Art. 22 Fondi di solidarieta' bilaterali 1. Fermo restando quanto previsto al comma 9 dell'articolo 14, e in attesa della riforma dei Fondi di solidarieta' bilaterali di settore con l'obiettivo di risolvere esigenze di innovazione delle organizzazioni aziendali e favorire percorsi di ricambio generazionale, anche mediante l'erogazione di prestazioni previdenziali integrative finanziate con i fondi interprofessionali, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i fondi di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre le finalita' previste dall'articolo 26, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 148 del 2015, possono altresi' erogare un assegno straordinario per il sostegno al reddito a lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per l'opzione per l'accesso alla pensione quota 100 di cui al presente decreto entro il 31 dicembre 2021 e ferma restando la modalita' di finanziamento di cui all'articolo 33, comma 3, del citato decreto legislativo n. 148 del 2015. 2. L'assegno di cui al comma 1 puo' essere erogato solo in presenza di accordi collettivi di livello aziendale o territoriale sottoscritti con le organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale nei quali e' stabilito a garanzia dei livelli occupazionali il numero di lavoratori da assumere in sostituzione dei lavoratori che accedono a tale prestazione. 3. Nell'ambito delle ulteriori prestazioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 148 del 2015, i Fondi di solidarieta' provvedono, a loro carico e previo il versamento agli stessi Fondi della relativa provvista finanziaria da parte dei datori di lavoro, anche al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il conseguimento di qualunque diritto alla pensione anticipata o di vecchiaia, riscattabili o ricongiungibili precedenti all'accesso ai Fondi di solidarieta'. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai lavoratori che maturano i requisiti per fruire della prestazione straordinaria senza ricorrere ad operazioni di riscatto o ricongiunzione, ovvero a coloro che raggiungono i requisiti di accesso alla prestazione straordinaria per effetto del riscatto o della ricongiunzione. Le relative risorse sono versate ai Fondi di solidarieta' dal datore di lavoro interessato e costituiscono specifica fonte di finanziamento riservata alle finalita' di cui al presente comma. I predetti versamenti sono deducibili ai sensi della normativa vigente. 4. Per le prestazioni di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e all'articolo 26, comma 9, lettera b), e all'articolo 27, comma 5, lettera f), del decreto legislativo n. 148 del 2015, con decorrenze successive al 1° gennaio 2019, il datore di lavoro interessato ha l'obbligo di provvedere al pagamento della prestazione ai lavoratori fino alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico e, ove prevista dagli accordi istitutivi, al versamento della contribuzione correlata fino al raggiungimento dei requisiti minimi previsti. 5. Gli accordi previsti dal presente articolo, ai fini della loro efficacia, devono essere depositati entro trenta giorni dalla sottoscrizione con le modalita' individuate in attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai fondi bilaterali gia' costituiti o in corso di costituzione. 6. Il Fondo di solidarieta' per il lavoro in somministrazione, di cui all'articolo 27 del decreto legislativo n. 148 del 2015, istituito presso il Fondo di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e' autorizzato a versare all'INPS, per periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, contributi pari all'aliquota di finanziamento prevista per il Fondo lavoratori dipendenti, secondo quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale delle imprese di somministrazione di lavoro. Le modalita' di determinazione della contribuzione e di versamento del contributo sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sentito il Ministro dell'economia e delle finanze (( da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto )). Rientrano altresi' tra le competenze del Fondo (( di solidarieta' )) di cui al presente comma, a valere sulle risorse appositamente previste dalla contrattazione collettiva di settore, i programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, nonche' le altre misure di politica attiva stabilite dalla contrattazione collettiva stessa.