Art. 9 
 
               Formazione, approvazione, conservazione 
                 e pubblicita' del processo verbale 
 
  1. La predisposizione del processo verbale e' curata, con l'ausilio
del DIPE, da chi ha svolto le funzioni di Segretario della seduta, il
quale lo sottoscrive e lo sottopone alla firma del  Presidente  o  di
chi ha presieduto ai sensi dell'art. 1, comma 3. 
  2. Il processo verbale si intende approvato con  la  sottoscrizione
del Presidente il quale, ove lo  reputi  necessario,  puo'  rimettere
all'approvazione del Comitato l'intero  testo  o  singoli  punti  del
medesimo. 
  3. I testi originali dei verbali e delle delibere, sottoscritti dal
Segretario e dal Presidente o di chi ha presieduto ai sensi dell'art.
1, comma 3, muniti dei contrassegni e  dei  sigilli  di  Stato,  sono
custoditi  presso  gli  archivi  del  DIPE  e  raccolti   in   ordine
cronologico. 
  4. Il verbale del Comitato e'  atto  riservato.  Possono  prenderne
visione in ogni momento  i  Ministri  componenti  nonche'  gli  altri
soggetti  che  hanno  partecipato  alla  seduta,  limitatamente  agli
argomenti di competenza. Il Presidente del Comitato puo'  autorizzare
altri soggetti a prendere visione del processo verbale, salvo che  il
Comitato abbia deliberato in senso contrario.