(( Art. 14-ter
Utilizzo delle graduatorie concorsuali
per l'accesso al pubblico impiego
1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di
quelli che si rendono disponibili, entro i limiti di efficacia
temporale delle graduatorie medesime, fermo restando il numero dei
posti banditi e nel rispetto dell'ordine di merito, in conseguenza
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di
lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie possono
essere utilizzate anche per effettuare, entro i limiti percentuali
stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque in via prioritaria
rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11 della legge 12
marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli 3
e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti
titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, sebbene collocati
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso».
2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo la parola: «scolastico» sono inserite le seguenti: «ed
educativo, anche degli enti locali» )).