Art. 4 
 
 
                Programma annuale e anno finanziario 
 
  1. La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si  svolge
in base al programma annuale redatto in termini di competenza  ed  in
coerenza con le previsioni del P.T.O.F.;  della  stessa  si  fornisce
inoltre una rappresentazione anche in termini di cassa. 
  2. E' vietata la gestione  di  fondi  al  di  fuori  del  programma
annuale, fatte salve le previsioni di cui agli articoli 25, 26 e 27. 
  3. L'unita' temporale della  gestione  e'  l'anno  finanziario  che
comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre  dello  stesso  anno;
dopo tale termine  non  possono  essere  effettuati  accertamenti  di
entrate e impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto. 
  4.  Con  l'approvazione  del   programma   annuale   si   intendono
autorizzati l'accertamento delle entrate e l'impegno delle spese  ivi
previste.   Resta,   comunque,   fermo   il   dovere   di   procedere
all'accertamento anche delle sole entrate non previste nel  programma
medesimo.