Art. 5 Redazione del programma annuale 1. Il programma annuale e' redatto secondo il criterio finanziario della competenza ed e' distinto in due sezioni, rispettivamente denominate «entrate» e «spese». 2. Le entrate sono aggregate per fonte di finanziamento, secondo la loro provenienza. 3. Le spese sono aggregate per destinazione, intesa come finalita' di utilizzo delle risorse disponibili, e sono distinte in attivita' amministrative e didattiche, progetti e gestioni economiche separate. Nel caso in cui in istituti di istruzione secondaria di secondo grado funzionano, unitamente ad altri corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, corsi di studio che richiedono beni strumentali, laboratori e officine d'alto valore artistico o tecnologico, le maggiori risorse per il raggiungimento degli obiettivi di tali corsi, purche' coerenti con il P.T.O.F., confluiscono in uno specifico progetto. 4. Le spese non possono superare, nel loro importo complessivo, le entrate ed il programma annuale deve risultare in equilibrio. 5. A ciascuna destinazione di spesa compresa nel programma annuale per l'attuazione del P.T.O.F. e' allegata una scheda illustrativa finanziaria, predisposta dal D.S.G.A., nella quale sono indicati l'arco temporale di riferimento, le fonti di finanziamento e il dettaglio delle spese distinte per natura. 6. Per ogni progetto annuale o pluriennale devono essere indicate la fonte di finanziamento, la spesa complessiva prevista per la sua realizzazione e le quote di spesa attribuite a ciascun anno finanziario, fatta salva la possibilita' di rimodulare queste ultime in relazione all'andamento attuativo del progetto, mediante il riporto nella competenza dell'esercizio successivo delle somme non impegnate al 31 dicembre dell'esercizio di riferimento, anche prima dell'approvazione del conto consuntivo. 7. Al programma annuale e' allegata una relazione illustrativa, che descrive dettagliatamente gli obiettivi da realizzare e la destinazione delle risorse in coerenza con le previsioni del P.T.O.F. ed espone sinteticamente i risultati della gestione in corso alla data di presentazione del programma medesimo, come rilevati nelle schede di cui al comma 5, e quelli del precedente esercizio finanziario. La relazione evidenzia, altresi', in modo specifico, le finalita' e le voci di spesa cui vengono destinate le entrate derivanti dal contributo volontario delle famiglie, nonche' quelle derivanti da erogazioni liberali, anche ai sensi dell'articolo 1, commi 145 e seguenti della legge n. 107 del 2015, e quelli reperiti mediante sistemi di raccolta fondi o di adesione a piattaforme di finanziamento collettivo. Ove vi sono gestioni economiche separate, la relazione deve riportare gli elementi di cui agli articoli 25, comma 5, 26, comma 4, 27, comma 5. 8. Il programma annuale e' predisposto dal dirigente scolastico con la collaborazione del D.S.G.A. per la parte economico-finanziaria ed e' proposto dalla Giunta esecutiva, unitamente alla relazione illustrativa, entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento al Consiglio d'istituto per l'approvazione. Entro la stessa data del 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, il programma annuale e la relazione illustrativa sono sottoposti ai revisori dei conti per il parere di regolarita' contabile. I revisori dei conti rendono di regola il suddetto parere, che puo' essere acquisito anche con modalita' telematiche ed essere verbalizzato successivamente, nella prima visita utile, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. 9. La delibera di approvazione del programma annuale e' adottata dal Consiglio d'istituto entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, anche nel caso di mancata acquisizione del predetto parere dei revisori dei conti entro la data fissata per la deliberazione stessa. In caso di parere dei revisori dei conti non favorevole al suddetto programma per rilevata mancanza di regolarita' contabile, l'istituzione scolastica tiene conto delle osservazioni formulate dai revisori dei conti e, in caso di mancato recepimento, fornisce adeguata motivazione, anche nel caso in cui il predetto parere sia stato acquisito dopo la deliberazione del Consiglio d'istituto. 10. Ai fini della tempestiva elaborazione del programma annuale, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 11, della legge n. 107 del 2015, entro il 30 settembre di ciascun anno provvede a erogare alle istituzioni scolastiche, il fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Entro la medesima data, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria che compone il fondo di funzionamento, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge del bilancio dello Stato, relativamente al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, da erogarsi nei limiti di quelle iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il 28 febbraio dell'esercizio finanziario cui fa riferimento il programma annuale. 11. Il programma annuale e' pubblicato entro quindici giorni dall'approvazione, ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 136, della legge n. 107 del 2015, nel Portale unico dei dati della scuola, nonche' nel sito internet di ciascuna istituzione scolastica, sezione amministrazione trasparente.
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dei commi 145 e seguenti, dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «145. Per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l'occupabilita' degli studenti, spetta un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate in ciascuno dei due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2015 e pari al 50 per cento di quelle effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017. 146. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' riconosciuto alle persone fisiche nonche' agli enti non commerciali e ai soggetti titolari di reddito d'impresa e non e' cumulabile con altre agevolazioni previste per le medesime spese. 147. Il credito d'imposta di cui al comma 145 e' ripartito in tre quote annuali di pari importo. Le spese di cui al comma 145 sono ammesse al credito d'imposta nel limite dell'importo massimo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il credito d'imposta, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, e' utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'art.17deldecreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. 148. Il credito d'imposta e' riconosciuto a condizione che le somme siano versate in un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato secondo le modalita' definite con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'erogazione alle scuole beneficiarie. Una quota pari al 10 per cento delle somme complessivamente iscritte annualmente sul predetto fondo e' assegnata alle istituzioni scolastiche che risultano destinatarie delle erogazioni liberali in un ammontare inferiore alla media nazionale, secondo le modalita' definite con il decreto di cui al primo periodo. 148-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 148, le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti effettuate in favore delle scuole paritarie sono effettuate su un conto corrente bancario o postale intestato alle scuole paritarie beneficiarie stesse, con sistemi di pagamento tracciabili. In tal caso le scuole beneficiarie sono tenute a: a) comunicare mensilmente al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel mese di riferimento, provvedendo altresi' a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito internet istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e sul portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; b) versare, entro trenta giorni dal ricevimento delle erogazioni liberali di cui alla lettera a), il 10 per cento nel fondo di cui al comma 148 stesso per le finalita' di cui al terzo periodo del medesimo comma. 148-ter. All'attuazione del comma 148-bis si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 149. I soggetti beneficiari provvedono a dare pubblica comunicazione dell'ammontare delle somme erogate ai sensi del comma 148, nonche' della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e nel portale telematico del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui aldecreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. 150. Ai maggiori oneri derivanti dalla concessione del credito d'imposta di cui ai commi da 145 a 149, valutati in euro 7,5 milioni per l'anno 2017, in euro 15 milioni per l'anno 2018, in euro 20,8 milioni per l'anno 2019, in euro 13,3 milioni per l'anno 2020 e in euro 5,8 milioni per l'anno 2021, si provvede ai sensi dei commi 201 e seguenti.». - Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «11. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca provvede, entro il mese di settembre, alla tempestiva erogazione a ciascuna istituzione scolastica autonoma del fondo di funzionamento in relazione alla quota corrispondente al periodo compreso tra il mese di settembre e il mese di dicembre dell'anno scolastico di riferimento. Contestualmente il Ministero comunica in via preventiva l'ulteriore risorsa finanziaria, tenuto conto di quanto eventualmente previsto nel disegno di legge di stabilita', relativa al periodo compreso tra il mese di gennaio ed il mese di agosto dell'anno scolastico di riferimento, che sara' erogata nei limiti delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente entro e non oltre il mese di febbraio dell'esercizio finanziario successivo. Con il decreto di cui al comma 143 e' determinata la tempistica di assegnazione ed erogazione delle risorse finanziarie alle istituzioni scolastiche al fine di incrementare i livelli di programmazione finanziaria a carattere pluriennale dell'attivita' delle scuole. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sono ridefiniti i criteri di riparto del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dei commi 17 e 136 dell'art. 1 della citata legge 13 luglio 2015, n. 107: «17. Le istituzioni scolastiche, anche al fine di permettere una valutazione comparativa da parte degli studenti e delle famiglie, assicurano la piena trasparenza e pubblicita' dei piani triennali dell'offerta formativa, che sono pubblicati nel Portale unico di cui al comma 136. Sono altresi' ivi pubblicate tempestivamente eventuali revisioni del piano triennale. (Omissis). 136. E' istituito il Portale unico dei dati della scuola. (Omissis).».