Art. 25
Ordinamento degli Enti previdenziali pubblici
1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479,
sono apportate le seguenti modificazioni:
(( a) al comma 2, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
«a-bis) il vice presidente; a-ter) il consiglio di amministrazione»
));
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il Presidente ha la
rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il consiglio
di amministrazione; puo' assistere alle sedute del consiglio di
indirizzo e vigilanza. Il Presidente e' nominato ai sensi della legge
24 gennaio 1978, n. 14, con la procedura di cui all'articolo 3 della
legge 23 agosto 1988, n. 400; la deliberazione del Consiglio dei
ministri e' adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.»;
(( b-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Il vice presidente, scelto tra persone di comprovata
competenza e specifica esperienza gestionale, e' nominato ai sensi
della legge 24 gennaio 1978, n. 14, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali. Il vice presidente e' componente del consiglio di
amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o
impedimento e puo' svolgere tutte le funzioni ad esso delegate»»;
c) al comma 4:
1) al secondo periodo dopo la parola « cessazione » sono
inserite le seguenti: «o decadenza»;
2) dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente: «Il
Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede alla proposta
di nomina di cui al comma 3.»;
d) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Il consiglio di
amministrazione predispone i piani pluriennali, i criteri generali
dei piani di investimento e disinvestimento, il bilancio preventivo
ed il conto consuntivo; approva i piani annuali nell'ambito della
programmazione; delibera i piani d'impiego dei fondi disponibili e
gli atti individuati nel regolamento interno di organizzazione e
funzionamento; delibera il regolamento organico del personale,
sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del
personale, nonche' l'ordinamento dei servizi, la dotazione organica e
i regolamenti concernenti l'amministrazione e la contabilita', e i
regolamenti di cui all'articolo 10 del decreto-legge 30 dicembre
1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988, n. 48; trasmette trimestralmente al consiglio di indirizzo e
vigilanza una relazione sull'attivita' svolta con particolare
riferimento al processo produttivo e al profilo finanziario, nonche'
qualsiasi altra relazione che venga richiesta dal consiglio di
indirizzo e vigilanza. Il consiglio esercita inoltre ogni altra
funzione che non sia compresa nella sfera di competenza degli altri
organi dell'ente. Il consiglio e' composto dal Presidente
dell'Istituto, che lo presiede, dal vice presidente e da tre membri,
tutti scelti tra persone dotate di comprovata competenza e
professionalita' nonche' di indiscussa moralita' e indipendenza. Si
applicano, riguardo ai requisiti, le disposizioni di cui al decreto
legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile
2013, n. 39. La carica di consigliere di amministrazione e'
incompatibile con quella di componente del consiglio di indirizzo e
vigilanza.»;
e) al comma 8 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il
consiglio di amministrazione e' nominato con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze.»;
f) il comma 11 e' sostituito dal seguente: «11. Gli emolumenti
rispettivamente del Presidente e dei componenti del consiglio di
amministrazione di INPS e INAIL sono definiti senza nuovi o maggiori
oneri a carico della finanza pubblica, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Ai predetti fini, ferme restando le
misure di contenimento della spesa gia' previste dalla legislazione
vigente, ciascun Istituto definisce entro il 30 aprile 2019,
ulteriori interventi di riduzione strutturale delle proprie spese di
funzionamento. Le predette misure sono sottoposte alla verifica del
collegio dei sindaci dei rispettivi istituti e comunicate ai
Ministeri vigilanti.».
2. In fase di prima attuazione, al momento della scadenza, della
decadenza o della cessazione del mandato del Presidente dell'INPS e
dell'INAIL, nelle more del perfezionamento della procedura di nomina
del nuovo Presidente, del vice presidente e del consiglio di
amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione
amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui
sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente, del vice
presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati ai
sensi delle disposizioni del presente articolo. Al riguardo, sempre
in fase di prima attuazione, non trova applicazione l'articolo 3,
comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444. Con il decreto di
cui al primo periodo sono altresi' definiti, nell'ambito delle
risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, gli emolumenti spettanti ai
predetti soggetti )).
3. Il comma 8 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
e' abrogato.