Art. 5 
 
           Modifiche al Titolo VI del decreto legislativo 
                       13 ottobre 2005, n. 217 
 
  1. Il Titolo VI del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e'
sostituito dal seguente: 
  «Titolo  VI  (Norme  di  inquadramento,  concorsi  straordinari   e
disposizioni   economico-finanziarie).   -   Capo   I    (Norme    di
inquadramento). - Art. 245 (Inquadramento nelle qualifiche del  ruolo
dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica  di  vigile
del fuoco, che abbia meno di quattro anni di effettivo servizio nella
qualifica, e' inquadrato nella  istituita  qualifica  di  vigile  del
fuoco. 
  2. Il personale con la qualifica di vigile  del  fuoco,  che  abbia
maturato quattro anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 
  3. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco  qualificato,
che abbia meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto. 
  4. Il personale con la qualifica di vigile del  fuoco  qualificato,
che abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e'
inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto  con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  5. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco  esperto,  che
abbia meno di due anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di vigile del fuoco esperto  con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  6. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco  esperto,  che
abbia  maturato  due  anni  di  effettivo  servizio  nella   medesima
qualifica, e' inquadrato nella  istituita  qualifica  di  vigile  del
fuoco coordinatore. 
  7. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco  coordinatore,
che abbia meno di cinque anni di effettivo  servizio  nella  medesima
qualifica, e' inquadrato nella  istituita  qualifica  di  vigile  del
fuoco coordinatore. 
  8. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco  coordinatore,
che abbia cinque anni di effettivo servizio nella medesima qualifica,
e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  vigile   del   fuoco
coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  9. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco  coordinatore,
al  quale  e'  stato  attribuito  lo  scatto  convenzionale  di   cui
all'articolo 9, e' inquadrato nella istituita qualifica di vigile del
fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di
provenienza. 
  11.  Il  personale  inquadrato  ai  sensi  del  presente   articolo
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art. 246 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo dei capi squadra
e dei capi reparto). - 1. Il  personale  con  la  qualifica  di  capo
squadra e' inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra. 
  2. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia
meno di  cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di capo squadra esperto. 
  3. Il personale con la qualifica di capo squadra esperto, che abbia
maturato cinque  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di  capo  reparto,  collocandosi
nel ruolo dopo il personale di cui al comma 4. 
  4. Il personale con la qualifica  di  capo  reparto  e'  inquadrato
nella istituita qualifica di capo reparto. 
  5. Il personale  con  la  qualifica  di  capo  reparto  esperto  e'
inquadrato  nella   istituita   qualifica   di   capo   reparto   con
l'attribuzione   di   uno   scatto   convenzionale,   mantenendo   la
denominazione di "esperto". 
  6. Il personale con la qualifica di capo reparto esperto  al  quale
e' stato attribuito uno  scatto  convenzionale  e'  inquadrato  nella
istituita qualifica di capo reparto con l'attribuzione di uno  scatto
convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 
  7. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. 
  8. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2 e  4,  conserva,
ai   fini   della   progressione   alla   qualifica    superiore    e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art. 247 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli  ispettori
antincendi). - 1. Il personale con la  qualifica  di  vice  ispettore
antincendi e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  ispettore
antincendi. 
  2. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia
meno di quattro  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi. 
  3. Il personale con la qualifica di ispettore antincendi, che abbia
maturato quattro anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 
  4. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che abbia meno  di  cinque  anni  di  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di ispettore antincendi esperto. 
  5. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che abbia maturato cinque anni e  meno  di  otto  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
ispettore  antincendi  esperto  con  l'attribuzione  di  uno   scatto
convenzionale. 
  6. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che abbia maturato otto anni e meno  di  tredici  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
ispettore  antincendi  esperto  con  l'attribuzione  di  uno   scatto
convenzionale. 
  7. Il personale con la qualifica di ispettore  antincendi  esperto,
che  abbia  maturato  tredici  anni  di  effettivo   servizio   nella
qualifica, e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  ispettore
antincendi coordinatore, collocandosi nel ruolo dopo il personale  di
cui al comma 8. 
  8. Il personale con la qualifica di sostituto direttore  antincendi
e' inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  ispettore  antincendi
coordinatore. 
  9. Il personale con le qualifiche di sostituto direttore antincendi
capo e di sostituto direttore antincendi capo denominato "esperto" e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica   di   ispettore   antincendi
coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di
provenienza. 
  11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art. 248 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo  dei  pilota  di
aeromobile e del ruolo degli specialisti  di  aeromobile).  -  1.  Il
personale in possesso del brevetto di  pilota  di  aeromobile  o  del
brevetto di specialista di aeromobile,  gia'  in  servizio  presso  i
reparti volo e gli uffici del servizio aereo della direzione centrale
per l'emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio  boschivo  e  il
soccorso tecnico del Dipartimento, e' inquadrato, ai sensi dei  commi
2, 3 e 4, anche in  sovrannumero,  nelle  qualifiche  dei  ruoli  dei
piloti di aeromobile e degli specialisti di aeromobile. 
  2. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
pilota di aeromobile vigile del fuoco o di specialista di  aeromobile
vigile del fuoco; 
  b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto  o  di  specialista  di
aeromobile vigile del fuoco esperto; 
  c) vigile del fuoco qualificato, che abbia  meno  di  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di aeromobile  vigile  del  fuoco  esperto  o  di
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto; 
  d) vigile del fuoco qualificato, che abbia  maturato  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di aeromobile  vigile  del  fuoco  esperto  o  di
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione
di uno scatto convenzionale; 
  e) vigile del  fuoco  esperto,  che  abbia  meno  di  due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di aeromobile  vigile  del  fuoco  esperto  o  di
specialista di aeromobile vigile del fuoco esperto con l'attribuzione
di uno scatto convenzionale; 
  f) vigile del  fuoco  esperto,  che  abbia  maturato  due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o  di
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; 
  g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o  di
specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore; 
  h)  vigile  del  fuoco  coordinatore,  che  abbia  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di aeromobile vigile del fuoco coordinatore o  di
specialista  di  aeromobile  vigile  del   fuoco   coordinatore   con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato  attribuito  lo
scatto convenzionale di  cui  all'articolo  9,  e'  inquadrato  nella
istituita  qualifica  di  pilota  di  aeromobile  vigile  del   fuoco
coordinatore  o  di  specialista  di  aeromobile  vigile  del   fuoco
coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  3. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a) capo squadra e' inquadrato nella istituita qualifica  di  pilota
di aeromobile capo  squadra  o  di  specialista  di  aeromobile  capo
squadra; 
  b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
pilota di  aeromobile  capo  squadra  esperto  o  di  specialista  di
aeromobile capo squadra esperto; 
  c)  capo  squadra  esperto,  che  abbia  maturato  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di aeromobile capo reparto o  di  specialista  di
aeromobile capo reparto, collocandosi nel ruolo dopo il personale  di
cui alla lettera d); 
  d) capo reparto e' inquadrato nella istituita qualifica  di  pilota
di aeromobile capo  reparto  o  di  specialista  di  aeromobile  capo
reparto; 
  e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica  di
pilota di aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile capo
reparto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale, mantenendo la
denominazione di "esperto"; 
  f) capo reparto esperto al quale e'  stato  attribuito  uno  scatto
convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica  di  pilota  di
aeromobile capo reparto o di specialista di aeromobile  capo  reparto
con  l'attribuzione  di  uno  scatto  convenzionale,  mantenendo   la
denominazione di "esperto". 
  4. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a)  vice  ispettore  antincendi  e'  inquadrato   nella   istituita
qualifica di pilota di  aeromobile  ispettore  o  di  specialista  di
aeromobile ispettore; 
  b)  ispettore  antincendi,  che  abbia  meno  di  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di  aeromobile  ispettore  o  di  specialista  di
aeromobile ispettore; 
  c)  ispettore  antincendi,  che  abbia  maturato  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di pilota di aeromobile ispettore esperto o di  specialista
di aeromobile ispettore esperto; 
  d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque  anni  di
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
pilota di aeromobile ispettore esperto o di specialista di aeromobile
ispettore esperto; 
  e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque  anni  e
meno  di  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,   e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  pilota   di   aeromobile
ispettore esperto o di specialista di  aeromobile  ispettore  esperto
con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  f) ispettore antincendi esperto, che abbia  maturato  otto  anni  e
meno di tredici  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  pilota   di   aeromobile
ispettore esperto o di specialista di  aeromobile  ispettore  esperto
con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  pilota  di  aeromobile  ispettore  coordinatore  o  di
specialista di aeromobile ispettore coordinatore. 
  5. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. 
  6. Il personale inquadrato ai sensi  del  comma  2,  del  comma  3,
lettere a), b), d), del comma 4, lettere a),  b),  c),  d),  e),  f),
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  7. Le disposizioni di inquadramento di cui al presente articolo  si
applicano anche al personale  del  Corpo  nazionale  appartenente  ai
ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento in  possesso,
rispettivamente, del brevetto di pilota di aeromobile e del  brevetto
di specialista di aeromobile gia' in servizio presso i reparti volo e
presso gli uffici del servizio aereo  della  direzione  centrale  per
l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e  l'antincendio  boschivo   del
Dipartimento. 
  Art.  249  (Inquadramento  nelle   qualifiche   del   ruolo   degli
elisoccorritori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei  vigili
del fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso
della specializzazione speleo alpino  fluviale  di  livello  2B  gia'
impiegato nello specifico servizio operativo presso  i  reparti  volo
del Dipartimento, e' inquadrato, a domanda, ai sensi dei commi 2 e 3,
nelle  qualifiche  del  ruolo  degli   elisoccorritori,   fino   alla
concorrenza dei posti disponibili in organico. Ai fini  del  predetto
inquadramento si applica il criterio della maggiore anzianita'  nella
medesima specializzazione. 
  2. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
elisoccorritore vigile del fuoco; 
  b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
elisoccorritore vigile del fuoco esperto; 
  c) vigile del fuoco qualificato, che abbia  meno  di  tre  anni  di
effettivo servizio nella  qualifica  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco esperto; 
  d) vigile del fuoco qualificato, che abbia  maturato  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  elisoccorritore   vigile   del   fuoco   esperto   con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  e) vigile del  fuoco  esperto,  che  abbia  meno  di  due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  elisoccorritore   vigile   del   fuoco   esperto   con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  f) vigile del  fuoco  esperto,  che  abbia  maturato  due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; 
  g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore; 
  h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di  entrata
in vigore del  presente  provvedimento,  che  abbia  cinque  anni  di
effettivo servizio nella  qualifica  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  elisoccorritore  vigile  del  fuoco  coordinatore  con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  i) vigile del fuoco coordinatore al quale e'  stato  attribuito  lo
scatto convenzionale di  cui  all'articolo  9,  e'  inquadrato  nella
istituita qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco  coordinatore
con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  3. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a)  capo  squadra  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica   di
elisoccorritore capo squadra; 
  b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
elisoccorritore capo squadra esperto; 
  c)  capo  squadra  esperto,  che  abbia  maturato  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di elisoccorritore capo  reparto,  collocandosi  nel  ruolo
dopo il personale di cui al punto d); 
  d)  capo  reparto  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica   di
elisoccorritore capo reparto; 
  e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica  di
elisoccorritore  capo  reparto  con  l'attribuzione  di  uno   scatto
convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; 
  f) capo reparto esperto al quale e'  stato  attribuito  uno  scatto
convenzionale   e'   inquadrato   nella   istituita   qualifica    di
elisoccorritore  capo  reparto  con  l'attribuzione  di  uno   scatto
convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto". 
  4. Il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  e  dei
sostituti direttori antincendi, in  possesso  della  specializzazione
speleo alpino fluviale di livello 2B, e' inquadrato,  a  domanda,  ai
sensi del comma 5, nelle qualifiche del ruolo degli  elisoccorritori,
fino  alla  concorrenza  dei  posti  disponibili  in  organico.  Tale
personale presta  servizio  presso  i  reparti  volo  e  puo'  essere
impiegato presso  gli  uffici  del  servizio  aereo  della  direzione
centrale  per  l'emergenza,  il  soccorso  tecnico  e   l'antincendio
boschivo del Dipartimento. Ai  fini  del  predetto  inquadramento  si
applica  il  criterio  della  maggiore  anzianita'   nella   medesima
specializzazione. 
  5. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a)  vice  ispettore  antincendi  e'  inquadrato   nella   istituita
qualifica di elisoccorritore ispettore; 
  b)  ispettore  antincendi,  che  abbia  meno  di  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di elisoccorritore ispettore; 
  c)  ispettore  antincendi,  che  abbia  maturato  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di elisoccorritore ispettore esperto; 
  d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque  anni  di
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
elisoccorritore ispettore esperto; 
  e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque  anni  e
meno  di  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,   e'
inquadrato nella istituita  qualifica  di  elisoccorritore  ispettore
esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  f) ispettore antincendi esperto, che abbia  maturato  otto  anni  e
meno di tredici  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita  qualifica  di  elisoccorritore  ispettore
esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di elisoccorritore ispettore coordinatore. 
  6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. 
  7. Il personale inquadrato ai sensi  del  comma  2,  del  comma  3,
lettere a), b), d), del comma 5, lettere  a),  b),  c),  d)  e),  f),
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art.  250  (Inquadramento  nelle   qualifiche   del   ruolo   degli
specialisti nautici di coperta e del ruolo degli specialisti  nautici
di macchina). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili  del
fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del
brevetto  di  specialista  nautico  di  coperta  o  del  brevetto  di
specialista  nautico  di  macchina,  gia'  in   servizio   presso   i
distaccamenti portuali del Corpo nazionale, e' inquadrato,  ai  sensi
dei commi 2 e 3, anche in sovrannumero, nelle  qualifiche  dei  ruoli
degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti  nautici  di
macchina. 
  2. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
specialista nautico di coperta vigile  del  fuoco  o  di  specialista
nautico di macchina vigile del fuoco; 
  b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
specialista  nautico  di  coperta  vigile  del  fuoco  esperto  o  di
specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; 
  c) vigile del fuoco qualificato, che abbia  meno  di  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco  esperto
o di specialista nautico di macchina vigile del fuoco esperto; 
  d) vigile del fuoco qualificato, che abbia  maturato  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco  esperto
o di specialista nautico di macchina vigile  del  fuoco  esperto  con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  e) vigile del  fuoco  esperto,  che  abbia  meno  di  due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di specialista nautico di coperta vigile del fuoco  esperto
o di specialista nautico di macchina vigile  del  fuoco  esperto  con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  f) vigile del  fuoco  esperto,  che  abbia  maturato  due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  specialista  nautico  di  coperta  vigile  del   fuoco
coordinatore o di specialista nautico di macchina  vigile  del  fuoco
coordinatore; 
  g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  specialista  nautico  di  coperta  vigile  del   fuoco
coordinatore o di specialista nautico di macchina  vigile  del  fuoco
coordinatore; 
  h)  vigile  del  fuoco  coordinatore,  che  abbia  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  specialista  nautico  di  coperta  vigile  del   fuoco
coordinatore o di specialista nautico di macchina  vigile  del  fuoco
coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  i) vigile del fuoco coordinatore, al quale e' stato  attribuito  lo
scatto convenzionale di  cui  all'articolo  9,  e'  inquadrato  nella
istituita qualifica di specialista  nautico  di  coperta  vigile  del
fuoco coordinatore o di specialista nautico di  macchina  vigile  del
fuoco coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  3. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a)  capo  squadra  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica   di
specialista nautico di coperta capo squadra o di specialista  nautico
di macchina capo squadra; 
  b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
specialista nautico di coperta capo squadra esperto o di  specialista
nautico di macchina capo squadra esperto; 
  c)  capo  squadra  esperto,  che  abbia  maturato  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di  specialista  nautico  di  coperta  capo  reparto  o  di
specialista nautico di macchina capo reparto, collocandosi nel  ruolo
dopo il personale di cui al punto d); 
  d)  capo  reparto  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica   di
specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista  nautico
di macchina capo reparto; 
  e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica  di
specialista nautico di coperta capo reparto o di specialista  nautico
di  macchina  capo  reparto  con   l'attribuzione   di   uno   scatto
convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; 
  f) capo reparto esperto al quale e'  stato  attribuito  uno  scatto
convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di  specialista
nautico di coperta capo reparto o di specialista nautico di  macchina
capo  reparto  con  l'attribuzione  di  uno   scatto   convenzionale,
mantenendo la denominazione di "esperto". 
  4. Il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  e  dei
sostituti  direttori  antincendi,  in  possesso   del   brevetto   di
specialista nautico di coperta o del brevetto di specialista  nautico
di macchina, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del  comma  5,  nelle
qualifiche dei ruoli degli specialisti nautici  di  coperta  e  degli
specialisti nautici di macchina,  fino  alla  concorrenza  dei  posti
disponibili in organico. Tale  personale  presta  servizio  presso  i
distaccamenti portuali e puo' essere impiegato presso gli uffici  del
servizio  nautico  della  direzione  centrale  per  l'emergenza,   il
soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.  Ai  fini
del predetto inquadramento si  applica  il  criterio  della  maggiore
anzianita' nella medesima specializzazione. 
  5. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a)  vice  ispettore  antincendi  e'  inquadrato   nella   istituita
qualifica  di  specialista  nautico  di  coperta   ispettore   o   di
specialista nautico di macchina ispettore; 
  b)  ispettore  antincendi,  che  abbia  meno  di  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  specialista  nautico  di  coperta   ispettore   o   di
specialista nautico di macchina ispettore; 
  c)  ispettore  antincendi,  che  abbia  maturato  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di specialista nautico di coperta ispettore  esperto  o  di
specialista nautico di macchina ispettore esperto; 
  d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque  anni  di
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
specialista nautico di coperta ispettore  esperto  o  di  specialista
nautico di macchina ispettore esperto; 
  e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque  anni  e
meno  di  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,   e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  specialista  nautico  di
coperta ispettore  esperto  o  di  specialista  nautico  di  macchina
ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  f) ispettore antincendi esperto, che abbia  maturato  otto  anni  e
meno di tredici  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  specialista  nautico  di
coperta ispettore  esperto  o  di  specialista  nautico  di  macchina
ispettore esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di specialista nautico di coperta ispettore coordinatore  o
di specialista nautico di macchina ispettore coordinatore. 
  6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. 
  7. Il personale inquadrato ai sensi  del  comma  2,  del  comma  3,
lettere a), b), d), del comma 5, lettere a),  b),  c),  d),  e),  f),
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  8. Il personale gia' in servizio presso i distaccamenti portuali di
cui al comma 1 in possesso di  entrambi  i  brevetti  di  specialista
nautico di coperta e specialista nautico di macchina e' inquadrato, a
domanda e previa valutazione dell'amministrazione,  in  uno  dei  due
ruoli di cui al presente articolo, anche in soprannumero. 
  Art.  251   (Inquadramento   nelle   qualifiche   del   ruolo   dei
sommozzatori). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei vigili del
fuoco e al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, in possesso del
brevetto  di  sommozzatore,  gia'  in  servizio   presso   i   nuclei
sommozzatori del Corpo nazionale, e' inquadrato, ai sensi dei commi 2
e  3,  anche  in  sovrannumero,  nelle  qualifiche  del   ruolo   dei
sommozzatori. 
  2. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a) vigile del fuoco, che abbia meno di quattro  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
sommozzatore vigile del fuoco; 
  b) vigile del fuoco, che abbia maturato quattro anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
sommozzatore vigile del fuoco esperto; 
  c) vigile del fuoco qualificato, che abbia  meno  di  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto; 
  d) vigile del fuoco qualificato, che abbia  maturato  tre  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione
di uno scatto convenzionale; 
  e) vigile del  fuoco  esperto,  che  abbia  meno  di  due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore vigile del fuoco esperto con l'attribuzione
di uno scatto convenzionale; 
  f) vigile del  fuoco  esperto,  che  abbia  maturato  due  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; 
  g) vigile del fuoco coordinatore, che abbia meno di cinque anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore; 
  h) vigile del fuoco coordinatore, in servizio alla data di  entrata
in vigore del  presente  provvedimento,  che  abbia  cinque  anni  di
effettivo servizio nella  qualifica  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica  di  sommozzatore  vigile  del   fuoco   coordinatore   con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  i) vigile del fuoco coordinatore al quale e'  stato  attribuito  lo
scatto convenzionale di  cui  all'articolo  9,  e'  inquadrato  nella
istituita qualifica di sommozzatore vigile del fuoco coordinatore con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  3. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a)  capo  squadra  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica   di
sommozzatore capo squadra; 
  b) capo squadra esperto, che abbia meno di cinque anni di effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
sommozzatore capo squadra esperto; 
  c)  capo  squadra  esperto,  che  abbia  maturato  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore capo reparto, collocandosi nel  ruolo  dopo
il personale di cui al punto d); 
  d)  capo  reparto  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica   di
sommozzatore capo reparto; 
  e) capo reparto esperto e' inquadrato nella istituita qualifica  di
sommozzatore  capo  reparto  con   l'attribuzione   di   uno   scatto
convenzionale, mantenendo la denominazione di "esperto"; 
  f) capo reparto esperto al quale e'  stato  attribuito  uno  scatto
convenzionale e' inquadrato nella istituita qualifica di sommozzatore
capo  reparto  con  l'attribuzione  di  uno   scatto   convenzionale,
mantenendo la denominazione di "esperto". 
  4. Il  personale  appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  e  dei
sostituti  direttori  antincendi,  in  possesso   del   brevetto   di
sommozzatore, e' inquadrato, a domanda, ai sensi del comma  5,  nelle
qualifiche del ruolo dei  sommozzatori,  fino  alla  concorrenza  dei
posti disponibili in organico. Tale personale presta servizio  presso
i nuclei sommozzatori e puo' essere impiegato presso gli  uffici  del
servizio sommozzatori della direzione centrale  per  l'emergenza,  il
soccorso tecnico e l'antincendio boschivo del Dipartimento.  Ai  fini
del predetto inquadramento si  applica  il  criterio  della  maggiore
anzianita' nella medesima specializzazione. 
  5. Il personale che riveste la qualifica di: 
  a)  vice  ispettore  antincendi  e'  inquadrato   nella   istituita
qualifica di sommozzatore ispettore; 
  b)  ispettore  antincendi,  che  abbia  meno  di  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore ispettore; 
  c)  ispettore  antincendi,  che  abbia  maturato  quattro  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore ispettore esperto; 
  d) ispettore antincendi esperto, che abbia meno di cinque  anni  di
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
sommozzatore ispettore esperto; 
  e) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato cinque  anni  e
meno  di  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,   e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  sommozzatore   ispettore
esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  f) ispettore antincendi esperto, che abbia  maturato  otto  anni  e
meno di tredici  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  sommozzatore   ispettore
esperto con l'attribuzione di uno scatto convenzionale; 
  g) ispettore antincendi esperto, che abbia maturato tredici anni di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di sommozzatore ispettore coordinatore. 
  6. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo  di
provenienza. 
  7. Il personale inquadrato ai sensi  del  comma  2,  del  comma  3,
lettere a), b), d), del comma 5, lettere a),  b),  c),  d),  e),  f),
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art. 252 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli  operatori
e degli assistenti). - 1. Il personale con la qualifica di  operatore
e' inquadrato nella istituita qualifica di operatore. 
  2. Il personale con la qualifica di operatore  tecnico,  che  abbia
meno di tre anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato
nella istituita qualifica di operatore. 
  3. Il personale con la qualifica di operatore  tecnico,  che  abbia
maturato  tre  anni  di  effettivo  servizio  nella   qualifica,   e'
inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 
  4. Il personale con la qualifica di  operatore  professionale,  che
abbia meno di due anni di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di operatore esperto. 
  5. Il personale con la qualifica di  operatore  professionale,  che
abbia maturato due anni di effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella qualifica di operatore esperto con l'attribuzione di
uno scatto convenzionale. 
  6. Il personale con la qualifica di operatore  esperto,  che  abbia
meno  di  sette  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  operatore  esperto   con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  7. Il personale con la qualifica di operatore  esperto,  che  abbia
maturato  sette  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,  e'
inquadrato nella istituita qualifica di assistente, collocandosi  nel
ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 
  8. Il personale con la qualifica di assistente e' inquadrato  nella
istituita qualifica di assistente. 
  9. Il personale con la qualifica di assistente capo  e'  inquadrato
nella istituita qualifica di assistente  con  l'attribuzione  di  uno
scatto convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 
  10. Il personale con la qualifica di assistente capo  al  quale  e'
stato  attribuito  uno  scatto  convenzionale  e'  inquadrato   nella
istituita qualifica di assistente con l'attribuzione  di  uno  scatto
convenzionale, mantenendo la denominazione di "capo". 
  11. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di
provenienza. 
  12. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art. 253 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli  ispettori
logistico-gestionali). - 1. Il personale con  la  qualifica  di  vice
collaboratore amministrativo-contabile e' inquadrato nella  istituita
qualifica di ispettore logistico-gestionale. 
  2.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
amministrativo-contabile, che abbia meno di  due  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
ispettore logistico-gestionale. 
  3.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
amministrativo-contabile, che abbia maturato due  anni  di  effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
ispettore logistico-gestionale esperto. 
  4.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
amministrativo-contabile esperto, che abbia meno di  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. 
  5.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato  cinque  anni  e
meno  di  otto  anni  di  effettivo  servizio  nella  qualifica,   e'
inquadrato     nella     istituita     qualifica     di     ispettore
logistico-gestionale  esperto  con  l'attribuzione  di   uno   scatto
convenzionale. 
  6.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato otto anni e meno
di tredici anni di effettivo servizio nella qualifica, e'  inquadrato
nella istituita qualifica di ispettore  logistico-gestionale  esperto
con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  7.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
amministrativo-contabile esperto, che abbia maturato tredici anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica    di    ispettore    logistico-gestionale    coordinatore,
collocandosi nel ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 
  8.  Il  personale  con  la   qualifica   di   sostituto   direttore
amministrativo-contabile e' inquadrato nella istituita  qualifica  di
ispettore logistico-gestionale coordinatore. 
  9.  Il  personale  con  le  qualifiche   di   sostituto   direttore
amministrativo-contabile    capo    e    di    sostituto    direttore
amministrativo-contabile capo  denominato  "esperto",  e'  inquadrato
nella   istituita   qualifica   di   ispettore   logistico-gestionale
coordinatore con l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di
provenienza. 
  11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art. 254 (Inquadramento nelle qualifiche del ruolo degli  ispettori
informatici).  -  1.  Il  personale  con   la   qualifica   di   vice
collaboratore  tecnico-informatico  e'  inquadrato  nella   istituita
qualifica di ispettore informatico. 
  2.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
tecnico-informatico, che abbia meno di due anni di effettivo servizio
nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica di ispettore
informatico. 
  3.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
tecnico-informatico,  che  abbia  maturato  due  anni  di   effettivo
servizio nella qualifica, e' inquadrato nella istituita qualifica  di
ispettore informatico esperto. 
  4.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
tecnico-informatico  esperto,  che  abbia  meno  di  cinque  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di ispettore informatico esperto. 
  5.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
tecnico-informatico esperto, che abbia maturato cinque anni e meno di
otto anni di effettivo servizio nella qualifica, e' inquadrato  nella
istituita   qualifica   di   ispettore   informatico   esperto    con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  6.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
tecnico-informatico esperto, che abbia maturato otto anni e  meno  di
tredici anni di effettivo servizio  nella  qualifica,  e'  inquadrato
nella  istituita  qualifica  di  ispettore  informatico  esperto  con
l'attribuzione di uno scatto convenzionale. 
  7.   Il   personale   con    la    qualifica    di    collaboratore
tecnico-informatico esperto,  che  abbia  maturato  tredici  anni  di
effettivo servizio nella qualifica,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di ispettore  informatico  coordinatore,  collocandosi  nel
ruolo dopo il personale di cui al comma 8. 
  8.  Il  personale  con  la   qualifica   di   sostituto   direttore
tecnico-informatico  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica   di
ispettore informatico coordinatore. 
  9.  Il  personale  con  le  qualifiche   di   sostituto   direttore
tecnico-informatico capo e di sostituto direttore tecnico-informatico
capo denominato "esperto" e' inquadrato nella istituita qualifica  di
ispettore informatico coordinatore con l'attribuzione di  uno  scatto
convenzionale. 
  10. Gli inquadramenti sono effettuati secondo l'ordine del ruolo di
provenienza. 
  11. Il personale inquadrato ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8
conserva, ai fini  della  progressione  alla  qualifica  superiore  e
dell'attribuzione dello scatto convenzionale,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza ovvero l'anzianita'  eccedente  quella
minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art. 255 (Inquadramento nelle  qualifiche  dei  ruoli  della  banda
musicale dei vigili del fuoco). - 1. Il personale con la qualifica di
vigile del fuoco, impiegato in qualita' di  orchestrale  nella  banda
musicale del Corpo nazionale, e' inquadrato nella istituita qualifica
di orchestrale. 
  2. Il personale con la qualifica di vigile del fuoco, impiegato  in
qualita'  di  maestro  direttore  nella  banda  musicale  del   Corpo
nazionale,  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di   maestro
direttore. 
  3. Il personale inquadrato ai sensi del comma 1 conserva,  ai  fini
della progressione alla qualifica superiore e dell'attribuzione degli
scatti  convenzionali,  l'anzianita'  maturata  nella  qualifica   di
provenienza. 
  4. Il personale inquadrato ai sensi del comma 2 conserva,  ai  fini
del conseguimento degli scatti convenzionali,  l'anzianita'  maturata
nella qualifica di provenienza. 
  Art. 256 (Inquadramento nella qualifica del ruolo degli atleti  del
gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse). - 1. Il personale con
la qualifica di vigile del fuoco, impiegato in qualita' di atleta nel
gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse,  e'  inquadrato  nella
istituita qualifica di atleta. 
  2. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo, ai  fini
del conseguimento degli scatti convenzionali,  conserva  l'anzianita'
maturata nella qualifica di provenienza. 
  Art. 257 (Inquadramento nelle qualifiche del  ruolo  dei  direttivi
logistico-gestionali).  -  1.  Il  personale  con  la  qualifica   di
funzionario amministrativo-contabile vice direttore, che  abbia  meno
di  due  anni  di  effettivo  servizio  nel  ruolo   dei   funzionari
amministrativo-contabili direttori,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica di vice direttore logistico-gestionale. 
  2.   Il    personale    con    la    qualifica    di    funzionario
amministrativo-contabile vice direttore, che abbia maturato due  anni
e meno di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nel  ruolo  dei
funzionari amministrativo-contabili direttori,  e'  inquadrato  nella
istituita qualifica di direttore logistico-gestionale. 
  3.   Il    personale    con    la    qualifica    di    funzionario
amministrativo-contabile vice direttore,  che  abbia  maturato  sette
anni e sei mesi  di  effettivo  servizio  nel  ruolo  dei  funzionari
amministrativo-contabili direttori,  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica   di    direttore    vicedirigente    logistico-gestionale,
collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 
  4.   Il    personale    con    la    qualifica    di    funzionario
amministrativo-contabile  direttore  e'  inquadrato  nella  istituita
qualifica   di    direttore    vicedirigente    logistico-gestionale,
collocandosi dopo il personale di cui al comma 5. 
  5.   Il    personale    con    la    qualifica    di    funzionario
amministrativo-contabile direttore-vicedirigente e' inquadrato  nella
istituita qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale. 
  6. Il  personale  e'  inquadrato  secondo  l'ordine  del  ruolo  di
provenienza. 
  7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva,
ai fini della progressione  alla  qualifica  superiore,  l'anzianita'
eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  Art. 258 (Inquadramento nelle qualifiche del  ruolo  dei  direttivi
informatici). - 1. Il  personale  con  la  qualifica  di  funzionario
tecnico-informatico vice direttore, che abbia meno  di  due  anni  di
effettivo  servizio  nel  ruolo  dei  funzionari  tecnico-informatici
direttori, e' inquadrato nella istituita qualifica di vice  direttore
informatico. 
  2. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico
vice direttore, che abbia maturato due anni e meno di  sette  anni  e
sei  mesi  di   effettivo   servizio   nel   ruolo   dei   funzionari
tecnico-informatici  direttori,   e'   inquadrato   nella   istituita
qualifica di direttore informatico. 
  3. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico
vice direttore, che abbia maturato sette anni e sei mesi di effettivo
servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici  direttori,  e'
inquadrato  nella  istituita  qualifica  di   direttore   informatico
vicedirigente, collocandosi dopo il personale di cui ai commi 4 e 5. 
  4. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico
direttore  e'  inquadrato  nella  istituita  qualifica  di  direttore
vicedirigente informatico, collocandosi dopo il personale di  cui  al
comma 5. 
  5. Il personale con la qualifica di funzionario tecnico-informatico
direttore-vicedirigente e' inquadrato nella  istituita  qualifica  di
direttore vicedirigente informatico. 
  6. Il  personale  e'  inquadrato  secondo  l'ordine  del  ruolo  di
provenienza. 
  7. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva,
ai fini della progressione  alla  qualifica  superiore,  l'anzianita'
eccedente quella minima richiesta per l'inquadramento. 
  Capo II (Concorsi straordinari). - Art. 259 (Concorsi  straordinari
a direttore, direttore logistico-gestionale e direttore informatico).
- 1. Entro tre anni dalla data  di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo di cui all'articolo 8, comma  6,  della  legge  7  agosto
2015, n. 124, sono banditi i seguenti concorsi straordinari: 
  a) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 25 posti,  per
l'accesso  alla  qualifica  di  direttore,  riservato  al   personale
inquadrato nel  ruolo  ad  esaurimento  dei  direttivi  speciali  che
espletano funzioni operative di cui all'articolo 13-ter  del  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 97, in possesso del titolo di studio e
del titolo abilitativo di cui all'articolo 143; 
  b) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 15 posti,  per
l'accesso alla qualifica di direttore logistico-gestionale, riservato
al personale  inquadrato  nel  ruolo  ad  esaurimento  dei  direttivi
speciali  che  espletano   funzioni   logistico-gestionali   di   cui
all'articolo 13-octies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97,
in possesso di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico,
da individuarsi con decreto di cui al comma 5; 
  c) concorso per titoli ed esami, per la copertura di 3  posti,  per
l'accesso alla  qualifica  di  direttore  informatico,  riservato  al
personale inquadrato nel ruolo ad esaurimento dei direttivi  speciali
che espletano funzioni informatiche di cui all'articolo 13-octies del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n.  97,  in  possesso  di  laurea
magistrale ad indirizzo informatico, da individuarsi con  decreto  di
cui al comma 5. 
  2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il  personale  che,
nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda  di  ammissione,
abbia riportato una sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della
sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai  concorsi  il
personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per
delitto non colposo ovvero che  sia  stato  sottoposto  a  misura  di
prevenzione. 
  3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso
a frequentare corsi di formazione, della durata di tre  mesi,  presso
l'Istituto superiore antincendi,  che  si  concludono  con  un  esame
finale. Il personale che abbia superato l'esame  finale  e'  immesso,
rispettivamente,   nelle   qualifiche   di    direttore,    direttore
logistico-gestionale  e  direttore  informatico,   permanendo   nella
qualifica di nuovo inquadramento per un periodo di sette anni  e  sei
mesi. Nel caso di mancato superamento dell'esame di  fine  corso,  il
personale permane nel ruolo e nella qualifica di provenienza. 
  4. L'assegnazione alle sedi di servizio e' effettuata in  relazione
alla scelta manifestata  dagli  interessati  secondo  l'ordine  della
graduatoria  di  fine  corso,   nell'ambito   delle   sedi   indicate
dall'amministrazione. 
  5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento  dei  concorsi,  le  classi  di
laurea magistrale prescritte per l'ammissione ai concorsi di  cui  al
comma 1, lettere b) e c), le prove di esame,  la  composizione  delle
commissioni esaminatrici, le categorie  dei  titoli  da  ammettere  a
valutazione e il punteggio  da  attribuire  a  ciascuna  di  esse,  i
criteri di formazione  delle  graduatorie  finali,  le  modalita'  di
svolgimento dei corsi di formazione, dei relativi esami finali  ed  i
criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. 
  Art. 260 (Concorsi straordinari per primo dirigente).  -  1.  Entro
due anni dalla data di entrata in vigore del decreto  legislativo  di
cui all'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124,  sono
banditi i seguenti concorsi straordinari: 
  a) concorso, per titoli ed esami, a cinque posti per l'accesso alla
qualifica  di  primo  dirigente  logistico-gestionale,  riservato  al
personale   inquadrato   nell'istituita   qualifica   di    direttore
vicedirigente     logistico-gestionale     che     abbia     maturato
complessivamente nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo
dei  direttivi  logistico-gestionali  e  nel  ruolo  dei   funzionari
amministrativo-contabili direttori del previgente ordinamento; 
  b) concorso, per titoli ed esami, a un  posto  per  l'accesso  alla
qualifica di primo  dirigente  informatico,  riservato  al  personale
inquadrato  nell'istituita  qualifica  di   direttore   vicedirigente
informatico che abbia maturato complessivamente nove anni e sei  mesi
di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici e nel ruolo
dei   funzionari   tecnico-informatici   direttori   del   previgente
ordinamento; 
  c) concorso, per titoli ed esami, a un  posto  per  l'accesso  alla
qualifica  di  primo  dirigente  che  espleta  le  funzioni  di   cui
all'articolo 142, comma 4, riservato al personale con la qualifica di
direttore vicedirigente di cui  al  titolo  II,  capo  I,  che  abbia
maturato nove anni e sei mesi di effettivo  servizio  nel  ruolo  dei
direttivi, nonche' al personale inquadrato  nell'istituita  qualifica
di direttore vicedirigente dei ruoli tecnico-professionali di cui  al
titolo II, capo II, che abbia maturato complessivamente nove  anni  e
sei  mesi   di   effettivo   servizio   nei   ruoli   dei   direttivi
tecnico-professionali e  nei  ruoli  di  provenienza  del  previgente
ordinamento. 
  2. Non e' ammesso ai concorsi di cui al comma 1 il  personale  che,
nel triennio precedente la data di scadenza del termine stabilito nel
bando di concorso per la presentazione della domanda  di  ammissione,
abbia riportato una sanzione disciplinare pari  o  piu'  grave  della
sanzione  pecuniaria.  Non  e',  altresi',  ammesso  ai  concorsi  il
personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di  condanna  per
delitto non colposo ovvero che  sia  stato  sottoposto  a  misura  di
prevenzione. 
  3. Il personale vincitore dei concorsi di cui al comma 1 e' ammesso
a frequentare corsi di formazione, della durata di tre  mesi,  presso
l'Istituto superiore antincendi,  che  si  concludono  con  un  esame
finale. Il personale che abbia superato l'esame  finale  e'  immesso,
rispettivamente,    nelle    qualifiche    di     primo     dirigente
logistico-gestionale, primo dirigente informatico e  primo  dirigente
con incarico di comunicazione  in  emergenza.  Nel  caso  di  mancato
superamento dell'esame di fine corso, il personale permane nel  ruolo
e nella qualifica di provenienza. 
  4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai  sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  sono
stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1,
la composizione delle commissioni esaminatrici, le prove di esame, le
categorie dei titoli da ammettere a valutazione  e  il  punteggio  da
attribuire a ciascuna di esse, i  criteri  per  la  formazione  delle
graduatorie finali, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi  di
formazione e dei relativi esami. 
  Capo III (Disposizioni economico-finanziarie). - Art. 261 (Clausola
di salvaguardia retributiva). - 1. Nelle ipotesi in cui il  personale
del Corpo nazionale,  a  seguito  delle  promozioni  alle  qualifiche
iniziali  dei  ruoli  superiori  ovvero  delle  operazioni  di  primo
inquadramento previste dal presente decreto, consegua,  a  titolo  di
assegni fissi e continuativi, ivi compresi gli scatti  convenzionali,
un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo  stesso
titolo all'atto delle  promozioni  o  degli  inquadramenti  medesimi,
l'eccedenza  e'  attribuita  sotto  forma  di  assegno  ad   personam
pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici. 
  Art. 262 (Trattamento economico). - 1. Gli importi dello  stipendio
tabellare del  personale  del  Corpo  nazionale  sono  fissati  nella
tabella C, allegata al presente decreto.».