Art. 6 
 
 
                        Gestione provvisoria 
 
  1. Nei casi in cui  il  programma  annuale  non  e'  approvato  dal
Consiglio d'istituto entro la  data  del  31  dicembre  il  dirigente
scolastico  provvede  alla  gestione  provvisoria  per  garantire  il
funzionamento didattico e amministrativo generale e  la  prosecuzione
dei progetti e delle attivita' pluriennali  oggetto  di  approvazione
con il programma annuale dell'esercizio finanziario precedente. 
  2. Nei casi di cui al comma 1, il dirigente  scolastico,  entro  il
primo giorno lavorativo successivo alla  scadenza  del  31  dicembre,
comunica all'Ufficio scolastico regionale  competente  l'avvio  della
gestione provvisoria. L'Ufficio scolastico regionale nomina, entro  i
dieci  giorni  successivi  alla  ricezione  della  comunicazione,  un
commissario ad acta che provvede all'approvazione del programma entro
15 giorni dalla nomina. 
  3.  La  gestione  provvisoria  e'  realizzata,  nel  limite  di  un
dodicesimo degli  stanziamenti  di  spesa  definitivi  del  programma
annuale, regolarmente approvato, relativo al precedente  esercizio  e
non puo' eccedere i termini stabiliti dal comma 2 per  l'approvazione
del programma da parte del commissario ad acta.