(( Art. 18-bis 
 
              Sospensione dei trattamenti previdenziali 
 
  1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata  in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il  quale  sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali  di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale. 
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati
con  effetto  non  retroattivo  dal  giudice   che   ha   emesso   la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale  ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il
condannato  si   e'   volontariamente   sottratto,   anche   per   le
dichiarazioni pronunciate o per gli  ordini  di  carcerazione  emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  3. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi  1  e  2  sono  comunicati  dal  pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla  loro  adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e  assistenziali  facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1. 
  4. La  sospensione  della  prestazione  previdenziale  puo'  essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai  fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli   importi   dovuti,
l'interessato   deve   presentare   domanda   al   competente    ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della   prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non  ha  effetto  retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. 
  5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al
comma 1 sono versate annualmente dagli enti  interessati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di  spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  per  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206 )).