Art. 19
Termine di prescrizione dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma
10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10,
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in
giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico
del lavoratore.».