Art. 4 
 
           Modifiche al Titolo IV del decreto legislativo 
                       13 ottobre 2005, n. 217 
 
  1. Il Titolo IV del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
sostituito dal seguente: 
  «Titolo IV (Disposizioni comuni al personale del Corpo  nazionale).
- Capo I (Disposizioni riguardanti la costituzione, la  modificazione
e l'estinzione del rapporto di impiego). - Art. 231 (Accesso al Corpo
nazionale). - 1. L'accesso al Corpo nazionale avviene con le seguenti
modalita': 
  a) concorso pubblico ovvero, limitatamente  all'accesso  nel  ruolo
degli  operatori  e  degli  assistenti,  mediante  selezione  tra   i
cittadini italiani inseriti nell'elenco anagrafico presso  il  centro
per l'impiego, con precedenza in favore del personale volontario  del
Corpo nazionale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, che, alla data  indicata  nel  bando  di  offerta,  sia
iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e abbia effettuato
non meno di centoventi giorni di servizio; 
  b) assunzione obbligatoria, per chiamata  diretta  nominativa,  del
coniuge, dei  figli  e  dei  fratelli  degli  appartenenti  al  Corpo
nazionale deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per
causa  di  servizio  per  effetto  di  ferite  o  lesioni   riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali ovvero delle missioni
internazionali, nei limiti previsti dagli articoli 5, 19, 71, 78, 90,
102 e 114. Ferma restando la non applicazione dell'articolo 18  della
legge 12 marzo 1999, n.  68,  le  assunzioni  di  cui  alla  presente
lettera avvengono nel  limite  di  due  punti  percentuali  calcolati
sull'organico effettivo  del  personale  non  dirigente  che  espleta
funzioni operative, di  cui  un  punto  percentuale  in  deroga  alle
ordinarie facolta' assunzionali, e  un  ulteriore  punto  percentuale
nell'ambito delle ordinarie facolta' assunzionali; 
  c) mobilita' dai  Corpi  permanenti  dei  vigili  del  fuoco  delle
province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  della  regione  Valle
d'Aosta, nei limiti stabiliti dall'articolo 232. 
  2. E' escluso l'accesso al Corpo nazionale in casi e con  modalita'
diversi da quelli indicati nel comma 1.  In  particolare  e'  escluso
l'accesso dall'esterno nei ruoli dei dirigenti. Dalla data di entrata
in vigore  del  presente  decreto  non  si  applicano,  ai  fini  del
passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale,  l'articolo  3
della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,  l'articolo  75  del  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli articoli 1 e 2  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  24  luglio  1981,  n.  551,  e  gli
articoli 1, 2, 3 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica  24
aprile 1982, n.  339,  e  ogni  altra  disposizione  che  prevede  il
passaggio tra amministrazioni  di  personale  non  idoneo,  sotto  il
profilo psico-fisico, al servizio o all'impiego incondizionati. 
  3. E' abrogato l'articolo 2 della legge 27 dicembre 1973, n. 850. 
  Art. 232 (Mobilita' degli  appartenenti  ai  Corpi  permanenti  dei
vigili del fuoco delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e
della regione Valle d'Aosta).  -  1.  In  deroga  a  quanto  previsto
dall'articolo 70, comma 11, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, alla copertura delle carenze organiche del  Corpo  nazionale  si
provvede, in caso di richiesta  da  parte  degli  interessati,  anche
mediante mobilita' degli appartenenti ai Corpi permanenti dei  vigili
del fuoco delle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  della
regione  Valle  d'Aosta,  previo  assenso  delle  amministrazioni  di
provenienza e di destinazione, limitatamente al personale  dei  ruoli
operativi in possesso del prescritto titolo di studio. 
  2. La mobilita' di cui al comma 1 e' subordinata alla verifica  del
possesso dei  requisiti  previsti  per  i  corrispondenti  ruoli  del
presente decreto e all'accertamento della compatibilita' dei percorsi
formativi gia' espletati dal richiedente la mobilita',  che  conserva
l'anzianita'   di   servizio   maturata    nell'amministrazione    di
provenienza. 
  3. Ferme restando le verifiche di cui al comma 2, gli  appartenenti
ai Corpi permanenti dei vigili del fuoco delle province  autonome  di
Trento e di Bolzano e della  regione  Valle  d'Aosta  possono  essere
chiamati  a  frequentare  un  corso  di  formazione  e  di  tirocinio
operativo presso le scuole centrali antincendi o le  altre  strutture
centrali e periferiche del Corpo nazionale. 
  Art. 233 (Comando e collocamento fuori ruolo). -  1.  Il  personale
del Corpo nazionale, incluso quello  di  livello  dirigenziale,  puo'
essere collocato in posizione di comando o  fuori  ruolo  presso  gli
organi costituzionali, le altre amministrazioni  dello  Stato  o  gli
enti pubblici, in relazione anche ad esigenze di coordinamento con  i
compiti istituzionali del Dipartimento. Possono essere  collocati  in
posizione di comando o fuori ruolo  non  piu'  di  cinque  unita'  di
personale di livello dirigenziale contemporaneamente. 
  2. La posizione di comando cessa al  termine  fissato  e  non  puo'
avere durata superiore a dodici mesi rinnovabili una sola volta. Tale
durata e' raddoppiata per il personale di livello dirigenziale. 
  3. Il trattamento economico e ogni altro onere finanziario relativi
al personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo  sono  a
carico dell'amministrazione di destinazione. 
  4. Per quanto non previsto dal presente articolo,  ivi  incluso  il
comando e il collocamento fuori ruolo del personale  delle  pubbliche
amministrazioni presso il Dipartimento e le strutture periferiche del
Corpo nazionale, si applicano, in quanto  compatibili,  gli  articoli
56, 57, 58 e 59  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3, nonche' le relative disposizioni di attuazione. 
  Art. 234 (Mutamento  di  funzioni  e  trasferimento  di  ruolo  per
sopravvenuta inidoneita' psico-fisica). - 1. Fatte salve le eventuali
disposizioni normative piu' favorevoli vigenti per  il  personale  di
ruolo riconosciuto non idoneo  in  via  permanente  allo  svolgimento
delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza ma  idoneo  al
proficuo servizio, il Dipartimento non puo' procedere  alla  dispensa
del personale dal servizio per inidoneita' psico-fisica prima di aver
esperito ogni utile tentativo, anche  a  domanda  del  dipendente  da
presentarsi entro  trenta  giorni  dalla  notifica  del  giudizio  di
inidoneita',  compatibilmente  con  le  esigenze  organizzative   del
Dipartimento  medesimo  e  con  la  disponibilita'  delle   dotazioni
organiche  dei  ruoli  del  personale  del   Corpo   nazionale,   per
recuperarlo al servizio attivo, anche attraverso il transito ad altro
ruolo e qualifica, previo corso di riqualificazione. 
  2. Al fine  di  consentire  il  recupero  al  servizio  attivo  del
personale di ruolo non direttivo e non dirigente che espleta funzioni
operative e di quello appartenente  ai  ruoli  dei  direttivi  e  dei
direttivi aggiunti che  espleta  funzioni  operative,  in  previsione
della sua riammissione  al  termine  dell'assenza  per  infortunio  o
malattia, nel rispetto dell'articolo 12 della legge 5 dicembre  1988,
n. 521, il Dipartimento invia ai competenti  organismi  sanitari  una
specifica richiesta di parere per stabilire se il  dipendente,  sulla
base dei parametri psico-fisici previsti per il personale che espleta
funzioni  operative,  sia  totalmente  o  parzialmente   inabile   al
servizio. Nel caso di inabilita' parziale, il Dipartimento individua,
sulla base delle  funzioni  proprie  della  qualifica,  le  attivita'
tecnico-operative correlate al soccorso, compatibili con lo stato  di
salute, che il dipendente  puo'  continuare  a  svolgere,  permanendo
nella qualifica di appartenenza. L'attuazione del principio di tutela
del dipendente e' comunque  conciliato  con  la  piena  funzionalita'
operativa dei servizi istituzionali di soccorso. 
  3. Il personale di ruolo di cui al comma 2  che,  a  seguito  degli
accertamenti sanitari previsti nel  medesimo  comma,  sia  dichiarato
totalmente inabile al servizio  operativo,  transita,  a  domanda  da
presentarsi entro trenta giorni dalla comunicazione degli esiti degli
accertamenti      sanitari,      nei       corrispondenti       ruoli
tecnico-professionali, previo svolgimento  di  un  adeguato  percorso
formativo. Tale personale  e'  collocato  in  altra  qualifica  dello
stesso livello retributivo, permanendo, anche in soprannumero,  nella
sede dove presta servizio. 
  4.  Il  personale  transitato  ai  sensi  del  comma   3   conserva
l'anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente
maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo
trattamento spettante  a  titolo  di  assegni  fissi  e  continuativi
risulti inferiore a quello in godimento allo stesso  titolo  all'atto
del transito, l'eccedenza e' attribuita sotto  forma  di  assegno  ad
personam pensionabile  non  riassorbibile  e  non  rivalutabile.  Dal
momento  del  nuovo  inquadramento,  il  trattamento  economico   del
dipendente segue  la  dinamica  retributiva  prevista  per  la  nuova
qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti  in
materia di infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio. 
  5. Il personale transitato nei ruoli tecnico-professionali ai sensi
del comma 3, qualora la competente commissione medica ne verifichi il
recupero dell'idoneita' psico-fisica allo svolgimento delle  funzioni
proprie della qualifica di provenienza, puo' essere  riammesso  nella
qualifica medesima, a domanda presentata entro cinque anni dalla data
del transito, compatibilmente con le  esigenze  organizzative  e  nei
limiti delle disponibilita' della  dotazione  organica.  In  caso  di
accoglimento  della  domanda,  il  dipendente  e'  riammesso,   entro
quindici  giorni   dalla   notifica   del   giudizio   di   idoneita'
psico-fisica, nel ruolo, nella posizione economica e nella  qualifica
rivestiti al momento del transito  nei  ruoli  tecnico-professionali,
con  l'attribuzione  del  trattamento  economico   correlato   e   il
riassorbimento dell'eventuale assegno  ad  personam  corrisposto  nel
precedente transito. 
  6. Le disposizioni di cui al presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, agli allievi vigili del fuoco in prova. 
  Art. 235 (Riammissione in servizio).  -  1.  Il  personale  il  cui
rapporto di impiego sia  cessato  per  effetto  di  dimissioni  o  di
dispensa per motivi di salute  puo'  richiedere,  entro  cinque  anni
dalla data della cessazione del rapporto di impiego, la  riammissione
in  servizio.  Il  Dipartimento  si  pronuncia  motivatamente,  entro
sessanta  giorni  dalla  richiesta.  In  caso  di  accoglimento,   il
dipendente e' ricollocato nel ruolo e nella qualifica cui apparteneva
al  momento  della  cessazione  dal  servizio,  con   decorrenza   di
anzianita' nella qualifica stessa dalla  data  del  provvedimento  di
riammissione. 
  2. La facolta' di cui al comma 1 e' data al personale, senza limiti
temporali, nei casi previsti dalle  disposizioni  di  leggi  relative
all'accesso  al  lavoro  presso  le  pubbliche   amministrazioni   in
correlazione con  la  perdita  o  il  riacquisto  della  cittadinanza
italiana. 
  3. La riammissione in servizio e' subordinata  alla  disponibilita'
del  corrispondente  posto  nelle  dotazioni  organiche   del   Corpo
nazionale, al mantenimento del possesso dei  requisiti  generali  per
l'assunzione  da  parte  del   richiedente,   nonche'   al   positivo
accertamento dell'idoneita' psico-fisica, qualora la  cessazione  del
rapporto sia stata determinata da motivi di salute. 
  4. Qualora, per effetto della cessazione del rapporto  di  impiego,
il personale goda  di  trattamento  pensionistico,  si  applicano  le
vigenti disposizioni in materia di cumulo tra trattamento retributivo
e trattamento pensionistico. 
  Art. 236 (Cause di cessazione dal servizio e limiti di eta' per  il
collocamento a riposo). - 1. Le cause di cessazione dal servizio  del
personale del Corpo nazionale sono quelle previste  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  nonche'  dal
decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 
  2. I limiti di eta' per il  collocamento  a  riposo  del  personale
appartenente ai ruoli dei vigili del fuoco, dei capi  squadra  e  dei
capi reparto e alle corrispondenti qualifiche dei ruoli del personale
che espleta funzioni specialistiche, di cui al titolo I, capi I e II,
sono disciplinati dall'articolo 2, comma 1, del  decreto  legislativo
30 aprile 1997, n. 165. Per il  rimanente  personale  dei  ruoli  non
direttivi e non dirigenti di cui al titolo I,  capi  I  e  II,  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 19, comma 9, 42,  comma  7  e
59, comma 7, per il personale dei ruoli non direttivi e non dirigenti
di cui al titolo I, capi IV e V, e per quello dei ruoli  direttivi  e
dirigenti di cui al titolo II, si applicano le  disposizioni  di  cui
all'articolo  4  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
dicembre 1973, n. 1092. 
  Capo  II  (Altre  disposizioni  comuni).  -  Art.  237  (Diritti  e
prerogative sindacali nelle sedi di servizio). - 1. Per il  personale
del Corpo  nazionale,  la  liberta',  l'attivita',  i  diritti  e  le
prerogative sindacali nelle sedi  di  servizio  sono  disciplinati  e
tutelati nelle forme  previste  dalle  disposizioni  della  legge  20
maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, e  dall'articolo  42
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165.  I  riferimenti
all'Agenzia  per  la   rappresentanza   negoziale   delle   pubbliche
amministrazioni  (ARAN),  contenuti  nel  predetto  articolo  42  del
decreto legislativo n. 165  del  2001,  si  intendono  effettuati  al
Dipartimento della funzione pubblica. 
  2. In ragione dell'unicita' del procedimento negoziale previsto per
il personale appartenente alle qualifiche direttive e dirigenziali  e
della tendenziale omogeneita' dei rispettivi ordinamenti, i diritti e
le prerogative sindacali sono  riconosciuti  al  personale  direttivo
nelle  medesime  forme  previste  per   il   personale   di   livello
dirigenziale. 
  Art. 238 (Diritti e doveri del personale del Corpo nazionale). - 1.
I  diritti  e  i  doveri  del  personale  del  Corpo  nazionale  sono
disciplinati dal presente decreto e  dai  regolamenti  attuativi  del
medesimo. Per quanto non previsto  dalle  predette  disposizioni,  si
applicano, in quanto compatibili, il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e  le  altre  leggi  e  regolamenti
relativi agli impiegati civili dello Stato. 
  2. Nei casi in cui non siano applicabili, ai  sensi  del  comma  1,
norme di legge o di  regolamento  o  comunque  per  gli  aspetti  non
diversamente disciplinati  da  leggi  o  regolamenti,  i  doveri  del
personale del Corpo nazionale possono essere integrati o  specificati
dai codici di comportamento  adottati  ai  sensi  dei  commi  1  e  5
dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  e
successive modificazioni. 
  Art. 239 (Sanzioni disciplinari). - 1. Ferma restando la disciplina
delle incompatibilita' dettata dall'articolo 53, comma 1, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il personale del  Corpo  nazionale
che viola i doveri del servizio  indicati  da  leggi,  regolamenti  o
codici di comportamento  ovvero  conseguenti  all'emanazione  di  una
disposizione di  servizio  commette  infrazione  disciplinare  ed  e'
soggetto alle seguenti sanzioni: 
  a) rimprovero orale; 
  b) rimprovero scritto; 
  c) sanzione pecuniaria  fino  ad  un  massimo  di  quattro  ore  di
retribuzione; 
  d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione  fino
a dieci giorni; 
  e) sospensione dal servizio con privazione  della  retribuzione  da
undici giorni fino a un massimo di sei mesi; 
  f) destituzione con preavviso; 
  g) destituzione senza preavviso. 
  2. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  da  adottare  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
sono definiti, nel rispetto dei principi e criteri direttivi  che  si
traggono dalle disposizioni dell'articolo 55 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165: 
  a) la tipologia delle infrazioni per  le  quali  ciascuna  sanzione
disciplinare e' inflitta; 
  b) i criteri da adottare da parte dell'organo sanzionatorio ai fini
della gradualita' e proporzionalita' delle  sanzioni,  nonche'  della
maggiorazione delle sanzioni medesime nei  casi  di  reiterazione  di
infrazioni della stessa natura  e  di  concorso  di  piu'  infrazioni
compiute con un'unica azione  od  omissione  o  con  piu'  azioni  od
omissioni connesse tra loro; 
  c) gli organi, le fasi, le modalita' e i termini  del  procedimento
disciplinare, assicurando  l'adeguata  salvaguardia  dei  diritti  di
difesa del personale, anche  attraverso  la  previsione  di  garanzie
progressivamente   crescenti   con   la   gravita'    dell'infrazione
contestata; 
  d)  le  fasi,  le  modalita'  e  i  termini  del  procedimento   di
impugnazione  delle  sanzioni  davanti  al  collegio   arbitrale   di
disciplina; 
  e) i  casi,  le  modalita'  e  gli  effetti  della  riapertura  del
procedimento disciplinare e della riabilitazione; 
  f) i casi e le modalita' della sospensione cautelare dal servizio e
dalla retribuzione in pendenza del procedimento disciplinare; 
  g) le disposizioni transitorie in relazione anche  ai  procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del  regolamento  di  cui  al
presente comma. 
  3. Con il regolamento di cui al comma 2 sono altresi' disciplinati,
nel rispetto delle disposizioni della legge 27 marzo 2001, n.  97,  e
per i profili da questa non diversamente regolati,  il  rapporto  tra
procedimento disciplinare e  procedimento  penale  e  la  sospensione
cautelare dal servizio e dalla retribuzione in caso  di  procedimento
penale. 
  4. Il regolamento indicato al  comma  2  puo'  anche  prevedere  la
riproduzione  delle   corrispondenti   disposizioni   contenute   nei
contratti collettivi nazionali e integrativi di  lavoro  relativi  al
personale del Corpo nazionale. 
  Art. 240 (Regolamento di servizio del Corpo  nazionale).  -  1.  Il
regolamento di servizio del Corpo nazionale e' approvato con  decreto
del Presidente della Repubblica, da adottare ai  sensi  dell'articolo
17, comma  1,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  sentite  le
organizzazioni sindacali  rappresentative  sul  piano  nazionale  del
personale del Corpo. 
  Art. 241 (Modifica  e  ripartizione  territoriale  delle  dotazioni
organiche del personale  del  Corpo  nazionale).  -  1.  Al  fine  di
assicurare  l'indispensabile  flessibilita'  di   adeguamento   delle
dotazioni organiche di  cui  alla  tabella  A  allegata  al  presente
decreto alle  variabili  e  contingenti  necessita'  operative  e  di
servizio, anche per  tenere  conto  di  specifiche  abilitazioni,  la
modifica delle dotazioni stesse e' disposta, salvo quanto previsto al
periodo  successivo,  con  decreto  del  Ministro  dell'interno,   di
concerto con il Ministro per la pubblica  amministrazione  e  con  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  da  adottare  ai   sensi
dell'articolo 17, comma 3,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,
assicurando l'invarianza degli oneri di  bilancio.  Per  la  modifica
delle  dotazioni  organiche  relative  alle  qualifiche  di   livello
dirigenziale generale si applica l'articolo 17, comma 4-bis,  lettera
d), della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
  2. Alla ripartizione delle dotazioni organiche di cui  al  comma  1
nelle   strutture   centrali   e   periferiche   dell'amministrazione
dell'interno si provvede con decreto del  Ministro  dell'interno,  da
comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri -  Dipartimento
della funzione pubblica. 
  Art. 242  (Formazione  del  personale).  -  1.  La  formazione  del
personale del Corpo nazionale e' assicurata  durante  lo  svolgimento
dell'intera carriera. Oltre ai corsi di formazione iniziale necessari
ai  fini  dell'assunzione  in  servizio,  dei  passaggi  interni   di
qualifica  e  di  ruolo  e  dell'accesso  alle  qualifiche  di  primo
dirigente, sono effettuati, a cura delle Scuole centrali  antincendi,
dell'Istituto superiore antincendi, delle altre strutture  del  Corpo
nazionale e dei poli didattici territoriali del  Dipartimento,  corsi
di  aggiornamento,  perfezionamento   professionale,   addestramento,
riconversione e specializzazione. 
  2.  Il  Dipartimento  promuove  lo  svolgimento  di   percorsi   di
formazione presso o di intesa con altre scuole delle  amministrazioni
statali ovvero con soggetti pubblici e privati, nonche' di periodi di
studio presso amministrazioni e  istituzioni  dei  Paesi  dell'Unione
europea e organizzazioni internazionali. 
  3. Nell'ambito dei percorsi formativi di cui al  comma  2,  possono
essere  attivati,  per  il  perseguimento  dei   fini   istituzionali
dell'amministrazione, corsi di formazione di livello universitario  e
corsi di formazione. Al personale che abbia  frequentato  i  predetti
corsi, i crediti formativi acquisiti sono riconosciuti  ai  fini  del
conseguimento dei titoli di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e
b), ovvero di quelli di cui al comma  9,  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, ai sensi e per gli effetti delle  disposizioni  di  cui
all'articolo 5, comma 7, dello stesso decreto ministeriale. 
  4. La formazione si realizza attraverso programmi annuali  definiti
dal Dipartimento nei limiti delle  risorse  finanziarie  disponibili,
sulla  base  delle  linee  di   indirizzo   per   la   formazione   e
l'aggiornamento professionale, per la  garanzia  e  il  miglioramento
della sicurezza sul lavoro contenute nei decreti del Presidente della
Repubblica emanati a conclusione dei procedimenti  negoziali  di  cui
agli  articoli  139  e  229.  I  programmi  indicano  le  metodologie
formative, incluse quelle multimediali, da adottare in riferimento ai
diversi destinatari e tengono conto dei  fabbisogni  rilevati,  delle
competenze necessarie in relazione agli  obiettivi,  della  normativa
vigente  da   applicare,   delle   caratteristiche   tecnologiche   e
organizzative dell'ambiente di lavoro e delle innovazioni  introdotte
nell'organizzazione del lavoro, dell'esigenza di accrescere il  grado
di operativita' del personale in relazione alle funzioni da svolgere. 
  5.  I  corsi  di  aggiornamento,   perfezionamento   professionale,
addestramento, riconversione e  specializzazione  si  concludono  con
l'accertamento   dell'avvenuto   accrescimento    delle    competenze
professionali del singolo dipendente, attestato da un apposito titolo
rilasciato dagli istituti di  istruzione  che  li  hanno  promossi  e
organizzati. 
  6. Il personale che partecipa ai corsi di formazione e' considerato
in servizio a tutti gli effetti.  I  relativi  oneri  sono  a  carico
dell'amministrazione. I corsi sono tenuti di norma  durante  l'orario
di lavoro. Qualora i corsi si svolgano fuori dalla sede di  servizio,
al personale spetta il trattamento di missione e  il  rimborso  delle
spese di viaggio, ove ne sussistano i presupposti. 
  7. Il personale ammesso a partecipare ai  corsi  di  formazione  e'
individuato in base alle esigenze tecniche e organizzative  dei  vari
uffici,  nonche'  a  quelle  di  qualificazione   professionale   del
personale medesimo, tenendo conto anche delle attitudini personali  e
culturali   dei   singoli   e   garantendo   pari   opportunita'   di
partecipazione, nel rispetto di  quanto  previsto  dall'articolo  57,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  8. Il personale dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e,  nonche'
dei direttivi aggiunti,  e  quello  appartenente  a  professionalita'
elevate o specialistiche possono essere autorizzati,  a  domanda,  ad
assentarsi dal servizio per la durata massima di un anno per seguire,
in  Italia  o  all'estero,  corsi  di  formazione  non  previsti  nei
programmi annuali o  comunque  non  finanziabili  in  relazione  alle
risorse finanziarie disponibili, vertenti su materie di interesse per
il Dipartimento. Durante tale periodo ai funzionari  autorizzati  non
e' corrisposto alcun trattamento economico. Il  predetto  periodo  e'
considerato  utile  ai  fini   dell'anzianita'   di   servizio,   del
collocamento a riposo e del relativo  trattamento  di  quiescenza.  I
funzionari sono tenuti a versare l'importo  dei  contributi  e  delle
ritenute a carico di quest'ultima, quali previsti  dalla  legge,  sul
trattamento  economico  spettante.  Possono  essere  autorizzati   ad
assentarsi a tale titolo dal servizio non piu' di  cinque  unita'  di
personale contemporaneamente,  di  cui  al  massimo  tre  di  livello
dirigenziale, fatta salva la facolta'  per  il  Dipartimento  di  far
valere ragioni ostative all'accoglimento della domanda. 
  9. Qualora  il  Dipartimento  riconosca  la  stretta  ed  effettiva
connessione delle iniziative di formazione svolte dal funzionario  ai
sensi  del  comma  8  con  l'attivita'  di  servizio   e   l'incarico
affidatogli,  esso  puo'  concorrere,  nei   limiti   delle   risorse
finanziarie  disponibili,  con  un  proprio  contributo  alla   spesa
sostenuta e debitamente documentata. 
  Art.  243  (Norme  relative  agli  scrutini  di  promozione  e   ai
concorsi). - 1. Gli scrutini  di  promozione  previsti  nel  presente
decreto sono effettuati  dal  consiglio  di  amministrazione  di  cui
all'articolo 146 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
gennaio 1957, n.  3,  e  successive  modificazioni,  sulla  base  dei
criteri di massima approvati dal consiglio  medesimo.  I  criteri  si
applicano per un  triennio  a  decorrere  dal  1°  gennaio  dell'anno
successivo alla data del consiglio in cui sono stati approvati. 
  2. Gli scrutini di promozione si svolgono con cadenza  annuale.  Le
promozioni effettuate nei limiti dei posti disponibili nel  ruolo  al
31 dicembre di ogni anno decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze
organiche. Le promozioni a ruolo aperto, per coloro che le conseguono
al  primo  scrutinio,  decorrono  a  tutti  gli  effetti  dal  giorno
successivo alla data di compimento dell'anzianita' minima  prescritta
per l'ammissione allo scrutinio medesimo. E' ammesso  allo  scrutinio
il personale che ha maturato l'anzianita'  minima  prescritta  al  31
dicembre dell'anno precedente a quello in  cui  viene  effettuato  lo
scrutinio. 
  3. Ai fini del computo dell'anzianita'  di  servizio  richiesta  al
personale del Corpo  nazionale  per  l'ammissione  agli  scrutini  di
promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici,
previsti dal presente decreto,  non  si  applica  l'articolo  41  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  1970,  n.  1077.
Agli stessi fini si tiene conto della data di inquadramento giuridico
nella qualifica e della sussistenza di  eventuali  cause  di  perdita
dell'anzianita'. 
  Art. 244 (Disciplina del rapporto di impiego a tempo parziale e del
telelavoro).  -   1.   Il   personale   non   dirigente   dei   ruoli
tecnico-professionali del  Corpo  nazionale  e'  ammesso  a  prestare
servizio in regime di tempo parziale. Con  regolamento  del  Ministro
dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma  3,  della
legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto  con  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, sono definite le modalita' di  costituzione
dei rapporti di impiego a tempo parziale, i contingenti  massimi  del
personale che puo' accedervi, le articolazioni della  prestazione  di
servizio ammissibili in relazione ad esigenze di funzionalita'  degli
uffici e le disposizioni transitorie per il  graduale  passaggio  dal
regime di tempo parziale vigente a quello  previsto  dal  regolamento
medesimo, a decorrere  dal  centoottantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. Per quanto non  previsto  dal
presente comma, si applicano, in quanto compatibili, le  disposizioni
dell'articolo 1, commi da 56 a 64, della legge 23 dicembre  1996,  n.
662. 
  2. Il personale non dirigente dei ruoli  tecnico-professionali  del
Corpo  nazionale  e'  ammesso  a  prestare  servizio  attraverso   il
telelavoro di cui all'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n.  191,
secondo  le  modalita'  stabilite  con   regolamento   del   Ministro
dell'interno, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, di concerto con  il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione. 
  3. Il  personale  direttivo  dei  ruoli  tecnico-professionali  che
ricopre le posizioni organizzative di cui  all'articolo  198  non  e'
ammesso a prestare servizio in regime di tempo parziale e  attraverso
il telelavoro.».