Art. 8 
 
 
                          Fondo di riserva 
 
  1. Nel programma annuale deve essere iscritto,  tra  le  spese,  un
fondo di riserva, da determinarsi in misura non  superiore  al  dieci
per cento della dotazione finanziaria ordinaria. 
  2. Il fondo di riserva puo' essere  utilizzato  esclusivamente  per
aumentare gli stanziamenti la cui entita' si dimostri  insufficiente,
per spese impreviste e per eventuali maggiori spese, conformemente  a
quanto previsto dall'articolo 11, comma 3. 
  3. Non e' consentita l'emissione di mandati di pagamento  a  valere
sul fondo di riserva. 
  4. I prelievi dal fondo di riserva sono disposti con  provvedimento
del dirigente scolastico, e comunicati al Consiglio d'istituto  nella
prima riunione  utile  per  la  conseguente  modifica  del  programma
annuale.