Art. 24
Detassazione TFS
1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico
delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio
comunque denominata e' ridotta in misura pari a:
a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data;
e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi
sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la
cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale
data.
2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica
sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore
a 50.000 euro.