Art. 4 
 
           Messaggi politici autogestiti a titolo gratuito 
 
  1. Nel periodo intercorrente tra la  data  di  presentazione  delle
candidature e  quella  di  chiusura  della  campagna  elettorale,  le
emittenti  radiofoniche  e  televisive  nazionali   private   possono
trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo  gratuito  per  la
presentazione non in contraddittorio di liste e programmi. 
  2. Per la trasmissione dei messaggi politici autogestiti  a  titolo
gratuito le emittenti  di  cui  al  comma  1  osservano  le  seguenti
modalita', stabilite sulla base  dei  criteri  fissati  dall'art.  4,
comma 3, della legge 22 febbraio 2000, n. 28: 
    a) il numero complessivo dei messaggi e' ripartito  con  criterio
paritario, anche per  quel  che  concerne  le  fasce  orarie,  tra  i
soggetti politici di cui all'art. 2, comma 2, quando  siano  presenti
in ambiti territoriali tali da interessare complessivamente almeno un
quarto del totale degli elettori; 
    b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito e devono avere
una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di
una opinione politica, comunque compresa, a scelta  del  richiedente,
fra uno e tre minuti per le  emittenti  televisive  e  fra  trenta  e
novanta secondi per le emittenti radiofoniche; 
    c) i messaggi  non  possono  interrompere  altri  programmi,  ne'
essere   interrotti,   hanno   una   autonoma   collocazione    nella
programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori,  fino  a  un
massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione. I
contenitori,  ciascuno  comprensivo  di  almeno  tre  messaggi,  sono
collocati   uno   per   ciascuna   delle   seguenti   fasce   orarie,
progressivamente a partire dalla  prima:  prima  fascia  18:00-19:59;
seconda fascia 14:00-15:59; terza fascia 22:00-23:59;  quarta  fascia
9:00-10:59; 
    d) i messaggi non  sono  computati  nel  calcolo  dei  limiti  di
affollamento pubblicitario previsti dalla legge; 
    e) ciascun messaggio puo' essere  trasmesso  una  sola  volta  in
ciascun contenitore; 
    f) nessun soggetto politico puo' diffondere piu' di due  messaggi
in ciascuna giornata di programmazione sulla stessa emittente; 
    g) ogni messaggio reca la dicitura  «messaggio  autogestito»  con
l'indicazione del soggetto politico committente.