Art. 26
Fondo di solidarieta' trasporto aereo
e (( sistema aeroportuale ))
1. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 47 e'
sostituito dal seguente: «47. A decorrere dal 1° gennaio 2020 le
maggiori somme derivanti dall'incremento dell'addizionale di cui
all'articolo 6-quater, comma 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n.
7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
sono riversate alla gestione degli interventi assistenziali e di
sostegno alle gestioni previdenziali dell'INPS, di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e per l'anno 2019 le stesse somme
sono riversate alla medesima gestione nella misura del 50 per
cento.».
2. All'articolo 6-quater del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, il
comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. L'addizionale comunale sui
diritti di imbarco e' altresi' incrementata di tre euro a passeggero.
L'incremento dell'addizionale di cui al presente comma e' destinato
fino al 31 dicembre 2018 ad alimentare il (( Fondo di solidarieta'
per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale )),
costituito ai sensi dell'articolo 1-ter del decreto-legge 5 ottobre
2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291 e, per l'anno 2019, all'alimentazione del predetto Fondo
nella misura del cinquanta per cento». 3. Sono abrogati i commi 5 e 6
dell'articolo 13-ter del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160.