Art. 25 
 
            Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici 
 
  1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994,  n.  479,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite  le  seguenti:
«a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio  di  amministrazione»
)); 
    b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il  consiglio
di amministrazione; puo'  assistere  alle  sedute  del  consiglio  di
indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3  della
legge 23 agosto 1988, n. 400;  la  deliberazione  del  Consiglio  dei
ministri e' adottata su proposta del  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze.»; 
  (( b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Il  vice  presidente,  scelto  tra  persone  di  comprovata
competenza e specifica esperienza gestionale, e'  nominato  ai  sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  delle
politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio  di
amministrazione, sostituisce il  Presidente  in  caso  di  assenza  o
impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»; 
    c) al comma 4: 
      1) al secondo periodo  dopo  la  parola  «  cessazione  »  sono
inserite le seguenti: «o decadenza»; 
      2) dopo  il  secondo  periodo  e'  aggiunto  il  seguente:  «Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla  proposta
di nomina di cui al comma 3.»; 
    d) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5.  Il  consiglio  di
amministrazione predispone i piani pluriennali,  i  criteri  generali
dei piani di investimento e disinvestimento, il  bilancio  preventivo
ed il conto consuntivo; approva i  piani  annuali  nell'ambito  della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei  fondi  disponibili  e
gli atti individuati nel  regolamento  interno  di  organizzazione  e
funzionamento;  delibera  il  regolamento  organico  del   personale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative  del
personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e
i regolamenti concernenti l'amministrazione e la  contabilita',  e  i
regolamenti di cui all'articolo  10  del  decreto-legge  30  dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29  febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio  di  indirizzo  e
vigilanza  una  relazione  sull'attivita'  svolta   con   particolare
riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario,  nonche'
qualsiasi altra  relazione  che  venga  richiesta  dal  consiglio  di
indirizzo e vigilanza.  Il  consiglio  esercita  inoltre  ogni  altra
funzione che non sia compresa nella sfera di competenza  degli  altri
organi  dell'ente.  Il   consiglio   e'   composto   dal   Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre  membri,
tutti  scelti  tra  persone  dotate  di   comprovata   competenza   e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e  indipendenza.  Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui  al  decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo  8  aprile
2013,  n.  39.  La  carica  di  consigliere  di  amministrazione   e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di  indirizzo  e
vigilanza.»; 
    e) al comma 8 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta  del  Ministro  del  lavoro  e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze.»; 
    f) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11.  Gli  emolumenti
rispettivamente del Presidente e  dei  componenti  del  consiglio  di
amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del  Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini,  ferme  restando  le
misure di contenimento della spesa gia' previste  dalla  legislazione
vigente,  ciascun  Istituto  definisce  entro  il  30  aprile   2019,
ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese  di
funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla  verifica  del
collegio  dei  sindaci  dei  rispettivi  istituti  e  comunicate   ai
Ministeri vigilanti.». 
  2. In fase di prima attuazione, al momento  della  scadenza,  della
decadenza o della cessazione del mandato del Presidente  dell'INPS  e
dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di  nomina
del  nuovo  Presidente,  del  vice  presidente  e  del  consiglio  di
amministrazione, per consentire il corretto  dispiegarsi  dell'azione
amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro  del
lavoro e  delle  politiche  sociali,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui
sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente,  del  vice
presidente e del consiglio di amministrazione,  come  individuati  ai
sensi delle disposizioni del presente articolo. Al  riguardo,  sempre
in fase di prima attuazione, non  trova  applicazione  l'articolo  3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.  293,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto  di
cui al  primo  periodo  sono  altresi'  definiti,  nell'ambito  delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti  spettanti  ai
predetti soggetti )). 
  3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122
e' abrogato.