(( Art. 26-quater
Modifica all'articolo 44 del decreto legislativo
14 settembre 2015, n. 148
1. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.
148, dopo il comma 6-bis e' inserito il seguente:
«6-ter. Per i trattamenti di integrazione salariale in deroga di
cui al comma 6-bis, in caso di pagamento diretto della prestazione da
parte dell'INPS, il datore di lavoro e' obbligato ad inviare
all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento
dell'integrazione salariale, secondo le modalita' stabilite
dall'Istituto, entro lo stesso termine previsto dal comma 6-bis per
il conguaglio o la richiesta di rimborso. Trascorso inutilmente tale
termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi
rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente».
2. Per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore
del presente decreto, il termine di sei mesi di cui al comma 6-ter
dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, decorre da tale data )).