Art. 20
Facolta' di riscatto periodi
non coperti da contribuzione
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di
pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i
periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto compresi (( tra l'anno del primo e quello )) dell'ultimo
contributo comunque accreditato nelle suddette forme assicurative,
non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da
contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di
previdenza obbligatoria ((, parificandoli a periodi di lavoro )).
Detti periodi possono essere riscattati nella misura massima di
cinque anni, anche non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con
conseguente restituzione dei contributi.
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini
entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri
fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e
in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di
cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro del
l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti
al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di
impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei
redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere (( per il riscatto di cui al comma 1 ))
puo' essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in
unica soluzione ovvero in (( un massimo di 120 )) rate mensili,
ciascuna di importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di
interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo'
essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano
essere utilizzati per la immediata liquidazione della pensione
diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti
per l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia'
concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. ((
Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della
contribuzione e ai relativi effetti )).
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. (( E' consentita la facolta' di riscatto di cui al
presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo
)). In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e' costituito dal
versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al
livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo
delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di
presentazione della domanda.».
(( 6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per
l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni
di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di
22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di
euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di
euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno
2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3
milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno
2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro
per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 )).