Art. 8 Fondo di riserva 1. Nel programma annuale deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, da determinarsi in misura non superiore al dieci per cento della dotazione finanziaria ordinaria. 2. Il fondo di riserva puo' essere utilizzato esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri insufficiente, per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente a quanto previsto dall'articolo 11, comma 3. 3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento a valere sul fondo di riserva. 4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con provvedimento del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto nella prima riunione utile per la conseguente modifica del programma annuale.