Art. 14
Disposizioni in materia di accesso al trattamento di pensione con
almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi.
1. In via sperimentale per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
n. 335, possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al
raggiungimento di un'eta' anagrafica di almeno 62 anni e di
un'anzianita' contributiva minima di 38 anni, di seguito definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021
puo' essere esercitato anche successivamente alla predetta data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di
eta' anagrafica di cui al presente comma, non e' adeguato agli
incrementi alla speranza di vita di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione quota 100,
gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al comma 1,
che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico di
una delle predette gestioni, hanno facolta' di cumulare i periodi
assicurativi non coincidenti nelle stesse gestioni amministrate
dall'INPS, in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi
243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai fini della
decorrenza della pensione di cui al presente comma trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e 7. Per i
lavoratori dipendenti dalle pubbliche amministrazioni di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, in caso di contestuale iscrizione presso piu' gestioni
pensionistiche, ai fini della decorrenza della pensione trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7.
3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far data dal primo
giorno di decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui.
4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che
maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti al medesimo
comma, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019.
5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1 che
maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo comma,
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi.
6. Tenuto conto della specificita' del rapporto di impiego nella
pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la continuita'
e il buon andamento dell'azione amministrativa e fermo restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del
2001, nel rispetto della seguente disciplina:
a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in
vigore del presente decreto i requisiti previsti dal comma 1,
conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico
dal 1° agosto 2019;
b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto i requisiti previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento
pensionistico trascorsi sei mesi dalla data di maturazione dei
requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla lettera
a) del presente comma;
c) la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi;
d) limitatamente al diritto alla pensione quota 100, non trova
applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013,
n. 125.
7. Ai fini del conseguimento della pensione quota 100 per il
personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.
(( 7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota
100 sul sistema scolastico e di garantire lo svolgimento
dell'attivita' didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo
17, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.
59, bandito successivamente alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, le graduatorie di merito
sono predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino al
40 per cento di quello complessivo. Tra i titoli valutabili e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le istituzioni
scolastiche del sistema nazionale di istruzione, al quale e'
attribuito un punteggio fino al 50 per cento del punteggio
attribuibile ai titoli )).
8. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono requisiti piu'
favorevoli in materia di accesso al pensionamento.
9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano per il
conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1 e 2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle prestazioni erogate
ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e dell'articolo 27,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148.
10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano altresi' al
personale militare delle Forze armate, soggetto alla specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, e
al personale delle Forze di polizia e di polizia penitenziaria,
nonche' al personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e al personale della Guardia di finanza.
(( 10-bis. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico
degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni
in materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale dell'amministrazione
giudiziaria, fermo quanto previsto dal comma 307 dell'articolo 1
della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di
cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di
svolgimento e con modalita' semplificate, anche in deroga alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la
costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte ed il
superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove d'esame,
prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove d'esame da una prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di espletare prove preselettive consistenti
nella risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con
l'ausilio di societa' specializzate e con possibilita' di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a
scelta multipla;
4) per i profili tecnici, l'espletamento di prove pratiche in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi
informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove
orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un
punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale
dei punteggi per titoli non puo' essere superiore ad un terzo del
punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-quater. Quando si procede all'assunzione di profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento a norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione puo' indicare, anche
con riferimento alle procedure assunzionali gia' autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che hanno
maturato i titoli di preferenza di cui all'articolo 50, commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
10-ter e 10-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
10-sexies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-bis, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato, dal 15 luglio 2019, ad effettuare assunzioni di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III Area, avvalendosi delle facolta' assunzionali
ordinarie per l'anno 2019.
10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma
10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di 8,32 milioni di
euro per l'anno 2019.
10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di organico
degli uffici preposti alle attivita' di tutela e valorizzazione del
patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni in
materia di accesso al trattamento di pensione di cui al presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi uffici, fino
alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1,
comma 300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e comunque per
l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di
cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
mediante richiesta al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura priorita' di
svolgimento, con modalita' semplificate, anche in deroga alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne in
particolare:
a) la nomina e la composizione della commissione, prevedendo la
costituzione di sottocommissioni anche per le prove scritte e il
superamento dei requisiti previsti per la nomina dei componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna delle sottocommissioni non puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250;
b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame,
prevedendo:
1) la facolta' di far precedere le prove di esame da una prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi;
2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella
risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio di
societa' specializzate e con possibilita' di predisposizione dei
quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati;
3) forme semplificate di svolgimento delle prove scritte, anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il ricorso a domande a risposta a
scelta multipla;
4) per i profili tecnici, lo svolgimento di prove pratiche in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime;
5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da 1) a 3) e la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio di sistemi
informatici e telematici;
6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento delle prove
orali nei casi di assunzione per determinati profili mediante
concorso per titoli ed esami;
7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli, di un
punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il totale
dei punteggi per titoli non puo' essere superiore a un terzo del
punteggio complessivo attribuibile;
c) la formazione delle graduatorie, stabilendo che i candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi nella graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di riserva previsti dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge e risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa.
10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies, in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399, primo periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i beni e le
attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a effettuare
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a
551 unita', di cui 91 unita' tramite scorrimento delle graduatorie
approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di area III
posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo scorrimento delle
graduatorie relative alle procedure concorsuali interne gia'
espletate presso il medesimo Ministero, avvalendosi integralmente
delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019.
10-undecies. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali
provvede all'attuazione dei commi 10-octies e 10-novies a valere
sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli effetti, in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione di cui
al comma 10-decies, il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di
euro 898.005 per l'anno 2019 )).