(( Art. 26-quinquies
Trattamento pensionistico
del personale dell'ENAV
1. Tutti i lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248, per i quali viene
meno il titolo abilitante allo svolgimento della specifica attivita'
lavorativa per raggiunti limiti di eta', al ricorrere delle
condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157,
conseguono il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia al
raggiungimento del requisito anagrafico di sessanta anni, con la
decorrenza di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), della legge 24
dicembre 2007, n. 247, ferma restando la sussistenza degli ulteriori
requisiti previsti dalla normativa vigente per l'accesso al
trattamento pensionistico di vecchiaia.
2. Al comma 2 dell'articolo 10 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le parole:
«e ai lavoratori appartenenti ai profili professionali di cui
all'articolo 5 della legge 7 agosto 1990, n. 248» sono soppresse.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in
97.000 euro per l'anno 2019, in 244.000 euro per l'anno 2020, in
509.000 euro per l'anno 2021, in 702.000 euro per l'anno 2022, in
994.000 euro per l'anno 2023, in 1.153.000 euro per l'anno 2024, in
2.364.000 euro per l'anno 2025, in 4.262.000 euro per l'anno 2026, in
6.643.000 euro per l'anno 2027 e in 9.549.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione della
dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307 )).