(parte 2)
  Art. 101  (Funzioni  del  personale  appartenente  al  ruolo  degli
ispettori tecnico-scientifici). - 1.  Il  personale  appartenente  al
ruolo degli ispettori tecnico-scientifici svolge, in  relazione  alla
specifica professionalita' posseduta, funzioni  tecnico-scientifiche,
collaborando  con  le  professionalita'  superiori,  anche   mediante
l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse;  nel  rispetto
dei rapporti  di  sovraordinazione  funzionale  e  sulla  base  delle
direttive ricevute, collabora  alle  attivita'  di  organizzazione  e
partecipa a quelle di gestione dell'ufficio cui e' assegnato; cura la
gestione delle dotazioni strumentali del settore di impiego e propone
eventuali modifiche migliorative alle procedure  in  atto;  partecipa
alle attivita' di  valutazione,  certificazione,  studio,  ricerca  e
analisi; esegue rilievi  e  misurazioni  di  laboratorio,  verifiche,
controlli e sperimentazione di strumenti, di impianti e di  circuiti;
svolge,   anche   avvalendosi   di   collaboratori,   attivita'    di
installazione, gestione, esercizio e manutenzione di  apparecchiature
ed impianti tecnologici; provvede al  rilevamento,  alla  diagnosi  e
alla risoluzione di anomalie di funzionamento di  varia  complessita'
delle  strumentazioni  e,  in  particolare,  fornisce   supporto   al
funzionamento dei laboratori del Corpo nazionale; redige le procedure
esecutive dei processi di lavorazione e delle attivita' tecniche  del
settore di competenza e ne cura la corretta applicazione;  partecipa,
in relazione  alla  professionalita'  posseduta,  alla  redazione  di
preventivi tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle
attivita'  di  indagine  di  mercato  o  di  collaudo;  collabora   e
partecipa,  in  relazione  alla  professionalita'  posseduta  e   nel
rispetto  delle  disposizioni  della  direzione   centrale   per   la
formazione   del   Dipartimento,   alla   gestione   ed    attuazione
dell'attivita' di formazione del personale del Corpo nazionale e puo'
partecipare, in qualita' di componente, alle  commissioni  di  esame;
partecipa alla redazione degli atti dell'ufficio cui e'  assegnato  e
redige gli atti di competenza connessi al servizio espletato. 
  2.  Ferma  restando  l'unitarieta'  delle  funzioni  e   la   piena
fungibilita' del personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori
tecnico-scientifici, gli ispettori tecnico-scientifici  coordinatori,
oltre  a  quanto  specificato  al  comma   1,   espletano   incarichi
specialistici che richiedono  particolari  conoscenze,  attitudini  e
competenze acquisite con l'esperienza di servizio; in relazione  alla
specifica professionalita' posseduta,  partecipano  ad  attivita'  di
studio e di ricerca  per  la  formulazione  di  proposte  nell'ambito
tecnico-scientifico  di  competenza;  ove  richiesto   da   peculiari
esigenze   organizzative   e,   fermi   restando   i   rapporti    di
sovraordinazione funzionale, possono collaborare direttamente  con  i
dirigenti. Gli  ispettori  tecnico-scientifici  coordinatori  possono
essere preposti, nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad  una
o piu' unita' organizzative afferenti  al  settore  professionale  di
competenza. 
  Art. 102 (Accesso al ruolo degli ispettori tecnico-scientifici).  -
1. L'accesso alla qualifica di ispettore tecnico-scientifico avviene: 
  a) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte  e  una
prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme
di preselezione, il cui superamento costituisce requisito  essenziale
per la successiva partecipazione al concorso medesimo; 
  b) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso interno per  titoli  ed  esami,  consistenti  in  una  prova
scritta e una prova orale, riservato  al  personale  appartenente  al
ruolo degli operatori e degli assistenti che  abbia  maturato  almeno
sette anni di effettivo servizio. 
  2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'  prevista  una
riserva, pari a  un  sesto  dei  posti  messi  a  concorso,  per  gli
appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 103, ad esclusione  dei  limiti  di
eta'. Nella medesima procedura e', altresi',  prevista  una  riserva,
pari al 10 per cento dei posti messi a  concorso,  per  il  personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri requisiti  previsti  dall'articolo  103.  I  posti
riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo
l'ordine della graduatoria di merito. 
  3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al  comma  1,  lettera
b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione  disciplinare  pari  o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai
concorsi il personale che abbia riportato  sentenza  irrevocabile  di
condanna per delitto non colposo ovvero che sia  stato  sottoposto  a
misura di prevenzione. 
  4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, lettera b), a parita' di punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio  e  la
maggiore eta' anagrafica. 
  5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti ai partecipanti al concorso  di  cui  al  comma  1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 
  6.    Possono    essere    nominati,    a    domanda,     ispettori
tecnico-scientifici in  prova,  nell'ambito  dei  posti  in  organico
vacanti e disponibili, e ammessi a  frequentare  il  primo  corso  di
formazione utile di cui  all'articolo  104,  il  coniuge  e  i  figli
superstiti, nonche' il  fratello,  qualora  unico  superstite,  degli
appartenenti al Corpo nazionale deceduti o  divenuti  permanentemente
inabili al servizio,  per  effetto  di  ferite  o  lesioni  riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, purche'  siano  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 103, comma 1, e non si trovino nelle condizioni  di  cui
all'articolo 103, comma 3. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di  esame,  le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuno di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 
  8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo  nazionale,
ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi  di  cui  al
comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  Art.  103  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica  di
ispettore tecnico-scientifico). -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di
ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102,  comma  1,
lettera a), avviene  mediante  concorso  pubblico  al  quale  possono
partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado  ad  indirizzo
tecnico-scientifico; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  sono  individuate  le
tipologie del titolo di  studio  di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
richieste per la partecipazione al concorso. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  Art.  104  (Corso  di  formazione   e   tirocinio   per   ispettore
tecnico-scientifico).  -  1.  I  vincitori  del   concorso   di   cui
all'articolo  103  sono  nominati  ispettori  tecnico-scientifici  in
prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui tre  mesi
di corso  di  formazione  residenziale  presso  l'Istituto  superiore
antincendi o le altre strutture  centrali  e  periferiche  del  Corpo
nazionale, e tre mesi di tirocinio  presso  le  strutture  del  Corpo
nazionale. 
  2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione,  gli  ispettori
tecnico-scientifici in prova che abbiano superato gli esami scritti e
orali  ricevono  il  giudizio  di  idoneita'  allo  svolgimento   del
tirocinio formulato dal capo del Corpo  nazionale,  su  proposta  del
direttore centrale per la  formazione  del  Dipartimento.  Gli  esiti
degli esami determinano  l'ordine  della  graduatoria  finale,  fatti
salvi gli ulteriori criteri previsti  dalla  normativa  vigente.  Gli
ispettori  tecnico-scientifici  in  prova  riconosciuti  idonei  sono
avviati all'espletamento del tirocinio. 
  3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto  di
cui al comma 5.  Al  termine  dello  stesso,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo  105,  gli  ispettori  tecnico-scientifici  in
prova ricevono il  giudizio  di  idoneita'  ai  servizi  di  istituto
formulato dal capo del Corpo  nazionale  su  proposta  dei  dirigenti
responsabili delle  sedi  presso  cui  hanno  prestato  il  tirocinio
medesimo e, in caso di  esito  favorevole,  conseguono  la  nomina  a
ispettori  tecnico-scientifici.  Essi  prestano  giuramento  e   sono
confermati nel ruolo secondo la graduatoria di cui al comma 2. 
  4. Gli  ispettori  tecnico-scientifici  in  prova  sono  ammessi  a
ripetere,  per  una  sola  volta,  il  periodo   di   tirocinio   con
provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta  del
dirigente della struttura  del  Corpo  presso  cui  hanno  svolto  il
medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di
prova. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabilite  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale nonche' i  criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e  nella  qualifica
di provenienza. 
  7. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi  di
servizio e' effettuata in relazione  alla  scelta  manifestata  dagli
interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata  ai  sensi
del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 105 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 104 gli ispettori  tecnico-scientifici  in  prova
che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al  termine  del  corso  di
formazione e del tirocinio; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 104, comma 4; 
  e) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere f) e g); 
  f) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso gli  ispettori  tecnico-scientifici  in  prova  sono  ammessi  a
partecipare  al  primo  corso  successivo  al  riconoscimento   della
idoneita'  psico-fisica  e  a  ripetere,  per  una  sola  volta,   il
tirocinio; 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata   da   maternita'.   In   tal    caso    gli    ispettori
tecnico-scientifici in prova sono  ammessi  a  partecipare  al  primo
corso successivo ai periodi di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a  ripetere,  per
una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi  dal  corso  di  formazione  e  dal  tirocinio  gli
ispettori tecnico-scientifici in  prova  responsabili  di  infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi  della  sanzione
pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art.  106  (Concorso  interno  per  l'accesso  alla  qualifica   di
ispettore tecnico-scientifico). -  1.  L'accesso  alla  qualifica  di
ispettore tecnico-scientifico, ai sensi dell'articolo 102,  comma  1,
lettera  b),  avviene  mediante  concorso  interno  al   quale   puo'
partecipare il personale appartenente  al  ruolo  degli  operatori  e
degli assistenti che abbia maturato almeno sette  anni  di  effettivo
servizio, in possesso di diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado  ad  indirizzo   tecnico-scientifico   individuato   ai   sensi
dell'articolo 103, comma 2. 
  2.  I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati  ispettori
tecnico-scientifici in prova e sono ammessi a frequentare un corso di
formazione residenziale della durata di tre  mesi  presso  l'Istituto
superiore antincendi o le altre strutture centrali e periferiche  del
Corpo nazionale. 
  3.  Al   termine   del   corso   di   formazione,   gli   ispettori
tecnico-scientifici in prova che abbiano superato  le  prove  d'esame
ricevono il giudizio di idoneita' al  servizio  d'istituto  formulato
dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale  per
la formazione del  Dipartimento.  Gli  esiti  dell'esame  determinano
l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori  criteri
previsti dalla normativa vigente. 
  4.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione, i  criteri  per  la
formulazione del giudizio  di  idoneita',  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento dell'esame finale. 
  5. L'assegnazione degli ispettori tecnico-scientifici alle sedi  di
servizio e' effettuata in relazione  alla  scelta  manifestata  dagli
interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata  ai  sensi
del comma 3, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 107 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione).  -  1.
Sono dimessi dal corso di formazione  di  cui  all'articolo  106  gli
ispettori tecnico-scientifici in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del  corso  di
formazione; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso; 
  d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per  piu'  di
quindici giorni, anche non consecutivi, salvi  i  casi  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
  e) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
infermita' contratta durante il corso ovvero sia  stata  riconosciuta
dipendente  da  causa  di  servizio.  In  tale  caso  gli   ispettori
tecnico-scientifici in prova sono  ammessi  a  partecipare  al  primo
corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica; 
  f) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
maternita'. In tal caso gli ispettori  tecnico-scientifici  in  prova
sono ammessi a partecipare al primo corso successivo  ai  periodi  di
assenza dal lavoro previsti dalle  disposizioni  sulla  tutela  delle
lavoratrici madri. 
  2.  Sono  espulsi   dal   corso   di   formazione   gli   ispettori
tecnico-scientifici in prova responsabili di  infrazioni  punite  con
sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Il personale che non supera il corso di formazione professionale
permane  nella  qualifica  di  appartenenza   senza   detrazioni   di
anzianita' ed e' restituito al servizio di istituto. 
  Art.    108    (Promozione    alla    qualifica    di     ispettore
tecnico-scientifico esperto). - 1. La promozione  alla  qualifica  di
ispettore tecnico-scientifico esperto e' conferita  a  ruolo  aperto,
secondo l'ordine di ruolo, agli  ispettori  tecnico-scientifici  che,
alla data dello scrutinio, abbiano maturato sette anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, compreso il periodo di frequenza del  corso
di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 104 e del corso  di
formazione di cui all'articolo 106, e che, nel triennio precedente lo
scrutinio medesimo, non abbiano riportato una  sanzione  disciplinare
pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria  e  una  valutazione
inferiore a sufficiente, secondo le modalita' stabilite dall'articolo
134. 
  Art. 109 (Attribuzione di uno scatto convenzionale  agli  ispettori
tecnico-scientifici  esperti).  -  1.  E'   attribuito   uno   scatto
convenzionale   al   personale    con    qualifica    di    ispettore
tecnico-scientifico esperto che abbia maturato otto anni di effettivo
servizio nella qualifica,  che  nel  triennio  precedente  non  abbia
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria, e che non sia stato sospeso cautelarmente  dal  servizio,
rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per  i  delitti  di
cui all'articolo 10, comma 1, del  decreto  legislativo  31  dicembre
2012, n. 235,  ovvero  sottoposto  a  procedimento  disciplinare  per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione dello
scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art.    110    (Promozione    alla    qualifica    di     ispettore
tecnico-scientifico coordinatore). - 1. La promozione alla  qualifica
di ispettore tecnico-scientifico coordinatore e'  conferita  a  ruolo
aperto, secondo l'ordine di ruolo, agli ispettori tecnico-scientifici
esperti che,  nel  triennio  precedente  lo  scrutinio,  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria e una valutazione  inferiore  a  sufficiente,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 134, e che alla data  del  medesimo
scrutinio siano in possesso dei seguenti requisiti: 
  a)  abbiano  maturato  sedici  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica; 
  b) abbiano  frequentato  con  profitto  i  corsi  di  aggiornamento
professionale individuati nei contenuti e nella  durata  con  decreto
del capo del Dipartimento. 
  Art. 111 (Attribuzione di uno scatto convenzionale  agli  ispettori
tecnico-scientifici coordinatori). -  1.  E'  attribuito  uno  scatto
convenzionale   al   personale    con    qualifica    di    ispettore
tecnico-scientifico coordinatore che  abbia  maturato  otto  anni  di
effettivo servizio nella qualifica, che nel triennio  precedente  non
abbia riportato una sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della
sanzione pecuniaria, e che non sia stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
dello scatto convenzionale avviene anche con effetto retroattivo. 
  Sezione  VI  (Ruolo  degli  ispettori   sanitari).   -   Art.   112
(Articolazione del ruolo degli ispettori sanitari).  -  1.  Il  ruolo
degli ispettori sanitari e' articolato in tre qualifiche che assumono
le seguenti denominazioni: 
  a) ispettore sanitario; 
  b) ispettore sanitario esperto; 
  c) ispettore sanitario coordinatore. 
  Art. 113  (Funzioni  del  personale  appartenente  al  ruolo  degli
ispettori sanitari). - 1. Il personale appartenente  al  ruolo  degli
ispettori    sanitari    svolge,    nell'ambito    della    specifica
professionalita' posseduta, funzioni di  assistenza  infermieristica,
collaborando  con  le  professionalita'  superiori,  anche   mediante
l'utilizzo e la gestione di apparecchiature complesse;  nel  rispetto
dei rapporti  di  sovraordinazione  funzionale  e  sulla  base  delle
direttive ricevute, collabora  alle  attivita'  di  organizzazione  e
partecipa  a  quelle  di  gestione  dell'ufficio  cui  e'  assegnato;
fornisce collaborazione ed assistenza ai direttivi  ed  ai  dirigenti
sanitari nell'espletamento delle funzioni  concernenti  le  attivita'
per l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  del  personale  del
Corpo nazionale, per la medicina preventiva e la medicina del  lavoro
e le altre funzioni loro attribuite dalle disposizioni vigenti;  cura
la gestione delle dotazioni strumentali  del  settore  di  impiego  e
propone eventuali modifiche migliorative alle procedure in atto;  ove
richiesto dalle esigenze di funzionamento delle strutture  del  Corpo
nazionale, provvede, secondo le direttive ricevute  dai  direttivi  e
dai dirigenti sanitari, all'assistenza infermieristica del  personale
del  Corpo  nazionale;  cura  la  gestione  e   l'aggiornamento   dei
documenti, degli archivi e delle banche dati; partecipa, in relazione
alla  professionalita'  posseduta,  alla  redazione   di   preventivi
tecnico-economici e dei relativi capitolati e coopera alle  attivita'
di indagine di mercato o  di  collaudo;  collabora  e  partecipa,  in
relazione  alla  professionalita'  posseduta  e  nel  rispetto  delle
disposizioni  della  direzione  centrale  per   la   formazione   del
Dipartimento,  alla  gestione  e  all'attuazione  dell'attivita'   di
formazione del personale del Corpo nazionale e puo'  partecipare,  in
qualita' di componente, alle commissioni  di  esame;  partecipa  alla
redazione degli atti dell'ufficio cui e' assegnato e redige gli  atti
di competenza connessi al servizio espletato. 
  2.  Ferme  restando  l'unitarieta'  delle  funzioni  e   la   piena
fungibilita' del personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori
sanitari,  gli  ispettori  sanitari  coordinatori,  oltre  a   quanto
specificato  nel  comma  1,  espletano  incarichi  specialistici  che
richiedono particolari conoscenze, attitudini e competenze  acquisite
con  l'esperienza  di   servizio;   in   relazione   alla   specifica
professionalita' posseduta, partecipano ad attivita' di studio  e  di
ricerca per la formulazione di proposte attinenti alle competenze del
ruolo. Gli ispettori sanitari coordinatori possono  essere  preposti,
nell'ambito dell'ufficio cui sono assegnati, ad  una  o  piu'  unita'
organizzative afferenti al settore professionale di competenza. 
  Art.  114  (Accesso  al  ruolo  degli  ispettori  sanitari).  -  1.
L'accesso alla qualifica di ispettore sanitario avviene: 
  a) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso pubblico per esami, consistenti in due prove scritte  e  una
prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da forme
di preselezione, il cui superamento costituisce requisito  essenziale
per la successiva partecipazione al concorso medesimo; 
  b) nel limite del 50 per  cento  dei  posti  disponibili,  mediante
concorso interno per  titoli  ed  esami,  consistenti  in  una  prova
scritta e una prova orale, riservato  al  personale  appartenente  al
ruolo degli operatori e degli assistenti che  abbia  maturato  almeno
sette anni di effettivo servizio. 
  2. Nella procedura di cui al comma 1, lettera a), e'  prevista  una
riserva, pari a  un  sesto  dei  posti  messi  a  concorso,  per  gli
appartenenti al ruolo degli operatori e degli assistenti in  possesso
dei requisiti di cui all'articolo 115, ad  eccezione  dei  limiti  di
eta'. Nella medesima procedura e', altresi',  prevista  una  riserva,
pari al 10 per cento dei posti messi a  concorso,  per  il  personale
volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine
stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di
ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette  anni
e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di  servizio,  fermi
restando gli altri requisiti  previsti  dall'articolo  115.  I  posti
riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, seguendo
l'ordine della graduatoria di merito. 
  3. Non e' ammesso al concorso interno di cui al  comma  1,  lettera
b), e a fruire della riserva nel concorso pubblico di cui al comma 1,
lettera a), il personale che abbia riportato, nel triennio precedente
la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di
partecipazione al concorso, una sanzione  disciplinare  pari  o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai
concorsi il personale che abbia riportato  sentenza  irrevocabile  di
condanna per delitto non colposo ovvero che sia  stato  sottoposto  a
misura di prevenzione. 
  4. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, lettera b), a parita' di punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la
qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio  e  la
maggiore eta' anagrafica. 
  5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera
b), sono devoluti ai partecipanti al concorso  di  cui  al  comma  1,
lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. 
  6. Possono essere nominati, a domanda, ispettori sanitari in prova,
nell'ambito dei posti in organico vacanti e disponibili, e ammessi  a
frequentare il primo corso di formazione utile  di  cui  all'articolo
116, il coniuge e i figli superstiti, nonche'  il  fratello,  qualora
unico superstite, degli appartenenti al Corpo  nazionale  deceduti  o
divenuti permanentemente inabili al servizio, per effetto di ferite o
lesioni riportate  nell'espletamento  delle  attivita'  istituzionali
ovvero delle missioni internazionali, purche' siano in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 115, comma 1, e non  si  trovino  nelle
condizioni di cui all'articolo 115, comma 3. 
  7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e dei concorsi di cui al comma 1, le prove di  esame,  le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuno di  esse,  la  composizione  delle  commissioni
esaminatrici e i criteri di formazione delle graduatorie finali. 
  8. Il personale gia' appartenente ai  ruoli  del  Corpo  nazionale,
ammesso ai corsi conseguenti al superamento dei concorsi  di  cui  al
comma 1, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione. 
  Art.  115  (Concorso  pubblico  per  l'accesso  alla  qualifica  di
ispettore sanitario). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera  a),  avviene
mediante concorso pubblico al quale possono partecipare  i  cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) laurea ad indirizzo sanitario, ai sensi del decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, e del decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  6
luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di  laurea.  Sono
fatte  salve,  ai  fini  dell'ammissione  al  concorso,   le   lauree
universitarie  ad  indirizzo   sanitario   conseguite   secondo   gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio 2009 di  equiparazione  tra  classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
  e)  abilitazione  all'esercizio  professionale  e   iscrizione   al
relativo albo; 
  f) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  g) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi
di laurea ad indirizzo sanitario di  cui  al  comma  1,  lettera  d),
richieste per la partecipazione al concorso. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  Art. 116 (Corso di formazione e tirocinio per ispettore sanitario).
- 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 115  sono  nominati
ispettori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di  sei
mesi, di cui tre mesi di  corso  di  formazione  residenziale  presso
l'Istituto superiore antincendi  o  le  altre  strutture  centrali  e
periferiche del Corpo nazionale, e tre mesi di  tirocinio  presso  le
strutture del Corpo nazionale. 
  2. Al termine dei tre mesi del corso di formazione,  gli  ispettori
sanitari in prova che abbiano superato  gli  esami  scritti  e  orali
ricevono il giudizio di  idoneita'  allo  svolgimento  del  tirocinio
formulato dal capo del Corpo nazionale,  su  proposta  del  direttore
centrale per la formazione del Dipartimento. Gli  esiti  degli  esami
determinano  l'ordine  della  graduatoria  finale,  fatti  salvi  gli
ulteriori criteri previsti dalla  normativa  vigente.  Gli  ispettori
sanitari in prova riconosciuti idonei sono  avviati  all'espletamento
del tirocinio. 
  3. Il tirocinio e' svolto con le modalita' previste dal decreto  di
cui al comma 5.  Al  termine  dello  stesso,  fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 117, gli ispettori sanitari in prova  ricevono
il giudizio di idoneita' ai servizi di istituto  formulato  dal  capo
del Corpo nazionale su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi
presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo e, in caso  di  esito
favorevole, conseguono la nomina a ispettori sanitari. Essi  prestano
giuramento e sono confermati nel ruolo secondo la graduatoria di  cui
al comma 2. 
  4. Gli ispettori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una
sola volta, il periodo di tirocinio con provvedimento  del  capo  del
Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente  della  struttura
del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini  del
definitivo superamento del periodo di prova. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale nonche' i  criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo di prova, permane nel ruolo e  nella  qualifica
di provenienza. 
  7. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio e'
effettuata in relazione alla  scelta  manifestata  dagli  interessati
secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  2,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 117 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 116, gli ispettori sanitari in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del  corso  di
formazione e del tirocinio; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 116, comma 4; 
  e) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere f) e g); 
  f) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso gli ispettori sanitari in prova sono ammessi  a  partecipare  al
primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica
e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da maternita'. In tal  caso  gli  ispettori  sanitari  in
prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela  delle
lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi  dal  corso  di  formazione  e  dal  tirocinio  gli
ispettori sanitari in prova responsabili di infrazioni  punibili  con
sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere f) e g),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art.  118  (Concorso  interno  per  l'accesso  alla  qualifica   di
ispettore sanitario). - 1.  L'accesso  alla  qualifica  di  ispettore
sanitario, ai sensi dell'articolo 114, comma 1, lettera  b),  avviene
mediante concorso interno al  quale  puo'  partecipare  il  personale
appartenente al ruolo degli operatori e degli  assistenti  che  abbia
maturato almeno sette anni di effettivo  servizio,  in  possesso  del
titolo di studio e abilitativo di cui all'articolo 115. 
  2.  I  vincitori  del  concorso  interno  sono  nominati  ispettori
sanitari in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione
residenziale della durata di tre  mesi  presso  l'Istituto  superiore
antincendi o le altre strutture  centrali  e  periferiche  del  Corpo
nazionale. 
  3. Al termine del corso di formazione, gli  ispettori  sanitari  in
prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il  giudizio  di
idoneita'  al  servizio  d'istituto  formulato  dal  capo  del  Corpo
nazionale, su proposta del direttore centrale per la  formazione  del
Dipartimento.  Gli  esiti  dell'esame  determinano   l'ordine   della
graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti  dalla
normativa vigente. 
  4.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione, i  criteri  per  la
formulazione del  giudizio  di  idoneita'  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento dell'esame finale. 
  5. L'assegnazione degli ispettori sanitari alle sedi di servizio e'
effettuata in relazione alla  scelta  manifestata  dagli  interessati
secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  3,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 119 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione).  -  1.
Sono dimessi dal corso di formazione  di  cui  all'articolo  118  gli
ispettori sanitari in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del  corso  di
formazione; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso; 
  d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per  piu'  di
quindici giorni, anche non consecutivi, salvi  i  casi  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
  e) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
infermita' contratta durante il corso ovvero sia  stata  riconosciuta
dipendente da causa di servizio. In tale caso gli ispettori  sanitari
in prova sono ammessi a partecipare  al  primo  corso  successivo  al
riconoscimento della idoneita' psico-fisica; 
  f) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
maternita'. In tal caso gli ispettori sanitari in prova sono  ammessi
a partecipare al primo corso successivo ai  periodi  di  assenza  dal
lavoro previsti dalle disposizioni  sulla  tutela  delle  lavoratrici
madri. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione gli ispettori  sanitari  in
prova responsabili di infrazioni  punite  con  sanzioni  disciplinari
pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazioni  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
  Art.  120  (Promozione  alla  qualifica  di   ispettore   sanitario
esperto). - 1. La promozione alla qualifica  di  ispettore  sanitario
esperto e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo,  agli
ispettori sanitari che, alla data dello scrutinio,  abbiano  maturato
sette anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo
di  frequenza  del  corso  di  formazione  e  del  tirocinio  di  cui
all'articolo 116 e del corso di formazione di cui all'articolo 118, e
che, nel triennio  precedente  lo  scrutinio  medesimo,  non  abbiano
riportato una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria e una valutazione  inferiore  a  sufficiente,  secondo  le
modalita' stabilite dall'articolo 134. 
  Art. 121 (Attribuzione di uno scatto convenzionale  agli  ispettori
sanitari esperti). - 1. E' attribuito  uno  scatto  convenzionale  al
personale con qualifica di  ispettore  sanitario  esperto  che  abbia
maturato otto anni di effettivo servizio  nella  qualifica,  che  nel
triennio precedente non abbia  riportato  una  sanzione  disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria,  e  che  non  sia  stato
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso  ai
riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposto  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. 
  Art.  122  (Promozione  alla  qualifica  di   ispettore   sanitario
coordinatore).  -  1.  La  promozione  alla  qualifica  di  ispettore
sanitario coordinatore e' conferita a ruolo aperto, secondo  l'ordine
di  ruolo,  agli  ispettori  sanitari  esperti  che,   nel   triennio
precedente  lo  scrutinio,  non  abbiano   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria  e  una
valutazione inferiore a sufficiente, secondo le  modalita'  stabilite
dall'articolo 134, e che alla data del medesimo  scrutinio  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a)  abbiano  maturato  sedici  anni  di  effettivo  servizio  nella
qualifica; 
  b) abbiano  frequentato  con  profitto  i  corsi  di  aggiornamento
professionale individuati nei contenuti e nella  durata  con  decreto
del capo del Dipartimento. 
  Art. 123 (Attribuzione di uno scatto convenzionale  agli  ispettori
sanitari coordinatori). - 1. E' attribuito uno  scatto  convenzionale
al personale con qualifica di ispettore  sanitario  coordinatore  che
abbia maturato otto anni di effettivo servizio nella  qualifica,  che
nel triennio precedente non abbia riportato una sanzione disciplinare
pari o piu' grave della sanzione pecuniaria,  e  che  non  sia  stato
sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso  ai
riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma  1,  del
decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.  235,  ovvero  sottoposto  a
procedimento  disciplinare  per  l'applicazione   di   una   sanzione
disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In caso  di
proscioglimento, l'attribuzione dello  scatto  convenzionale  avviene
anche con effetto retroattivo. 
  Capo V (Ruoli di rappresentanza del personale non direttivo  e  non
dirigente). - Sezione I (Ruoli della  banda  musicale).  -  Art.  124
(Istituzione e articolazione dei ruoli della banda musicale). - 1. La
banda musicale e' un complesso  organico  che  rappresenta  il  Corpo
nazionale ed e' composta da orchestrali e da  un  maestro  direttore,
secondo  la  composizione  indicata  nel   decreto   del   capo   del
Dipartimento di cui all'articolo 125, comma 5. 
  2. Sono istituiti i seguenti ruoli della banda musicale  del  Corpo
nazionale: 
  a)  ruolo  degli  orchestrali,  articolato  nelle   qualifiche   di
orchestrale, orchestrale esperto e orchestrale superiore; 
  b) ruolo del maestro direttore, articolato nell'unica qualifica  di
maestro direttore. 
  3. La dotazione organica dei ruoli di cui al  comma  1  e'  fissata
nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Art. 125 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli della  banda
musicale). - 1.  Il  personale  appartenente  ai  ruoli  della  banda
musicale partecipa alle celebrazioni piu' importanti della  vita  del
Corpo nazionale in occasione di manifestazioni pubbliche  organizzate
anche a livello internazionale e svolge, nel perseguimento  di  scopi
di interesse pubblico, attivita' promozionali per la diffusione della
cultura musicale. 
  2. La banda musicale del Corpo nazionale ha sede a Roma. 
  3.  Gli  orchestrali  della  banda  musicale  svolgono  compiti  di
esecuzione musicale e assicurano le attivita' di  supporto  logistico
alla banda stessa. 
  4. Il maestro direttore coordina le attivita' della banda  musicale
ed esercita le funzioni specifiche di concertazione,  strumentazione,
scelta del repertorio e di direzione artistica e musicale della banda
stessa. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono   disciplinati
l'organizzazione, l'impiego, la tabella  di  corrispondenza  con  gli
altri  ruoli  tecnico-professionali  del  Corpo  nazionale   per   le
finalita'  di  cui  all'articolo  128  nonche'  ogni  altro   aspetto
tecnico-organizzativo e gestionale connesso  al  funzionamento  della
banda musicale. Nelle more dell'emanazione del decreto, si  applicano
le disposizioni vigenti in materia. 
  Art. 126 (Accesso ai ruoli della banda musicale). - 1. L'assunzione
del personale da destinare al ruolo degli orchestrali e al ruolo  del
maestro direttore della banda musicale del Corpo  nazionale  avviene,
nei limiti delle carenze organiche  dei  rispettivi  ruoli,  mediante
concorso pubblico per titoli musicali, culturali ed esami,  riservato
ai cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) diploma accademico di primo livello nello  specifico  strumento,
da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, conseguito  al
termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi
musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n.  508.  Ai
fini  dell'ammissione  al  concorso  si   applica   il   sistema   di
equipollenze, tra titoli di studio rilasciati ai sensi della predetta
legge e i titoli di studio universitari, delineato con  la  legge  24
dicembre  2012,  n.  228.  Sono,  altresi',  fatti  salvi,  ai   fini
dell'ammissione  al  concorso,  i  diplomi  finali  rilasciati  dagli
Istituti superiori di studi  musicali  e  coreutici  al  termine  dei
percorsi   formativi   del   previgente    ordinamento,    conseguiti
anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 1999,  n.
508, e  congiuntamente  al  possesso  di  un  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Nelle procedure concorsuali di cui al comma 1  e'  prevista  una
riserva, pari al 30 per cento dei posti  messi  a  concorso,  per  il
personale di ruolo del Corpo  nazionale,  che  sia  in  possesso  dei
requisiti previsti per l'accesso ai ruoli  degli  orchestrali  e  del
maestro direttore. E', altresi', prevista una riserva, pari al 10 per
cento dei posti messi a concorso, per  il  personale  volontario  del
Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito  nel
bando di concorso per la presentazione della domanda  di  ammissione,
sia iscritto negli appositi elenchi da  almeno  sette  anni  e  abbia
effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi  restando
gli altri requisiti previsti per l'accesso ai ruoli degli orchestrali
e del maestro direttore. I posti riservati non coperti sono conferiti
agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,
la composizione delle  commissioni  esaminatrici,  le  categorie  dei
titoli  da  ammettere  a  valutazione  e  il  punteggio  massimo   da
attribuire a ciascuna di esse, i  criteri  per  la  formazione  delle
graduatorie  di  merito  distinte  per  strumento,  la  durata  e  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 
  6.  I  vincitori  dei  concorsi  per  l'accesso  ai   ruoli   degli
orchestrali e del maestro direttore sono  nominati,  rispettivamente,
orchestrale in  prova  e  maestro  direttore  in  prova  della  banda
musicale del Corpo nazionale e sono ammessi alla frequenza del  corso
di formazione e del tirocinio. Il  periodo  di  prova  ha  la  durata
complessiva di sei mesi. 
  Art. 127 (Promozioni alle qualifiche superiori  e  attribuzione  di
scatti  convenzionali).  -  1.  La  promozione  alla   qualifica   di
orchestrale esperto e' conferita a ruolo aperto agli orchestrali  che
abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  2. Agli orchestrali esperti e' attribuito uno scatto  convenzionale
al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  3.  La  promozione  alla  qualifica  di  orchestrale  superiore  e'
conferita  a  ruolo  aperto  agli  orchestrali  esperti  che  abbiano
maturato sedici anni di effettivo servizio nella qualifica. 
  4.  Agli   orchestrali   superiori   e'   attribuito   uno   scatto
convenzionale al compimento di otto anni di effettivo servizio  nella
qualifica. 
  5. Al maestro direttore sono attribuiti: uno  scatto  convenzionale
al compimento di sette anni di  effettivo  servizio  nel  ruolo;  uno
scatto convenzionale al compimento  di  quindici  anni  di  effettivo
servizio  nel  ruolo;  uno  scatto  convenzionale  al  compimento  di
ventitre  anni  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  e   uno   scatto
convenzionale al compimento di trentuno anni  di  effettivo  servizio
nel ruolo. 
  6. Le promozioni e gli  scatti  convenzionali  sono  attribuiti  al
personale che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione  pecuniaria  e
non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui  all'articolo  10,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre  2012,  n.  235,  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In
caso di proscioglimento, l'attribuzione  dello  scatto  convenzionale
avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art. 128 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale della  banda
musicale che  perde  l'idoneita'  allo  svolgimento  delle  attivita'
musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo  al
servizio,  transita  nella   qualifica   del   corrispondente   ruolo
tecnico-professionale del Corpo nazionale,  previa  frequenza  di  un
corso di aggiornamento tecnico-professionale. 
  2.  Il  transito   avviene   in   conformita'   alla   tabella   di
corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di  cui
all'articolo 125, comma 5. Sono fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'articolo 234. 
  Sezione II (Ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco
Fiamme Rosse). - Art. 129  (Istituzione  e  articolazione  del  ruolo
degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1.
E' istituito il ruolo degli atleti del  gruppo  sportivo  vigili  del
fuoco Fiamme Rosse, articolato nell'unica qualifica di atleta. 
  2. La dotazione organica dei ruoli di cui al  comma  1  e'  fissata
nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Art. 130 (Funzioni del personale appartenente al ruolo degli atleti
del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale
appartenente al ruolo degli atleti del  gruppo  sportivo  vigili  del
fuoco Fiamme Rosse cura lo svolgimento e la promozione dell'attivita'
sportiva  agonistica  di  alto  livello  degli  atleti  di  interesse
nazionale del Corpo nazionale e ha  il  compito  di  rappresentare  e
accrescere il prestigio del Corpo stesso nonche'  di  svilupparne  il
patrimonio  sportivo  nazionale.  Gli  atleti  svolgono   l'attivita'
sportiva  e  la  relativa  opera  di  promozione   in   armonia   con
l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale. 
  2. Il gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse  ha  sede
centrale a Roma e si articola in sezioni sportive che sono dedicate a
singole discipline e che possono essere  decentrate  presso  le  sedi
territoriali del Corpo nazionale. 
  3.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono   disciplinati
l'organizzazione, l'impiego, la tabella  di  corrispondenza  con  gli
altri  ruoli  tecnico-professionali  del  Corpo  nazionale   per   le
finalita'  di  cui  all'articolo  133  nonche'  ogni  altro   aspetto
tecnico-organizzativo e  gestionale  connesso  al  funzionamento  del
gruppo sportivo. Nelle more dell'emanazione del decreto, si applicano
le disposizioni vigenti in materia. 
  Art. 131 (Accesso al ruolo degli atleti del gruppo sportivo  vigili
del fuoco Fiamme Rosse). - 1. L'assunzione del personale da destinare
al ruolo degli atleti del gruppo sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme
Rosse avviene, nei limiti delle carenze organiche, mediante  concorso
pubblico per titoli sportivi  e  culturali,  riservato  ai  cittadini
italiani che siano riconosciuti atleti  di  interesse  nazionale  dal
Comitato olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  o  dalle  federazioni
sportive nazionali, che detengano  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
ammessi a valutazione e che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Nella procedura concorsuale di cui al comma 1  e'  prevista  una
riserva, pari al 30 per cento dei posti  messi  a  concorso,  per  il
personale di ruolo del Corpo  nazionale,  che  sia  in  possesso  dei
requisiti previsti  per  l'accesso  alla  qualifica  di  atleta.  E',
altresi', prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti  messi
a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale, che alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione,  sia  iscritto   negli
appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno  di
duecento giorni di  servizio,  fermi  restando  gli  altri  requisiti
previsti per l'accesso alla qualifica di atleta.  I  posti  riservati
non coperti sono conferiti agli altri concorrenti  seguendo  l'ordine
della graduatoria di merito. 
  3. Nei singoli bandi puo' essere previsto che i  posti  disponibili
siano ripartiti tra le varie discipline praticate dai gruppi sportivi
ovvero tra le  specialita'  esistenti  nell'ambito  delle  discipline
stesse. 
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1,
i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio
e i criteri di  accertamento  degli  stessi,  la  composizione  della
commissione esaminatrice, le categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
valutazione e il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di  esse,
i criteri per la formazione della graduatoria unica di merito  ovvero
delle graduatorie  di  disciplina  o  specialita',  la  durata  e  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio. 
  7. I vincitori del concorso  sono  nominati  atleti  in  prova  del
gruppo  sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme  Rosse  e  ammessi  alla
frequenza del corso di formazione e  del  tirocinio.  Il  periodo  di
prova ha la durata complessiva di sei mesi. 
  Art. 132 (Attribuzione di scatti convenzionali). - 1.  Agli  atleti
del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme  Rosse  sono  attribuiti:
uno scatto convenzionale al compimento di  sette  anni  di  effettivo
servizio  nel  ruolo;  uno  scatto  convenzionale  al  compimento  di
quindici  anni  di  effettivo  servizio   nel   ruolo;   uno   scatto
convenzionale al compimento di ventitre anni  di  effettivo  servizio
nel ruolo e uno scatto convenzionale al compimento di  trentuno  anni
di effettivo servizio nel ruolo. 
  2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1  sono  attribuiti  al
personale che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione  pecuniaria  e
non sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio
o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui  all'articolo  10,
comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre  2012,  n.  235,  ovvero
sottoposto a procedimento  disciplinare  per  l'applicazione  di  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. In
caso di proscioglimento, l'attribuzione  dello  scatto  convenzionale
avviene anche con effetto retroattivo. 
  Art. 133 (Sopravvenuta inidoneita'). - 1. Il personale appartenente
al ruolo degli atleti del gruppo sportivo  vigili  del  fuoco  Fiamme
Rosse  che  perde  l'idoneita'  allo  svolgimento   delle   attivita'
sportive, ma giudicato dal competente organo medico-legale idoneo  al
servizio,  transita  nella   qualifica   del   corrispondente   ruolo
tecnico-professionale del Corpo nazionale,  previa  frequenza  di  un
corso di aggiornamento tecnico-professionale. 
  2.  Il  transito   avviene   in   conformita'   alla   tabella   di
corrispondenza prevista nel decreto del capo del Dipartimento di  cui
all'articolo 130, comma 3. Sono fatte salve le  disposizioni  di  cui
all'articolo 234. 
  Capo VI (Valutazione annuale del personale  appartenente  ai  ruoli
degli ispettori). -  Art.  134  (Valutazione  annuale  del  personale
appartenente  ai  ruoli  degli  ispettori).   -   1.   Il   personale
appartenente ai ruoli degli  ispettori  antincendi,  degli  ispettori
logistico-gestionali, degli ispettori  informatici,  degli  ispettori
tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari del Corpo nazionale e'
valutato annualmente dall'amministrazione. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal  dirigente  da
cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico
complessivo sulla  base  dei  risultati  raggiunti,  delle  capacita'
dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati,  nonche'  del
livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 
  3.  Il  personale  interessato   partecipa   al   procedimento   di
valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,
una scheda valutativa, riepilogativa  dell'attivita'  svolta  durante
l'anno precedente. 
  4. Entro il successivo 30 aprile, il  dirigente  valuta  la  scheda
compilata dal personale assegnato al proprio ufficio,  esprimendo  un
giudizio sintetico complessivo. 
  5. Il  giudizio  sintetico  complessivo  e'  notificato  a  ciascun
interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 
  6. I contenuti della scheda  valutativa  di  cui  al  comma  3,  le
modalita' di compilazione e di  presentazione,  i  parametri  per  la
valutazione e i criteri per la formulazione del  giudizio  valutativo
finale sono stabiliti con  decreto  del  capo  del  Dipartimento,  su
proposta del capo del Corpo nazionale. 
  7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono
trasmessi  alla  direzione  centrale  per  le   risorse   umane   del
Dipartimento e sono tenuti in considerazione  ai  fini  giuridici  ed
economici per la progressione in carriera. 
  8. Qualora  per  uno  o  piu'  anni  non  sia  stata  possibile  la
compilazione della  scheda  di  valutazione  ovvero  la  compilazione
medesima riguardi personale comandato o  fuori  ruolo,  il  dirigente
formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in  proprio
possesso. 
  Capo VII (Procedimento negoziale del personale non direttivo e  non
dirigente). - Art. 135 (Consultazione delle organizzazioni  sindacali
nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1.  Le
organizzazioni sindacali rappresentative del personale non  direttivo
e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale  sono  convocate  presso  la
Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   in   occasione   della
predisposizione del Documento di economia e  finanza  (DEF)  e  prima
della deliberazione del disegno  di  legge  di  bilancio  per  essere
consultate. 
  Art.  136  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Nelle   materie   di
negoziazione di cui all'articolo 138, i relativi aspetti del rapporto
di impiego del personale non direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo
nazionale  sono  oggetto  della  procedura  di  negoziazione  di  cui
all'articolo 139, nell'ambito del comparto autonomo  di  negoziazione
denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico". 
  2. La disciplina derivante dal procedimento  negoziale  di  cui  al
comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica  sia  per  la
parte normativa. 
  3. Nei casi in cui le disposizioni generali  sul  pubblico  impiego
rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse
da quelle indicate  nell'articolo  138  e  non  disciplinate  per  il
personale non direttivo e non dirigenziale  del  Corpo  nazionale  da
particolari  disposizioni  di  legge,  per  lo  stesso  personale  si
provvede, sentite le organizzazioni  sindacali  rappresentative,  con
decreto  del  Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il  Ministro  per
la pubblica amministrazione  e  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  Art. 137 (Delegazioni negoziali). - 1.  Il  procedimento  negoziale
intercorre  tra  una  delegazione  di  parte  pubblica  composta  dal
Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  che  la  presiede,  dai
Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle  finanze,  o   dai
Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e  una  delegazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale
del personale non direttivo  e  non  dirigente  del  Corpo  nazionale
individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione,
in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico  impiego  in
materia di accertamento della rappresentativita' sindacale,  misurata
tenendo conto del dato associativo; le modalita'  di  espressione  di
quest'ultimo,  le  relative  forme  di  rappresentanza  e   le   loro
attribuzioni sono definite, tra  le  suddette  delegazioni  di  parte
pubblica e sindacale, con apposito accordo recepito  con  il  decreto
del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 139, comma 1,  in
attesa della cui entrata in vigore il decreto  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. 
  Art. 138 (Materie  di  negoziazione).  -  1.  Formano  oggetto  del
procedimento negoziale: 
  a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso
quello  di  lavoro  straordinario,  secondo  parametri  appositamente
definiti in tale sede che ne assicurino,  nell'ambito  delle  risorse
stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere  i  miglioramenti
retributivi  al  personale  statale  di  diritto  pubblico,  sviluppi
omogenei e proporzionati; 
  b) il trattamento economico di missione  e  di  trasferimento  e  i
buoni pasto; 
  c) il trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme  pensionistiche
complementari; 
  d) la durata massima dell'orario di lavoro settimanale,  i  criteri
di articolazione dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, dei
turni diurni e notturni e delle turnazioni particolari; 
  e) i criteri per la mobilita' a domanda; 
  f) le linee di indirizzo di  impiego  del  personale  in  attivita'
atipiche; 
  g) la reperibilita'; 
  h) il congedo ordinario e straordinario; 
  i) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
  l) i permessi brevi per esigenze personali; 
  m) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; 
  n) le linee  di  indirizzo  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul
lavoro e per la  gestione  delle  attivita'  socio-assistenziali  del
personale; 
  o) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; 
  p) le procedure di raffreddamento dei conflitti; 
  q) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; 
  r) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i  diversi
livelli. 
  2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni
sindacali  rappresentative  del  comparto  di  cui  all'articolo  136
possono essere utilizzati, ad eccezione dei dirigenti, dalle medesime
organizzazioni  sindacali  rappresentative  del   comparto   di   cui
all'articolo 226, nei limiti spettanti ad  invarianza  di  costi  per
l'amministrazione. 
  Art. 139 (Procedura di negoziazione). - 1. La  procedura  negoziale
e' avviata  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  almeno
quattro mesi prima  della  scadenza  del  termine  triennale  di  cui
all'articolo 136, comma 2. Le trattative si svolgono tra  i  soggetti
di cui all'articolo 137 e si  concludono  con  la  sottoscrizione  di
un'ipotesi di accordo. Il  procedimento  negoziale  si  conclude  con
l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. La delegazione  di  parte  pubblica,  prima  di  procedere  alla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,  sulla  base  della
rappresentativita' accertata  per  l'ammissione  alle  trattative  ai
sensi dell'articolo 137, che  le  organizzazioni  sindacali  aderenti
all'ipotesi rappresentino piu' del 50 per cento del dato associativo. 
  3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere  al
Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri che compongono la
delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro  il  termine
di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo. 
  4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti  contenenti
l'individuazione del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la  quantificazione
complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di  validita'.
L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di  esercizi  successivi,  impegni  di
spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia
e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 
  5.  Il  Consiglio  dei  ministri,  entro  quindici   giorni   dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le  compatibilita'
finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3,
approva l'ipotesi di accordo e il  relativo  schema  di  decreto  del
Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui  l'accordo  non  sia  definito  entro  novanta
giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi
stabiliti dai rispettivi regolamenti. 
  6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in  sede  di  esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al  comma  5,
richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai  sensi  dell'articolo
3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  le  controdeduzioni
devono essere trasmesse entro quindici giorni. 
  Art. 140 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati). - 1.
Nei limiti, per le materie, per la  durata  e  secondo  le  procedure
negoziali fissate dal decreto  di  cui  all'articolo  139,  comma  1,
possono  essere  conclusi  accordi  integrativi  nazionali  tra   una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno  o
da un suo delegato e da una delegazione composta  dai  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali  firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo
triennale di cui all'articolo 139, comma 1. 
  2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure
negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 139, comma 1,  sono
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico  tra  una
delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del
Dipartimento o da  un  suo  delegato  e  dai  titolari  degli  uffici
periferici  interessati  e   una   delegazione   sindacale   composta
dall'organismo di rappresentanza unitaria del personale interessato e
dai  rappresentanti   delle   organizzazioni   sindacali   firmatarie
dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 139,  comma  1.
Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale,  salvo  per
le materie che per  loro  natura  richiedono  tempi  di  negoziazione
diversi o verifiche periodiche. 
  3. Le delegazioni  di  parte  pubblica  non  possono  sottoscrivere
accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i
vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 139,  comma  1,  o
che comportino oneri non previsti negli strumenti  di  programmazione
annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non  possono
essere applicate.».