Art. 4 Modalita' di esercizio della facolta' 1. Ai fini della redazione del bilancio 2018 l'impresa che si avvale della facolta' di cui all'art. 20-quater del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito con legge 17 dicembre 2018, n. 136, valuta i titoli non durevoli in base al valore di iscrizione cosi' come risultante dal bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo d'acquisizione, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. 2. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata in relazione a singoli titoli il cui valore di mercato al 31 dicembre 2018 sia inferiore al valore di iscrizione nel bilancio 2017 ovvero, per i titoli non presenti nel portafoglio al 31 dicembre 2017, al costo d'acquisizione. 3. L'organo amministrativo dell'impresa delibera l'esercizio della facolta' di cui al comma 1 in sede di approvazione del progetto di bilancio, anche sulla base di una relazione sottoscritta dai responsabili della funzione di gestione dei rischi e della funzione attuariale. Per le imprese di cui all'art. 154-bis, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione e' preventivamente trasmessa al dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari. 4. Nella relazione di cui al comma 3 si attesta la coerenza delle valutazioni dei titoli non durevoli con la struttura degli impegni finanziari in essere e le scadenze dei relativi esborsi, con particolare riguardo al portafoglio assicurativo. A tal fine l'impresa elabora una situazione dei flussi di cassa attesi, utilizzando ipotesi prudenti e stimando anche l'impatto di scenari stressati sulla posizione di liquidita'. 5. La relazione di cui al comma 3 e' trasmessa all'organo di controllo entro il termine di cui all'art. 2429, comma 1, del codice civile. 6. Ai fini della determinazione dell'eventuale componente variabile della remunerazione a favore dell'organo amministrativo, dell'alta direzione, delle funzioni fondamentali e del personale rilevante dell'impresa cosi' come definiti dal regolamento IVASS n. 38 del 3 luglio 2018, si considerano i risultati reddituali prima dell'esercizio della facolta' di cui al comma 1. 7. L'impresa, con riferimento ai titoli per i quali esercita la facolta' di cui al comma 1, riporta nella nota integrativa: a) i criteri seguiti per l'individuazione e la valutazione degli stessi (parte A, punto i della nota integrativa); b) il raffronto del valore iscritto in bilancio con il relativo valore desumibile dall'andamento dei mercati distintamente per le gestioni vita e danni (parte B, sezione 2, punto 2.3.1 della nota integrativa); c) gli effetti dell'esercizio della facolta' sull'utile del bilancio 2018 (parte B, sezione 22, punto 22.4 della nota integrativa). 8. Gli effetti derivanti sia dall'eventuale cessione nel corso del 2019 che dalla valutazione al 31 dicembre 2019 dei titoli per i quali l'impresa ha esercitato la facolta' di cui al comma 1, sono illustrati nella nota integrativa del bilancio 2019 (parte B, sezione 22, punto 22.4).