Art. 20 
 
                      Condivisione degli oneri 
 
  1. Salvo quanto previsto al comma 5, la sottoscrizione delle azioni
dell'Emittente ai sensi dell'art. 17,  comma  3,  e'  effettuata  dal
Ministro dell'economia e  delle  finanze  dopo  l'applicazione  delle
misure di  ripartizione  degli  oneri  secondo  quanto  previsto  dal
presente articolo, con l'obiettivo di contenere il ricorso  ai  fondi
pubblici. 
  2. Con il decreto  indicato  dall'art.  17,  comma  2,  si  dispone
l'applicazione delle  misure  di  ripartizione  degli  oneri  secondo
l'ordine di seguito indicato: 
    a) conversione, in tutto o in parte, in azioni ordinarie di nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli
strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 ai sensi del regolamento
(UE) del Parlamento europeo e del Consiglio n. 575 del 26 giugno 2013
(Additional Tier 1), inclusi gli strumenti qualificati come strumenti
di capitale aggiuntivo  di  classe  1  ai  sensi  della  clausola  di
grandfathering  ((  di  cui  al  citato  regolamento  ))  e  relative
disposizioni  di   attuazione,   nonche'   delle   altre   passivita'
dell'Emittente aventi un  grado  di  subordinazione  nella  gerarchia
concorsuale uguale o superiore; 
    b) ove la misura di cui alla  lettera  a)  non  sia  sufficiente,
conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli
strumenti e prestiti computabili come elementi di classe 2  ai  sensi
del regolamento (UE) del Parlamento europeo e del  Consiglio  n.  575
del 26 giugno 2013 (Tier 2),  inclusi  gli  strumenti  e  i  prestiti
qualificati come elementi di classe 2  ai  sensi  della  clausola  di
grandfathering  ((  di  cui  al  citato  regolamento  ))  e  relative
disposizioni di attuazione, nonche' degli altri strumenti e  prestiti
aventi lo stesso grado di subordinazione nella gerarchia concorsuale; 
    c) ove la misura di cui alla  lettera  b)  non  sia  sufficiente,
conversione, in tutto o  in  parte,  in  azioni  ordinarie  di  nuova
emissione   computabili   nel   capitale   primario   di   classe   1
dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'art. 18, degli
strumenti e dei prestiti, diversi da quelli indicati dalle lettere a)
e b), il cui diritto al rimborso  del  capitale  e'  contrattualmente
subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i  creditori  non
subordinati dell'Emittente. 
  3. Le misure di cui al comma 2 sono disposte: 
    a) nei confronti di tutte le passivita' indicate al comma 2,  ove
possibile in base alla legge a esse applicabile, secondo la gerarchia
applicabile in sede concorsuale; 
    b)  in  modo  uniforme  nei  confronti  di  tutti   i   creditori
dell'Emittente che siano titolari di passivita'  assoggettabili  alle
misure del comma 2 in base alla legge loro applicabile e appartenenti
alla  stessa  categoria,  salvo  quanto  previsto  al  comma   5,   e
proporzionalmente  al  valore  nominale  dei   rispettivi   strumenti
finanziari o crediti; 
    c) in  misura  tale  da  assicurare  che  nessun  titolare  degli
strumenti e  prestiti  di  cui  al  comma  2,  riceva,  tenuto  conto
dell'incremento patrimoniale conseguito  dall'Emittente  per  effetto
dell'intervento dello  Stato,  un  trattamento  peggiore  rispetto  a
quello  che  riceverebbe  in  caso  di  liquidazione  dell'Emittente,
assumendo che essa avvenga senza supporto pubblico; 
    d) determinando il numero di azioni  da  attribuire  in  sede  di
conversione sulla  base  della  metodologia  indicata  nell'Allegato,
fermo restando il rispetto di quanto previsto dalle lettere a), b)  e
c); 
    e) a condizione che l'Emittente abbia provveduto a convertire  in
azioni o altri  strumenti  di  capitale  primario  di  classe  1  gli
strumenti finanziari convertibili eventualmente emessi, nel  rispetto
delle  condizioni  previste  dai  relativi  contratti;  a  tal  fine,
l'Emittente presenta  apposita  attestazione  di  aver  provveduto  a
convertire in azioni o altri strumenti di capitale primario di classe
1 gli strumenti finanziari  convertibili  eventualmente  emessi,  nel
rispetto delle condizioni previste dai relativi contratti. 
  4. La condizione di cui al  comma  3,  lettera  c),  e'  verificata
quando, tenuto conto della stima  prevista  dall'art.  14,  comma  4,
lettera b), il valore delle azioni assegnate in conversione e' almeno
pari a quanto verrebbe corrisposto ai  titolari  degli  strumenti  di
capitale aggiuntivo,  degli  elementi  di  classe  2  e  degli  altri
strumenti e prestiti subordinati di cui al comma 2 nel  caso  in  cui
l'Emittente  venisse  sottoposto  a   liquidazione   alla   data   di
presentazione della richiesta di intervento dello Stato. 
  5. Non si da' luogo, in tutto o in  parte,  all'applicazione  delle
misure previste nel presente articolo quando la  Commissione  europea
con la decisione di cui all'art. 17, comma 2, abbia stabilito che  la
loro adozione puo' mettere in pericolo la  stabilita'  finanziaria  o
determinare risultati sproporzionati. In caso di esclusione  parziale
dall'applicazione delle misure previste  nel  presente  articolo,  il
decreto di cui al comma  2  indica  gli  strumenti  o  le  classi  di
strumenti esclusi, fermo il rispetto dei criteri di cui al  comma  3,
lettere a), c) e d). La valutazione sull'applicabilita' delle ipotesi
di  esclusione  indicate  nel  presente  comma  e'   compiuta   dalla
Commissione europea. 
  6. All'assunzione di partecipazioni nell'Emittente conseguente alle
misure disposte ai sensi del comma 2 si applicano gli articoli  53  e
58, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e  non
si applicano gli articoli 2359-bis, 2359-ter, 2359-quinquies  e  2360
del codice civile e l'art. 121 del  ((  testo  unico  di  cui  al  ))
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. 
  7.  La  tutela  giurisdizionale  avverso  le  misure  indicate  dal
presente  articolo  e'  disciplinata   dall'art.   95   del   decreto
legislativo 16 novembre 2015, n. 180. In caso di violazione della  ((
condizione indicata dal comma 3, lettera c), )) si applica l'art. 89,
comma 1, del  decreto  legislativo  16  novembre  2015,  n.  180;  il
relativo   indennizzo   e'   corrisposto   dall'Emittente    mediante
l'attribuzione di nuove azioni. 
  8. In caso di adozione di una misura di cui al  presente  articolo,
ai contratti stipulati dall'Emittente, da una componente  del  gruppo
bancario a cui esso appartiene o da un soggetto da  esso  controllato
si applica l'art. 65 del decreto legislativo  16  novembre  2015,  n.
180. Sono  in  ogni  caso  inefficaci  le  pattuizioni  contenute  in
contratti stipulati con l'Emittente o con una componente del gruppo a
cui esso appartiene, che, in caso di adozione di una misura di cui al
presente articolo o di un evento direttamente legato all'applicazione
di tali misure prevedono la risoluzione del contratto o attribuiscono
al contraente il diritto di recedere dal  contratto,  di  sospendere,
modificare o compensare i propri obblighi, di escutere una  garanzia,
di esigere immediatamente la prestazione pattuita con  decadenza  dal
termine o di pretendere una penale a carico dell'Emittente o di altra
componente  del  gruppo  a  cui  esso  appartiene.  Relativamente  ai
contratti stipulati dall'Emittente o da una componente del  gruppo  a
cui esso appartiene, l'adozione di una  misura  di  cui  al  presente
articolo  o  il  verificarsi  di  un  evento  direttamente   connesso
all'applicazione di  tali  misure  non  costituisce  di  per  se'  un
inadempimento di un  obbligo  contrattuale,  un  evento  determinante
l'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 1,  comma  1,  lettera
i), del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, una procedura  di
insolvenza ai sensi dell'art. 1, comma 1,  lettera  p),  del  decreto
legislativo 12 aprile 2001, n. 210, o  un  evento  che  determina  la
decadenza dal termine ai sensi dell'art. 1186 del codice civile. 
  9.  Le  disposizioni  contenute  nel  presente  articolo  sono   di
applicazione necessaria ai sensi dell'art. 9 del regolamento (CE) del
Parlamento europeo e del Consiglio  n.  593  del  17  giugno  2008  e
dell'art. 17 della legge 31 maggio 1995, n. 218.  Esse  costituiscono
provvedimenti di  risanamento  ai  sensi  della  direttiva  (CE)  del
Parlamento europeo e del Consiglio n. 24  del  4  aprile  2001  e  si
applicano e producono i loro effetti  negli  altri  Stati  comunitari
secondo quanto previsto nel Titolo IV, Sezione III-bis, (( del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 )). 
  10. I maggiori o minori valori che derivano  dall'applicazione  del
comma 2  non  concorrono  alla  formazione  del  reddito  complessivo
dell'Emittente  ai  fini   delle   imposte   sul   reddito   e   alla
determinazione del valore della produzione netta. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Il riferimento al testo del citato regolamento (UE) del
          Parlamento europeo e del Consiglio n.  575  del  26  giugno
          2013 e' riportato nelle Note all'art. 7. 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 53  e  58,
          comma 2, del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              «Art. 53 (Autorizzazioni). -  1.  In  deroga  a  quanto
          previsto dalle disposizioni in materia di autorizzazioni  e
          comunicazioni relative  all'acquisto  o  all'incremento  di
          partecipazioni qualificate, se l'applicazione  del  bail-in
          determina   l'acquisizione   o    l'incremento    di    una
          partecipazione qualificata ai sensi dell'art. 19 del  Testo
          Unico Bancario, le valutazioni ivi previste sono effettuate
          tempestivamente in modo  da  non  ritardare  l'applicazione
          dello strumento del bail-in, ne' impedire il  conseguimento
          degli  obiettivi  della  risoluzione.  Se  non  sono  state
          completate le valutazioni previste dall'art. 19  del  Testo
          Unico Bancario alla data di applicazione  del  bail-in,  si
          applica l'art. 41, commi 3, 4 e 5. 
              2. All'assunzione di  partecipazioni  conseguente  alla
          conversione non si applicano: 
                a) gli articoli 2527 e 2528 del codice civile; 
                b) gli articoli 106, comma 1, e  109,  comma  1,  del
          Testo Unico della Finanza; 
                c) eventuali limiti di possesso azionario e requisiti
          di  prossimita'  territoriale  previsti   da   disposizioni
          legislative o statutarie, ivi compresi  i  limiti  previsti
          dagli articoli 30 e 34 del Testo Unico Bancario. 
              3. Se il bail-in e' stato disposto nei confronti di una
          banca popolare o di una banca di  credito  cooperativo,  la
          Banca d'Italia stabilisce il termine entro  il  quale  deve
          essere ristabilito il rispetto dei limiti e  dei  requisiti
          previsti al comma 2, lettera c), ai sensi del  Testo  Unico
          Bancario. Se  il  termine  decorre  inutilmente,  la  Banca
          d'Italia dispone la trasformazione in societa'  per  azioni
          ai sensi dell'art. 48, comma 2.» 
              «Art. 58 (Rimozione degli ostacoli al  bail-in).  -  1.
          (Omissis). 
              2. Non si applicano i limiti previsti  dall'art.  2443,
          commi 1 e 2 del codice civile, ne' gli articoli 2438, comma
          1, e 2441 del  codice  civile,  nonche'  altre  limitazioni
          previste dalla legge, da  contratti  o  dallo  statuto  che
          possono ostacolare la conversione. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli  2359-bis,
          2359-ter, 2359-quinquies e 2360 del codice civile: 
              «Art. 2359-bis (Acquisto di azioni o quote da parte  di
          societa' controllate). - La societa' controllata  non  puo'
          acquistare azioni o quote della  societa'  controllante  se
          non nei limiti degli utili distribuibili  e  delle  riserve
          disponibili risultanti  dall'ultimo  bilancio  regolarmente
          approvato.  Possono  essere  acquistate   soltanto   azioni
          interamente liberate. 
              L'acquisto deve  essere  autorizzato  dall'assemblea  a
          norma del secondo comma dell'art. 2357. 
              In  nessun  caso  il  valore  nominale   delle   azioni
          acquistate a norma dei commi primo e secondo puo'  eccedere
          la quinta parte del capitale  della  societa'  controllante
          qualora questa sia  una  societa'  che  faccia  ricorso  al
          mercato del capitale di rischio, tenendosi conto a tal fine
          delle azioni possedute dalla medesima societa' controllante
          o dalle societa' da essa controllate. 
              Una  riserva  indisponibile,  pari  all'importo   delle
          azioni  o  quote  della  societa'   controllante   iscritto
          all'attivo del bilancio deve essere costituita e  mantenuta
          finche' le azioni o quote non siano trasferite. 
              La societa' controllata  da  altra  societa'  non  puo'
          esercitare il diritto di voto nelle assemblee di questa. 
              Le disposizioni di questo articolo si  applicano  anche
          agli acquisti fatti per il tramite di societa' fiduciaria o
          per interposta persona.» 
              «Art. 2359-ter (Alienazione o annullamento delle azioni
          o quote della societa' controllante). - Le azioni  o  quote
          acquistate in violazione dell'art. 2359-bis  devono  essere
          alienate secondo modalita' da  determinarsi  dall'assemblea
          entro un anno dal loro acquisto. 
              In mancanza, la societa'  controllante  deve  procedere
          senza indugio al loro annullamento  e  alla  corrispondente
          riduzione del capitale,  con  rimborso  secondo  i  criteri
          indicati dagli articoli  2437-ter  e  2437-quater.  Qualora
          l'assemblea non provveda, gli amministratori  e  i  sindaci
          devono chiedere che la riduzione sia disposta dal tribunale
          secondo il procedimento previsto  dall'art.  2446,  secondo
          comma.» 
              «Art. 2359-quinquies (Sottoscrizione di azioni o  quote
          della societa' controllante). - La societa' controllata non
          puo'  sottoscrivere   azioni   o   quote   della   societa'
          controllante. 
              Le azioni o quote sottoscritte in violazione del  comma
          precedente  si  intendono  sottoscritte  e  devono   essere
          liberate dagli amministratori, che non dimostrino di essere
          esenti da colpa. 
              Chiunque abbia sottoscritto in  nome  proprio,  ma  per
          conto della societa'  controllata,  azioni  o  quote  della
          societa' controllante e' considerato a  tutti  gli  effetti
          sottoscrittore per conto proprio. Della  liberazione  delle
          azioni o quote rispondono solidalmente  gli  amministratori
          della societa' controllata che  non  dimostrino  di  essere
          esenti da colpa.» 
              «Art. 2360  (Divieto  di  sottoscrizione  reciproca  di
          azioni). - E' vietato alle  societa'  di  costituire  o  di
          aumentare il capitale mediante sottoscrizione reciproca  di
          azioni, anche per tramite  di  societa'  fiduciaria  o  per
          interposta persona.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 121 del  citato
          decreto legislativo n. 58 del 1998: 
              «Art. 121 (Disciplina delle partecipazioni reciproche).
          - 1. Fuori dai casi previsti dall'art. 2359-bis del  codice
          civile, in caso di partecipazioni reciproche  eccedenti  il
          limite indicato nell'art. 120, comma 2, la societa' che  ha
          superato il limite successivamente non puo'  esercitare  il
          diritto di voto  inerente  alle  azioni  eccedenti  e  deve
          alienarle entro dodici mesi dalla data in cui  ha  superato
          il limite. In caso di mancata alienazione entro il  termine
          previsto la sospensione del  diritto  di  voto  si  estende
          all'intera partecipazione. Se non  e'  possibile  accertare
          quale  delle   due   societa'   ha   superato   il   limite
          successivamente, la  sospensione  del  diritto  di  voto  e
          l'obbligo di alienazione di  applicano  a  entrambe,  salvo
          loro diverso accordo. 
              2. Il limite richiamato  nel  comma  1  e'  elevato  al
          cinque per cento, ovvero, nei casi previsti dall'art.  120,
          comma 2, secondo periodo, al dieci per cento, a  condizione
          che il superamento della soglia da  parte  di  entrambe  le
          societa'   abbia   luogo   a   seguito   di   un    accordo
          preventivamente autorizzato dall'assemblea ordinaria  delle
          societa' interessate. 
              3. Se un soggetto detiene una partecipazione in  misura
          superiore alla soglia indicata nel comma 2 in una  societa'
          con azioni quotate, questa o il soggetto che  la  controlla
          non possono acquisire una partecipazione superiore  a  tale
          limite in una societa' con azioni quotate  controllata  dal
          primo. In caso di inosservanza, il diritto di voto inerente
          alle azioni eccedenti il limite indicato e' sospeso. Se non
          e' possibile accertare quale dei due soggetti  ha  superato
          il limite successivamente, la sospensione  del  diritto  di
          voto si applica a entrambi, salvo loro diverso accordo. 
              4. Per il calcolo delle partecipazioni si  applicano  i
          criteri stabiliti ai sensi dell'art. 120, comma 4,  lettera
          b). 
              5. I commi 1, 2 e 3 non si applicano  quando  i  limiti
          ivi indicati sono superati a seguito di un'offerta pubblica
          di acquisto o di scambio diretta  a  conseguire  almeno  il
          sessanta per cento delle azioni ordinarie. 
              6. In caso di inosservanza dei divieti di esercizio del
          voto previsti dai commi 1 e 3, si applica l'art. 14,  comma
          5. L'impugnazione puo' essere proposta anche  dalla  CONSOB
          entro il termine indicato nell'art. 14, comma 6.». 
              - Si riporta il testo vigente degli articoli 65,  89  e
          95 del citato decreto legislativo n. 180 del 2015: 
              «Art.   65   (Esclusione   di    talune    disposizioni
          contrattuali in caso di risoluzione). -  1.  L'adozione  di
          una misura di prevenzione o di gestione della crisi,  anche
          in presenza di una dichiarazione dello stato di  insolvenza
          ai sensi dell'art.  36,  o  il  verificarsi  di  un  evento
          direttamente connesso all'applicazione di queste misure non
          costituisce, relativamente ai contratti stipulati dall'ente
          sottoposto alle misure, un evento determinante l'escussione
          della garanzia ai fini del decreto  legislativo  21  maggio
          2004, n. 170, ne' una procedura di insolvenza ai  fini  del
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, se gli obblighi
          previsti dal contratto, compresi quelli  di  pagamento,  di
          consegna nonche' di prestazione della  garanzia,  non  sono
          stati oggetto di inadempimento ai sensi dell'art. 1455  del
          codice civile. 
              2.  Alle  stesse  condizioni  indicate  dal  comma   1,
          l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della
          crisi, anche in presenza di una dichiarazione  dello  stato
          di insolvenza ai sensi dell'art.  36,  non  costituisce  un
          evento determinante l'escussione della garanzia ai fini del
          decreto  legislativo  21  maggio  2004,  n.  170,  ne'  una
          procedura di insolvenza ai sensi del decreto legislativo 12
          aprile 2001, n. 210, relativamente ai  contratti  stipulati
          con terzi da una componente del gruppo di cui fa  parte  un
          ente sottoposto alla misura, se: 
                a) i contratti prevedono obblighi che sono  garantiti
          dall'ente, o gravanti su di esso; 
                b) i contratti  comprendono  clausole  in  base  alle
          quali rilevano, per  l'ente  parte  del  contratto,  eventi
          relativi a un'altra componente del gruppo. 
              3. Fintantoche' gli obblighi  previsti  dal  contratto,
          compresi quelli di pagamento  e  di  consegna,  nonche'  di
          prestazione della  garanzia,  non  sono  stati  oggetto  di
          inadempimento ai sensi dell'art. 1455  del  codice  civile,
          l'adozione di una misura di prevenzione o di gestione della
          crisi, anche in presenza di una dichiarazione  dello  stato
          di insolvenza ai sensi dell'art. 36, o il verificarsi di un
          evento direttamente connesso  all'applicazione  di  una  di
          queste misure non da' di per se' titolo a: 
                a) esercitare un  diritto  di  recesso,  sospensione,
          modifica,  compensazione  o  attivare   una   clausola   di
          close-out relativamente ai  contratti  stipulati  dall'ente
          sottoposto a tali misure o da una componente del gruppo  di
          cui fa parte un ente sottoposto alla misura, se: 
                  i)  i  contratti  prevedono   obblighi   che   sono
          garantiti da una componente del gruppo, o  gravanti  su  di
          essa; 
                  ii) i contratti comprendono clausole in  base  alle
          quali rilevano, per  l'ente  parte  del  contratto,  eventi
          relativi a un'altra componente del gruppo; 
                b) acquisire il possesso o il controllo di beni di un
          ente sottoposto a tali  misure  o  di  una  componente  del
          gruppo ai sensi di un contratto  comprendente  clausole  in
          base  alle  quali  rilevano,  per  il  soggetto  parte  del
          contratto,  eventi  relativi  a  un'altra  componente   del
          gruppo, o ad escutere un diritto di garanzia su detti beni; 
                c) non adempiere gli obblighi a  favore  di  un  ente
          sottoposto a tali misure o di una componente del gruppo  di
          appartenenza  spettanti  in  relazione   a   un   contratto
          comprendente clausole in base alle quali rilevano,  per  il
          soggetto parte del contratto, eventi  relativi  a  un'altra
          componente del gruppo. 
              4. Ai  fini  del  presente  articolo,  una  risoluzione
          disposta in uno  Stato  terzo  costituisce  una  misura  di
          gestione  della  crisi  quando  e'  riconosciuta  ai  sensi
          dell'art. 74 o se la Banca d'Italia o  altra  autorita'  di
          risoluzione di uno Stato membro ha disposto in tal senso. 
              5. Ai fini dei commi 1, 2 e 4,  una  sospensione  degli
          obblighi  di  pagamento   o   consegna,   una   limitazione
          dell'escussione di garanzia o una sospensione temporanea di
          meccanismi terminativi ai sensi degli articoli 66, 67 e  68
          non costituiscono inadempimento di un obbligo  contrattuale
          ne' stato di insolvenza. 
              6. Le disposizioni del presente articolo sono norme  di
          applicazione  necessaria   ai   sensi   dell'art.   9   del
          Regolamento (UE) n. 593/2008.» 
              «Art. 89 (Salvaguardia per azionisti e creditori). - 1.
          Ciascun  azionista  o  creditore,  incluso  il  sistema  di
          garanzia dei depositanti, che sulla base della  valutazione
          di cui all'art. 88 risulti aver subito perdite maggiori  di
          quelle  che  avrebbe  subito  in  una  liquidazione  coatta
          amministrativa  o  altra  analoga   procedura   concorsuale
          applicabile, ha diritto a ricevere, a titolo di indennizzo,
          esclusivamente  una  somma  equivalente   alla   differenza
          determinata ai sensi dell'art. 88. 
              2. La somma indicata al comma 1 e' a carico  del  fondo
          di risoluzione.» 
              «Art. 95  (Tutela  giurisdizionale).  -  1.  La  tutela
          giurisdizionale  davanti  al  giudice   amministrativo   e'
          disciplinata dal Codice del processo  amministrativo.  Alle
          controversie aventi ad oggetto i provvedimenti adottati  ai
          sensi del presente decreto si applicano gli  articoli  119,
          128, 133 e 135 del medesimo Codice. 
              2. Nei giudizi avverso  le  misure  di  gestione  della
          crisi si presume fino a prova contraria che la  sospensione
          dei provvedimenti  della  Banca  d'Italia  o  del  Ministro
          dell'economia   e   delle   finanze    sarebbe    contraria
          all'interesse  pubblico;  nei  medesimi  giudizi   non   si
          applicano gli articoli 19 e 63, comma  4,  del  Codice  del
          processo amministrativo. 
              3. Quando il giudice lo ritiene necessario per tutelare
          gli interessi dei terzi in buona fede che hanno  acquistato
          azioni,  altre   partecipazioni,   diritti,   attivita'   o
          passivita' di un ente sottoposto a  risoluzione  a  seguito
          del ricorso agli strumenti di risoluzione o  dell'esercizio
          dei poteri di risoluzione, l'annullamento del provvedimento
          lascia impregiudicati gli atti amministrativi adottati o  i
          negozi  posti  in  essere  dalla  Banca  d'Italia   o   dai
          commissari   speciali,   sulla   base   del   provvedimento
          annullato. Resta fermo il diritto al risarcimento del danno
          subito e provato, nei limiti stabiliti dalle norme vigenti. 
              4. Fermo restando il potere  di  cui  all'art.  67,  il
          giudice presso il quale pende  un  qualsiasi  giudizio  del
          quale sia parte un ente sottoposto a risoluzione ne dispone
          la sospensione su  istanza  della  Banca  d'Italia  per  un
          periodo congruo al perseguimento  degli  obiettivi  di  cui
          all'art. 21.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170  (Attuazione
          della direttiva 2002/47/CE,  in  materia  di  contratti  di
          garanzia finanziaria): 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) testo unico bancario: il  decreto  legislativo  1°
          settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni; 
                b) testo unico della finanza: il decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni; 
                c) attivita' finanziarie: il contante, gli  strumenti
          finanziari, i crediti e  con  riferimento  alle  operazioni
          connesse con le funzioni del sistema delle banche  centrali
          europee e dei sistemi di cui all'art. 1, comma  1,  lettera
          r), del decreto legislativo 12  aprile  2001,  n.  210,  le
          altre attivita' accettate a garanzia di tali operazioni; 
                c-bis) crediti: crediti in  denaro  derivanti  da  un
          contratto con il  quale  un  ente  creditizio,  secondo  la
          definizione  dell'art.  4,  punto   1),   della   direttiva
          2006/48/CE, compresi gli enti  elencati  all'art.  2  della
          stessa direttiva, concede un credito in forma di prestito; 
                d) contratto di garanzia finanziaria: il contratto di
          pegno  o  il  contratto  di  cessione  del  credito  o   di
          trasferimento della proprieta' di attivita' finanziarie con
          funzione di garanzia, ivi compreso il contratto  di  pronti
          contro termine, e qualsiasi  altro  contratto  di  garanzia
          reale avente ad oggetto attivita'  finanziarie  e  volto  a
          garantire  l'adempimento   di   obbligazioni   finanziarie,
          allorche'  le  parti  contraenti  rientrino  in  una  delle
          seguenti categorie: 
                  1) autorita' pubbliche, inclusi gli  organismi  del
          settore  pubblico  degli  Stati  membri  incaricati   della
          gestione del debito pubblico o  che  intervengano  in  tale
          gestione o che  siano  autorizzati  a  detenere  conti  dei
          clienti,  con  l'esclusione  delle  imprese  assistite   da
          garanzia pubblica; 
                  2) banche centrali, la Banca centrale  europea,  la
          Banca   dei   regolamenti   internazionali,    le    banche
          multilaterali di sviluppo, come definite dall'allegato  VI,
          parte 1, sezione 4, della direttiva  2006/48/CE,  il  Fondo
          monetario  internazionale  e  la  Banca  europea  per   gli
          investimenti; 
                  3)   enti   finanziari   sottoposti   a   vigilanza
          prudenziale, inclusi: 
                    a) enti creditizi,  come  definiti  dall'art.  4,
          punto 1), della  direttiva  2006/48/CE,  inclusi  gli  enti
          elencati all'art. 2, della medesima direttiva; 
                    b)  imprese  di   investimento,   come   definite
          dall'art.  4,  paragrafo  1,  punto  1),  della   direttiva
          2004/39/CE; 
                    c) enti finanziari, come  definiti  dall'art.  4,
          punto 5), della direttiva 2006/48/CE; 
                    d)  imprese  di  assicurazione,   come   definite
          dall'art. 1, lettera  a),  della  direttiva  92/49/CEE  del
          Consiglio, del 18 giugno 1992, e dall'art. 1, paragrafo  1,
          lettera a), della direttiva 2002/83/CE; 
                    e) organismi di investimento collettivo in valori
          mobiliari, quali definiti dall'art. 1, paragrafo  2,  della
          direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985; 
                    f) societa' di gestione, quali definite dall'art.
          1-bis,  paragrafo  2,  della   direttiva   85/611/CEE   del
          Consiglio, del 20 dicembre 1985; 
                  4) controparti centrali, agenti  di  regolamento  o
          stanze di compensazione,  quali  definiti  dalla  direttiva
          98/26/CE, del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19
          maggio 1998, art. 2, rispettivamente alle lettere c), d) ed
          e), inclusi enti  analoghi  che  operano  sui  mercati  dei
          contratti futures, come  definiti  dall'art.  1,  comma  2,
          lettera f), del testo unico della finanza, delle opzioni  e
          dei prodotti finanziari  derivati  non  sottoposti  a  tale
          direttiva; 
                  5) persone diverse dalle persone  fisiche,  incluse
          imprese e associazioni  prive  di  personalita'  giuridica,
          purche' la controparte sia un ente definito ai numeri da 1)
          a 4); 
                    e) clausola  di  integrazione:  la  clausola  del
          contratto di garanzia finanziaria che prevede l'obbligo  di
          prestare  una  garanzia  finanziaria  o  di  integrare   la
          garanzia finanziaria gia' prestata: 
                    1)   in   caso   di    variazione    dell'importo
          dell'obbligazione  finanziaria  garantita,  a  seguito   di
          variazione dei valori di mercato  correnti,  o  del  valore
          della garanzia originariamente prestata; 
                    2)   in   caso   di    variazione    dell'importo
          dell'obbligazione finanziaria garantita per  causa  diversa
          da quella di cui al numero 1); 
                    f)  clausola  di  interruzione  dei  rapporti   e
          pagamento del saldo netto, clausola di «close-out netting»:
          la clausola di un contratto di garanzia finanziaria o di un
          contratto  che   comprende   un   contratto   di   garanzia
          finanziaria  oppure,  in   mancanza   di   una   previsione
          contrattuale, una norma di legge in  base  alla  quale,  in
          caso di evento  determinante  l'escussione  della  garanzia
          finanziaria: 
                    1)  le  obbligazioni   diventano   immediatamente
          esigibili e vengono convertite nell'obbligazione di versare
          un importo pari al loro  valore  corrente  stimato,  oppure
          esse sono estinte e sostituite dall'obbligazione di versare
          tale importo, ovvero 
                    2) viene calcolato il debito  di  ciascuna  parte
          nei  confronti  dell'altra  con   riguardo   alle   singole
          obbligazioni e viene determinata  la  somma  netta  globale
          risultante dal saldo e dovuta dalla parte il cui debito  e'
          piu' elevato, ad estinzione dei reciproci rapporti; 
                    g) clausola  di  sostituzione:  la  clausola  del
          contratto  di   garanzia   finanziaria   che   prevede   la
          possibilita' di sostituire in tutto o in  parte  l'oggetto,
          nei limiti di valore dei beni originariamente costituiti in
          garanzia; 
                    h) contante: denaro accreditato su  un  conto  od
          analoghi crediti  alla  restituzione  di  denaro,  quali  i
          depositi sul mercato monetario; 
                    i)   evento   determinante   l'escussione   della
          garanzia: l'inadempimento o qualsiasi altro evento  analogo
          convenuto fra le parti il cui verificarsi  da'  diritto  al
          beneficiario della garanzia, in base  al  contratto  o  per
          effetto  di  legge,  di  procedere   all'escussione   della
          garanzia  finanziaria  o  di  attivare   la   clausola   di
          «close-out netting»; 
                    l) garanzia equivalente: quando la garanzia ha ad
          oggetto il contante, un ammontare dello  stesso  importo  e
          nella stessa valuta;  quando  la  garanzia  ha  ad  oggetto
          strumenti finanziari,  strumenti  finanziari  del  medesimo
          emittente o debitore, appartenenti alla medesima  emissione
          o classe e con stesso importo  nominale,  stessa  valuta  e
          stessa descrizione  o,  quando  il  contratto  di  garanzia
          finanziaria prevede il trasferimento di altre attivita'  al
          verificarsi di un evento che riguardi o influenzi strumenti
          finanziari forniti come garanzia finanziaria, queste  altre
          attivita'; 
                    m) legge fallimentare: il regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267; 
                    n) giorno e momento di apertura di una  procedura
          di risanamento o di liquidazione: il giorno e il momento in
          cui si producono gli effetti di sospensione  dei  pagamenti
          delle passivita'  o  di  restituzione  dei  beni  ai  terzi
          secondo le disposizioni dell'art. 3, commi 1, 2  e  3,  del
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210; 
                    o)  obbligazioni  finanziarie:  le  obbligazioni,
          anche condizionali ovvero future, al pagamento di una somma
          di denaro ovvero alla  consegna  di  strumenti  finanziari,
          anche qualora il debitore sia persona  diversa  dal  datore
          della garanzia; 
                    p)   obbligazioni   finanziarie   garantite:   le
          obbligazioni  finanziarie  assistite  da  un  contratto  di
          garanzia finanziaria; 
                    q)   prestazione   della   garanzia:   l'avvenuto
          compimento degli atti, quali la consegna, il trasferimento,
          la registrazione delle attivita' finanziarie, in  esito  ai
          quali  le  attivita'  finanziarie  stesse   risultino   nel
          possesso  o  sotto  il  controllo  del  beneficiario  della
          garanzia o di persona che agisce per conto di  quest'ultimo
          o, nel caso di pegno o di cessione del credito, la consegna
          per iscritto di un  atto  al  beneficiario  della  garanzia
          contenente l'individuazione del credito; 
                    r) procedure di liquidazione: il  fallimento,  la
          liquidazione  coatta  amministrativa,  nonche'  ogni  altra
          misura destinata alla  liquidazione  delle  imprese  e  che
          comportano l'intervento delle  autorita'  amministrative  o
          giudiziarie; 
                    s) procedure  di  risanamento:  l'amministrazione
          controllata, il concordato preventivo, il provvedimento  di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, 107, comma 6,  del  testo  unico  bancario,  e
          dell'art. 56, comma  3,  del  testo  unico  della  finanza,
          nonche' ogni altra misura destinata  al  risanamento  delle
          imprese e che incide sui diritti dei terzi; 
                    t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati
          di cui all'art. 1, comma 2, lettere da a) ad e), del  testo
          unico della finanza e gli altri individuati con decreto del
          Ministro dell'economia e delle finanze, su  proposta  della
          Banca  d'Italia  e  della  Commissione  nazionale  per   le
          societa' e la Borsa, in  relazione  alle  previsioni  della
          direttiva  2002/47/CE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, del 6 giugno 2002.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  1
          del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210  (Attuazione
          della direttiva 98/26/CE sulla definitivita'  degli  ordini
          immessi  in  un  sistema  di  pagamento  o  di  regolamento
          titoli): 
              «Art.  1  (Definizioni).  -  1.  Nel  presente  decreto
          legislativo si intendono per: 
                a) «Testo unico bancario» (T.U. bancario): il decreto
          legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  e   successive
          modificazioni; 
                b) «Testo unico finanza» (T.U. finanza):  il  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni; 
                c) «Consob»: la Commissione nazionale per le societa'
          e la borsa; 
                c-bis) «AESFEM»: Autorita'  europea  degli  strumenti
          finanziari e dei mercati, istituita con regolamento (UE) n.
          1095/2010; 
                c-ter)  «CERS»:  Comitato  europeo  per  il   rischio
          sistemico, istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010; 
                d) «agente di regolamento»: il soggetto che  mette  a
          disposizione dei partecipanti conti per il  regolamento  di
          ordini di trasferimento all'interno del sistema e che  puo'
          concedere credito a tale scopo ai medesimi partecipanti; 
                e) «banche centrali»: la Banca centrale europea e  le
          banche centrali nazionali degli  Stati  membri  dell'Unione
          europea; 
                f) «compensazione»: la conversione, secondo le regole
          del sistema, in un'unica posizione a credito o a debito dei
          crediti e  dei  debiti  di  uno  o  piu'  partecipanti  nei
          confronti di uno o piu' partecipanti e risultanti da ordini
          di trasferimento; 
                g) «controparte centrale»: il soggetto interposto tra
          gli enti di un sistema che funge da  controparte  esclusiva
          di detti enti riguardo ai loro ordini di trasferimento; 
                h) «ente»: uno dei seguenti organismi  che  partecipi
          ad un sistema assumendo gli obblighi derivanti da ordini di
          trasferimento nell'ambito del sistema: 
                  1) una banca italiana o comunitaria, come  definite
          all'art. 1, comma 2, lettere  a)  e  b),  del  testo  unico
          bancario, un istituto di moneta elettronica, come  definito
          nell'art. 1, comma 2, lettera h-bis),  del  medesimo  testo
          unico, nonche' gli  organismi  elencati  all'art.  2  della
          direttiva 2006/48/CE; 
                  2) una SIM, come definita  dall'art.  1,  comma  1,
          lettera e), o un'impresa d'investimento  comunitaria,  come
          definita dall'art. 1, comma 1, lettera f), del testo  unico
          finanza, con esclusione  degli  enti  di  cui  all'art.  2,
          paragrafo 1, della direttiva 2004/39/CE; 
                  3) un'autorita'  pubblica,  o  un'impresa  pubblica
          come definita all'art. 8 del  regolamento  n.  3603/93  del
          Consiglio CE del 13 dicembre 1993,  nonche'  un'impresa  la
          cui attivita' sia assistita da garanzia pubblica; 
                  4) qualsiasi impresa la cui  sede  legale  non  sia
          situata nel territorio dell'Unione europea, e che  eserciti
          attivita' analoghe a quelle degli enti di cui ai punti 1) e
          2); 
                  5)  qualsiasi  altro  organismo,   individuato   in
          conformita' alle disposizioni comunitarie, che partecipi  a
          un sistema italiano o di altro Stato  dell'Unione  europea,
          qualora la  sua  attivita'  rilevi  sotto  il  profilo  del
          rischio sistemico; 
                i) «garanzia»: qualsiasi diritto avente ad oggetto  o
          relativo a valute, strumenti finanziari o altre  attivita',
          compresa senza limitazioni la garanzia finanziaria  di  cui
          all'art.  1,  paragrafo  4,  lettera  a),  della  direttiva
          2002/47/CE,  prontamente  realizzabili  da  chiunque  e  in
          qualunque modo e forma, costituito al  fine  di  assicurare
          l'adempimento di obblighi presenti o  futuri  derivanti  da
          ordini  di  trasferimento  attraverso  un  sistema   o   da
          operazioni effettuate con banche centrali; 
                l)  «intermediario»:  uno  degli  organismi  indicati
          nella lettera h), numeri 1), 2) e 4), che non partecipi  al
          sistema; 
                m)  «ordine  di   trasferimento»:   ogni   istruzione
          nell'ambito di un sistema da parte di un partecipante di: 
                  1) mettere a disposizione  di  un  beneficiario  un
          importo in valuta attraverso una scrittura sui conti di una
          banca (italiana o comunitaria), di una banca  centrale,  di
          una controparte centrale o  di  un  agente  di  regolamento
          ovvero che determini l'assunzione  o  l'adempimento  di  un
          obbligo di pagamento  in  base  alle  regole  del  sistema,
          ovvero 
                  2) trasferire la titolarita' o altri diritti su uno
          o piu' strumenti finanziari, attraverso una scrittura in un
          libro contabile o in altro modo; 
                n) «partecipante»: un ente, un agente di regolamento,
          una controparte centrale, una stanza di  compensazione,  un
          operatore del sistema partecipanti a un sistema; 
                o) «partecipante indiretto»: un ente, una controparte
          centrale,  un  agente  di  regolamento,   una   stanza   di
          compensazione  o  un  operatore  del   sistema   conosciuto
          dall'operatore del sistema, secondo le regole dello stesso,
          i cui ordini di trasferimento sono eseguiti  attraverso  il
          sistema da un partecipante in nome proprio  in  base  a  un
          vincolo contrattuale; 
                p) «procedura d'insolvenza»: la  liquidazione  coatta
          amministrativa,  il   fallimento,   il   provvedimento   di
          sospensione  dei  pagamenti  delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi ai sensi degli articoli  74,
          77, comma 2, del testo  unico  bancario,  e  dell'art.  56,
          comma 3, del testo unico finanza, nonche' ogni altra misura
          prevista da una legge italiana, o, se applicabile,  di  uno
          Stato  membro  dell'Unione   europea   o   di   uno   Stato
          extracomunitario, che ha come effetto la sospensione  o  la
          cessazione  dei  pagamenti   delle   passivita'   e   delle
          restituzioni dei beni ai terzi; 
                q) «regolamento lordo»: il regolamento operazione per
          operazione di ordini di trasferimento, al di fuori  di  una
          compensazione; 
                r) «sistema»: un insieme di  disposizioni  di  natura
          contrattuale o autoritativa, in  forza  del  quale  vengono
          eseguiti con regole  comuni  e  accordi  standardizzati  la
          compensazione, attraverso una controparte centrale o  meno,
          o ordini di  trasferimento  fra  i  partecipanti,  che  sia
          contestualmente: 
                  1) applicabile a tre  o  piu'  partecipanti,  senza
          contare l'operatore del sistema ne' un eventuale agente  di
          regolamento,  una  eventuale  controparte   centrale,   una
          eventuale  stanza   di   compensazione   o   un   eventuale
          partecipante   indiretto;   ovvero   applicabile   a    due
          partecipanti,  qualora  cio'  sia  giustificato  sotto   il
          profilo del contenimento del rischio sistemico  per  quanto
          attiene ai sistemi italiani, o nel caso in cui altri  Stati
          membri dell'Unione europea abbiano esercitato  la  facolta'
          di limitare a due il numero dei partecipanti; 
                  2) assoggettato alla  legge  di  uno  Stato  membro
          dell'Unione europea, scelta  dai  partecipanti  o  prevista
          dalle regole che lo disciplinano, in  cui  almeno  uno  dei
          partecipanti medesimi abbia la sede legale; 
                  3) designato come sistema e  notificato  all'AESFEM
          dallo Stato membro dell'Unione europea di cui si applica la
          legge. Un accordo concluso tra sistemi  interoperabili  non
          costituisce un sistema; 
                s)  «sistema  italiano»:  uno  dei  sistemi  indicati
          nell'allegato al presente decreto legislativo, nonche'  uno
          dei sistemi designati ai sensi dell'art. 10; 
                t); 
                u) «stanza di compensazione»: il centro  responsabile
          del calcolo  delle  posizioni  nette  dei  partecipanti  al
          sistema; 
                v) «strumenti finanziari»: gli  strumenti  finanziari
          di cui all'art. 1, comma 2, del testo unico finanza; 
                w)  «sistema   extracomunitario»:   un   sistema   di
          pagamento  o  di  regolamento  titoli  di  uno  Stato   non
          appartenente all'Unione europea; 
                w-bis)   «giorno   lavorativo»:   comprende   sia   i
          regolamenti diurni sia i  regolamenti  notturni  e  include
          tutti gli eventi che occorrono durante il ciclo  lavorativo
          del sistema; 
                w-ter) «sistemi interoperabili»: due o piu' sistemi i
          cui operatori hanno concluso un accordo per l'esecuzione di
          ordini di trasferimento tra sistemi; 
                w-quater) «operatore del sistema»: il  soggetto  o  i
          soggetti giuridicamente  responsabili  della  gestione  del
          sistema. L'operatore del  sistema  puo'  anche  agire  come
          agente di regolamento, controparte  centrale  o  stanza  di
          compensazione.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1186 del codice
          civile: 
              «Art. 1186 (Decadenza dal  termine).  -  Quantunque  il
          termine sia stabilito a favore del debitore,  il  creditore
          puo' esigere immediatamente la prestazione se  il  debitore
          e' divenuto insolvente o ha diminuito, per  fatto  proprio,
          le garanzie che aveva date o non ha dato  le  garanzie  che
          aveva promesse.». 
              -  Si  riporta  il  testo  vigente  dell'art.   9   del
          regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio  n.
          593  del  17  giugno  2008  sulla  legge  applicabile  alle
          obbligazioni contrattuali (Roma I): 
              «Art. 9 (Norme di applicazione  necessaria).  -  1.  Le
          norme di applicazione necessaria sono disposizioni  il  cui
          rispetto  e'  ritenuto  cruciale  da  un   paese   per   la
          salvaguardia dei suoi  interessi  pubblici,  quali  la  sua
          organizzazione politica, sociale o economica, al  punto  da
          esigerne l'applicazione a tutte le situazioni che rientrino
          nel loro  campo  d'applicazione,  qualunque  sia  la  legge
          applicabile al contratto secondo il presente regolamento. 
              2. Le disposizioni del presente regolamento non  ostano
          all'applicazione delle  norme  di  applicazione  necessaria
          della legge del foro. 
              3. Puo' essere  data  efficacia  anche  alle  norme  di
          applicazione necessaria  del  paese  in  cui  gli  obblighi
          derivanti  dal  contratto  devono  essere  o   sono   stati
          eseguiti, nella misura in cui tali  norme  di  applicazione
          necessaria rendono illecito  l'adempimento  del  contratto.
          Per decidere se vada data efficacia a queste norme, si deve
          tenere conto della  loro  natura  e  della  loro  finalita'
          nonche' delle conseguenze derivanti  dal  fatto  che  siano
          applicate, o meno.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 17 della  legge
          31 maggio 1995, n. 218 (Riforma  del  sistema  italiano  di
          diritto internazionale privato): 
              «Art. 17 (Norme di applicazione necessaria).  -  1.  E'
          fatta salva la prevalenza sulle  disposizioni  che  seguono
          delle  norme  italiane  che,  in  considerazione  del  loro
          oggetto  e  del  loro  scopo,  debbono   essere   applicate
          nonostante il richiamo alla legge straniera.». 
              La  direttiva  (CE)  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio n. 24 del 4 aprile 2001 in materia di risanamento
          e liquidazione degli enti  creditizi  e'  pubblicata  nella
          G.U.C.E. 5 maggio 2001, n. L 125. 
              Il testo del Titolo IV, Sezione  III-bis,  del  decreto
          legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante «Testo unico
          delle leggi in materia bancaria e creditizia», comprendente
          gli articoli da 95-bis a 95-septies, e' il seguente: 
              «Sezione III-bis 
              BANCHE OPERANTI IN AMBITO COMUNITARIO 
              Art.  95-bis (Riconoscimento   dei   provvedimenti   di
          risanamento e delle procedure  di  liquidazione).  -  1.  I
          provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione
          di banche comunitarie sono disciplinati e producono i  loro
          effetti,  senza  ulteriori   formalita',   nell'ordinamento
          italiano secondo la normativa dello Stato d'origine. 
              1-bis. Le misure adottate dalla Banca d'Italia ai sensi
          dell'art. 79, comma 1, cessano di avere effetto  dall'avvio
          della procedura  di  risanamento  da  parte  dell'autorita'
          competente dello Stato d'origine della banca comunitaria. 
              2. I provvedimenti di  risanamento  e  di  avvio  della
          liquidazione coatta amministrativa di  banche  italiane  si
          applicano e producono i  loro  effetti  negli  altri  Stati
          comunitari e, sulla base di accordi  internazionali,  anche
          in altri Stati esteri. 
              2-bis. Quando e' esercitato un potere di risoluzione  o
          applicata una misura  di  risoluzione  di  cui  al  decreto
          legislativo, le  disposizioni  della  presente  sezione  si
          applicano a tutti  i  soggetti  indicati  nell'art.  2  del
          decreto stesso.» 
              «Art.  95-ter  (Deroghe).  -  1.  In  deroga  a  quanto
          previsto dall'art. 95-bis, gli effetti di un  provvedimento
          di  risanamento  o  dell'apertura  di  una   procedura   di
          liquidazione: 
                a)  su  contratti  e   rapporti   di   lavoro,   sono
          disciplinati   dalla   legge   dello   Stato    comunitario
          applicabile al contratto di lavoro; 
                b) su contratti che danno diritto al godimento di  un
          bene immobile o al suo acquisto,  sono  disciplinati  dalla
          legge dello Stato comunitario nel cui territorio e' situato
          l'immobile. Tale legge determina se un bene  sia  mobile  o
          immobile; 
                c) sui diritti relativi a un  bene  immobile,  a  una
          nave o a un aeromobile soggetti a iscrizione in un pubblico
          registro,  sono  disciplinati  dalla  legge   dello   Stato
          comunitario sotto la cui autorita' si tiene il registro; 
                d) sull'esercizio dei diritti di proprieta'  o  altri
          diritti su strumenti finanziari la cui esistenza o  il  cui
          trasferimento presuppongano l'iscrizione in un registro, in
          un conto o in  un  sistema  di  deposito  accentrato,  sono
          disciplinati dalla legislazione dello Stato comunitario  in
          cui si trova il registro, il conto o il sistema di deposito
          accentrato in cui sono iscritti tali diritti. 
              2. In deroga a quanto previsto dall'art.  95-bis,  sono
          disciplinati dalla legge che regola il contratto: 
                a) gli accordi di  compensazione,  di  netting  e  di
          novazione, fatto salvo quanto previsto agli articoli  65  e
          68 del decreto legislativo; 
                b)  le  cessioni  con  patto  di  riacquisto   e   le
          transazioni effettuate in un mercato  regolamentato,  fatto
          salvo quanto previsto agli articoli 65  e  68  del  decreto
          legislativo, nonche' quanto previsto alla  lettera  d)  del
          comma 1. 
              3. Ferme restando le disposizioni dello Stato d'origine
          relative alle azioni di  annullamento,  di  nullita'  o  di
          inopponibilita' degli  atti  compiuti  in  pregiudizio  dei
          creditori, l'adozione di un provvedimento di risanamento  o
          l'apertura di una procedura di liquidazione non pregiudica: 
                a) il diritto reale del creditore  o  del  terzo  sui
          beni  materiali  o  immateriali  mobili  o   immobili,   di
          proprieta' della banca, che al momento dell'adozione di  un
          provvedimento  di  risanamento  o  dell'apertura   di   una
          procedura di liquidazione si trovano nel territorio di  uno
          Stato comunitario diverso da quello di origine. Ai predetti
          fini e' assimilato a un diritto reale il diritto,  iscritto
          in un pubblico registro e opponibile a terzi, che  consente
          di ottenere un diritto reale; 
                b)  i  diritti,  nei  confronti  della   banca,   del
          venditore,  basati  sulla  riserva  di  proprieta',  e  del
          compratore  di  beni  che  al  momento  dell'adozione   del
          provvedimento o dell'apertura della  procedura  si  trovano
          nel territorio di uno Stato comunitario diverso  da  quello
          di origine; 
                c)  il  diritto  del   creditore   di   invocare   la
          compensazione del proprio  credito  con  il  credito  della
          banca, quando la compensazione sia consentita  dalla  legge
          applicabile al credito della banca. 
              4. In deroga all'art. 95-bis, la normativa dello  Stato
          di origine non si applica alla nullita', all'annullamento o
          all'inopponibilita' degli atti compiuti in pregiudizio  dei
          creditori, quando il beneficiario di tali  atti  prova  che
          l'atto pregiudizievole e' disciplinato dalla legge  di  uno
          Stato comunitario  che  non  consente,  nella  fattispecie,
          alcun tipo di impugnazione. 
              5. Gli effetti dell'adozione  di  un  provvedimento  di
          risanamento   o   dell'apertura   di   una   procedura   di
          liquidazione sulle cause pendenti relative a un bene o a un
          diritto del quale la banca e' spossessata sono disciplinati
          dalla legge dello Stato comunitario  in  cui  la  causa  e'
          pendente. 
              6. Le previsioni di cui ai  commi  1,  2  e  3  trovano
          applicazione soltanto ai casi e nei modi ivi indicati; esse
          non  riguardano  altri  profili  della   disciplina   delle
          procedure di risanamento e liquidazione, quali le norme  in
          materia  di  ammissione  allo  stato  passivo,  anche   con
          riferimento al grado e alla natura delle relative  pretese,
          e  di  liquidazione  e  riparto  dell'attivo,  che  restano
          soggetti alla  disciplina  dello  Stato  di  origine  della
          banca.» 
              «Art. 95-quater (Collaborazione tra  autorita').  -  1.
          Salvo che l'informazione non  vada  fornita  ai  sensi  del
          decreto legislativo, la Banca d'Italia informa le autorita'
          di vigilanza e, se diverse,  le  autorita'  di  risoluzione
          degli  Stati  comunitari  ospitanti  e  la  Banca  centrale
          europea dell'adozione dei provvedimenti  di  risanamento  e
          dell'apertura  della  procedura  di   liquidazione   coatta
          amministrativa, precisandone gli effetti. L'informazione e'
          data, con ogni mezzo, possibilmente prima dell'adozione del
          provvedimento o dell'apertura della procedura ovvero subito
          dopo. 
              2.  La  Banca  d'Italia,  qualora  ritenga   necessaria
          l'applicazione in Italia di un provvedimento di risanamento
          nei confronti di una banca  comunitaria,  ne  fa  richiesta
          all'autorita' di vigilanza o, se diversa, all'autorita'  di
          risoluzione  dello  Stato  d'origine  ovvero   alla   Banca
          centrale europea. 
              2-bis. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 5,  6
          e 32, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo.» 
              «Art.  95-quinquies(Pubblicita'  e  informazione   agli
          aventi diritto). - 1. I provvedimenti di risanamento  e  di
          avvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa
          adottati nei confronti di  una  banca  italiana  che  abbia
          succursali o presti servizi in altri Stati comunitari  sono
          pubblicati per  estratto  anche  nella  Gazzetta  Ufficiale
          delle Comunita' europee e in due  quotidiani  a  diffusione
          nazionale di ciascuno Stato ospitante. 
              2. Le comunicazioni previste dall'art. 86, commi 1, 2 e
          8, ai soggetti che hanno la residenza, il  domicilio  o  la
          sede legale in altro Stato comunitario  devono  indicare  i
          termini  e  le  modalita'  di  presentazione  dei   reclami
          previsti all'art. 86, comma 4, e delle opposizioni previste
          dall'art. 87, comma 1, nonche' le conseguenze  del  mancato
          rispetto dei termini. 
              3. Le pubblicazioni e le comunicazioni di cui ai  commi
          1  e  2  sono  effettuate  in  lingua  italiana  e   recano
          un'intestazione in tutte le  lingue  ufficiali  dell'Unione
          europea volta  a  chiarire  la  natura  e  lo  scopo  delle
          comunicazioni stesse. 
              4. I reclami e le istanze previsti dall'art. 86,  commi
          4 e 5, le opposizioni di cui all'art. 87 e  le  domande  di
          insinuazione tardive di  cui  all'art.  89,  presentate  da
          soggetti che hanno la residenza, il  domicilio  o  la  sede
          legale in altro Stato comunitario, possono  essere  redatti
          nella   lingua   ufficiale   di   tale   Stato   e   recano
          un'intestazione in lingua  italiana  volta  a  chiarire  la
          natura  dell'atto.  I  commissari  possono   chiedere   una
          traduzione in lingua italiana degli atti medesimi. 
              5. Per soggetti di cui al comma 2, i  termini  indicati
          dagli  articoli  86,  comma  4,  e  87,   comma   1,   sono
          raddoppiati; il termine indicato  nell'art.  86,  comma  5,
          decorre  dalla  data  di   pubblicazione   nella   Gazzetta
          Ufficiale delle Comunita' europee prevista nel comma 1.» 
              «Art. 95-sexies (Norme di attuazione). -  1.  La  Banca
          d'Italia adotta disposizioni di attuazione  della  presente
          sezione.» 
              «Art. 95-septies (Applicazione). - 1.  Le  disposizioni
          della presente sezione si  applicano  ai  provvedimenti  di
          risanamento  e  alle  procedure  di   liquidazione   coatta
          amministrativa, nonche' ai provvedimenti di  risanamento  e
          liquidazione  delle  competenti   autorita'   degli   Stati
          comunitari o della Banca centrale europea adottati dopo  il
          5 maggio 2004.».