Art. 10 Illustrazione delle modalita' di voto 1. Nei trenta giorni precedenti il voto le emittenti radiotelevisive nazionali private illustrano le principali caratteristiche delle elezioni di cui al presente provvedimento, con particolare riferimento al sistema elettorale e alle modalita' di espressione del voto, ivi comprese le speciali modalita' di voto previste per gli elettori diversamente abili e per i malati intrasportabili.