(( Art. 18-bis
Sospensione dei trattamenti previdenziali
1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il quale sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti dei soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato di latitanza ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale.
2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1 sono adottati
con effetto non retroattivo dal giudice che ha emesso la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale ovvero dal giudice dell'esecuzione su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale al quale il
condannato si e' volontariamente sottratto, anche per le
dichiarazioni pronunciate o per gli ordini di carcerazione emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.
3. Ai fini della loro immediata esecuzione, i provvedimenti di
sospensione di cui ai commi 1 e 2 sono comunicati dal pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla loro adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e assistenziali facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1.
4. La sospensione della prestazione previdenziale puo' essere
revocata dall'autorita' giudiziaria che l'ha disposta, previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai fini del ripristino dell'erogazione degli importi dovuti,
l'interessato deve presentare domanda al competente ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla data di presentazione della domanda e della prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non ha effetto retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione.
5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui al
comma 1 sono versate annualmente dagli enti interessati all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e
dei reati intenzionali violenti nonche' agli orfani per crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto 2004, n.
206 )).