(( Art. 25-bis 
 
Disposizioni contrattuali per il personale addetto alle attivita'  di
  informazione e comunicazione delle pubbliche amministrazioni. 
 
  1. All'articolo 9, comma 5, della legge 7 giugno 2000, n.  150,  e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai giornalisti  in  servizio
presso gli uffici stampa delle regioni a  statuto  speciale  e  delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in  via  transitoria,  sino
alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in
sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31  ottobre
2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta  dai  singoli
ordinamenti» )).