(( Art. 26-bis 
 
                  Proroga della cassa integrazione 
                       guadagni straordinaria 
 
  1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14  settembre  2015,
n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma  1,  le  parole:  «Per  gli  anni  2018  e  2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2018,  2019  e  2020»  e  le
parole: «entro il limite massimo complessivo di spesa di 100  milioni
di euro  per  ciascuno  dei  medesimi  anni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «entro il limite complessivo di spesa  di  100  milioni  di
euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di  50
milioni di euro per l'anno 2020»; 
  b) al comma 3, le parole: «All'onere derivante dai  commi  1  e  2,
pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019»  sono
sostituite dalle seguenti: «All'onere derivante dai commi 1 e 2, pari
a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a  180  milioni  di  euro  per
l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo,  pari  a
80 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per  l'anno
2020, si provvede a  valere  sul  Fondo  sociale  per  occupazione  e
formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,  mediante  utilizzo
delle risorse indicate all'articolo 29, comma 3, lettere a) e b), del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche se confluite  in
piani gestionali diversi da quelli di  cui  all'alinea  del  medesimo
comma 3 )).