Art. 24 Detassazione TFS 1. L'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche determinata ai sensi dell'articolo 19, comma 2-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sull'indennita' di fine servizio comunque denominata e' ridotta in misura pari a: a) 1,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; b) 3 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; c) 4,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; d) 6 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data; e) 7,5 punti percentuali per le indennita' corrisposte decorsi sessanta mesi o piu' dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data. 2. La disposizione di cui al presente articolo non si applica sull'imponibile dell'indennita' di fine servizio di importo superiore a 50.000 euro.