Art. 9 
 
 
                           Partite di giro 
 
  1. Le partite di giro comprendono: 
    a) le entrate e le spese che si effettuano  per  conto  di  terzi
che,  costituendo  al  tempo  stesso  un  debito  e  un  credito  per
l'istituzione scolastica, non incidono  sulle  risultanze  economiche
del bilancio; 
    b) la dotazione del fondo economale di cui all'articolo 21.