Art. 101 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in relazione alla specifica professionalita' posseduta, funzioni tecnico-scientifiche, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; partecipa alle attivita' di valutazione, certificazione, studio, ricerca e analisi; esegue rilievi e misurazioni di laboratorio, verifiche, controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di circuiti; svolge, anche avvalendosi di collaboratori, attivita' di installazione, gestione, esercizio e manutenzione di apparecchiature ed impianti tecnologici; provvede al rilevamento, alla diagnosi e alla risoluzione di anomalie di funzionamento di varia complessita' delle strumentazioni e, in particolare, fornisce supporto al funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure esecutive dei processi di lavorazione e delle attivita' tecniche del settore di competenza e ne cura la corretta applicazione; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferma restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori, oltre a quanto specificato al comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalita' posseduta, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte nell'ambito tecnico-scientifico di competenza; ove richiesto da peculiari esigenze organizzative e, fermi restando i rapporti di sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente con i dirigenti. Gli ispettori tecnico-scientifici coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative afferenti al settore professionale di competenza. Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 103. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori tecnico-scientifici in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 104, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 103, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. Art. 103 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico; e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le tipologie del titolo di studio di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. Art. 104 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore tecnico-scientifico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 103 sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 105, gli ispettori tecnico-scientifici in prova ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori tecnico-scientifici. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabilite le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. Art. 105 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 104 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano i giudizi di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 104, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. Art. 106 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico individuato ai sensi dell'articolo 103, comma 2. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori tecnico-scientifici in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita', nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. Art. 107 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 106 gli ispettori tecnico-scientifici in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica; f) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione professionale permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto. Art. 108 (Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 104 e del corso di formazione di cui all'articolo 106, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134. Art. 109 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici esperti). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Art. 110 (Promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. Art. 111 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori tecnico-scientifici coordinatori). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore tecnico-scientifico coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Sezione VI (Ruolo degli ispettori sanitari). - Art. 112 (Articolazione del ruolo degli ispettori sanitari). - 1. Il ruolo degli ispettori sanitari e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: a) ispettore sanitario; b) ispettore sanitario esperto; c) ispettore sanitario coordinatore. Art. 113 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari svolge, nell'ambito della specifica professionalita' posseduta, funzioni di assistenza infermieristica, collaborando con le professionalita' superiori, anche mediante l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse; nel rispetto dei rapporti di sovraordinazione funzionale e sulla base delle direttive ricevute, collabora alle attivita' di organizzazione e partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; fornisce collaborazione ed assistenza ai direttivi ed ai dirigenti sanitari nell'espletamento delle funzioni concernenti le attivita' per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica del personale del Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del lavoro e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti; cura la gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto; ove richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture del Corpo nazionale, provvede, secondo le direttive ricevute dai direttivi e dai dirigenti sanitari, all'assistenza infermieristica del personale del Corpo nazionale; cura la gestione e l'aggiornamento dei documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta, alla redazione di preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle attivita' di indagine di mercato o di collaudo; collabora e partecipa, in relazione alla professionalita' posseduta e nel rispetto delle disposizioni della direzione centrale per la formazione del Dipartimento, alla gestione e all'attuazione dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo' partecipare, in qualita' di componente, alle commissioni di esame; partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 2. Ferme restando l'unitarieta' delle funzioni e la piena fungibilita' del personale appartenente al ruolo degli ispettori sanitari, gli ispettori sanitari coordinatori, oltre a quanto specificato nel comma 1, espletano incarichi specialistici che richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione alla specifica professionalita' posseduta, partecipano ad attivita' di studio e di ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del ruolo. Gli ispettori sanitari coordinatori possono essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad una o piu' unita' organizzative afferenti al settore professionale di competenza. Art. 114 (Accesso al ruolo degli ispettori sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene: a) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo; b) nel limite del 50 per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, riservato al personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio. 2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e' prevista una riserva, pari a un sesto dei posti messi a concorso, per gli appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, ad eccezione dei limiti di eta'. Nella medesima procedura e', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dall'articolo 115. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al comma 1, lettera b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1, lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. Non e', altresi', ammesso ai concorsi il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e la maggiore eta' anagrafica. 5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti ai partecipanti al concorso di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova, nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile di cui all'articolo 116, il coniuge e i figli superstiti, nonche' il fratello, qualora unico superstite, degli appartenenti al Corpo nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 115, comma 3. 7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione delle commissioni esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 8. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi di cui al comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. Art. 115 (Concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo sanitario conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo; f) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; g) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea ad indirizzo sanitario di cui al comma 1, lettera d), richieste per la partecipazione al concorso. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. Art. 116 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 115 sono nominati ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato gli esami scritti e orali ricevono il giudizio di idoneita' allo svolgimento del tirocinio formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti degli esami determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. Gli ispettori sanitari in prova riconosciuti idonei sono avviati all'espletamento del tirocinio. 3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto di cui al comma 5. Al termine dello stesso, fermo restando quanto previsto dall'articolo 117, gli ispettori sanitari in prova ricevono il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso di esito favorevole, conseguono la nomina a ispettori sanitari. Essi prestano giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso. 6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. Art. 117 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 116, gli ispettori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione e del tirocinio; c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 116, comma 4; e) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere f) e g); f) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. Art. 118 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di ispettore sanitario). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera b), avviene mediante concorso interno al quale puo' partecipare il personale appartenente al ruolo degli operatori e degli assistenti che abbia maturato almeno sette anni di effettivo servizio, in possesso del titolo di studio e abilitativo di cui all'articolo 115. 2. I vincitori del concorso interno sono nominati ispettori sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. 3. Al termine del corso di formazione, gli ispettori sanitari in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneita' al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente. 4. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' nonche' le modalita' di svolgimento dell'esame finale. 5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. Art. 119 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 118 gli ispettori sanitari in prova che: a) non superino gli esami del corso; b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del corso di formazione; c) dichiarino di rinunciare al corso; d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per piu' di quindici giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere e) ed f); e) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da infermita' contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica; f) siano stati assenti dal corso per piu' di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata determinata da maternita'. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. 2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione. 4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto. Art. 120 (Promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 116 e del corso di formazione di cui all'articolo 118, e che, nel triennio precedente lo scrutinio medesimo, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134. Art. 121 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari esperti). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario esperto che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Art. 122 (Promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di ispettore sanitario coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori sanitari esperti che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 134, e che alla data del medesimo scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: a) abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica; b) abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati nei contenuti e nella durata con decreto del capo del Dipartimento. Art. 123 (Attribuzione di uno scatto convenzionale agli ispettori sanitari coordinatori). - 1. E' attribuito uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore sanitario coordinatore che abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Capo V (Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente). - Sezione I (Ruoli della banda musicale). - Art. 124 (Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale). - 1. La banda musicale e' un complesso organico che rappresenta il Corpo nazionale ed e' composta da orchestrali e da un maestro direttore, secondo la composizione indicata nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. 2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale del Corpo nazionale: a) ruolo degli orchestrali, articolato nelle qualifiche di orchestrale, orchestrale esperto e orchestrale superiore; b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica qualifica di maestro direttore. 3. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto. Art. 125 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli della banda musicale). - 1. Il personale appartenente ai ruoli della banda musicale partecipa alle celebrazioni piu' importanti della vita del Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche organizzate anche a livello internazionale e svolge, nel perseguimento di scopi di interesse pubblico, attivita' promozionali per la diffusione della cultura musicale. 2. La banda musicale del Corpo nazionale ha sede a Roma. 3. Gli orchestrali della banda musicale svolgono compiti di esecuzione musicale e assicurano le attivita' di supporto logistico alla banda stessa. 4. Il maestro direttore coordina le attivita' della banda musicale ed esercita le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio e di direzione artistica e musicale della banda stessa. 5. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo 128 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento della banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo nazionale avviene, nei limiti delle carenze organiche dei rispettivi ruoli, mediante concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami, riservato ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) diploma accademico di primo livello nello specifico strumento, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n. 508. Ai fini dell'ammissione al concorso si applica il sistema di equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta legge e i titoli di studio universitari, delineato con la legge 24 dicembre 2012, n. 228. Sono, altresi', fatti salvi, ai fini dell'ammissione al concorso, i diplomi finali rilasciati dagli Istituti superiori di studi musicali e coreutici al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1999, n. 508, e congiuntamente al possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado; e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1 e' prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 4. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione delle graduatorie di merito distinte per strumento, la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 6. I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli orchestrali e del maestro direttore sono nominati, rispettivamente, orchestrale in prova e maestro direttore in prova della banda musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi. Art. 127 (Promozioni alle qualifiche superiori e attribuzione di scatti convenzionali). - 1. La promozione alla qualifica di orchestrale esperto e' conferita a ruolo aperto agli orchestrali che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 2. Agli orchestrali esperti e' attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica. 3. La promozione alla qualifica di orchestrale superiore e' conferita a ruolo aperto agli orchestrali esperti che abbiano maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica. 4. Agli orchestrali superiori e' attribuito uno scatto convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica. 5. Al maestro direttore sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo. 6. Le promozioni e gli scatti convenzionali sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Art. 128 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale della banda musicale che perde l'idoneita' allo svolgimento delle attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 2. Il transito avviene in conformita' alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234. Sezione II (Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - Art. 129 (Istituzione e articolazione del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. E' istituito il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica qualifica di atleta. 2. La dotazione organica dei ruoli di cui al comma 1 e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto. Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita' sportiva agonistica di alto livello degli atleti di interesse nazionale del Corpo nazionale e ha il compito di rappresentare e accrescere il prestigio del Corpo stesso nonche' di svilupparne il patrimonio sportivo nazionale. Gli atleti svolgono l'attivita' sportiva e la relativa opera di promozione in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 2. Il gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse ha sede centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a singole discipline e che possono essere decentrate presso le sedi territoriali del Corpo nazionale. 3. Con decreto del capo del Dipartimento sono disciplinati l'organizzazione, l'impiego, la tabella di corrispondenza con gli altri ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale per le finalita' di cui all'articolo 133 nonche' ogni altro aspetto tecnico-organizzativo e gestionale connesso al funzionamento del gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano le disposizioni vigenti in materia. Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. L'assunzione del personale da destinare al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante concorso pubblico per titoli sportivi e culturali, riservato ai cittadini italiani che siano riconosciuti atleti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle federazioni sportive nazionali, che detengano almeno uno dei titoli sportivi ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti: a) godimento dei diritti politici; b) eta' stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; e) qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1 e' prevista una riserva, pari al 30 per cento dei posti messi a concorso, per il personale di ruolo del Corpo nazionale, che sia in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di atleta. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 3. Nei singoli bandi puo' essere previsto che i posti disponibili siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi ovvero tra le specialita' esistenti nell'ambito delle discipline stesse. 4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione. 5. A parita' di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio e i criteri di accertamento degli stessi, la composizione della commissione esaminatrice, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse, i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito ovvero delle graduatorie di disciplina o specialita', la durata e le modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 7. I vincitori del concorso sono nominati atleti in prova del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e ammessi alla frequenza del corso di formazione e del tirocinio. Il periodo di prova ha la durata complessiva di sei mesi. Art. 132 (Attribuzione di scatti convenzionali). - 1. Agli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse sono attribuiti: uno scatto convenzionale al compimento di sette anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di quindici anni di effettivo servizio nel ruolo; uno scatto convenzionale al compimento di ventitre anni di effettivo servizio nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di trentuno anni di effettivo servizio nel ruolo. 2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria e non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. Art. 133 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale appartenente al ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse che perde l'idoneita' allo svolgimento delle attivita' sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo al servizio, transita nella qualifica del corrispondente ruolo tecnico-professionale del Corpo nazionale, previa frequenza di un corso di aggiornamento tecnico-professionale. 2. Il transito avviene in conformita' alla tabella di corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di cui all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 234. Capo VI (Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori). - Art. 134 (Valutazione annuale del personale appartenente ai ruoli degli ispettori). - 1. Il personale appartenente ai ruoli degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari del Corpo nazionale e' valutato annualmente dall'amministrazione. 2. La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacita' dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati, nonche' del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attivita' svolta durante l'anno precedente. 4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo. 5. Il giudizio sintetico complessivo e' notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalita' di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale. 7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera. 8. Qualora per uno o piu' anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso. Capo VII (Procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente). - Art. 135 (Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate. Art. 136 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa. 3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 138 e non disciplinate per il personale non direttivo e non dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. Art. 137 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata tenendo conto del dato associativo; le modalita' di espressione di quest'ultimo, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1, in attesa della cui entrata in vigore il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. Art. 138 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale: a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati; b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto; c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari; d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale, i criteri di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; e) i criteri per la mobilita' a domanda; f) le linee di indirizzo di impiego del personale in attivita' atipiche; g) la reperibilita'; h) il congedo ordinario e straordinario; i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; l) i permessi brevi per esigenze personali; m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; n) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attivita' socio-assistenziali del personale; o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli. 2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136 possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione. Art. 139 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 137 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentativita' accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 137, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo. 3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 4. L'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti. 6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni. Art. 140 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati). - 1. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. 2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche. 3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».