Art. 19 
 
        Termine di prescrizione dei contributi di previdenza 
      e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche 
 
  1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il  comma
10 e' inserito il seguente: 
    «10-bis. Per le  gestioni  previdenziali  esclusive  amministrate
dall'INPS  cui  sono   iscritti   i   lavoratori   dipendenti   delle
amministrazioni pubbliche di cui  al  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di  cui  ai  commi  9  e  10,
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria afferenti ai  periodi  di  competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre  2021,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali  passati  in
giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento  pensionistico
del lavoratore.».