(( Art. 25-ter
Trasparenza in materia
di trattamenti pensionistici
1. Gli enti erogatori di trattamenti pensionistici hanno l'obbligo
di fornire a tutti i soggetti percettori di tali trattamenti precisa
e puntuale informazione circa eventuali trattenute relative alle
quote associative sindacali.
2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica )).