(( Art. 26-quinquies 
 
                      Trattamento pensionistico 
                       del personale dell'ENAV 
 
  1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i  quali  viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica  attivita'
lavorativa  per  raggiunti  limiti  di  eta',  al   ricorrere   delle
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013,  n.  157,
conseguono il diritto al trattamento pensionistico  di  vecchiaia  al
raggiungimento del requisito anagrafico  di  sessanta  anni,  con  la
decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli  ulteriori
requisiti  previsti  dalla  normativa  vigente   per   l'accesso   al
trattamento pensionistico di vecchiaia. 
  2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di  cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,  le  parole:
«e  ai  lavoratori  appartenenti  ai  profili  professionali  di  cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse. 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  1,  valutati  in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000  euro  per  l'anno  2020,  in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro  per  l'anno  2022,  in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno  2024,  in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a  decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente  riduzione  della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307 )).