Art. 16
Opzione donna
1. Il diritto al trattamento pensionistico anticipato e'
riconosciuto, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo
previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, nei
confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2018 hanno
maturato un'anzianita' contributiva pari o superiore a trentacinque
anni e un'eta' pari o superiore a 58 anni per le lavoratrici
dipendenti e a 59 anni per le lavoratrici autonome. Il predetto
requisito di eta' anagrafica non e' adeguato agli incrementi alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.
2. Al trattamento pensionistico di cui al comma 1 si applicano le
disposizioni in materia di decorrenza di cui all'articolo 12 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
3. Per le finalita' di cui al presente articolo, al personale del
comparto scuola e AFAM si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal servizio con effetti dall'inizio rispettivamente dell'anno
scolastico o accademico.