Art. 9 Partite di giro 1. Le partite di giro comprendono: a) le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi che, costituendo al tempo stesso un debito e un credito per l'istituzione scolastica, non incidono sulle risultanze economiche del bilancio; b) la dotazione del fondo economale di cui all'articolo 21.