Art. 10 
 
 
      Verifiche, modifiche e assestamento al programma annuale 
 
  1. Il Consiglio  d'istituto  verifica,  almeno  una  volta  durante
l'esercizio finanziario, con apposita  delibera  di  assestamento  al
programma annuale da adottarsi entro il 30 giugno, le  disponibilita'
finanziarie  dell'istituto,  nonche'  lo  stato  di  attuazione   del
programma e le modifiche che  si  rendono  eventualmente  necessarie.
Ulteriori verifiche possono essere disposte dal dirigente scolastico. 
  2. L'attivita' di verifica e' effettuata  sulla  base  di  apposita
relazione predisposta dal dirigente scolastico e  dal  D.S.G.A.,  che
evidenzia anche le entrate accertate e la consistenza  degli  impegni
assunti, nonche' i pagamenti eseguiti. 
  3.  Le  variazioni  del   programma   annuale,   che   si   rendono
eventualmente necessarie a garantire la  realizzazione  del  medesimo
programma  in  relazione  anche   all'andamento   del   funzionamento
amministrativo e didattico generale e a quello attuativo dei  singoli
progetti, sono deliberate  dal  Consiglio  d'istituto  con  decisione
motivata, adottata su proposta della Giunta esecutiva o del dirigente
scolastico. 
  4. Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche'  tra
la gestione dei residui e quella di competenza e viceversa. 
  5. Le variazioni del programma, di entrata e di spesa,  conseguenti
a entrate finalizzate, e  gli  storni,  conseguenti  a  delibere  del
Consiglio  d'istituto,  sono  disposte  con  decreto  del   dirigente
scolastico, da trasmettere per conoscenza al Consiglio d'istituto. 
  6. Durante l'ultimo mese  dell'esercizio  finanziario  non  possono
essere apportate variazioni al programma, salvo casi  eccezionali  da
motivare.