Art. 3 Ripartizione degli spazi di comunicazione politica 1. Ai fini del presente Capo I, in applicazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi che ciascuna emittente televisiva o radiofonica nazionale privata dedica alla comunicazione politica riferita alle consultazioni elettorali nelle forme previste dall'art. 4, comma 1, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, sono ripartiti come segue: a) nel periodo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, il tempo disponibile e' ripartito per il settanta per cento in modo paritario tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b) e c) e per il trenta per cento tra i soggetti di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c) e d), in proporzione alla loro consistenza parlamentare; b) nel periodo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e quella di chiusura delle campagne elettorali, il tempo disponibile e' ripartito, con criterio paritario, tra tutti i soggetti di cui all'art. 2, comma 2. 2. In rapporto al numero dei partecipanti e agli spazi disponibili, il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni, purche' ciascuna di queste abbia analoghe opportunita' di ascolto. E' altresi' possibile realizzare trasmissioni con la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti. In ogni caso, la ripartizione degli spazi nelle trasmissioni di comunicazione politica nei confronti dei soggetti politici aventi diritto deve essere effettuata su base settimanale, garantendo l'applicazione dei principi di equita' e di parita' di trattamento per ogni ciclo di due settimane. Ove possibile, tali trasmissioni sono diffuse con modalita' che ne consentano la fruizione anche ai non udenti. Nelle trasmissioni di comunicazione politica deve essere assicurata, inoltre, un'equilibrata rappresentanza di genere tra le presenze. 3. L'eventuale assenza di un soggetto politico non pregiudica l'intervento nelle trasmissioni degli altri soggetti, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un aumento del tempo ad essi spettante. Nelle trasmissioni interessate e' fatta menzione della rinuncia. 4. Le trasmissioni di comunicazione politica sono collocate in contenitori con cicli a cadenza di quattordici giorni all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 24:00 e dalle emittenti radiofoniche nazionali all'interno della fascia oraria compresa tra le ore 7:00 e le ore 1:00 del giorno successivo. 5. I calendari delle trasmissioni di cui al presente articolo sono tempestivamente comunicati, tramite posta elettronica certificata, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. Le eventuali variazioni dei predetti calendari sono comunicate secondo le medesime modalita'. 6. La responsabilita' delle trasmissioni di cui al presente articolo deve essere ricondotta a quella di specifiche testate giornalistiche registrate, ai sensi dell'art. 32-quinquies, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. 7. Le trasmissioni di cui al presente articolo sono sospese dalla mezzanotte del penultimo giorno precedente le votazioni.