  scrutinio
medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu'
grave della sanzione pecuniaria. 
  Art. 73 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale  con
qualifica di operatore  esperto).  -  1.  E'  attribuito  uno  scatto
convenzionale al personale con qualifica  di  operatore  esperto  che
abbia maturato quattro anni di effettivo  servizio  nella  qualifica,
che  nel  triennio  precedente  non  abbia  riportato  una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e  che  non
sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a  giudizio  o
ammesso ai riti alternativi per i delitti  di  cui  all'articolo  10,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre  2012,  n.  235,  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In
caso di proscioglimento, l'attribuzione  dello  scatto  convenzionale
avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art.  74  (Promozione  alla  qualifica  di  assistente).  -  1.  La
promozione alla qualifica di assistente e' conferita a ruolo  aperto,
secondo l'ordine di ruolo, a coloro che, alla data  dello  scrutinio,
abbiano  maturato  quattordici  anni  di  effettivo  servizio   nella
qualifica di operatore esperto e  che,  nel  triennio  precedente  lo
scrutinio medesimo, non abbiano riportato una  sanzione  disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  2. Conseguita la promozione di  cui  al  comma  1,  gli  assistenti
partecipano a un corso di aggiornamento professionale della durata di
due settimane, i cui contenuti e le  modalita'  di  svolgimento  sono
stabiliti con decreto del capo del Dipartimento. 
  Art. 75 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale  con
qualifica di assistente). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale
al personale con qualifica di assistente che  abbia  maturato  cinque
anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  che  nel   triennio
precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria,  e  che  non  sia  stato  sospeso
cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio  o  ammesso  ai  riti
alternativi per i delitti  di  cui  all'articolo  10,  comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposto  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. Il predetto personale, ferma  restando
la qualifica rivestita, assume contestualmente  la  denominazione  di
"capo". 
  Sezione III (Ruolo degli ispettori logistico-gestionali). - Art. 76
(Articolazione del ruolo degli ispettori logistico-gestionali). -  1.
Il ruolo degli ispettori logistico-gestionali e'  articolato  in  tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) ispettore logistico-gestionale; 
  b) ispettore logistico-gestionale esperto; 
  c) ispettore logistico-gestionale coordinatore. 
  Art.  77  (Funzioni  del  personale  appartenente  al  ruolo  degli
ispettori logistico-gestionali). - 1. Il  personale  appartenente  al
ruolo degli ispettori logistico-gestionali svolge, nell'ambito  della
specifica  professionalita'  posseduta,  funzioni  amministrative   e
contabili, collaborando  con  le  professionalita'  superiori,  anche
mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature di  uso  comune;
nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base
delle direttive ricevute, collabora all'attivita' di organizzazione e
partecipa alla gestione e al controllo delle attivita' amministrative
e  contabili;  svolge  attivita'  amministrative,  istruttorie  e  di
revisione contabile ovvero esegue operazioni di contabilizzazione  ed
economato, cassa e magazzino, di tenuta e gestione di archivi;  segue
le procedure di acquisto e  la  valutazione  di  offerte  nonche'  la
conformita' di forniture  secondo  quanto  previsto  dal  codice  dei
contratti pubblici; in assenza di  professionalita'  superiori,  puo'
svolgere funzioni di consegnatario e di cassa, anche con servizio  di
sportello; collabora e partecipa, in relazione alla  professionalita'
posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione  centrale
per la formazione del Dipartimento, alla  gestione  e  all'attuazione
dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo'
partecipare, in qualita' di componente, alle  commissioni  di  esame;
svolge funzioni di segretario  in  commissioni,  anche  di  concorso;
partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e'  assegnato  e
redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 
  2.  Ferme  restando  l'unitarieta'  delle  funzioni  e   la   piena
fungibilita' del personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori
logistico-gestionali,     gli     ispettori      logistico-gestionali
coordinatori, oltre  a  quanto  specificato  al  comma  1,  espletano
incarichi  specialistici  che  richiedono   particolari   conoscenze,
attitudini e competenze acquisite con l'esperienza  di  servizio;  in
relazione  alle  competenze  specifiche  possedute,  partecipano   ad
attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di  proposte  in
ambito logistico e gestionale; ove richiesto  da  peculiari  esigenze
organizzative  e,  fermi  restando  i  rapporti  di  sovraordinazione
funzionale,  possono  collaborare  direttamente  con  i  dirigenti  e
firmare congiuntamente al funzionario delegato  gli  atti  contabili;
collaborano alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo
con riferimento al  proprio  settore  di  competenza.  Gli  ispettori
logistico-gestionali   coordinatori    possono    essere    preposti,
nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad  una  o  piu'  unita'
organizzative del settore logistico-gestionale. 
  Art. 78 (Accesso al ruolo degli ispettori logistico-gestionali).  -
1.  L'accesso  alla  qualifica  di   ispettore   logistico-gestionale
avviene: 
  a) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte  e  una
prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme
di preselezione, il cui superamento costituisce requisito  essenziale
per la successiva partecipazione al concorso medesimo; 
  b) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso interno per  titoli  ed  esami,  consistenti  in  una  prova
scritta e una prova orale, riservato  al  personale  appartenente  al
ruolo degli operatori e degli assistenti che  abbia  maturato  almeno
sette anni di effettivo servizio. 
  2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'  prevista  una
riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale
appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 79, ad  esclusione  dei  limiti  di
eta'. Nella medesima procedura e', altresi',  prevista  una  riserva,
pari al 10 per cento dei posti messi a  concorso,  per  il  personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri  requisiti  previsti  dall'articolo  79.  I  posti
riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo
l'ordine della graduatoria di merito. 
  3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al  comma  1,  lettera
b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione  disciplinare  pari  o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai
concorsi il personale che abbia riportato  sentenza  irrevocabile  di
condanna per delitto non colposo ovvero che sia  stato  sottoposto  a
misura di prevenzione. 
  4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, lettera b), a parita' di punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio  e  la
maggiore eta' anagrafica. 
  5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti ai partecipanti al concorso  di  cui  al  comma  1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 
  6.    Possono    essere    nominati,    a    domanda,     ispettori
logistico-gestionali in prova,  nell'ambito  dei  posti  in  organico
vacanti e disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
formazione utile di  cui  all'articolo  80,  il  coniuge  e  i  figli
superstiti, nonche' il  fratello,  qualora  unico  superstite,  degli
appartenenti al Corpo nazionale deceduti o  divenuti  permanentemente
inabili al servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 79, comma 1, e non si trovino nelle  condizioni  di  cui
all'articolo 79, comma 3. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di  esame,  le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuno di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 
  8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo  nazionale,
ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi  di  cui  al
comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  Art.  79  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica   di
ispettore logistico-gestionale). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di
ispettore logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78,  comma  1,
lettera a), avviene  mediante  concorso  pubblico  al  quale  possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuate  le
tipologie del titolo di  studio  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
richieste per la partecipazione al concorso. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  Art.  80  (Corso  di   formazione   e   tirocinio   per   ispettore
logistico-gestionale).  -  1.  I  vincitori  del  concorso   di   cui
all'articolo  79  sono  nominati  ispettori  logistico-gestionali  in
prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre  mesi
di corso  di  formazione  residenziale  presso  l'Istituto  superiore
antincendi o le altre strutture  centrali  e  periferiche  del  Corpo
nazionale, e tre mesi di tirocinio  presso  le  strutture  del  Corpo
nazionale. 
  2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione,  gli  ispettori
logistico-gestionali in prova che abbiano superato gli esami  scritti
e orali ricevono  il  giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento  del
tirocinio formulato dal capo del Corpo  nazionale,  su  proposta  del
direttore centrale per la  formazione  del  Dipartimento.  Gli  esiti
degli esami determinano  l'ordine  della  graduatoria  finale,  fatti
salvi gli ulteriori criteri previsti  dalla  normativa  vigente.  Gli
ispettori logistico-gestionali  in  prova  riconosciuti  idonei  sono
avviati all'espletamento del tirocinio. 
  3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto  di
cui al comma 5.  Al  termine  dello  stesso,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo  81,  gli  ispettori  logistico-gestionali  in
prova ricevono il  giudizio  di  idoneita'  ai  servizi  di  istituto
formulato dal capo del Corpo nazionale,  su  proposta  dei  dirigenti
responsabili delle  sedi  presso  cui  hanno  prestato  il  tirocinio
medesimo e, in caso di  esito  favorevole,  conseguono  la  nomina  a
ispettori  logistico-gestionali.  Essi  prestano  giuramento  e  sono
confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 
  4. Gli ispettori  logistico-gestionali  in  prova  sono  ammessi  a
ripetere,  per  una  sola  volta,  il  periodo   di   tirocinio   con
provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta  del
dirigente della struttura  del  Corpo  presso  cui  hanno  svolto  il
medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di
prova. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale nonche' i  criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e  nella  qualifica
di provenienza. 
  7. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di
servizio e' effettuata in relazione  alla  scelta  manifestata  dagli
interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata  ai  sensi
del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 81 (Dimissioni ed espulsione dal corso  di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 80 gli ispettori  logistico-gestionali  in  prova
che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al  termine  del  corso  di
formazione e del tirocinio; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 80, comma 4; 
  e) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere f) e g); 
  f) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso gli ispettori  logistico-gestionali  in  prova  sono  ammessi  a
partecipare  al  primo  corso  successivo  al  riconoscimento   della
idoneita'  psico-fisica  e  a  ripetere,  per  una  sola  volta,   il
tirocinio; 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata   da   maternita'.   In   tal    caso    gli    ispettori
logistico-gestionali in prova sono ammessi  a  partecipare  al  primo
corso successivo ai periodi di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a  ripetere,  per
una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi  dal  corso  di  formazione  e  dal  tirocinio  gli
ispettori logistico-gestionali in prova  responsabili  di  infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi  della  sanzione
pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art. 82 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore
logistico-gestionale). - 1. L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
logistico-gestionale, ai sensi dell'articolo 78, comma 1, lettera b),
avviene mediante  concorso  interno  al  quale  puo'  partecipare  il
personale appartenente al ruolo degli operatori  e  degli  assistenti
che abbia maturato  almeno  sette  anni  di  effettivo  servizio,  in
possesso di  diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado,
individuato ai sensi dell'articolo 79, comma 2. 
  2.  I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati  ispettori
logistico-gestionali in prova e sono ammessi a frequentare  un  corso
di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto
superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche  del
Corpo nazionale. 
  3.  Al   termine   del   corso   di   formazione,   gli   ispettori
logistico-gestionali in prova che abbiano superato le  prove  d'esame
ricevono il giudizio di idoneita' al  servizio  d'istituto  formulato
dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale  per
la formazione del  Dipartimento.  Gli  esiti  dell'esame  determinano
l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori  criteri
previsti dalla normativa vigente. 
  4.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di  formazione,  le  modalita'  di
svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per  la  formulazione
del giudizio di idoneita'. 
  5. L'assegnazione degli ispettori logistico-gestionali alle sedi di
servizio e' effettuata in relazione  alla  scelta  manifestata  dagli
interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata  ai  sensi
del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 83 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione).  -  1.
Sono dimessi dal corso di  formazione  di  cui  all'articolo  82  gli
ispettori logistico-gestionali in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del  corso  di
formazione; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso; 
  d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per  piu'  di
quindici giorni, anche non consecutivi, salvi  i  casi  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
  e) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
infermita' contratta durante il corso ovvero sia  stata  riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio.  In  tale  caso  gli   ispettori
logistico-gestionali in prova sono ammessi  a  partecipare  al  primo
corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica. 
  f) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
maternita'. In tal caso gli ispettori logistico-gestionali  in  prova
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo  ai  periodi  di
assenza dal lavoro previsti dalle  disposizioni  sulla  tutela  delle
lavoratrici madri. 
  2.  Sono  espulsi   dal   corso   di   formazione   gli   ispettori
logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni  punite  con
sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazioni  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
  Art.    84    (Promozione    alla    qualifica     di     ispettore
logistico-gestionale esperto). - 1. La promozione alla  qualifica  di
ispettore logistico-gestionale esperto e' conferita a  ruolo  aperto,
secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori  logistico-gestionali  che,
alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del  corso
di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 80 e del  corso  di
formazione di cui all'articolo 83, e che, nel triennio precedente  lo
scrutinio medesimo, non abbiano riportato una  sanzione  disciplinare
pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria  e  una  valutazione
inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo
134. 
  Art. 85 (Attribuzione di uno scatto  convenzionale  agli  ispettori
logistico-gestionali  esperti).  -  1.  E'  attribuito   uno   scatto
convenzionale   al   personale    con    qualifica    di    ispettore
logistico-gestionale  che  abbia  maturato  otto  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica,  che  nel  triennio  precedente  non  abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente  dal  servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235,  ovvero  sottoposto  a  procedimento  disciplinare  per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art.    86    (Promozione    alla    qualifica     di     ispettore
logistico-gestionale coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica
di ispettore logistico-gestionale coordinatore e' conferita  a  ruolo
aperto,    secondo    l'ordine    di    ruolo,     agli     ispettori
logistico-gestionali  esperti  che,  nel   triennio   precedente   lo
scrutinio, non abbiano riportato una  sanzione  disciplinare  pari  o
piu' grave della sanzione pecuniaria e una  valutazione  inferiore  a
sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134, e  che
alla data del medesimo  scrutinio  siano  in  possesso  dei  seguenti
requisiti: 
  a)  abbiano  maturato  sedici  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica; 
  b) abbiano  frequentato  con  profitto  i  corsi  di  aggiornamento
professionale individuati nei contenuti e nella  durata  con  decreto
del capo del Dipartimento. 
  Art. 87 (Attribuzione di uno scatto  convenzionale  agli  ispettori
logistico-gestionali coordinatori). - 1.  E'  attribuito  uno  scatto
convenzionale   al   personale    con    qualifica    di    ispettore
logistico-gestionale coordinatore che abbia  maturato  otto  anni  di
effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio  precedente  non
abbia riportato una sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della
sanzione pecuniaria, e che non sia stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Sezione  IV  (Ruolo  degli  ispettori  informatici).  -   Art.   88
(Articolazione del ruolo degli ispettori informatici). - 1. Il  ruolo
degli ispettori informatici  e'  articolato  in  tre  qualifiche  che
assumono le seguenti denominazioni: 
  a) ispettore informatico; 
  b) ispettore informatico esperto; 
  c) ispettore informatico coordinatore. 
  Art.  89  (Funzioni  del  personale  appartenente  al  ruolo  degli
ispettori informatici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli
ispettori   informatici   svolge,   nell'ambito    della    specifica
professionalita'    posseduta,     funzioni     tecnico-informatiche,
collaborando  con  le  professionalita'  superiori,  anche   mediante
l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse;  nel  rispetto
dei rapporti  di  sovraordinazione  funzionale  e  sulla  base  delle
direttive ricevute, collabora  alle  attivita'  di  organizzazione  e
partecipa  a  quelle  di  gestione  dell'ufficio  cui  e'  assegnato;
collabora e partecipa alla progettazione,  alla  realizzazione,  allo
sviluppo e alla verifica del funzionamento dei sistemi informativi  e
telematici; partecipa alle attivita' di valutazione,  certificazione,
studio,   ricerca   e   analisi;   svolge,   anche   avvalendosi   di
collaboratori,  attivita'  di  installazione,  controllo,   gestione,
esercizio e manutenzione di apparecchiature, impianti tecnici, reti e
sistemi hardware, software  e  di  telecomunicazioni;  provvede  alla
risoluzione di anomalie di funzionamento  di  varia  complessita'  di
prodotti  e  sistemi,  all'esercizio  dei   sistemi   informativi   e
telematici   e,   in   particolare,   fornisce   supporto   operativo
all'installazione  ed  alla  manutenzione  dei  sistemi  centrali   e
periferici.  Da'  esecuzione  in  modo  autonomo  alle  procedure  in
esercizio, gestisce  le  anomalie  e,  nell'ambito  delle  specifiche
competenze  possedute,  cura   l'esecuzione   di   procedure   e   di
elaborazioni del  ciclo  informatico  e  telematico;  partecipa  allo
sviluppo di software sulla base di specifiche tecniche,  ne  cura  la
funzionalita'  e  predispone  i  relativi  manuali;   partecipa,   in
relazione  alla  professionalita'  posseduta,   alla   redazione   di
preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle
attivita'  di  indagine  di  mercato  o  di  collaudo;  collabora   e
partecipa,  in  relazione  alla  professionalita'  posseduta  e   nel
rispetto  delle  disposizioni  della  direzione   centrale   per   la
formazione  del  Dipartimento,   alla   gestione   e   all'attuazione
dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo'
partecipare, in qualita' di componente, alle  commissioni  di  esame;
partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e'  assegnato  e
redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 
  2.  Ferme  restando  l'unitarieta'  delle  funzioni  e   la   piena
fungibilita' del personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori
informatici, gli ispettori informatici coordinatori, oltre  a  quanto
specificato  al  comma  1,  espletano  incarichi  specialistici   che
richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze  acquisite
con l'esperienza di servizio; in relazione alle competenze specifiche
possedute, partecipano ad attivita' di studio e  di  ricerca  per  la
formulazione di proposte in  ambito  informatico  e  telematico;  ove
richiesto da peculiari esigenze organizzative  e,  fermi  restando  i
rapporti  di   sovraordinazione   funzionale,   possono   collaborare
direttamente con i dirigenti. Gli ispettori informatici  coordinatori
possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati,
ad  una  o  piu'  unita'  organizzative  del  settore  informatico  e
telematico. 
  Art. 90 (Accesso  al  ruolo  degli  ispettori  informatici).  -  1.
L'accesso alla qualifica di ispettore informatico avviene: 
  a) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte  e  una
prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme
di preselezione, il cui superamento costituisce requisito  essenziale
per la successiva partecipazione al concorso medesimo; 
  b) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso interno per  titoli  ed  esami,  consistenti  in  una  prova
scritta e una prova orale, riservato  al  personale  appartenente  al
ruolo degli operatori e degli assistenti  che  abbia  maturato  sette
anni di effettivo servizio. 
  2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'  prevista  una
riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per il personale
appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 91, ad  esclusione  dei  limiti  di
eta'. Nella medesima procedura e', altresi',  prevista  una  riserva,
pari al 10 per cento dei posti messi a  concorso,  per  il  personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri  requisiti  previsti  dall'articolo  91.  I  posti
riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo
l'ordine della graduatoria di merito. 
  3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al  comma  1,  lettera
b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione  disciplinare  pari  o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai
concorsi il personale che abbia riportato  sentenza  irrevocabile  di
condanna per delitto non colposo ovvero che sia  stato  sottoposto  a
misura di prevenzione. 
  4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, lettera b), a parita' di punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio  e  la
maggiore eta' anagrafica. 
  5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti ai partecipanti al concorso  di  cui  al  comma  1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 
  6. Possono essere nominati, a  domanda,  ispettori  informatici  in
prova, nell'ambito dei posti in organico  vacanti  e  disponibili,  e
ammessi a frequentare il primo  corso  di  formazione  utile  di  cui
all'articolo  92,  il  coniuge  e  i  figli  superstiti,  nonche'  il
fratello, qualora  unico  superstite,  degli  appartenenti  al  Corpo
nazionale deceduti o divenuti permanentemente  inabili  al  servizio,
per effetto di ferite o  lesioni  riportate  nell'espletamento  delle
attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche'
siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 91,  comma  1,  e
non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 91, comma 3. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di  esame,  le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuno di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 
  8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo  nazionale,
ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi  di  cui  al
comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  Art.  91  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica   di
ispettore informatico). - 1. L'accesso alla  qualifica  di  ispettore
informatico, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera a),  avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare  i  cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado  ad  indirizzo
informatico; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuate  le
tipologie del titolo di  studio  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
richieste per la partecipazione al concorso. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  Art.  92  (Corso  di   formazione   e   tirocinio   per   ispettore
informatico). - 1. I vincitori del concorso di  cui  all'articolo  91
sono nominati ispettori informatici in prova. Il periodo di prova  ha
la durata di sei mesi,  di  cui  tre  mesi  di  corso  di  formazione
residenziale  presso  l'Istituto  superiore  antincendi  o  le  altre
strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre  mesi  di
tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 
  2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione,  gli  ispettori
informatici in prova che abbiano superato gli esami scritti  e  orali
ricevono il giudizio di  idoneita'  allo  svolgimento  del  tirocinio
formulato dal capo del Corpo nazionale,  su  proposta  del  direttore
centrale per la formazione del Dipartimento. Gli  esiti  degli  esami
determinano  l'ordine  della  graduatoria  finale,  fatti  salvi  gli
ulteriori criteri previsti dalla  normativa  vigente.  Gli  ispettori
informatici   in   prova    riconosciuti    idonei    sono    avviati
all'espletamento del tirocinio. 
  3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto  di
cui al comma 5.  Al  termine  dello  stesso,  fermo  restando  quanto
previsto  dall'articolo  93,  gli  ispettori  informatici  in   prova
ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi  di  istituto  formulato
dal capo del Corpo nazionale su proposta dei  dirigenti  responsabili
delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso
di esito favorevole, conseguono la nomina  a  ispettori  informatici.
Essi prestano giuramento e  sono  confermati  nel  ruolo  secondo  la
graduatoria di cui al comma 2. 
  4. Gli ispettori informatici in prova sono ammessi a ripetere,  per
una sola volta, il periodo di tirocinio con  provvedimento  del  capo
del  Corpo  nazionale,  su  motivata  proposta  del  dirigente  della
struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai
fini del definitivo superamento del periodo di prova. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale nonche' i  criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e  nella  qualifica
di provenienza. 
  7. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio
e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli  interessati
secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  2,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 93 (Dimissioni ed espulsione dal corso  di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 92 gli ispettori informatici in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al  termine  del  corso  di
formazione e del tirocinio; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 92, comma 4; 
  e) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere f) e g); 
  f) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso gli ispettori informatici in prova sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica
e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori  informatici  in
prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela  delle
lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi  dal  corso  di  formazione  e  dal  tirocinio  gli
ispettori informatici in prova responsabili  di  infrazioni  punibili
con  sanzioni  disciplinari  pari  o  piu'   gravi   della   sanzione
pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art. 94 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore
informatico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore informatico,
ai sensi dell'articolo 90, comma  1,  lettera  b),  avviene  mediante
concorso interno al quale puo' partecipare il personale  appartenente
al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno
sette  anni  di  effettivo  servizio,  in  possesso  di  diploma   di
istruzione secondaria  di  secondo  grado  ad  indirizzo  informatico
individuato ai sensi dell'articolo 91, comma 2. 
  2.  I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati  ispettori
informatici in prova  e  sono  ammessi  a  frequentare  un  corso  di
formazione residenziale della durata di tre  mesi  presso  l'Istituto
superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche  del
Corpo nazionale. 
  3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori informatici in
prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il  giudizio  di
idoneita'  al  servizio  d'istituto  formulato  dal  capo  del  Corpo
nazionale, su proposta del direttore centrale per la  formazione  del
Dipartimento.  Gli  esiti  dell'esame  determinano   l'ordine   della
graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti  dalla
normativa vigente. 
  4.  Con  decreto  del  capo  del  dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione, i  criteri  per  la
formulazione del  giudizio  di  idoneita'  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento dell'esame finale. 
  5. L'assegnazione degli ispettori informatici alle sedi di servizio
e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli  interessati
secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  3,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 95 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione).  -  1.
Sono dimessi dal corso di  formazione  di  cui  all'articolo  94  gli
ispettori informatici in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al  termine  del  corso  di
formazione; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso; 
  d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per  piu'  di
quindici giorni, anche non consecutivi, salvi  i  casi  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
  e) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
infermita' contratta durante il corso ovvero sia  stata  riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio.  In  tale  caso  gli   ispettori
informatici in prova  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica. 
  f) che siano stati  assenti  dal  corso  per  piu'  di  venticinque
giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata  determinata  da
maternita'. In tal caso  gli  ispettori  informatici  in  prova  sono
ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione gli  ispettori  informatici
in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni  disciplinari
pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazioni  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
  Art.  96  (Promozione  alla  qualifica  di  ispettore   informatico
esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore  informatico
esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo,  agli
ispettori  informatici  che,  alla  data  dello  scrutinio,   abbiano
maturato sette anni di effettivo servizio nella  qualifica,  compreso
il periodo di frequenza del corso di formazione e  del  tirocinio  di
cui all'articolo 92 e del corso di formazione di cui all'articolo 94,
e che, nel triennio precedente lo  scrutinio  medesimo,  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria e una valutazione  inferiore  a  sufficiente,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 134. 
  Art. 97 (Attribuzione di uno scatto  convenzionale  agli  ispettori
informatici esperti). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale  al
personale con qualifica di ispettore informatico  esperto  che  abbia
maturato otto anni di effettivo servizio  nella  qualifica,  che  nel
triennio precedente non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria,  e  che  non  sia  stato
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso  ai
riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposto  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. 
  Art.  98  (Promozione  alla  qualifica  di  ispettore   informatico
coordinatore).  -  1.  La  promozione  alla  qualifica  di  ispettore
informatico  coordinatore  e'  conferita  a  ruolo  aperto,   secondo
l'ordine di  ruolo,  agli  ispettori  informatici  esperti  che,  nel
triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una  sanzione
disciplinare pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria  e  una
valutazione inferiore a sufficiente, secondo le  modalita'  stabilite
dall'articolo 134, e che alla data del medesimo  scrutinio  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a)  abbiano  maturato  sedici  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica; 
  b) abbiano  frequentato  con  profitto  i  corsi  di  aggiornamento
professionale individuati nei contenuti e nella  durata  con  decreto
del capo del Dipartimento. 
  Art. 99 (Attribuzione di uno scatto  convenzionale  agli  ispettori
informatici  coordinatori).   -   1.   E'   attribuito   uno   scatto
convenzionale al personale con  qualifica  di  ispettore  informatico
coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella
qualifica, che  nel  triennio  precedente  non  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria,  e
che non sia stato sospeso  cautelarmente  dal  servizio,  rinviato  a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,
n.  235,  ovvero   sottoposto   a   procedimento   disciplinare   per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Sezione V (Ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). -  Art.  100
(Articolazione del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici).  -  1.
Il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici  e'  articolato  in  tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) ispettore tecnico-scientifico; 
  b) ispettore tecnico-scientifico esperto; 
  c) ispettore tecnico-scientifico coordinatore.