(( Art. 26-ter
Acconti di cassa integrazione guadagni straordinaria
in favore di aziende operanti in aeree di crisi complessa
1. All'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015,
n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. In presenza di piani pluriennali di riorganizzazione gia'
oggetto di specifico accordo stipulato in sede ministeriale ai sensi
del comma 1, che coinvolgono imprese operanti in piu' regioni con un
organico superiore a 500 unita' lavorative con gravi ricadute
occupazionali concentrate nelle aree di crisi complessa, conseguenti
alle difficolta' di implementazione delle azioni di riorganizzazione
e di accesso alle fonti di finanziamento, il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, valutate le problematiche di ordine
occupazionale e la necessita' di successive verifiche per accertare
tutti i requisiti di cui al medesimo comma 1, sulla base della
preventiva istruttoria da parte degli uffici competenti, puo'
autorizzare acconti per sei mensilita' di integrazione salariale
straordinaria, al fine di garantire la continuita' del sostegno al
reddito dei lavoratori sospesi. Le mensilita' di integrazione
salariale straordinaria, erogate dall'INPS, sono computate
nell'ambito delle mensilita' autorizzabili ai sensi del comma 1, a
valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 3. Qualora sia
rigettata l'istanza ai sensi del comma 1, si applica l'articolo 1-bis
del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172».
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
autorizzare, per un periodo massimo di dodici mesi, la proroga delle
prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga concesse ai
sensi dell'articolo 1, comma 145, della legge 27 dicembre 2017, n.
205, previa acquisizione dell'accordo tra l'azienda e le parti
sociali per la proroga delle citate prestazioni, integrato da un
apposito piano di politiche attive, sostenuto dalla regione o dalla
provincia autonoma, a favore dei lavoratori interessati.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si fa fronte nel
limite massimo del 50 per cento delle risorse assegnate alle regioni
e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del
decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 )).