Art. 20 
 
                    Facolta' di riscatto periodi 
                    non coperti da contribuzione 
 
  1. In via sperimentale, per il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di
pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i
periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto compresi (( tra l'anno del  primo  e  quello  ))  dell'ultimo
contributo comunque accreditato nelle  suddette  forme  assicurative,
non soggetti a obbligo contributivo e che non siano gia'  coperti  da
contribuzione,  comunque  versata  e  accreditata,  presso  forme  di
previdenza obbligatoria ((, parificandoli a  periodi  di  lavoro  )).
Detti periodi possono  essere  riscattati  nella  misura  massima  di
cinque anni, anche non continuativi. 
  2. L'eventuale successiva acquisizione di  anzianita'  assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto  gia'  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,   con
conseguente restituzione dei contributi. 
  3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  a  domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini
entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base  ai  criteri
fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L'onere cosi' determinato  e'  detraibile  dall'imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e
in quelli successivi. 
  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto  di
cui al comma 1  puo'  essere  sostenuto  dal  datore  di  lavoro  del
l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione  spettanti
al lavoratore stesso. In tal  caso,  e'  deducibile  dal  reddito  di
impresa e da lavoro autonomo e,  ai  fini  della  determinazione  dei
redditi  da  lavoro   dipendente,   rientra   nell'ipotesi   di   cui
all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Il versamento dell'onere (( per il riscatto di cui al comma 1 ))
puo' essere effettuato ai regimi  previdenziali  di  appartenenza  in
unica soluzione ovvero in (( un  massimo  di  120  ))  rate  mensili,
ciascuna di importo non inferiore a euro 30,  senza  applicazione  di
interessi per la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non  puo'
essere concessa nei casi in cui  i  contributi  da  riscatto  debbano
essere  utilizzati  per  la  immediata  liquidazione  della  pensione
diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi  siano  determinanti
per l'accoglimento di una domanda  di  autorizzazione  ai  versamenti
volontari; qualora  cio'  avvenga  nel  corso  della  dilazione  gia'
concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione. ((
Alla data del saldo dell'onere l'INPS  provvede  all'accredito  della
contribuzione e ai relativi effetti )). 
  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184,
dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «5-quater. (( E' consentita la facolta' di  riscatto  di  cui  al
presente articolo dei periodi da valutare con il sistema contributivo
)). In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto  e'  costituito  dal
versamento di un contributo, per ogni anno  da  riscattare,  pari  al
livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della
legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota  di  computo
delle   prestazioni   pensionistiche   dell'assicurazione    generale
obbligatoria per  i  lavoratori  dipendenti,  vigenti  alla  data  di
presentazione della domanda.». 
  ((  6-bis.  Il  Fondo  per  interventi  strutturali   di   politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementato di 1,3  milioni  di  euro  per
l'anno 2024, di 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni
di euro per l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di
22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni  di
euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028, si provvede: 
  a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a  15,3  milioni  di
euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno  2021,  a  19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno
2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  7,3
milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  22
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 5 )).