(( Art. 26-bis
Proroga della cassa integrazione
guadagni straordinaria
1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Per gli anni 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018, 2019 e 2020» e le
parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni
di euro per ciascuno dei medesimi anni» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50
milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai commi 1 e 2,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019» sono
sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno
2020, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e
formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, mediante utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite in
piani gestionali diversi da quelli di cui all'alinea del medesimo
comma 3 )).