Art. 3 
 
           Modifiche al titolo II del decreto legislativo 
                       13 ottobre 2005, n. 217 
 
  1. Il titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
sostituito dal seguente: 
  «Titolo II (Ordinamento del personale  direttivo  e  dirigente  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Capo I (Ruoli dei  direttivi
e dei  dirigenti  che  espletano  funzioni  operative).  -  Art.  141
(Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei  dirigenti
che espletano funzioni operative). - 1.  Sono  istituiti  i  seguenti
ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative: 
  a) ruolo dei direttivi; 
  b) ruolo dei dirigenti. 
  2. Il ruolo dei direttivi  e'  articolato  in  tre  qualifiche  che
assumono le seguenti denominazioni: 
  a) vice direttore; 
  b) direttore; 
  c) direttore vicedirigente. 
  3. Il ruolo dei dirigenti  e'  articolato  in  tre  qualifiche  che
assumono le seguenti denominazioni: 
  a) primo dirigente; 
  b) dirigente superiore; 
  c) dirigente generale. 
  4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui  al  presente  articolo  e'  determinata  come  segue:  dirigenti
generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi.  Al  capo
del Corpo nazionale  e'  riconosciuta,  altresi',  una  posizione  di
sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali  del
Corpo. 
  5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e'
fissata nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Art.  142  (Funzioni  del  personale  appartenente  ai  ruoli   dei
direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1.  Il
personale appartenente ai ruoli dei direttivi  e  dei  dirigenti  cui
all'articolo 141  svolge,  anche  in  relazione  alla  qualificazione
professionale   posseduta,   le    funzioni    implicanti    autonoma
responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', inerenti ai
compiti istituzionali  del  Corpo  nazionale,  e  le  altre  funzioni
attribuite  dalle  disposizioni  vigenti,  secondo   i   livelli   di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati  alla  qualifica
ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e
ai dirigenti  superiori,  con  esclusione  di  quelli  che  rivestono
l'incarico di comandante dei  vigili  del  fuoco,  e'  attribuita  la
qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  nei  limiti   di
competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 
  2. Il personale appartenente al ruolo  dei  direttivi  esercita  le
funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attivita' del  dirigente
responsabile della struttura a cui e' assegnato e lo coadiuva per gli
aspetti organizzativi, procedurali e  di  gestione  generale;  svolge
funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unita'
organizzative  e  di  distretti  di  particolare  rilevanza,  nonche'
funzioni di indirizzo,  coordinamento  e  controllo  di  piu'  unita'
organiche nell'ufficio cui e' assegnato,  con  piena  responsabilita'
per le direttive impartite, per i  risultati  conseguiti  e  per  gli
atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente;  svolge  gli
incarichi  per  i  quali  e'  richiesta  una   specifica   competenza
professionale  direttamente   attinente   o   collegata   ai   titoli
abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di  soccorso  tecnico
urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attivita'  di
soccorso, di difesa civile e di protezione civile  propone  piani  di
intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area
di competenza; in  caso  di  emergenze  di  protezione  civile,  puo'
essergli affidata la responsabilita'  di  gruppi  operativi  di  tipo
articolato e complesso; svolge attivita' di indirizzo,  coordinamento
e gestione connesse  al  funzionamento  di  servizi  specialistici  e
specializzati; puo' essere delegato al rilascio di atti  a  rilevanza
esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione  alla
qualificazione professionale posseduta,  attivita'  di  studio  e  di
ricerca,  attivita'  ispettive  e   specialistiche   di   particolare
rilevanza nel settore di propria competenza e ne  segue  le  fasi  di
sperimentazione, implementazione, verifica  e  controllo;  predispone
piani e studi di fattibilita', verificandone risultati e costi;  cura
e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di  lavori,
servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle  attivita'  di
indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla
professionalita'  posseduta,  compiti  di  gestione   ed   attuazione
dell'attivita' di istruzione e di formazione del personale del  Corpo
nazionale e partecipa in  qualita'  di  componente  alle  commissioni
d'esame. Al personale con qualifica  di  direttore  vicedirigente,  i
dirigenti delle strutture centrali  e  periferiche  possono  delegare
l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi  di
livello dirigenziale di cui all'articolo 201,  assicura  altresi'  le
funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso
di assenza o impedimento, e puo' essere incaricato della reggenza, in
attesa della nomina del titolare. In  assenza  di  personale  con  la
qualifica di direttore vicedirigente, il  direttore  assume,  in  via
temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei
mesi, le funzioni vicarie del dirigente della  struttura  dei  vigili
del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano  andate  deserte  e
quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale  o
di servizio all'assegnazione di un  direttore  vicedirigente  di  una
struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 
  3. I primi dirigenti e  i  dirigenti  superiori,  nell'espletamento
degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B  allegata
al  presente  decreto,  adottano  i   provvedimenti   relativi   alla
organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per  assicurare
la funzionalita' e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione
delle risorse umane e strumentali  assegnate  agli  uffici  cui  sono
preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i
provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento  dei  servizi
di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti;  dirigono  le
attivita' di soccorso tecnico urgente,  protezione  civile  e  difesa
civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24  della
legge 27 dicembre 1941, n. 1570,  dall'articolo  12  della  legge  13
maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24  del  decreto  legislativo  8
marzo 2006, n. 139; esercitano  compiti  di  direzione,  indirizzo  e
coordinamento  delle  articolazioni   di   servizio   minori,   anche
territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri
di spesa nei limiti delle attribuzioni  previste  e  dei  fondi  loro
assegnati  per  la  realizzazione  di  ciascun  programma;  formulano
proposte  ed  esprimono  pareri  su  questioni  inerenti  ai  compiti
istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace
ed efficiente espletamento degli stessi. 
  4.  Il  primo  dirigente   cui   viene   affidato   l'incarico   di
comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B  allegata  al
presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla  redazione  dei
piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso  l'utilizzo  di
reti sociali virtuali; cura a livello nazionale  i  rapporti  con  la
stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di  raccordo
delle  attivita'  di  comunicazione  in  emergenza  espletate   dalle
strutture territoriali del Corpo nazionale. 
  Art. 143 (Accesso al ruolo dei  direttivi  che  espletano  funzioni
operative). - 1. L'accesso alla qualifica di vice  direttore  avviene
mediante concorso pubblico, per  esami,  consistenti  in  almeno  due
prove scritte e una prova orale, con facolta'  di  far  precedere  le
prove  di  esame  da  forme  di  preselezione,  il  cui   superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione  al
concorso  medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c)  idoneita'  fisica  al  servizio  operativo,  nel  rispetto  dei
parametri  fisici  stabiliti   dalla   normativa   vigente   per   il
reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento
militare e civile e nel Corpo nazionale, nonche' idoneita' psichica e
attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con
regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da   adottare   ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  d) laurea magistrale in ingegneria o  architettura,  conseguita  al
termine di un corso di laurea magistrale ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi  di  laurea
magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite  secondo
gli ordinamenti didattici  previgenti  ed  equiparate  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio  2009  di  equiparazione  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
  e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di  cui
alla lettera d); 
  f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari
esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso; 
  g) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  h) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Il 25 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda  di  ammissione,  della   laurea   magistrale,   dei   titoli
abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad  esclusione
dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della  riserva  il  personale
che,  nell'ultimo  triennio,  non  abbia   riportato   una   sanzione
disciplinare pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria.  Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento  dei
posti messi  a  concorso,  per  il  personale  volontario  del  Corpo
nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel  bando
di concorso per la presentazione della  domanda  di  ammissione,  sia
iscritto  negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi  restando
gli altri requisiti previsti per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di  vincitori,
sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria,  ai  partecipanti
al concorso risultati idonei. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini  della  formazione  della
graduatoria, la  composizione  della  commissione  esaminatrice  e  i
criteri di formazione della graduatoria finale. 
   Art. 144 (Corso di formazione e tirocinio per vice  direttore).  -
1. I vincitori del concorso di cui  all'articolo  143  sono  nominati
vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata  di  dodici
mesi,  di  cui  nove  mesi  di  corso  di   formazione   residenziale
teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, e tre mesi di
tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco. 
  2. Al termine dei  nove  mesi  del  corso  di  formazione,  i  vice
direttori in prova sostengono un esame all'esito del  quale  il  capo
del Corpo nazionale,  su  proposta  del  direttore  centrale  per  la
formazione del Dipartimento, esprime un giudizio  di  idoneita'  allo
svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di  idoneita'
ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta  dei
dirigenti responsabili  delle  sedi  presso  cui  hanno  prestato  il
tirocinio  medesimo.  I  vice  direttori  in  prova  sono  ammessi  a
ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo
del  Corpo  nazionale,  su  motivata  proposta  del  dirigente  della
struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai
fini del definitivo superamento del periodo di prova. 
  3. I vice direttori  in  prova  dichiarati  idonei  ai  servizi  di
istituto  prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel  ruolo   dei
direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine  della
graduatoria di fine corso. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo  di  prova,  conserva  la  qualifica  rivestita
all'atto dell'ammissione. 
  5. I  vice  direttori  in  prova,  qualora  siano  impiegati  nello
svolgimento  di  servizi  di  istituto,  rivestono  la  qualifica  di
ufficiale di polizia giudiziaria. 
  6.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso  i
comandi  dei  vigili  del  fuoco,  permanendo  nella  sede  di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve  le
ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. L'individuazione degli
uffici  viene  effettuata  anche  in  relazione  a  quanto   previsto
dall'articolo 150, comma 1. 
  8. L'assegnazione di cui al comma 7 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'amministrazione. 
  9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti  dagli  altri
ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico  piu'
favorevole. 
  Art. 145 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 144 i vice direttori in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e  ai  servizi
di istituto; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 144, comma 2; 
  e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi
previsti dal programma del corso di formazione; 
  f) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i
casi di cui alle lettere g) e h); 
  g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di  cento
giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata  determinata  da
infermita' contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata
riconosciuta dipendente da causa di servizio  qualora  si  tratti  di
personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In tale caso  i  vice
direttori  in  prova  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo  corso
successivo  al  riconoscimento  della  idoneita'  psico-fisica  e   a
ripetere, per una sola volta, il tirocinio; 
  h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per piu' di  cento
giorni, anche non consecutivi, se l'assenza e' stata  determinata  da
maternita'. In tal caso i vice direttori  in  prova  sono  ammessi  a
partecipare al primo corso  successivo  ai  periodi  di  assenza  dal
lavoro previsti dalle disposizioni  sulla  tutela  delle  lavoratrici
madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione  e  dal  tirocinio  i  vice
direttori in prova responsabili di infrazioni punibili  con  sanzioni
disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art.  146  (Promozione  alla  qualifica  di  direttore).  -  1.  La
promozione alla qualifica di direttore e' conferita a  ruolo  aperto,
secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due
anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 
  2. La durata del  corso  di  formazione  e  del  tirocinio  di  cui
all'articolo 144 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma
1. 
  Art. 147 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente).  -
1.  La  promozione  alla  qualifica  di  direttore  vicedirigente  si
consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al
quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia
maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica
e che non sia incorso in alcuna delle  cause  di  esclusione  di  cui
all'articolo 203, comma 3. 
  Art. 148 (Accesso al ruolo dei  dirigenti  che  espletano  funzioni
operative). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene,
nel limite dei  posti  disponibili  al  31  dicembre  di  ogni  anno,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di  un  corso
di formazione della  durata  di  tre  mesi  con  esame  finale.  Allo
scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che,  alla  data  di
cui al periodo precedente, abbiano maturato  due  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo  restando  che  il
personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei  mesi  di
effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 
  2. L'accesso alla qualifica del  primo  dirigente  che  espleta  le
funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante  apposito
scrutinio per  merito  comparativo  e  superamento  di  un  corso  di
formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo  scrutinio
sono ammessi i direttori  vicedirigenti  di  cui  al  presente  capo,
nonche' quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui  al
capo II, che abbiano maturato due anni di  effettivo  servizio  nella
qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione
di cui all'articolo 203, comma  3.  In  ogni  caso  e'  ammesso  allo
scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni  e
sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi. 
  3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti  dal  1°
gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le
carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine della  graduatoria
formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in  sede  di
scrutinio  per  merito  comparativo  per  l'ammissione  al  corso  di
formazione e nell'esame finale del corso. 
  4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare  le  conoscenze
di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio
delle funzioni dirigenziali. 
  5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le  modalita'
di svolgimento del corso  di  formazione  dirigenziale  e  dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione  della  graduatoria
di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3. 
  Art. 149 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore).  -  1.
La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue,  nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato
tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia  incorso  in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 
  2. Le promozioni decorrono a  tutti  gli  effetti  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
organiche. 
  Art. 150 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare  allo
scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso  alla
qualifica di primo  dirigente,  i  direttori  vicedirigenti  che  non
abbiano prestato servizio effettivo per almeno  due  anni  presso  le
strutture periferiche del Corpo nazionale. 
  2. Allo scrutinio per la promozione  alla  qualifica  di  dirigente
superiore e' ammesso il  personale  appartenente  alla  qualifica  di
primo dirigente che abbia svolto, in  tale  qualifica  e  durante  la
permanenza nel ruolo dei direttivi,  incarichi  per  un  periodo  non
inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui  almeno
una nella predetta qualifica dirigenziale. 
  Art. 151 (Nomina a dirigente generale). - 1. I  dirigenti  generali
sono nominati tra i dirigenti superiori con  decreto  del  Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'interno, nei limiti  delle  disponibilita'
di organico. 
  2. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  su  designazione  del
consiglio di amministrazione, e' costituita, con cadenza biennale, la
commissione consultiva per le nomine a dirigente  generale,  composta
dal capo del  Dipartimento  che  la  presiede,  dal  capo  del  Corpo
nazionale,  dal  direttore  centrale  per  le   risorse   umane   del
Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in  servizio  presso
gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio
presso le strutture periferiche, scelti  secondo  il  criterio  della
rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i  dirigenti
generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio  presso
gli  uffici  centrali,  l'altro  in  servizio  presso  le   strutture
periferiche. 
  3. La commissione consultiva individua, nella  misura  pari  a  due
volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di  tre  unita',
il personale in  possesso  della  qualifica  di  dirigente  superiore
idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle  esperienze
professionali maturate e  dell'intero  servizio  prestato  nei  ruoli
direttivi e dirigenziali, nonche'  dell'attitudine  ad  assolvere  le
piu' elevate funzioni connesse alla qualifica superiore. 
  4. Per  l'espletamento  delle  funzioni  di  cui  al  comma  3,  la
direzione centrale per le risorse umane  del  Dipartimento  trasmette
alla  commissione  gli  elementi  valutativi  e  informativi  in  suo
possesso. 
  5. Il Ministro dell'interno individua, tra  i  dirigenti  superiori
indicati dalla commissione,  quelli  da  proporre  al  Consiglio  dei
ministri. 
  Art. 152 (Capo del  Corpo  nazionale).  -  1.  Il  capo  del  Corpo
nazionale, oltre alle  funzioni  previste  dalla  normativa  vigente,
sostituisce  il  capo  del  Dipartimento  in  caso   di   assenza   o
impedimento.   In   ragione   delle   funzioni   previste   e   della
sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo  141,
comma 4, al capo del  Corpo  nazionale  e'  attribuita  una  speciale
indennita' pensionabile, la cui misura e' stabilita dal Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  2. Il capo del Corpo  nazionale  e'  individuato  tra  i  dirigenti
generali del Corpo  con  decreto  del  Presidente  della  Repubblica,
previa deliberazione del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
Ministro dell'interno. 
  Capo II (Ruoli  tecnico-professionali  del  personale  direttivo  e
dirigente).  -  Sezione  I  (Ruoli  dei  direttivi  e  dei  dirigenti
logistico-gestionali). - Art. 153 (Istituzione  e  articolazione  dei
ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - 1.  Sono
istituiti  i  seguenti  ruoli   dei   direttivi   e   dei   dirigenti
logistico-gestionali: 
  a) ruolo dei direttivi logistico-gestionali; 
  b) ruolo dei dirigenti logistico-gestionali. 
  2. Il ruolo dei direttivi logistico-gestionali e' articolato in tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) vice direttore logistico-gestionale; 
  b) direttore logistico-gestionale; 
  c) direttore vicedirigente logistico-gestionale. 
  3. Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali e' costituito  dalla
qualifica di primo dirigente logistico-gestionale. 
  4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui al presente articolo e' determinata come segue:  primo  dirigente
logistico-gestionale, direttivi logistico-gestionali. 
  5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi  e  dei  dirigenti
logistico-gestionali e' fissata nella tabella A allegata al  presente
decreto. 
  Art.  154  (Funzioni  del  personale  appartenente  ai  ruoli   dei
direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). -  1.  Il  personale
appartenente   ai   ruoli   dei    direttivi    e    dei    dirigenti
logistico-gestionali di cui  all'articolo  153  espleta  le  funzioni
proprie della qualifica di appartenenza anche  a  integrazione  delle
attivita' svolte dalle strutture operative,  sia  ordinariamente  sia
nei casi di calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 
  2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in  relazione  alla
qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali
implicanti   autonoma   responsabilita'   decisionale   e   rilevante
professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali
del Corpo nazionale, secondo  i  livelli  di  responsabilita'  e  gli
ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. 
  3.  Il  personale  del  ruolo  dei  direttivi  logistico-gestionali
esercita le funzioni di cui al comma  2,  partecipando  all'attivita'
del  dirigente  responsabile  dell'ufficio  cui  e'  assegnato  e  lo
coadiuva per gli aspetti organizzativi,  procedurali  e  di  gestione
generale;  svolge  funzioni  di  direzione  di  unita'  organizzative
nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato  ed  esercita,
nel quadro  degli  indirizzi  ricevuti,  compiti  di  pianificazione,
coordinamento e controllo delle attivita' amministrative e contabili,
con  autonomia  organizzativa   e   responsabilita'   dei   risultati
conseguiti; predispone  l'attivita'  istruttoria  ed  adotta  atti  e
provvedimenti attribuiti alla propria  competenza,  anche  aventi  un
elevato grado di complessita'; svolge gli incarichi per  i  quali  e'
richiesta  una  specifica   competenza   professionale   direttamente
attinente al titolo di studio posseduto; svolge attivita' di  studio,
di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative  vigenti;
firma congiuntamente al  funzionario  delegato  gli  atti  contabili;
collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e  consuntivo,
in riferimento al proprio settore di  competenza;  puo'  svolgere  le
funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa  alle
procedure  contrattuali  per  l'affidamento  di  lavori,  servizi   e
forniture  e  alle  procedure   di   acquisto,   anche   curando   la
predisposizione dei relativi  atti,  provvedendo  alle  attivita'  di
indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo;  svolge,  in
relazione alla professionalita' posseduta,  compiti  di  gestione  ed
attuazione dell'attivita'  di  formazione  del  personale  del  Corpo
nazionale e partecipa in qualita' di componente alle  commissioni  di
esame. Il personale  con  la  qualifica  di  direttore  vicedirigente
logistico-gestionale,  altresi',  gestisce,  coordina   e   controlla
processi lavorativi complessi, attinenti agli  ambiti  amministrativi
di propria  competenza,  anche  avvalendosi  delle  risorse  umane  e
strumentali  assegnate.  Allo  stesso   possono   essere   attribuiti
incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di  competenza  e
puo' essere delegato l'esercizio di funzioni  dirigenziali  correlate
al ruolo di appartenenza; in  relazione  agli  incarichi  di  livello
dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie  e
la provvisoria sostituzione del  dirigente  logistico-gestionale,  in
caso di assenza  o  impedimento.  In  assenza  di  personale  con  la
qualifica  di  direttore   vicedirigente   logistico-gestionale,   il
direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea  e  comunque
per un periodo continuativo non superiore a  sei  mesi,  le  funzioni
vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili
del fuoco, quando le procedure di mobilita' siano  andate  deserte  e
quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale  o
di  servizio   all'assegnazione   di   un   direttore   vicedirigente
logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 
  4.  I  dirigenti  logistico-gestionali,   nell'espletamento   degli
incarichi di  funzione  individuati  nella  tabella  B,  allegata  al
presente decreto,  dirigono,  coordinano  e  controllano  l'attivita'
degli  uffici  cui  sono  preposti  ed   adottano   i   provvedimenti
organizzativi   necessari   ad   assicurarne   la   funzionalita'   e
l'efficienza;   controllano   l'attivita'   dei   responsabili    dei
procedimenti amministrativi e  contabili,  esercitando  anche  poteri
sostitutivi in  caso  di  inerzia;  provvedono  alla  gestione  delle
risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e
seguono la formazione del personale dipendente;  curano  l'attuazione
dei progetti loro assegnati dai dirigenti di  cui  all'articolo  141,
adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare  i  poteri  di
spesa nei  limiti  delle  attribuzioni  previste  e  dei  fondi  loro
assegnati  per  la  realizzazione  di  ciascun  programma;  formulano
proposte ed esprimono pareri su  questioni  di  carattere  giuridico,
amministrativo e contabile. 
  Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi  logistico-gestionali).  -
1. L'accesso alla qualifica di  vice  direttore  logistico-gestionale
avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti  in  almeno
due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le
prove  di  esame  da  forme  di  preselezione,  il  cui   superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione  al
concorso  medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle
indicate nel decreto del Ministro dell'interno di  cui  al  comma  2,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  e  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle
classi  di   laurea   magistrale.   Sono   fatte   salve,   ai   fini
dell'ammissione al concorso,  le  lauree  universitarie  a  indirizzo
giuridico ed economico conseguite secondo gli  ordinamenti  didattici
previgenti  ed  equiparate  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi
di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed  economico  prescritte
per l'ammissione al concorso di cui al comma 1. 
  3. Il 25 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda  di  ammissione,  della  laurea  magistrale  e  degli   altri
requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei  limiti  di  eta'.  E'
ammesso  a  fruire  della  riserva  il  personale  che,   nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari  o  piu'
grave  della  sanzione  pecuniaria.  Nella  procedura  e',  altresi',
prevista una riserva,  pari  al  10  per  cento  dei  posti  messi  a
concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale  che,  alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso  per  la
presentazione  della  domanda  di  ammissione,  sia  iscritto   negli
appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno  di
duecento giorni di  servizio,  fermi  restando  gli  altri  requisiti
previsti   per   l'accesso   alla   qualifica   di   vice   direttore
logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza  di
vincitori, sono conferiti, secondo  l'ordine  della  graduatoria,  ai
partecipanti al concorso risultati idonei. 
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini  della  formazione  della
graduatoria, la  composizione  della  commissione  esaminatrice  e  i
criteri di formazione della graduatoria finale. 
  Art. 156 (Corso  di  formazione  e  tirocinio  per  vice  direttore
logistico-gestionale).  -  1.  I  vincitori  del  concorso   di   cui
all'articolo 155 sono nominati vice direttori logistico-gestionali in
prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di  cui  quattro
mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto  superiore
antincendi, e due mesi di tirocinio presso  le  strutture  del  Corpo
nazionale. 
  2. Al termine dei quattro mesi del  corso  di  formazione,  i  vice
direttori logistico-gestionali in prova sostengono un esame all'esito
del quale il capo del Corpo  nazionale,  su  proposta  del  direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un  giudizio  di
idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine  del  tirocinio,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  157,  ricevono   il
giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal  capo  del
Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi  presso  cui
hanno   prestato   il   tirocinio   medesimo.   I   vice    direttori
logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per  una  sola
volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata
proposta del dirigente della struttura del  Corpo  presso  cui  hanno
svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento  del
periodo di prova. 
  3. I vice direttori logistico-gestionali in prova dichiarati idonei
ai servizi di istituto prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel
ruolo dei direttivi logistico-gestionali con  la  qualifica  di  vice
direttore logistico-gestionale, secondo l'ordine della graduatoria di
fine corso. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo  di  prova,  conserva  la  qualifica  rivestita
all'atto dell'ammissione. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. I vice direttori logistico-gestionali sono assegnati ai  servizi
di istituto presso  le  strutture  periferiche  del  Corpo  nazionale
permanendo nella sede  di  prima  assegnazione  per  un  periodo  non
inferiore a due anni, fatte salve le  ipotesi  di  trasferimento  per
incompatibilita'.  L'individuazione  degli  uffici  viene  effettuata
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 161. 
  7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'amministrazione. 
  8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti  dagli  altri
ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico  piu'
favorevole. 
  Art. 157 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 156  i  vice  direttori  logistico-gestionali  in
prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e  ai  servizi
di istituto; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 156, comma 2; 
  e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi
previsti dal programma del corso di formazione; 
  f) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere g) e h); 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso i vice direttori logistico-gestionali in prova  sono  ammessi  a
partecipare  al  primo  corso  successivo  al  riconoscimento   della
idoneita'  psico-fisica  e  a  ripetere,  per  una  sola  volta,   il
tirocinio; 
  h) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata  da  maternita'.   In   tal   caso   i   vice   direttori
logistico-gestionali in prova sono ammessi  a  partecipare  al  primo
corso successivo ai periodi di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a  ripetere,  per
una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione  e  dal  tirocinio  i  vice
direttori logistico-gestionali in prova  responsabili  di  infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi  della  sanzione
pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art.    158    (Promozione    alla    qualifica    di     direttore
logistico-gestionale). - 1. La promozione alla qualifica di direttore
logistico-gestionale e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di
ruolo, ai vice direttori logistico-gestionali  che  abbiano  maturato
due anni di effettivo  servizio  nella  qualifica  e  che  non  siano
incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo  203,
comma 3. 
  2. La durata del  corso  di  formazione  e  del  tirocinio  di  cui
all'articolo 156 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma
1. 
  Art. 159 (Promozione  alla  qualifica  di  direttore  vicedirigente
logistico-gestionale). - 1. La promozione alla qualifica di direttore
vicedirigente  logistico-gestionale  si  consegue  a  ruolo   aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo  al  quale  e'  ammesso  il
personale con la  qualifica  di  direttore  logistico-gestionale  che
abbia maturato cinque anni e sei mesi  di  effettivo  servizio  nella
qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause  di  esclusione
di cui all'articolo 203, comma 3. 
  Art. 160 (Accesso al ruolo dei dirigenti  logistico-gestionali).  -
1. L'accesso alla qualifica di primo  dirigente  logistico-gestionale
avviene, nel limite dei posti disponibili  al  31  dicembre  di  ogni
anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento  di  un
corso di formazione della durata di tre mesi con esame  finale.  Allo
scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti logistico-gestionali
che, alla data di cui al periodo  precedente,  abbiano  maturato  due
anni di effettivo servizio nella qualifica e  non  siano  incorsi  in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo  203,  comma  3,
fermo restando che il personale direttivo  deve  aver  svolto  almeno
nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel  ruolo  dei  direttivi
logistico-gestionali. 
  2. La nomina a primo dirigente logistico-gestionale decorre a tutti
gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si
sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine
della graduatoria formata sulla  base  della  media  tra  i  punteggi
conseguiti  in  sede  di  scrutinio  per   merito   comparativo   per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare  le  conoscenze
di carattere giuridico e gestionale, necessarie  all'esercizio  delle
funzioni dirigenziali. 
  4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le  modalita'
di svolgimento del corso  di  formazione  dirigenziale  e  dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione  della  graduatoria
di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2. 
  Art. 161 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare  allo
scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso  alla
qualifica  di  primo  dirigente  logistico-gestionale,  i   direttori
vicedirigenti logistico-gestionali che non abbiano prestato effettivo
servizio per almeno due anni  presso  le  strutture  periferiche  del
Corpo nazionale. 
  Sezione II (Ruoli dei direttivi e  dei  dirigenti  informatici).  -
Art. 162 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi  e  dei
dirigenti informatici). - 1. Sono  istituiti  i  seguenti  ruoli  dei
direttivi e dei dirigenti informatici: 
  a) ruolo dei direttivi informatici; 
  b) ruolo dei dirigenti informatici. 
  2.  Il  ruolo  dei  direttivi  informatici  e'  articolato  in  tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) vice direttore informatico; 
  b) direttore informatico; 
  c) direttore vicedirigente informatico. 
  3. Il ruolo dei dirigenti informatici e' costituito dalla qualifica
di primo dirigente informatico. 
  4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui al presente articolo e' determinata come segue:  primo  dirigente
informatico, direttivi informatici. 
  5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi  e  dei  dirigenti
informatici e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Art.  163  (Funzioni  del  personale  appartenente  ai  ruoli   dei
direttivi  e  dei  dirigenti  informatici).   -   1.   Il   personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei  dirigenti  informatici  di
cui all'articolo 162 espleta le funzioni proprie della  qualifica  di
appartenenza  anche  a  integrazione  delle  attivita'  svolte  dalle
strutture operative, sia ordinariamente sia  nei  casi  di  calamita'
pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 
  2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in  relazione  alla
qualificazione   professionale   posseduta,   funzioni   informatiche
implicanti   autonoma   responsabilita'   decisionale   e   rilevante
professionalita' connesse all'assolvimento dei compiti  istituzionali
del Corpo nazionale, secondo  i  livelli  di  responsabilita'  e  gli
ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. 
  3. Il personale del ruolo dei  direttivi  informatici  esercita  le
funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attivita' del  dirigente
responsabile dell'ufficio cui e' assegnato  e  lo  coadiuva  per  gli
aspetti organizzativi, procedurali e  di  gestione  generale;  svolge
funzioni   di   direzione   di   unita'   organizzative   nell'ambito
dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato ed  esercita,  nel  quadro
degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, di coordinamento
e di controllo delle attivita' proprie del settore di competenza, con
autonomia organizzativa e responsabilita' dei  risultati  conseguiti;
coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il  collaudo  di
lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessita',  inerenti
al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi  per
i  quali  e'  richiesta  una   specifica   competenza   professionale
direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei
settori di competenza, svolge  attivita'  di  studio  e  di  ricerca,
elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le  fasi  di
sperimentazione, implementazione,  verifica  e  controllo;  effettua,
anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi  di
lavoro, delinea la  struttura  hardware  e  definisce  le  specifiche
tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla  rete;
valuta prodotti di  software  e  soluzioni  hardware;  controlla  gli
standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue  le  attivita'
di  sviluppo  dei  sistemi  informatici;  partecipa  alle   procedure
contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e  alle
procedure di acquisto,  cooperando  alle  attivita'  di  indagine  di
mercato  e  a  quelle  di  collaudo;  svolge,   in   relazione   alla
professionalita'  posseduta,  compiti  di  gestione   ed   attuazione
dell'attivita' di formazione del  personale  del  Corpo  nazionale  e
partecipa in qualita' di componente alle commissioni d'esame; cura lo
sviluppo e il coordinamento delle attivita' connesse  all'innovazione
delle  tecnologie  dell'informazione  e   della   comunicazione.   Il
personale  con  qualifica  di  direttore  vicedirigente  informatico,
altresi',  gestisce,  coordina  e   controlla   processi   lavorativi
complessi,  attinenti  agli  ambiti  di  propria  competenza,   anche
avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo  stesso
possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati
livelli di competenza e puo' essere delegato l'esercizio di  funzioni
dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza;  in  relazione  agli
incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo  201,  assicura
le funzioni vicarie  e  la  provvisoria  sostituzione  del  dirigente
informatico,  in  caso  di  assenza  o  impedimento.  In  assenza  di
personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, il
direttore informatico assume, in via temporanea  e  comunque  per  un
periodo continuativo non superiore a sei mesi,  le  funzioni  vicarie
del dirigente informatico  della  struttura  dei  vigili  del  fuoco,
quando le procedure di mobilita' siano andate deserte e quando non si
possa procedere per esigenze di carattere funzionale  o  di  servizio
all'assegnazione di un direttore  vicedirigente  informatico  di  una
struttura dei vigili del fuoco limitrofa. 
  4. I dirigenti informatici, nell'espletamento  degli  incarichi  di
funzione individuati nella tabella B, allegata al  presente  decreto,
dirigono, coordinano e controllano l'attivita' degli uffici cui  sono
preposti  e  adottano  i  provvedimenti  organizzativi  necessari  ad
assicurarne la funzionalita' e l'efficienza; provvedono alla gestione
delle risorse umane e strumentali  assegnate  agli  uffici  cui  sono
preposti e seguono la formazione  del  personale  dipendente;  curano
l'attuazione  dei  progetti  loro  assegnati  dai  dirigenti  di  cui
all'articolo  141,  adottando  i  provvedimenti   relativi;   possono
esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e
dei fondi loro assegnati per la realizzazione di  ciascun  programma;
formulano proposte ed esprimono  pareri  su  questioni  di  carattere
informatico. 
  Art. 164  (Accesso  al  ruolo  dei  direttivi  informatici).  -  1.
L'accesso  alla  qualifica  di  vice  direttore  informatico  avviene
mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove
scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove  di
esame da  forme  di  preselezione,  il  cui  superamento  costituisce
requisito essenziale per la  successiva  partecipazione  al  concorso
medesimo. Al concorso possono partecipare  i  cittadini  italiani  in
possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle  indicate
nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma  2,  conseguita
al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi  di  laurea
magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio  2009  di  equiparazione  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi
di  laurea  magistrale  ad  indirizzo  informatico   prescritte   per
l'ammissione al concorso di cui al comma 1. 
  3. Il 25 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda  di  ammissione,  della  laurea  magistrale  e  degli   altri
requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei  limiti  di  eta'.  E'
ammesso  a  fruire  della  riserva  il  personale  che,   nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari  o  piu'
grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista
una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per  il
personale volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
del termine stabilito nel bando  di  concorso  per  la  presentazione
della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi  da
almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati,  non
coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti,  secondo  l'ordine
della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei. 
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini  della  formazione  della
graduatoria, la  composizione  della  commissione  esaminatrice  e  i
criteri di formazione della graduatoria finale. 
  Art. 165 (Corso  di  formazione  e  tirocinio  per  vice  direttore
informatico). - 1. I vincitori del concorso di cui  all'articolo  164
sono nominati vice direttori informatici  in  prova.  Il  periodo  di
prova ha la durata di sei mesi, di  cui  quattro  mesi  di  corso  di
formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due
mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 
  2. Al termine dei quattro mesi del  corso  di  formazione,  i  vice
direttori informatici in prova  sostengono  un  esame  all'esito  del
quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale
per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di  idoneita'
allo svolgimento del  tirocinio.  Al  termine  del  tirocinio,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 166, ricevono il  giudizio  di
idoneita' ai servizi di istituto formulato dal  capo  del  Corpo,  su
proposta dei dirigenti  responsabili  delle  sedi  presso  cui  hanno
prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori informatici in prova
sono ammessi a  ripetere,  per  una  sola  volta,  il  tirocinio  con
provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del  dirigente
della struttura  del  Corpo  presso  cui  hanno  svolto  il  medesimo
tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova. 
  3. I vice direttori  informatici  in  prova  dichiarati  idonei  ai
servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati  nel  ruolo
dei  direttivi  informatici  con  la  qualifica  di  vice   direttore
informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo  di  prova,  conserva  la  qualifica  rivestita
all'atto dell'ammissione. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. I vice  direttori  informatici  sono  assegnati  ai  servizi  di
istituto  presso  le  strutture  periferiche  del   Corpo   nazionale
permanendo nella sede  di  prima  assegnazione  per  un  periodo  non
inferiore a due anni, fatte salve le  ipotesi  di  trasferimento  per
incompatibilita'.  L'individuazione  degli  uffici  viene  effettuata
anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 170. 
  7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'amministrazione. 
  8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti  dagli  altri
ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico  piu'
favorevole. 
  Art. 166 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 165 i vice direttori informatici in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e  ai  servizi
di istituto; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 165, comma 2; 
  e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi
previsti dal programma del corso di formazione; 
  f) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere g) e h); 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare
al  primo  corso  successivo  al   riconoscimento   della   idoneita'
psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; 
  h) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da maternita'. In tal caso i vice  direttori  informatici
in prova sono ammessi a partecipare  al  primo  corso  successivo  ai
periodi di assenza  dal  lavoro  previsti  dalle  disposizioni  sulla
tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola  volta,  il
tirocinio. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione  e  dal  tirocinio  i  vice
direttori informatici in prova responsabili  di  infrazioni  punibili
con  sanzioni  disciplinari  pari  o  piu'   gravi   della   sanzione
pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art. 167 (Promozione alla qualifica di direttore informatico). - 1.
La promozione alla qualifica di direttore informatico e' conferita  a
ruolo  aperto,  secondo  l'ordine  di  ruolo,   ai   vice   direttori
informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella
qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione
di cui all'articolo 203, comma 3. 
  2. La durata del  corso  di  formazione  e  del  tirocinio  di  cui
all'articolo 165 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma
1. 
  Art. 168 (Promozione  alla  qualifica  di  direttore  vicedirigente
informatico).  -  1.  La  promozione  alla  qualifica  di   direttore
vicedirigente  informatico  si  consegue  a  ruolo  aperto,  mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di direttore informatico che abbia maturato cinque  anni
e sei mesi di effettivo  servizio  nella  qualifica  e  che  non  sia
incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo  203,
comma 3. 
  Art. 169  (Accesso  al  ruolo  dei  dirigenti  informatici).  -  1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico avviene,  nel
limite dei posti disponibili al 31 dicembre di  ogni  anno,  mediante
scrutinio per  merito  comparativo  e  superamento  di  un  corso  di
formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo  scrutinio
sono ammessi i direttori vicedirigenti informatici che, alla data  di
cui al periodo precedente, abbiano maturato  due  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di
esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo  restando  che  il
personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei  mesi  di
effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici. 
  2. La nomina a primo dirigente  informatico  decorre  a  tutti  gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  nel  quale  si
sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine
della graduatoria formata sulla  base  della  media  tra  i  punteggi
conseguiti  in  sede  di  scrutinio  per   merito   comparativo   per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi ed e' finalizzato a perfezionare  le  conoscenze
di carattere organizzativo  e  gestionale,  necessarie  all'esercizio
delle funzioni dirigenziali. 
  4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le  modalita'
di svolgimento del corso  di  formazione  dirigenziale  e  dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione  della  graduatoria
di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2. 
  Art. 170 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare  allo
scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso  alla
qualifica di primo dirigente informatico, i  direttori  vicedirigenti
informatici che non abbiano prestato effettivo  servizio  per  almeno
due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale. 
  Sezione III (Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). -  Art.  171
(Istituzione   e    articolazione    del    ruolo    dei    direttivi
tecnico-scientifici). -  1.  E'  istituito  il  ruolo  dei  direttivi
tecnico-scientifici, articolato in tre  qualifiche  che  assumono  le
seguenti denominazioni: 
  a) vice direttore tecnico-scientifico; 
  b) direttore tecnico-scientifico; 
  c) direttore vicedirigente tecnico-scientifico. 
  2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo  di
cui  al  presente  articolo  e'  determinata  come  segue:  direttore
vicedirigente tecnico-scientifico,  direttore  tecnico-scientifico  e
vice direttore tecnico-scientifico. 
  3.   La   dotazione    organica    del    ruolo    dei    direttivi
tecnico-scientifici e' fissata nella tabella A allegata  al  presente
decreto. 
  Art.  172  (Funzioni  del  personale  appartenente  al  ruolo   dei
direttivi tecnico-scientifici). - 1.  Il  personale  appartenente  al
ruolo dei  direttivi  tecnico-scientifici  di  cui  all'articolo  171
espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza  anche  a
integrazione delle attivita' svolte dalle  strutture  operative,  sia
ordinariamente sia  nei  casi  di  calamita'  pubbliche  o  in  altre
situazioni di emergenza. 
  2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in  relazione  alla
qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche
implicanti   autonoma   responsabilita'   decisionale   e   rilevante
professionalita', connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali
del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni
vigenti, secondo  i  livelli  di  responsabilita'  e  gli  ambiti  di
competenza   correlati   alla   qualifica    ricoperta.    All'ambito
tecnico-scientifico  afferiscono,   in   relazione   alla   specifica
qualificazione professionale del  personale,  settori  di  competenza
attinenti  all'applicazione  delle  scienze   biologiche,   chimiche,
geologiche, agro-forestali, psicologiche  e  di  eventuali  ulteriori
discipline di interesse del  Corpo  nazionale,  da  individuarsi  con
decreto del capo del Dipartimento. 
  3.  Il  personale  del  ruolo  dei  direttivi   tecnico-scientifici
esercita le funzioni di cui al comma  1,  partecipando  all'attivita'
del  dirigente  responsabile  dell'ufficio  cui  e'  assegnato  e  lo
coadiuva per gli aspetti organizzativi,  procedurali  e  di  gestione
generale;  svolge  funzioni  di  direzione  di  unita'  organizzative
nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui e' assegnato  ed  esercita,
nel quadro degli indirizzi ricevuti  e  nell'ambito  della  specifica
professionalita'   posseduta,   compiti   di    pianificazione,    di
coordinamento e di controllo delle attivita' proprie del  settore  di
competenza,  con  autonomia  organizzativa  e   responsabilita'   dei
risultati  conseguiti;  coordina  e   cura   la   progettazione,   la
realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi  un  elevato
grado  di  complessita',  inerenti  al  proprio  specifico  indirizzo
professionale; svolge gli incarichi per  i  quali  e'  richiesta  una
specifica competenza professionale direttamente attinente  al  titolo
di studio posseduto; nell'ambito dei settori  di  competenza,  svolge
attivita' di  studio  e  di  ricerca,  elabora  proposte  e  progetti
particolareggiati  e   ne   segue   le   fasi   di   sperimentazione,
implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualita' di
responsabile di unita' organizzative, di laboratori di ricerca  e  di
impianti di prova, attivita' di analisi e di sviluppo dei processi  e
degli strumenti  di  lavoro  del  Corpo  nazionale,  con  particolare
riferimento alle  esigenze  definite  dalle  direzioni  centrali  del
Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento
di  lavori,  servizi  e  forniture  e  alle  procedure  di  acquisto,
cooperando anche alle fasi di indagine  di  mercato  e  a  quelle  di
collaudo;  svolge,  in  relazione  alla  professionalita'  posseduta,
compiti di gestione e di attuazione dell'attivita' di formazione  del
personale del Corpo nazionale e partecipa in qualita'  di  componente
alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di  direttore
vicedirigente  tecnico-scientifico,  inoltre,  gestisce,  coordina  e
controlla processi lavorativi complessi,  attinenti  agli  ambiti  di
propria  competenza,  anche  avvalendosi  delle   risorse   umane   e
strumentali  assegnate.  Allo  stesso   possono   essere   attribuiti
incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza. 
  Art. 173 (Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1.
L'accesso  alla  qualifica  di  vice  direttore   tecnico-scientifico
avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti  in  almeno
due prove scritte e una prova orale, con facolta' di far precedere le
prove  di  esame  da  forme  di  preselezione,  il  cui   superamento
costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione  al
concorso  medesimo.  Al  concorso  possono  partecipare  i  cittadini
italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico, tra quelle
indicate nel decreto del Ministro dell'interno di  cui  al  comma  2,
conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  e  del  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle
classi  di   laurea   magistrale.   Sono   fatte   salve,   ai   fini
dell'ammissione al concorso, le  lauree  universitarie  ad  indirizzo
tecnico e scientifico conseguite secondo  gli  ordinamenti  didattici
previgenti  ed  equiparate  ai  sensi  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con  il
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di  vecchio  ordinamento,
lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali
(LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici
concorsi; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi
di laurea magistrale ad indirizzo tecnico  e  scientifico  prescritte
per l'ammissione al concorso di cui al comma 1. 
  3. Il 25 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda  di  ammissione,  della  laurea  magistrale  e  degli   altri
requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei  limiti  di  eta'.  E'
ammesso  a  fruire  della  riserva  il  personale  che,   nell'ultimo
triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari  o  piu'
grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista
una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per  il
personale volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
del termine stabilito nel bando  di  concorso  per  la  presentazione
della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi  da
almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla  qualifica  di  vice  direttore  tecnico-scientifico.  I   posti
riservati, non coperti per mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,
secondo l'ordine  della  graduatoria,  ai  partecipanti  al  concorso
risultati idonei. 
  4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  5.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli
valutabili, a parita' di punteggio, ai fini  della  formazione  della
graduatoria, la  composizione  della  commissione  esaminatrice  e  i
criteri di formazione della graduatoria finale. 
  Art. 174 (Corso  di  formazione  e  tirocinio  per  vice  direttore
tecnico-scientifico).  -  1.  I  vincitori  del   concorso   di   cui
all'articolo 173 sono nominati vice direttori tecnico-scientifici  in
prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di  cui  quattro
mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto  superiore
antincendi, e due mesi di tirocinio presso  le  strutture  del  Corpo
nazionale. 
  2. Al termine dei quattro mesi del  corso  di  formazione,  i  vice
direttori tecnico-scientifici in prova sostengono un esame  all'esito
del quale il capo del Corpo  nazionale,  su  proposta  del  direttore
centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un  giudizio  di
idoneita' allo svolgimento del tirocinio. Al termine  del  tirocinio,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  175,  ricevono   il
giudizio di idoneita' ai servizi di istituto formulato dal  capo  del
Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi  presso  cui
hanno   prestato   il   tirocinio   medesimo.   I   vice    direttori
tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere,  per  una  sola
volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata
proposta del dirigente della struttura del  Corpo  presso  cui  hanno
svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento  del
periodo di prova. 
  3. I vice direttori tecnico-scientifici in prova dichiarati  idonei
ai servizi di istituto prestano  giuramento  e  sono  confermati  nel
ruolo dei direttivi tecnico-scientifici  con  la  qualifica  di  vice
direttore tecnico-scientifico, secondo l'ordine della graduatoria  di
fine corso. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo  di  prova,  conserva  la  qualifica  rivestita
all'atto dell'ammissione. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. I vice direttori tecnico-scientifici sono assegnati  ai  servizi
di istituto presso le strutture del Corpo nazionale permanendo  nella
sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a  due  anni,
fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilita'. 
  7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'amministrazione. 
  8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti  dagli  altri
ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico  piu'
favorevole. 
  Art. 175 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova
che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e  ai  servizi
di istituto; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 174, comma 2; 
  e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi
previsti dal programma del corso di formazione; 
  f) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere g) e h); 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso i vice direttori tecnico-scientifici in  prova  sono  ammessi  a
partecipare  al  primo  corso  successivo  al  riconoscimento   della
idoneita'  psico-fisica  e  a  ripetere,  per  una  sola  volta,   il
tirocinio; 
  h) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata  da  maternita'.   In   tal   caso   i   vice   direttori
tecnico-scientifici in prova sono  ammessi  a  partecipare  al  primo
corso successivo ai periodi di  assenza  dal  lavoro  previsti  dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a  ripetere,  per
una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione  e  dal  tirocinio  i  vice
direttori tecnico-scientifici in  prova  responsabili  di  infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi  della  sanzione
pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art.    176    (Promozione    alla    qualifica    di     direttore
tecnico-scientifico). - 1. La promozione alla qualifica di  direttore
tecnico-scientifico e' conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine  di
ruolo, ai vice direttori tecnico-scientifici che abbiano maturato due
anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 
  2. La durata del  corso  di  formazione  e  del  tirocinio  di  cui
all'articolo 174 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma
1. 
  Art. 177 (Promozione  alla  qualifica  di  direttore  vicedirigente
tecnico-scientifico). - 1. La promozione alla qualifica di  direttore
vicedirigente  tecnico-scientifico  si  consegue  a   ruolo   aperto,
mediante scrutinio per merito comparativo  al  quale  e'  ammesso  il
personale con la qualifica di direttore tecnico-scientifico che abbia
maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica
e che non sia incorso in alcuna delle  cause  di  esclusione  di  cui
all'articolo 203, comma 3. 
  Sezione IV (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari).  -  Art.
178 (Istituzione e  articolazione  dei  ruoli  dei  direttivi  e  dei
dirigenti sanitari).  -  1.  Sono  istituiti  i  seguenti  ruoli  dei
direttivi e dei dirigenti sanitari: 
  a) ruolo dei direttivi sanitari; 
  b) ruolo dei dirigenti sanitari. 
  2. Il ruolo dei direttivi sanitari e' articolato in tre  qualifiche
che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) vice direttore sanitario; 
  b) direttore sanitario; 
  c) direttore vicedirigente sanitario. 
  3. Il ruolo dei dirigenti sanitari e' articolato in due  qualifiche
che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) primo dirigente sanitario; 
  b) dirigente superiore sanitario. 
  4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui  al  presente  articolo  e'  determinata  come  segue:  dirigente
superiore sanitario, primi dirigenti sanitari e direttivi sanitari. 
  5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi  e  dei  dirigenti
sanitari e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Art.  179  (Funzioni  del  personale  appartenente  ai  ruoli   dei
direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Il  personale  appartenente
ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di  cui  all'articolo
178, fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  6,  lettera  z),
della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  espleta  le  funzioni  proprie
della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle  attivita'
svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi  di
calamita' pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 
  2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni: 
  a)  provvede  all'accertamento  dell'idoneita'   psico-fisica   dei
candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del  Corpo
nazionale e alla verifica, anche collegiale,  della  persistenza  dei
requisiti psico-fisici; 
  b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina  preventiva  del
personale, inclusa la gestione del libretto individuale  sanitario  e
di rischio; 
  c)   nell'ambito   delle   strutture   dipendenti   dal   Ministero
dell'interno, svolge attivita' di medico nel settore  della  medicina
del lavoro e, dopo aver  esercitato  per  almeno  quattro  anni  tali
attribuzioni, espleta,  altresi',  le  attivita'  di  sorveglianza  e
vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis  e  3,  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni; 
  d)   nell'ambito   delle   strutture   dipendenti   dal   Ministero
dell'interno, svolge le funzioni  di  medico  competente,  dopo  aver
esercitato per almeno quattro anni le attivita' di medico nel settore
della medicina del lavoro; 
  e)  provvede  all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  degli
aspiranti all'abilitazione all'espletamento del  servizio  antincendi
negli aeroporti non compresi nella  tabella  A  allegata  al  decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive  modificazioni,  negli
eliporti  e  nelle  elisuperfici,   nonche'   alla   verifica   della
persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che  e'  gia'
in possesso dell'abilitazione stessa; 
  f) rilascia certificazioni di idoneita' psico-fisica con le  stesse
attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate; 
  g)  provvede  all'istruttoria  delle  pratiche  medico-legali   del
personale del Corpo nazionale e  partecipa,  con  voto  deliberativo,
alle commissioni di cui all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193,
194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e  successive
modificazioni, allorche' vengono prese in esame pratiche relative  al
personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale; 
  h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo
1-ter del  decreto-legge  31  marzo  2005,  n.  45,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89; 
  i) svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di
gestione ed attuazione dell'attivita' di formazione del personale del
Corpo  nazionale  e  partecipa  in  qualita'   di   componente   alle
commissioni d'esame; 
  l) sovrintende all'attivita', svolta in  sede  locale,  finalizzata
alla  preparazione  del  personale  in  materia  di  primo   soccorso
sanitario; 
  m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092; 
  n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi  ai  controlli
sanitari  dei  dipendenti  addetti  e   dei   locali   adibiti   alla
manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande  al  personale
del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture
sanitarie pubbliche territorialmente competenti; 
  o)  partecipa  allo  sviluppo  e  all'aggiornamento   del   settore
sanitario  del   Corpo   nazionale,   anche   attraverso   forme   di
collaborazione con le strutture sanitarie  della  Polizia  di  Stato,
delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti; 
  p) fa parte delle commissioni mediche locali  di  cui  all'articolo
119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e  di
cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
dicembre 1992, n. 495. 
  3. Il  personale  appartenente  al  ruolo  dei  direttivi  sanitari
esercita le funzioni di cui al comma  2,  partecipando  all'attivita'
del  dirigente  responsabile  dell'ufficio  cui  e'  assegnato  e  lo
coadiuva per gli aspetti organizzativi,  procedurali  e  di  gestione
generale;  svolge  funzioni  di  direzione  di  unita'  organizzative
nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato  ed  esercita,  nel  quadro
degli   indirizzi   ricevuti   e    nell'ambito    della    specifica
professionalita' posseduta, compiti di pianificazione,  coordinamento
e controllo delle attivita'  del  settore  sanitario,  con  autonomia
organizzativa e responsabilita' dei risultati conseguiti; svolge  gli
incarichi  per  i  quali  e'  richiesta  una   specifica   competenza
professionale direttamente attinente al titolo di  studio  posseduto;
nell'ambito dei settori di competenza, svolge attivita' di  studio  e
di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne  segue
le fasi di sperimentazione, implementazione,  verifica  e  controllo;
partecipa alle procedure contrattuali per  l'affidamento  di  lavori,
servizi e forniture e alle procedure di  acquisto,  cooperando  anche
alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici
cui  e'  preposto  personale  appartenente  al  ruolo  dei  dirigenti
sanitari, il vice direttore sanitario, il direttore  sanitario  e  il
direttore  vicedirigente  sanitario  partecipano  all'attivita'   del
dirigente  sanitario  e  lo  sostituiscono  in  caso  di  assenza   o
impedimento. 
  4. I dirigenti sanitari sono titolari degli incarichi  di  funzione
indicati   nella   tabella   B,   allegata   al   presente   decreto;
nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono,  coordinano
e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed  adottano
i   provvedimenti   organizzativi   necessari   ad   assicurare    la
funzionalita' e l'efficienza del settore  di  competenza;  provvedono
alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici
cui sono preposti e seguono la formazione del  personale  dipendente;
curano  l'attuazione  dei  progetti  loro  assegnati,   adottando   i
provvedimenti relativi; possono esercitare  i  poteri  di  spesa  nei
limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per  la
realizzazione di ciascun programma; formulano proposte  ed  esprimono
pareri su questioni di carattere sanitario. 
  5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
sanitari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita'
inerenti all'esercizio delle  attivita'  libero-professionali,  fermo
restando  il  divieto,  per   i   medici,   di   svolgere   attivita'
libero-professionale,  a  titolo   oneroso,   nei   confronti   degli
appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali  nei
quali e' coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo. 
  6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti
sanitari riveste la qualifica di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria
relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c). 
  Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari). - 1.  L'accesso
alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante  concorso
pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte
e una prova orale, con facolta' di far precedere le prove di esame da
forme di  preselezione,  il  cui  superamento  costituisce  requisito
essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo.  Al
concorso possono partecipare i cittadini  italiani  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine
di un corso di laurea magistrale ai sensi del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, e del decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  9
luglio 2007,  n.  157,  di  determinazione  delle  classi  di  laurea
magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio  2009  di  equiparazione  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
  e)  abilitazione  all'esercizio  professionale  e   iscrizione   al
relativo albo; 
  f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari
esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso; 
  g) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  h) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Il 25 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda  di  ammissione,  della   laurea   magistrale,   dei   titoli
abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad  esclusione
dei limiti di eta'. E' ammesso a fruire della  riserva  il  personale
che, nel  triennio  precedente,  non  abbia  riportato  una  sanzione
disciplinare pari o  piu'  grave  della  sanzione  pecuniaria.  Nella
procedura e' altresi' prevista una riserva, pari al 10 per cento  dei
posti messi  a  concorso,  per  il  personale  volontario  del  Corpo
nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel  bando
di concorso per la presentazione della  domanda  di  ammissione,  sia
iscritto  negli  appositi  elenchi  da  almeno  sette  anni  e  abbia
effettuato non meno di duecento giorni di  servizio,  fermi  restando
gli altri requisiti previsti per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
direttore sanitario. I posti riservati, non coperti per  mancanza  di
vincitori, sono conferiti, secondo  l'ordine  della  graduatoria,  ai
partecipanti al concorso risultati idonei. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e del concorso, le  prove  di  esame,  le  categorie  dei
titoli da ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e  i
criteri di formazione della graduatoria finale. 
  Art. 181 (Corso  di  formazione  e  tirocinio  per  vice  direttore
sanitario). - 1. I vincitori del concorso  di  cui  all'articolo  180
sono nominati vice direttori sanitari in prova. Il periodo  di  prova
ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di  formazione
residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e  due  mesi  di
tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale. 
  2. Al termine dei quattro mesi del  corso  di  formazione,  i  vice
direttori sanitari in prova sostengono un esame all'esito  del  quale
il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore  centrale  per
la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneita' allo
svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio,  fermo  restando
quanto previsto dall'articolo 182, ricevono il giudizio di  idoneita'
ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta  dei
dirigenti responsabili  delle  sedi  presso  cui  hanno  prestato  il
tirocinio medesimo. I vice direttori sanitari in prova sono ammessi a
ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo
del  Corpo  nazionale,  su  motivata  proposta  del  dirigente  della
struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai
fini del definitivo superamento del periodo di prova. 
  3. I vice direttori sanitari in prova dichiarati idonei ai  servizi
di istituto prestano giuramento  e  sono  confermati  nel  ruolo  dei
direttivi sanitari con  la  qualifica  di  vice  direttore  sanitario
secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo  di  prova,  conserva  la  qualifica  rivestita
all'atto dell'ammissione. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. I vice direttori sanitari sono assegnati ai servizi di  istituto
presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di
prima assegnazione per un periodo non inferiore  a  due  anni,  fatte
salve   le   ipotesi   di   trasferimento    per    incompatibilita'.
L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 187. 
  7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'amministrazione. 
  8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti  dagli  altri
ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico  piu'
favorevole. 
  Art. 182 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 181 i vice direttori sanitari in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e  ai  servizi
di istituto; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 181, comma 2; 
  e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi
previsti dal programma del corso di formazione; 
  f) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere g) e h); 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al
primo corso successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica
e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio; 
  h) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da maternita'. In tal caso i vice direttori  sanitari  in
prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi
di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela  delle
lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione  e  dal  tirocinio  i  vice
direttori sanitari in prova responsabili di infrazioni  punibili  con
sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art. 183 (Promozione alla qualifica di direttore sanitario).  -  1.
La promozione alla qualifica di direttore sanitario  e'  conferita  a
ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice  direttori  sanitari
che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e
che non siano incorsi in alcuna delle  cause  di  esclusione  di  cui
all'articolo 203, comma 3. 
  2. La durata del  corso  di  formazione  e  del  tirocinio  di  cui
all'articolo 181 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma
1. 
  Art. 184 (Promozione  alla  qualifica  di  direttore  vicedirigente
sanitario).  -  1.  La  promozione  alla   qualifica   di   direttore
vicedirigente  sanitario  si  consegue  a  ruolo   aperto,   mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di direttore sanitario che abbia maturato cinque anni  e
sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia  incorso
in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 
  Art. 185 (Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari). - 1.  L'accesso
alla qualifica di primo dirigente sanitario avviene, nel  limite  dei
posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per
merito comparativo e superamento di  un  corso  di  formazione  della
durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio  sono  ammessi  i
direttori vicedirigenti sanitari che,  alla  predetta  data,  abbiano
maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e  non  siano
incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo  203,
comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve  aver  svolto
almeno nove anni e sei mesi  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  dei
direttivi. 
  2. La nomina a  primo  dirigente  sanitario  decorre  a  tutti  gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  nel  quale  si
sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine
della graduatoria formata sulla  base  della  media  tra  i  punteggi
conseguiti  in  sede  di  scrutinio  per   merito   comparativo   per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi, ha un indirizzo  prevalentemente  professionale
ed  e'  finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze   di   carattere
organizzativo e gestionale necessarie  all'esercizio  delle  funzioni
dirigenziali. 
  4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le  modalita'
di svolgimento del corso  di  formazione  dirigenziale  e  dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione  della  graduatoria
di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2. 
  Art.  186  (Promozione  alla  qualifica  di   dirigente   superiore
sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente  superiore
sanitario si  consegue,  nel  limite  dei  posti  disponibili  al  31
dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito  comparativo  al
quale e' ammesso il personale con la  qualifica  di  primo  dirigente
sanitario che,  alla  predetta  data,  abbia  maturato  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna  delle
cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 
  2. Le promozioni decorrono a  tutti  gli  effetti  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
organiche. 
  Art. 187 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare  allo
scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso  alla
qualifica di primo dirigente  sanitario,  i  direttori  vicedirigenti
sanitari che non abbiano prestato effettivo servizio per  almeno  due
anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale. 
  Sezione V (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). -
Art. 188 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi  e  dei
dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei
direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi: 
  a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi; 
  b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi. 
  2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi  e'  articolato  in  tre
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) vice direttore ginnico-sportivo; 
  b) direttore ginnico-sportivo; 
  c) direttore vicedirigente ginnico-sportivo. 
  3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi  e'  articolato  in  due
qualifiche che assumono le seguenti denominazioni: 
  a) primo dirigente ginnico-sportivo; 
  b) dirigente superiore ginnico-sportivo. 
  4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli  di
cui  al  presente  articolo  e'  determinata  come  segue:  dirigente
superiore  ginnico-sportivo,  primo  dirigente   ginnico-sportivo   e
direttivi ginnico-sportivi. 
  5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi  e  dei  dirigenti
ginnico-sportivi e' fissata nella  tabella  A  allegata  al  presente
decreto. 
  Art.  189  (Funzioni  del  personale  appartenente  ai  ruoli   dei
direttivi e  dei  dirigenti  ginnico-sportivi).  -  1.  Il  personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti  ginnico-sportivi
di cui all'articolo 188 espleta le funzioni proprie  della  qualifica
di appartenenza anche a integrazione  delle  attivita'  svolte  dalle
strutture operative, sia ordinariamente sia  nei  casi  di  calamita'
pubbliche o in altre situazioni di emergenza. 
  2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni: 
  a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso,  o
di   collegi,   istituzionalmente   od   occasionalmente   istituiti,
all'accertamento dell'idoneita' al servizio dei candidati ai concorsi
pubblici o interni per l'accesso ai ruoli  del  personale  del  Corpo
nazionale; 
  b)   provvede   alla   preparazione   motoria,   all'organizzazione
dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza
fisica del  personale  del  Corpo  nazionale,  anche  promuovendo  la
partecipazione  del  personale  medesimo  ad  attivita'   agonistiche
interne  ed  esterne  al  Corpo  nazionale  nell'ambito  dei   gruppi
sportivi; 
  c) sovrintende, coordina,  controlla  e  promuove  l'attivita'  dei
gruppi sportivi del Corpo nazionale  e  attua  i  programmi  previsti
dalle  convenzioni  stipulate  con  il  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI), concernenti le attivita' sportive praticate in campo
nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale; 
  d) partecipa alla formulazione dei programmi di  addestramento  del
personale  del  Corpo  nazionale,  organizza  e  svolge,  presso   le
strutture e gli istituti di istruzione del  Corpo  stesso,  attivita'
didattica e addestrativa nel settore di competenza  e  partecipa,  in
qualita' di componente, alle commissioni d'esame; 
  e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale  italiano
(CONI), le federazioni sportive nazionali,  gli  uffici  sportivi  di
altri  corpi  dello  Stato,  le  altre  organizzazioni   sportive   e
professionali   nazionali   e   internazionali   e   le   istituzioni
universitarie; 
  f) effettua studi e ricerche nel settore  motorio,  anche  ai  fini
della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando
proposte  e  progetti  particolareggiati  e  ne  segue  le  fasi   di
sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; 
  g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle  prove
ginniche e motorie per i corsi e i concorsi; 
  h)  espleta  le  funzioni  di  direzione   gestionale   e   tecnica
nell'ambito del ruolo degli atleti del  gruppo  sportivo  vigili  del
fuoco Fiamme Rosse. 
  3.   Il   personale   appartenente   al   ruolo    dei    direttivi
ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma  2,  partecipando
all'attivita'  del  dirigente  responsabile   dell'ufficio   cui   e'
assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali  e
di  gestione  generale;  svolge  funzioni  di  direzione  di   unita'
organizzative nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato ed  esercita,
nel quadro degli indirizzi ricevuti  e  nell'ambito  della  specifica
professionalita' posseduta, compiti di pianificazione,  coordinamento
e  controllo  delle  attivita'  del  settore  ginnico-sportivo,   con
autonomia organizzativa e responsabilita' dei  risultati  conseguiti;
svolge  gli  incarichi  per  i  quali  e'  richiesta  una   specifica
competenza professionale direttamente attinente al titolo  di  studio
posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di
lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto,  cooperando
anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo;  negli
uffici cui e' preposto personale appartenente al ruolo dei  dirigenti
ginnico-sportivi, il vice direttore  ginnico-sportivo,  il  direttore
ginnico-sportivo  e  il  direttore   vicedirigente   ginnico-sportivo
partecipano  all'attivita'  del  dirigente  ginnico-sportivo   e   lo
sostituiscono in caso di assenza o impedimento. 
  4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari  degli  incarichi  di
funzione indicati nella tabella  B,  allegata  al  presente  decreto;
nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono,  coordinano
e controllano l'attivita' degli uffici cui sono preposti ed  adottano
i   provvedimenti   organizzativi   necessari   ad   assicurare    la
funzionalita' e l'efficienza del settore  di  competenza;  provvedono
alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici
cui sono preposti e seguono la formazione del  personale  dipendente;
curano  l'attuazione  dei  progetti  loro  assegnati,   adottando   i
provvedimenti relativi; possono esercitare  i  poteri  di  spesa  nei
limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per  la
realizzazione di ciascun programma; formulano proposte  ed  esprimono
pareri su questioni afferenti all'attivita' ginnico-sportiva. 
  Art. 190 (Accesso al ruolo dei direttivi  ginnico-sportivi).  -  1.
L'accesso alla qualifica di vice direttore  ginnico-sportivo  avviene
mediante concorso pubblico,  per  titoli  ed  esami,  consistenti  in
almeno due prove scritte e una  prova  orale,  con  facolta'  di  far
precedere le  prove  di  esame  da  forme  di  preselezione,  il  cui
superamento  costituisce  requisito  essenziale  per  la   successiva
partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono  partecipare
i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) godimento dei diritti politici; 
  b) eta' stabilita con regolamento adottato ai  sensi  dell'articolo
3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
  c) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i
requisiti stabiliti con regolamento  del  Ministro  dell'interno,  da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge  23  agosto
1988, n. 400; 
  d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive,  conseguita  al
termine di un corso di laurea magistrale ai  sensi  del  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi  di  laurea
magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le
lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo
gli ordinamenti didattici  previgenti  ed  equiparate  ai  sensi  del
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione del 9 luglio  2009  di  equiparazione  tra  diplomi  di
lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex  decreto
n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai  fini
della partecipazione ai pubblici concorsi; 
  e) qualita' morali e di condotta previste  dall'articolo  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
  f) gli altri requisiti generali per la partecipazione  ai  pubblici
concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione. 
  2. Il 25 per cento dei posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza  del
termine stabilito nel bando di concorso per  la  presentazione  della
domanda  di  ammissione,  della  laurea  magistrale  e  degli   altri
requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei  limiti  di  eta'.  E'
ammesso a  fruire  della  riserva  il  personale  che,  nel  triennio
precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o piu'
grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura e' altresi' prevista
una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per  il
personale volontario del Corpo nazionale che, alla data  di  scadenza
del termine stabilito nel bando  di  concorso  per  la  presentazione
della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi  elenchi  da
almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento  giorni  di
servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti  per  l'accesso
alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti riservati,
non coperti  per  mancanza  di  vincitori,  sono  conferiti,  secondo
l'ordine della graduatoria, ai  partecipanti  al  concorso  risultati
idonei. 
  3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano  stati  destituiti
dai pubblici  uffici  o  espulsi  dalle  Forze  armate  e  dai  corpi
militarmente   organizzati   o   che   abbiano   riportato   sentenza
irrevocabile di condanna per delitto non colposo o  che  siano  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
  4.  A  parita'  di  merito,  l'appartenenza  al   Corpo   nazionale
costituisce titolo di preferenza, fermi  restando  gli  altri  titoli
preferenziali previsti dall'ordinamento vigente. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti  le   modalita'   di   svolgimento   dell'eventuale   prova
preliminare e del concorso, le  prove  di  esame,  le  categorie  dei
titoli da ammettere a valutazione e  il  punteggio  da  attribuire  a
ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e  i
criteri di formazione della graduatoria finale. 
  Art. 191 (Corso  di  formazione  e  tirocinio  per  vice  direttore
ginnico-sportivo). - 1. I vincitori del concorso di cui  all'articolo
190 sono  nominati  vice  direttori  ginnico-sportivi  in  prova.  Il
periodo di prova ha la durata di sei mesi, di  cui  quattro  mesi  di
corso  di  formazione  residenziale   presso   l'Istituto   superiore
antincendi, e due mesi di tirocinio presso  le  strutture  del  Corpo
nazionale. 
  2. Al termine dei quattro mesi del  corso  di  formazione,  i  vice
direttori ginnico-sportivi in prova sostengono un esame all'esito del
quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale
per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di  idoneita'
allo svolgimento del  tirocinio.  Al  termine  del  tirocinio,  fermo
restando quanto previsto dall'articolo 192, ricevono il  giudizio  di
idoneita' ai  servizi  di  istituto  formulato  dal  capo  del  Corpo
nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle  sedi  presso
cui  hanno  prestato  il  tirocinio  medesimo.   I   vice   direttori
ginnico-sportivi in prova sono  ammessi  a  ripetere,  per  una  sola
volta, il tirocinio con provvedimento del capo del  Corpo  nazionale,
su motivata proposta del dirigente della struttura del  Corpo  presso
cui hanno svolto  il  medesimo  tirocinio,  ai  fini  del  definitivo
superamento del periodo di prova. 
  3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova dichiarati idonei  ai
servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati  nel  ruolo
dei direttivi ginnico-sportivi con la  qualifica  di  vice  direttore
ginnico-sportivo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. 
  4. Il personale gia' appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che
non supera il periodo  di  prova,  conserva  la  qualifica  rivestita
all'atto dell'ammissione. 
  5.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione e del  tirocinio,  i
criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di
svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri  per  la  formazione
della graduatoria di fine corso. 
  6. I vice direttori ginnico-sportivi sono assegnati ai  servizi  di
istituto presso le direzioni regionali o  interregionali  dei  vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della  difesa  civile,  permanendo
nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore  a  due
anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento  per  incompatibilita'.
L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in  relazione  a
quanto previsto dall'articolo 197. 
  7. L'assegnazione di cui al comma 6 e' effettuata in relazione alla
scelta  manifestata  dagli   interessati   secondo   l'ordine   della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'amministrazione. 
  8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti  dagli  altri
ruoli del Corpo nazionale e' assegnato il trattamento economico  piu'
favorevole. 
  Art. 192 (Dimissioni ed espulsione dal corso di  formazione  e  dal
tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio
di cui all'articolo 191 i vice direttori  ginnico-sportivi  in  prova
che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano i giudizi di idoneita' al tirocinio e  ai  servizi
di istituto; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio; 
  d) non superino il periodo  di  tirocinio,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 191, comma 2; 
  e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi
previsti dal programma del corso di formazione; 
  f) siano stati  per  qualsiasi  motivo  assenti  dal  corso  e  dal
tirocinio per piu' di trenta giorni, anche non consecutivi,  salvi  i
casi di cui alle lettere g) e h); 
  g) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata da infermita' contratta durante il corso o  il  tirocinio
ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora
si tratti di personale gia' appartenente al Corpo nazionale. In  tale
caso i vice  direttori  ginnico-sportivi  in  prova  sono  ammessi  a
partecipare  al  primo  corso  successivo  al  riconoscimento   della
idoneita'  psico-fisica  e  a  ripetere,  per  una  sola  volta,   il
tirocinio; 
  h) siano stati assenti dal  corso  e  dal  tirocinio  per  piu'  di
cinquanta giorni,  anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata
determinata  da  maternita'.   In   tal   caso   i   vice   direttori
ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al  primo  corso
successivo  ai  periodi  di  assenza  dal   lavoro   previsti   dalle
disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a  ripetere,  per
una sola volta, il tirocinio. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione  e  dal  tirocinio  i  vice
direttori  ginnico-sportivi  in  prova  responsabili  di   infrazioni
punibili con sanzioni disciplinari pari o piu' gravi  della  sanzione
pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h),  la
dimissione e l'espulsione dal corso e  dal  tirocinio  comportano  la
cessazione di ogni  rapporto  con  l'amministrazione,  salvo  che  si
tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale. 
  Art. 193 (Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo).
- 1. La promozione alla qualifica di  direttore  ginnico-sportivo  e'
conferita  a  ruolo  aperto,  secondo  l'ordine  di  ruolo,  ai  vice
direttori ginnico-sportivi che abbiano maturato due anni di effettivo
servizio nella qualifica e che non  siano  incorsi  in  alcuna  delle
cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. 
  2. La durata del  corso  di  formazione  e  del  tirocinio  di  cui
all'articolo 191 e' computata nel periodo di servizio di cui al comma
1. 
  Art. 194 (Promozione  alla  qualifica  di  direttore  vicedirigente
ginnico-sportivo). - 1. La promozione  alla  qualifica  di  direttore
vicedirigente ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto,  mediante
scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con
la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia maturato  cinque
anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che  non  sia
incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo  203,
comma 3. 
  Art. 195 (Accesso al ruolo dei dirigenti  ginnico-sportivi).  -  1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene,
nel limite dei  posti  disponibili  al  31  dicembre  di  ogni  anno,
mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di  un  corso
di formazione della  durata  di  tre  mesi  con  esame  finale.  Allo
scrutinio sono ammessi  i  direttori  vicedirigenti  ginnico-sportivi
che, alla data di cui al periodo  precedente,  abbiano  maturato  due
anni di effettivo servizio nella qualifica e  non  siano  incorsi  in
alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo  203,  comma  3,
fermo restando che il personale direttivo  deve  aver  svolto  almeno
nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi. 
  2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli
effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a  quello  nel  quale  si
sono verificate le carenze organiche ed e' conferita secondo l'ordine
della graduatoria formata sulla  base  della  media  tra  i  punteggi
conseguiti  in  sede  di  scrutinio  per   merito   comparativo   per
l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso. 
  3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso  l'Istituto
superiore antincendi, ha un indirizzo  prevalentemente  professionale
ed  e'  finalizzato  a  perfezionare  le  conoscenze   di   carattere
tecnico-gestionale   necessarie    all'esercizio    delle    funzioni
dirigenziali. 
  4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le  modalita'
di svolgimento del corso  di  formazione  dirigenziale  e  dell'esame
finale, nonche' le disposizioni per la formazione  della  graduatoria
di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2. 
  Art.  196  (Promozione  alla  qualifica  di   dirigente   superiore
ginnico-sportivo). - 1. La promozione  alla  qualifica  di  dirigente
superiore  ginnico-sportivo  si  consegue,  nel  limite   dei   posti
disponibili al 31 dicembre  di  ogni  anno,  mediante  scrutinio  per
merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la  qualifica
di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla  predetta  data,  abbia
maturato tre anni di effettivo servizio nella  qualifica  e  non  sia
incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo  203,
comma 3. 
  2. Le promozioni decorrono a  tutti  gli  effetti  dal  1°  gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
organiche. 
  Art. 197 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare  allo
scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso  alla
qualifica  di   primo   dirigente   ginnico-sportivo,   i   direttori
vicedirigenti ginnico-sportivi che  non  abbiano  prestato  effettivo
servizio per almeno due anni  presso  le  strutture  periferiche  del
Corpo nazionale. 
  Capo III (Disposizioni comuni al personale direttivo e  dirigente).
- Art. 198  (Individuazione  delle  posizioni  organizzative  per  il
personale  appartenente  ai  ruoli  direttivi).  -  1.  Le  posizioni
organizzative,  da  conferire  al  personale  direttivo   del   Corpo
nazionale, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare  il  livello
di  funzionalita'  e  di  efficienza  del  Corpo   nazionale   e   di
razionalizzare il modello organizzativo delle  strutture  centrali  e
periferiche  dell'amministrazione  dell'interno.  Con   il   medesimo
decreto  viene  stabilita  la  loro  graduazione  sulla  base   della
rilevanza  e  dei   livelli   di   responsabilita'   connessi;   sono
individuate, altresi', quelle posizioni organizzative di  particolare
rilevanza che implicano la diretta responsabilita' del  titolare  nei
confronti della figura di vertice della struttura. 
  2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze  organizzative  e
funzionali, e comunque con cadenza  biennale,  si  provvede,  con  le
modalita' di cui al comma 1, alla  periodica  rideterminazione  delle
posizioni organizzative. 
  Art.  199  (Conferimento  delle  posizioni  organizzative  per   il
personale direttivo). - 1. Le posizioni organizzative sono  conferite
al personale  appartenente  ai  ruoli  dei  direttivi  dai  dirigenti
responsabili  delle  strutture  presso  cui  prestano  servizio,   in
relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla
capacita' professionale, alla natura  e  alle  caratteristiche  degli
incarichi da ricoprire e comunque  sulla  base  di  criteri  generali
previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento. 
  2. Con il provvedimento di conferimento  dell'incarico  finalizzato
all'attribuzione  di  una  specifica   posizione   organizzativa   e'
determinata la durata della stessa che non puo' eccedere  il  termine
di cinque  anni.  L'incarico  e'  rinnovabile.  La  preposizione  del
medesimo direttivo ad un determinato incarico non puo' avere comunque
una  durata  complessiva  superiore  a  dieci  anni  consecutivi.  Le
posizioni organizzative sono  revocabili  prima  della  scadenza  per
sopravvenute esigenze di servizio. 
  Art. 200 (Individuazione degli incarichi di livello  dirigenziale).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione  dei
Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi  dirigenti  del  Corpo
nazionale,  nell'ambito  delle  strutture  centrali   e   periferiche
dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con  decreto  del
Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento  sono  individuati
gli incarichi da  conferire  ai  dirigenti  superiori,  ivi  compresi
quelli di particolare rilevanza. Per  gli  incarichi  individuati  ai
sensi  del  presente  comma,  le  funzioni  vicarie,  la  provvisoria
sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e  la
reggenza, in attesa della nomina del  titolare,  sono  riservate,  in
relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di  appartenenza,
ad un altro  dirigente  del  Corpo  nazionale  o  ad  un  funzionario
appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo. 
  2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze  organizzative  e
funzionali, e comunque con cadenza  biennale,  si  provvede,  con  le
modalita' di cui al comma 1, alla  periodica  rideterminazione  degli
incarichi di cui al medesimo comma. 
  Art. 201 (Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale).  -
1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai  dirigenti  del  Corpo
nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla  capacita'
professionale, alle  peculiarita'  della  qualifica  rivestita,  alla
natura e alle caratteristiche delle funzioni da  esercitare  e  degli
obiettivi e dei programmi da realizzare. 
  2.  Con  il  provvedimento   di   conferimento   dell'incarico   e'
determinata la durata dello stesso, che e' correlata  agli  obiettivi
da conseguire e che, comunque, non puo' eccedere il  termine  di  tre
anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi  dirigenti
e  i  dirigenti  superiori.  Gli  incarichi  sono   rinnovabili.   La
preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un
determinato incarico non puo' avere comunque una  durata  complessiva
superiore a dieci anni consecutivi.  Gli  incarichi  sono  revocabili
prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  151,  comma  2,  gli
incarichi di  funzione  sono  conferiti  ai  dirigenti  generali  con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentito  il   Presidente   del
Consiglio dei ministri. 
  4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai
dirigenti superiori dal capo del Dipartimento, su proposta  del  capo
del Corpo nazionale, sulla base dei criteri generali  preventivamente
definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo. 
  5.  Restano  ferme  le  disposizioni  degli  articoli  206  e  233,
concernenti rispettivamente  il  collocamento  in  disponibilita'  il
primo e il comando e il collocamento fuori ruolo il secondo. 
  Art. 202 (Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti). -  1.
L'amministrazione, anche sulla base dei risultati  del  controllo  di
gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti  superiori,
dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo  nazionale,  nonche'  i
comportamenti relativi allo  sviluppo  delle  risorse  professionali,
umane e organizzative ad essi assegnate. 
  2. Ai fini della valutazione  di  cui  al  comma  1,  il  personale
interessato presenta, entro  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  una
relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente. 
  3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato,  costituito
con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo  del  Corpo
nazionale,  dal  direttore  centrale  per  le   risorse   umane   del
Dipartimento medesimo e da un dirigente generale  del  Corpo,  scelto
secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli
uffici centrali e periferici, redige  la  scheda  di  valutazione  di
ciascun dirigente superiore e primo  dirigente,  previa  acquisizione
del giudizio valutativo  del  direttore  regionale  o  interregionale
ovvero  del  dirigente  generale  competente   nell'ambito   in   cui
l'interessato presta servizio. 
  4. Entro la data di cui al comma 3, la  scheda  di  valutazione  di
ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi  e'  redatta,
sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi: 
  a)  nell'ambito  delle  strutture   centrali   dell'amministrazione
dell'interno, dal dirigente  dell'area  o  ufficio  ovvero  dal  capo
dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente; 
  b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei  vigili
del fuoco, dal primo  dirigente  dal  quale  il  funzionario  dipende
direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non  dipenda  da  un
primo dirigente, la scheda di valutazione e' redatta  rispettivamente
dal direttore regionale o interregionale e dal comandante. 
  5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente  ai
ruoli dei direttivi e'  trasmessa,  corredata  del  proprio  giudizio
valutativo, dal  direttore  regionale  o  interregionale  ovvero  dal
dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta  servizio,  ai
competenti uffici del Dipartimento. 
  6. Qualora  per  uno  o  piu'  anni  non  sia  stata  possibile  la
compilazione della  scheda  di  valutazione  ovvero  la  compilazione
medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano  le
disposizioni  dell'articolo  53  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n.  3.  I  riferimenti  al  consiglio  di
amministrazione e al rapporto  informativo,  contenuti  nel  predetto
articolo, si  intendono  effettuati,  rispettivamente,  al  capo  del
Dipartimento e alla scheda di valutazione. 
  7. Le schede  di  valutazione,  ciascuna  comunicata  al  personale
interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono
inoltrate, su motivata proposta del capo del Corpo nazionale, al capo
del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale  entro  il
30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un  punteggio
complessivo non superiore a cento. 
  8.  Il  giudizio  valutativo  finale  e'   notificato   a   ciascun
interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 
  9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda  di
valutazione connessa, le  modalita'  della  relativa  compilazione  e
presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri
per la formulazione del giudizio valutativo  finale  sono  stabiliti,
anche in modo differenziato per il personale direttivo e  per  quello
dirigente,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   sentito   il
consiglio di amministrazione, su proposta del capo del  Dipartimento,
d'intesa con il capo del Corpo nazionale. 
  10. L'esito della valutazione e' tenuto in considerazione  ai  fini
dell'eventuale revoca dell'incarico  ricoperto,  dell'affidamento  di
nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi  e  dei
primi dirigenti e dell'attribuzione  annuale  della  retribuzione  di
risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori. 
  Art. 203 (Norme relative agli scrutini  di  promozione).  -  1.  Il
consiglio di amministrazione, su proposta del capo del  Dipartimento,
d'intesa con il capo  del  Corpo  nazionale,  determina  con  cadenza
triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a  valutazione
ai fini della progressione in carriera del personale appartenente  ai
ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo  dirigente  del  Corpo
nazionale; i criteri per  l'attribuzione  dei  punteggi  ai  predetti
titoli e alle schede di  valutazione  di  cui  all'articolo  202;  il
periodo temporale di riferimento per la valutabilita'  dei  titoli  e
delle schede e il coefficiente minimo di idoneita'  alla  promozione,
che comunque non puo' essere fissato in misura inferiore  alla  meta'
del punteggio complessivo massimo previsto. 
  2. Il consiglio di amministrazione, sulla base  della  proposta  di
graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione
in carriera di cui all'articolo 204, conferisce  le  promozioni  alle
qualifiche di direttore vicedirigente  e  di  dirigente  superiore  e
approva la graduatoria per l'ammissione al corso  di  formazione  per
l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le  decisioni
adottate in difformita' alla proposta formulata dalla commissione. 
  3. Non e' ammesso a scrutinio il personale  appartenente  ai  ruoli
dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che: 
  a) nei tre anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  nella
valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore  a
ottanta; 
  b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia  riportato  la  sanzione
disciplinare della sanzione pecuniaria; 
  c) nei  tre  anni  precedenti  lo  scrutinio  abbia  riportato  una
sanzione disciplinare piu' grave della sanzione pecuniaria. 
  4. E' sospeso dagli  scrutini  il  personale  di  cui  al  comma  1
rinviato a giudizio o ammesso  ai  riti  alternativi  per  reati  non
colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni
contenute  nell'articolo  95  del  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. 
  Art. 204 (Commissione per la progressione in  carriera).  -  1.  Il
Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione
per la progressione in carriera del personale appartenente  ai  ruoli
dei  direttivi  e  alle  qualifiche  di  primo  dirigente  del  Corpo
nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta  dal  capo
del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane  del
Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno  in  servizio
presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti
secondo il criterio della rotazione. 
  2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al  presente  articolo,
la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette
alla  commissione  gli  elementi  valutativi  e  informativi  in  suo
possesso. 
  3. La  commissione  formula  al  consiglio  di  amministrazione  la
proposta di graduatoria di merito relativa ai  funzionari  ammessi  a
valutazione  per  la  promozione   alle   qualifiche   di   direttore
vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di
formazione per l'accesso alle qualifiche di  primo  dirigente,  sulla
base  dei  criteri  di  scrutinio  determinati   dal   consiglio   di
amministrazione secondo le  disposizioni  di  cui  all'articolo  203,
comma 1. 
  Art. 205 (Verifica dei risultati e responsabilita' dirigenziale). -
1. La verifica dei  risultati  conseguiti  dai  dirigenti  del  Corpo
nazionale, nell'espletamento degli incarichi di  funzione  conferiti,
e' effettuata sulla base delle modalita'  e  garanzie  stabilite  dal
regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n.  165.  L'esito  negativo  della  verifica  comporta  per  il
dirigente la revoca dell'incarico  ricoperto  e  la  destinazione  ad
altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 201. 
  2.  Nel  caso  di  grave  inosservanza  delle  direttive  impartite
dall'organo  competente  o  di  ripetuta  valutazione  negativa,   il
dirigente del Corpo nazionale,  previa  contestazione  e  valutazione
degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo
assegnato all'atto della  contestazione,  puo'  essere  escluso,  con
decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico  per  un  periodo
compreso  nel  limite  massimo  di  tre  anni.  Allo  stesso  compete
esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato
alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione e'  adottato
su conforme parere di un comitato di garanti  nominato  dal  Ministro
dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o  contabile
e composto dal capo del Corpo nazionale e da un esperto  in  tecniche
di valutazione del personale. 
  3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono aggiunte, in fine,  le  seguenti  parole:  «nonche'  del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco». 
  Art. 206 (Collocamento in disponibilita'). -  1.  I  dirigenti  del
Corpo  nazionale   possono   essere   collocati   in   posizione   di
disponibilita', entro il limite non eccedente il 5  per  cento  della
dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche  per
lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato. 
  2.  I  dirigenti  generali   sono   collocati   in   posizione   di
disponibilita', previa deliberazione del Consiglio dei  ministri,  su
proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento. 
  3. I primi dirigenti e i  dirigenti  superiori  sono  collocati  in
posizione di disponibilita' con decreto del Ministro dell'interno  su
proposta del  capo  del  Dipartimento,  sentito  il  capo  del  Corpo
nazionale. 
  4. I dirigenti possono permanere nella posizione di  disponibilita'
per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola
volta. 
  5.  I  dirigenti  collocati  in  posizione  di  disponibilita'  non
occupano posto nella qualifica  del  ruolo  cui  appartengono.  Nella
qualifica  iniziale  dei   rispettivi   ruoli   direttivi   e'   reso
indisponibile  un  posto   per   ciascun   dirigente   collocato   in
disponibilita'. 
  Art. 207  (Collocamento  in  disponibilita'  a  domanda).  -  1.  I
dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano  richiesta  almeno
trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono  collocati  in
disponibilita' ove ricorrano le particolari esigenze di  servizio  di
cui all'articolo 206 e con le procedure ivi previste, anche oltre  il
limite percentuale di  cui  al  comma  1  di  quest'ultimo  articolo,
purche' abbiano raggiunto una eta' anagrafica di non meno di un  anno
e di non piu' di  tre  anni  inferiore  a  quella  stabilita  per  il
collocamento a riposo. 
  2. I collocamenti in disponibilita' previsti dal presente  articolo
sono effettuati assicurando l'invarianza della  spesa  attraverso  la
disciplina autorizzatoria delle  assunzioni  del  personale,  di  cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  e  successive
modificazioni. 
  Art. 208 (Trattamento economico). -  1.  Il  trattamento  economico
omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale,  in
una  componente  stipendiale  di  base,  nonche'  in  due  componenti
accessorie, la prima, correlata ai  rischi  assunti,  alle  posizioni
funzionali  ricoperte,  agli   incarichi   e   alle   responsabilita'
esercitate, la seconda, volta a  remunerare  i  risultati  conseguiti
rispetto agli obiettivi  assegnati,  nonche'  le  maggiori  attivita'
effettivamente  rese  in  occasione  di  interventi  straordinari  di
soccorso  tecnico  urgente.  Quest'ultima  componente  comprende   la
speciale indennita'  di  cui  all'articolo  1  del  decreto-legge  30
gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  31
marzo 2004, n. 87. 
  2. Il trattamento economico di cui al comma  1  remunera  tutte  le
funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di  ufficio  attribuite
ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza. 
  3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 226  assicura,  in
relazione alla specificita' dei ruoli  di  livello  dirigenziale  del
Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie  disponibili,
sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico,  secondo
appositi parametri in tale sede definiti. 
  Art. 209  (Retribuzione  di  rischio  e  di  posizione).  -  1.  La
componente del trattamento economico, correlata  ai  rischi  assunti,
agli  incarichi  di  funzione  ricoperti   e   alle   responsabilita'
esercitate, e' attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale. 
  2.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  si   provvede   alla
graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla  base  della
loro rilevanza, dei  livelli  di  responsabilita'  connessi  e  delle
condizioni di  disagio  delle  sedi,  in  relazione  alle  condizioni
ambientali e organizzative nelle quali il servizio e' svolto. 
  3. La misura della retribuzione  di  rischio  e  di  posizione,  in
attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al  comma
2, e' determinata attraverso il procedimento negoziale. 
  Art. 210 (Retribuzione di  risultato).  -  1.  La  retribuzione  di
risultato e' attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento
negoziale,  tenendo  conto  dell'efficacia,  della  tempestivita'   e
dell'efficienza del lavoro svolto, nonche' delle  maggiori  attivita'
effettivamente  rese  in  occasione  di  interventi  straordinari  di
soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai
singoli  dirigenti,  ai  fini  della  determinazione  della  relativa
retribuzione, e' effettuata annualmente con le modalita' definite con
decreto del Ministro dell'interno: 
  a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno; 
  b) per i dirigenti superiori e i  primi  dirigenti,  dal  capo  del
Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale. 
  Art. 211 (Attribuzione di uno  scatto  convenzionale  al  personale
appartenente ai ruoli dei direttivi e  dei  dirigenti).  -  1.  Fermo
restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente  alle
qualifiche direttive che abbia  maturato  sedici  anni  di  effettivo
servizio nelle qualifiche e' attribuito uno scatto convenzionale;  al
medesimo personale e' attribuito un ulteriore  scatto  convenzionale,
dopo ventisei anni di effettivo servizio. 
  2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente  e'
attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di  effettivo
servizio maturato complessivamente nei  ruoli  dei  direttivi  e  dei
dirigenti. 
  3. Gli scatti convenzionali  di  cui  ai  commi  1  e  2  non  sono
attribuiti al personale che nel triennio precedente  abbia  riportato
nella valutazione  annuale  di  cui  all'articolo  202  un  punteggio
inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria  o  sia  stato  sospeso  cautelarmente  dal
servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai  riti  alternativi  per  i
delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto  legislativo  31
dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento  disciplinare
per l'applicazione di una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione
degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo. 
  Art. 212 (Attribuzione di uno  scatto  convenzionale  al  personale
appartenente   ai   ruoli   dei    direttivi    e    dei    dirigenti
logistico-gestionali e  informatici).  -  1.  Fermo  restando  quanto
previsto dall'articolo 228, al personale appartenente  ai  ruoli  dei
direttivi e  dei  dirigenti  logistico-gestionali  e  informatici  si
applicano  le  disposizioni  di  cui   all'articolo   211,   con   il
riconoscimento,  ai  fini  dello  scatto  convenzionale,  della  sola
anzianita' maturata nei predetti ruoli. 
  Capo IV (Ruolo dei  direttivi  aggiunti  del  personale  del  Corpo
nazionale). - Sezione I (Ruolo dei direttivi aggiunti  che  espletano
funzioni operative). - Art.  213  (Istituzione  e  articolazione  del
ruolo dei direttivi  aggiunti).  -  1.  E'  istituito  il  ruolo  dei
direttivi aggiunti, articolato in  tre  qualifiche  che  assumono  le
seguenti denominazioni: 
  a) vice direttore aggiunto; 
  b) direttore aggiunto; 
  c) direttore coordinatore. 
  2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo  di
cui  al  presente  articolo  e'  determinata  come  segue:  direttore
coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto. 
  3. La dotazione  organica  dei  ruoli  dei  direttivi  aggiunti  e'
fissata nella tabella A allegata al presente decreto. 
  Art. 214 (Funzioni dei  direttivi  aggiunti).  -  1.  Il  personale
appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all'articolo  213
svolge,  anche  in  relazione   alla   qualificazione   professionale
posseduta,   le   funzioni   implicanti   autonoma    responsabilita'
decisionale  e  specifica  professionalita'   inerenti   ai   compiti
istituzionali   del   Corpo   nazionale,   secondo   i   livelli   di
responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati  alla  qualifica
ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti  riveste  la
qualifica  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria,  nei  limiti   di
competenza previsti per il ruolo di appartenenza. 
  2. Il personale  del  ruolo  dei  direttivi  aggiunti  esercita  le
funzioni  di  cui  al  comma   1,   coadiuvando   per   gli   aspetti
organizzativi,  procedurali   e   di   gestione   generali;   svolge,
nell'ambito dell'ufficio cui e' assegnato, funzioni di  direzione  di
unita' organizzative, previste per il ruolo  di  appartenenza,  e  di
distretti;  esercita  compiti  di  pianificazione,  coordinamento   e
controllo di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato, con
diretta responsabilita' per le direttive impartite, per  i  risultati
conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza  esterna,  delegati  dal
dirigente;  svolge  gli  incarichi  per  i  quali  e'  richiesta  una
specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata
ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attivita' di soccorso
tecnico  urgente  e,  ove  necessario,  ne   assume   la   direzione;
nell'attivita' di soccorso, di difesa civile e di  protezione  civile
propone piani di intervento  ed  effettua  con  piena  autonomia  gli
interventi  nell'ambito  di  competenza;  in  caso  di  emergenze  di
protezione civile,  puo'  essergli  affidata  la  responsabilita'  di
gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attivita'  di
indirizzo, coordinamento e  gestione  connesse  al  funzionamento  di
servizi  specialistici  e  specializzati,   anche   a   seguito   del
superamento di percorsi  di  qualificazione  e  professionalizzazione
nelle specifiche discipline; puo' essere delegato al rilascio di atti
a rilevanza esterna in materia di  prevenzione  incendi;  svolge,  in
relazione alla qualificazione professionale posseduta,  attivita'  di
studio  e  di  ricerca,  attivita'  ispettive  e  specialistiche   di
particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le
fasi  di  sperimentazione,  implementazione,  verifica  e  controllo;
predispone piani e studi di fattibilita', monitorandone  risultati  e
costi; partecipa alle procedure  contrattuali  per  l'affidamento  di
lavori, servizi e  forniture  e  alle  procedure  di  acquisto,  alle
attivita' di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge,  in
relazione alla professionalita' posseduta,  compiti  di  gestione  ed
attuazione dell'attivita' di istruzione e  formazione  del  personale
del Corpo nazionale  e  partecipa  in  qualita'  di  componente  alle
commissioni d'esame. 
  Art. 215 (Concorso interno per l'accesso  alla  qualifica  di  vice
direttore aggiunto). - 1. L'accesso alla qualifica di vice  direttore
aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso
interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e  una
prova orale, al quale puo' partecipare il personale  appartenente  al
ruolo degli ispettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti: 
  a) anzianita' di  effettivo  servizio  nel  ruolo  degli  ispettori
antincendi non inferiore ad otto anni; 
  b) laurea conseguita al termine di un corso di  laurea  nell'ambito
delle facolta' di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22
ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro  dell'universita'  e
della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di  laurea.
Sono fatte salve, ai fini  dell'ammissione  al  concorso,  le  lauree
universitarie in ingegneria e  architettura  conseguite  secondo  gli
ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi  del  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  di
concerto  con  il  Ministro  per  la   pubblica   amministrazione   e
l'innovazione del 9 luglio 2009 di  equiparazione  tra  classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui
all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai  pubblici
concorsi; 
  c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di  cui
alla lettera b). 
  2. Non e' ammesso al concorso di cui al comma 1  il  personale  che
abbia riportato, nel triennio precedente  la  data  di  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della  sanzione
pecuniaria. Non e', altresi', ammesso al concorso  il  personale  che
abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per  delitto  non
colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione. 
  3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma
1, a parita' di punteggio,  prevalgono,  nell'ordine,  la  qualifica,
l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di  servizio  e  la  maggiore
eta' anagrafica. 
  4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento del concorso di cui al comma 1,
le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a  valutazione
e il punteggio da attribuire a  ciascuno  di  esse,  la  composizione
della commissione  esaminatrice  e  i  criteri  di  formazione  della
graduatoria finale. 
  Art. 216 (Corso di formazione per l'immissione nella  qualifica  di
vice direttore aggiunto). - 1. I vincitori del  concorso  interno  di
cui all'articolo 215 sono nominati vice direttori aggiunti in prova e
sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale  della
durata di tre  mesi  presso  l'Istituto  superiore  antincendi  o  le
strutture centrali e periferiche del Corpo  nazionale.  Il  corso  e'
preordinato      al      perfezionamento       delle       competenze
tecnico-professionali, finalizzato all'espletamento delle funzioni di
cui all'articolo 214. 
  2. Al termine del corso di formazione, i vice direttori aggiunti in
prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il  giudizio  di
idoneita'  al  servizio  d'istituto  formulato  dal  capo  del  Corpo
nazionale, su proposta del direttore centrale per la  formazione  del
Dipartimento.  Gli  esiti  dell'esame  determinano   l'ordine   della
graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti  dalla
normativa vigente. 
  3.  Con  decreto  del  capo  del  Dipartimento  sono  stabiliti  le
modalita' di svolgimento del corso di formazione, i  criteri  per  la
formulazione del giudizio  di  idoneita',  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento dell'esame finale. 
  4. L'assegnazione dei vice direttori aggiunti alle sedi di servizio
e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli  interessati
secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma  2,
nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione. 
  Art. 217 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione).  -  1.
Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 216  i  vice
direttori aggiunti in prova che: 
  a) non superino gli esami del corso; 
  b) non ottengano il giudizio di idoneita' al termine del  corso  di
formazione; 
  c) dichiarino di rinunciare al corso; 
  d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per  piu'  di
quindici giorni, anche non consecutivi , salvi i  casi  di  cui  alle
lettere e) ed f); 
  e) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
infermita' contratta durante il corso ovvero sia  stata  riconosciuta
dipendente da causa di  servizio.  In  tale  caso  i  vice  direttori
aggiunti  in  prova  sono  ammessi  a  partecipare  al  primo   corso
successivo al riconoscimento della idoneita' psico-fisica; 
  f) siano stati assenti dal corso per piu'  di  venticinque  giorni,
anche  non  consecutivi,  se  l'assenza  e'  stata   determinata   da
maternita'. In tal caso i  vice  direttori  aggiunti  in  prova  sono
ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza
dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici
madri. 
  2. Sono espulsi dal corso di formazione i vice  direttori  aggiunti
in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni  disciplinari
pari o piu' gravi della sanzione pecuniaria. 
  3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati  con
decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale
per la formazione. 
  4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella
qualifica di  appartenenza  senza  detrazioni  di  anzianita'  ed  e'
restituito al servizio di istituto. 
  Art. 218 (Promozione alla qualifica di direttore aggiunto). - 1. La
promozione alla qualifica di direttore aggiunto e' conferita a  ruolo
aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai  vice  direttori  aggiunti  che
abbiano maturato due anni di effettivo  servizio  nella  qualifica  e
che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato  una
sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione  pecuniaria  e
una  valutazione  inferiore  a  sufficiente,  secondo  le   modalita'
stabilite dall'articolo 220. 
  2. La durata del corso di formazione di  cui  all'articolo  216  e'
computata nel periodo di servizio di cui al comma 1. 
  Art. 219 (Promozione alla qualifica di direttore  coordinatore).  -
1.  La  promozione  alla  qualifica  di  direttore  coordinatore   e'
conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine  di  ruolo,  ai  direttori
aggiunti che abbiano maturato cinque anni e  sei  mesi  di  effettivo
servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio,
non abbiano riportato una sanzione disciplinare  pari  o  piu'  grave
della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a  sufficiente,
secondo le modalita' stabilite dall'articolo 220. 
  Art. 220 (Valutazione annuale del personale appartenente  al  ruolo
dei direttivi aggiunti). - 1. Il personale appartenente al ruolo  dei
direttivi  aggiunti  del  Corpo  nazionale  e'  valutato  annualmente
dall'amministrazione. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' formulata dal  dirigente  da
cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico
complessivo sulla  base  dei  risultati  raggiunti,  delle  capacita'
dimostrate nell'espletamento degli incarichi  assegnati  nonche'  del
livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi. 
  3.  Il  personale  interessato   partecipa   al   procedimento   di
valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun  anno,
una scheda valutativa, riepilogativa  dell'attivita'  svolta  durante
l'anno precedente. 
  4. Entro il successivo 30 aprile, il  dirigente  valuta  la  scheda
compilata dal personale assegnato al proprio ufficio,  esprimendo  un
giudizio sintetico complessivo. 
  5. Il  giudizio  sintetico  complessivo  e'  notificato  a  ciascun
interessato entro trenta giorni dalla formulazione. 
  6. I contenuti della scheda  valutativa  di  cui  al  comma  3,  le
modalita' di compilazione e di  presentazione,  i  parametri  per  la
valutazione e i criteri per la formulazione del  giudizio  valutativo
finale sono stabiliti con  decreto  del  capo  del  Dipartimento,  su
proposta del capo del Corpo nazionale. 
  7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono
trasmessi  alla  direzione  centrale  per  le   risorse   umane   del
Dipartimento e sono tenuti in considerazione  ai  fini  giuridici  ed
economici per la progressione in carriera. 
  8. Qualora  per  uno  o  piu'  anni  non  sia  stata  possibile  la
compilazione della  scheda  di  valutazione  ovvero  la  compilazione
medesima riguardi personale comandato o  fuori  ruolo,  il  dirigente
formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in  proprio
possesso. 
  Art. 221 (Attribuzione di uno  scatto  convenzionale  al  personale
appartenente al ruolo dei direttivi  aggiunti).  -  1.  Al  personale
appartenente al ruolo  dei  direttivi  aggiunti  che  abbia  maturato
sedici anni di effettivo servizio nel ruolo e' attribuito uno  scatto
convenzionale; al  medesimo  personale  e'  attribuito  un  ulteriore
scatto convenzionale, dopo ventisei anni di  effettivo  servizio  nel
ruolo. 
  2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non  sono  attribuiti
al personale  che,  nel  triennio  precedente,  abbia  riportato  una
valutazione  inferiore  a  sufficiente,  secondo  i  criteri  di  cui
all'articolo 220, o una sanzione disciplinare pari o piu' grave della
sanzione pecuniaria, o sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a
giudizio  o  ammesso  ai  riti  alternativi  per  i  delitti  di  cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31  dicembre  2012,
n.  235,  ovvero   sottoposto   a   procedimento   disciplinare   per
l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o piu'  grave  della
sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione  degli
scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo. 
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, ai fini  degli
scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata  la
sola anzianita' maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti. 
  Art. 222  (Individuazione  delle  posizioni  organizzative  per  il
personale appartenente al ruolo dei  direttivi  aggiunti).  -  1.  Le
posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del  Corpo
nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il  Ministro
per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare  il  livello
di  funzionalita'  e  di  efficienza  del  Corpo   nazionale   e   di
razionalizzare il modello organizzativo delle  strutture  centrali  e
periferiche   dell'amministrazione   dell'interno.   Tali   posizioni
organizzative comportano l'individuazione delle  specifiche  funzioni
di  cui  il  titolare  risponde  nei   confronti   del   responsabile
dell'ufficio  presso  cui  la  stessa  posizione   organizzativa   e'
incardinata. Con il medesimo decreto sono individuate,  altresi',  le
posizioni organizzative che implicano la diretta responsabilita'  del
titolare nei confronti della figura di vertice della struttura. 
  2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze  organizzative  e
funzionali, e comunque con cadenza  biennale,  si  provvede,  con  le
modalita' di cui al comma 1, alla  periodica  rideterminazione  delle
posizioni organizzative. 
  Art.  223  (Conferimento  delle  posizioni  organizzative  per   il
personale appartenente al ruolo dei  direttivi  aggiunti).  -  1.  Le
posizioni organizzative sono  conferite  ai  direttivi  aggiunti  dai
dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano  servizio,
in   relazione   alle   attitudini   individuali,   alla    capacita'
professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi  da
ricoprire, e comunque sulla  base  di  criteri  generali  previamente
definiti con decreto del capo del Dipartimento. 
  2. Con il provvedimento di conferimento  dell'incarico  finalizzato
all'attribuzione  di  una  specifica   posizione   organizzativa   e'
determinata la durata della stessa che non puo' eccedere  il  termine
di cinque  anni.  L'incarico  e'  rinnovabile.  La  preposizione  del
medesimo direttivo ad un determinato incarico non puo' avere comunque
una  durata  complessiva  superiore  a  dieci  anni  consecutivi.  Le
posizioni organizzative sono  revocabili  prima  della  scadenza  per
sopravvenute esigenze di servizio. 
  3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo
di cui all'articolo 141, ad eccezione di quelle di natura  vicariale,
possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio  nella
medesima struttura, qualora le procedure di  mobilita'  siano  andate
deserte e  in  presenza  di  eccezionali  e  temporanee  esigenze  di
servizio. 
  Art. 224 (Procedimento  negoziale  del  personale  appartenente  al
ruolo dei direttivi aggiunti). -  1.  La  definizione  degli  aspetti
economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di  impiego
del personale appartenente al ruolo dei  direttivi  aggiunti  avviene
nell'ambito del procedimento  negoziale  del  personale  direttivo  e
dirigente del Corpo nazionale, in un'apposita  sezione  del  medesimo
comparto di negoziazione. 
  Capo  V  (Procedimento  negoziale   del   personale   direttivo   e
dirigente). - Art. 225 (Consultazione delle organizzazioni  sindacali
nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1.  Le
organizzazioni sindacali rappresentative del  personale  direttivo  e
dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del
Consiglio  dei  ministri  in  occasione  della  predisposizione   del
Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del
disegno di legge di bilancio per essere consultate. 
  Art.  226  (Ambito  di  applicazione).  -  1.  Nelle   materie   di
negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto
di impiego del personale direttivo e dirigente  del  Corpo  nazionale
sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229,
nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato  "Vigili
del fuoco e soccorso pubblico". 
  2. La disciplina derivante dal procedimento  negoziale  di  cui  al
comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica  sia  per  la
parte normativa. 
  3. Nei casi in cui le disposizioni generali  sul  pubblico  impiego
rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse
da quelle indicate  nell'articolo  228  e  non  disciplinate  per  il
personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari
disposizioni di legge, per lo stesso personale si  provvede,  sentite
le  organizzazioni  sindacali  rappresentative,   con   decreto   del
Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi  dell'articolo  17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'interno,  di  concerto  con  il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  Art. 227 (Delegazioni negoziali). - 1.  Il  procedimento  negoziale
intercorre  tra  una  delegazione  di  parte  pubblica  composta  dal
Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  che  la  presiede,  dai
Ministri  dell'interno  e  dell'economia  e  delle  finanze,  o   dai
sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e  una  delegazione
delle organizzazioni sindacali rappresentative  sul  piano  nazionale
del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale,  individuate
con decreto del Ministro per la pubblica  amministrazione  secondo  i
criteri generali in materia di rappresentativita' sindacale stabiliti
per il pubblico impiego. 
  Art. 228 (Materie  di  negoziazione).  -  1.  Formano  oggetto  del
procedimento negoziale: 
  a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso
quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di
posizioni  organizzative  del   personale   appartenente   ai   ruoli
direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede  che
ne  assicurino,  nell'ambito  delle  risorse  stanziate  dalle  leggi
finanziarie  per  corrispondere  i   miglioramenti   retributivi   al
personale  statale  di  diritto   pubblico,   sviluppi   omogenei   e
proporzionati; 
  b) il trattamento economico di missione  e  di  trasferimento  e  i
buoni pasto; 
  c) il trattamento  di  fine  rapporto  e  le  forme  pensionistiche
complementari; 
  d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro; 
  e) il congedo ordinario e straordinario; 
  f) la reperibilita'; 
  g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; 
  h) i permessi brevi per esigenze personali; 
  i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa; 
  l) le linee  di  indirizzo  per  la  formazione  e  l'aggiornamento
professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul
lavoro e per la  gestione  delle  attivita'  socio-assistenziali  del
personale; 
  m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale; 
  n) le procedure di raffreddamento dei conflitti; 
  o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali; 
  p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i  diversi
livelli. 
  2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni
sindacali  rappresentative  del  comparto  di  cui  all'articolo  226
possono essere utilizzati  dalle  medesime  organizzazioni  sindacali
rappresentative del comparto di  cui  all'articolo  136,  nei  limiti
spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione. 
  Art. 229 (Procedura di negoziazione). - 1. La  procedura  negoziale
e' avviata  dal  Ministro  per  la  pubblica  amministrazione  almeno
quattro mesi prima  della  scadenza  del  termine  triennale  di  cui
all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra  i  soggetti
di cui all'articolo 227 e si  concludono  con  la  sottoscrizione  di
un'ipotesi di accordo. Il  procedimento  negoziale  si  conclude  con
l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica. 
  2. La delegazione  di  parte  pubblica,  prima  di  procedere  alla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica,  sulla  base  della
rappresentativita' accertata  per  l'ammissione  alle  trattative  ai
sensi dell'articolo 227, che  le  organizzazioni  sindacali  aderenti
all'ipotesi stessa rappresentino piu'  del  50  per  cento  del  dato
associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate. 
  3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere  al
Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri  che  compongono
la delegazione di  parte  pubblica  le  loro  osservazioni  entro  il
termine  di  cinque  giorni  dalla  sottoscrizione  dell'ipotesi   di
accordo. 
  4. L'ipotesi  di  accordo  e'  corredata  da  prospetti  contenenti
l'individuazione del personale interessato, i  costi  unitari  e  gli
oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la  quantificazione
complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di  validita'.
L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o
indirettamente, anche a carico di  esercizi  successivi,  impegni  di
spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia
e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio. 
  5.  Il  Consiglio  dei  ministri,  entro  quindici   giorni   dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le  compatibilita'
finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3,
approva l'ipotesi di accordo e il  relativo  schema  di  decreto  del
Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di
Stato. Nel caso in cui  l'accordo  non  sia  definito  entro  novanta
giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla  Camera
dei deputati e al Senato della Repubblica  nelle  forme  e  nei  modi
stabiliti dai rispettivi regolamenti. 
  6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in  sede  di  esercizio  del
controllo preventivo di legittimita' sul decreto di cui al  comma  5,
richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai  sensi  dell'articolo
3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.  20,  le  controdeduzioni
devono essere trasmesse entro quindici giorni. 
  Art. 230 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati). - 1.
Nei limiti, per le materie, per la  durata  e  secondo  le  procedure
negoziali fissate dal decreto  di  cui  all'articolo  229,  comma  1,
possono  essere  conclusi  accordi  integrativi  nazionali  tra   una
delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno  o
da un suo delegato e da una delegazione composta  dai  rappresentanti
delle organizzazioni sindacali  firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo
triennale di cui all'articolo 229, comma 1. 
  2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure
negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1,  sono
conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico  tra  una
delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del
Dipartimento o da  un  suo  delegato  e  dai  titolari  degli  uffici
periferici interessati  e  una  delegazione  sindacale  composta  dai
rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e  periferiche
delle organizzazioni sindacali  firmatarie  dell'ipotesi  di  accordo
triennale di cui all'articolo 229, comma 1. Le trattative si svolgono
in un'unica sessione negoziale, salvo per le  materie  che  per  loro
natura  richiedono  tempi  di  negoziazione   diversi   o   verifiche
periodiche. 
  3. Le delegazioni  di  parte  pubblica  non  possono  sottoscrivere
accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i
vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 229,  comma  1,  o
che comportino oneri non previsti negli strumenti  di  programmazione
annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non  possono
essere applicate.».