Art. 4 
 
 
                   Conseguenze delle inadempienze 
 
  1. Al beneficiario di cui all'art. 1, comma 2, che non rispetti  le
regole di condizionalita' stabilite  dall'art.  3  e'  applicata  una
sanzione amministrativa a valere sui  pagamenti  di  cui  all'art. 1,
comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 3. 
  La riduzione od esclusione, ai sensi  dell'art.  91,  comma  2  del
regolamento (UE) 1306/2013, e'  applicata  in  relazione  all'insieme
delle domande di aiuto o di pagamento relative ai  pagamenti  di  cui
all'art. 1, presentate dal beneficiario nel corso  dell'anno  in  cui
l'inadempienza e' stata rilevata nonche' alle domande  presentate  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) 1308/2013 e di  cui
agli articoli 85-unvicies e art. 103-septvicies del regolamento  (CE)
n. 1234/2007. 
  La  riduzione  od  esclusione  si  applica  esclusivamente  qualora
l'inadempienza sia  imputabile  ad  atti  od  omissioni  direttamente
attribuibili al  beneficiario  e  qualora  siano  soddisfatte  una  o
entrambe le seguenti condizioni aggiuntive: 
    a)  l'inadempienza  sia  connessa  all'attivita'   agricola   del
beneficiario; 
    b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario. 
  Le  riduzioni  od  esclusioni  sono   applicate   al   beneficiario
dell'aiuto o del sostegno, tra cui le persone fisiche  o  giuridiche,
compresi i gruppi o le  associazioni  di  tali  beneficiari  o  altre
persone, vincolati dagli obblighi stabiliti all'art. 3. 
  2. Per quanto riguarda  le  superfici  forestali,  la  riduzione  o
esclusione non si applica nella misura in cui per  la  superficie  in
questione non sia richiesto alcun sostegno in  conformita'  dell'art.
21, paragrafo 1, lettera a) e degli articoli 30 e 34 del  regolamento
(UE) n. 1305/2013 e dell'art. 36, lettera b), punti i), iv) e v)  del
regolamento (CE) n. 1698/2005 e ss.mm.ii.