Art. 5 Comunicazioni delle emittenti nazionali e dei soggetti politici 1. Entro il quinto giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, le emittenti nazionali private che intendono trasmettere messaggi politici autogestiti a titolo gratuito: a) rendono pubblico il loro intendimento mediante un comunicato da trasmettere almeno una volta nella fascia oraria di maggiore ascolto. Nel comunicato l'emittente informa i soggetti politici che presso la sua sede e' depositato un documento, che puo' essere reso disponibile anche nel sito web dell'emittente medesima, recante l'indicazione dell'indirizzo, del numero telefonico e della persona da contattare e concernente la trasmissione dei messaggi, il numero massimo dei contenitori predisposti, la collocazione nel palinsesto, gli standard tecnici richiesti e il termine di consegna per la trasmissione del materiale autoprodotto. A tale fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/1/EE, reso disponibile nel sito web dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it; b) inviano, tramite posta elettronica certificata, all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni il documento di cui alla lettera a), nonche', possibilmente con almeno cinque giorni di anticipo, ogni variazione successiva del documento stesso concernente il numero dei contenitori e la loro collocazione nel palinsesto. A quest'ultimo fine, le emittenti possono anche utilizzare il modello MAG/2/EE, reso disponibile nel sito web dell'Autorita'. 2. Fino al giorno di presentazione delle candidature i soggetti politici interessati a trasmettere messaggi autogestiti comunicano alle emittenti e all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, preferibilmente tramite posta elettronica certificata o anche a mezzo fax, le proprie richieste, indicando il responsabile elettorale e i relativi recapiti, la durata dei messaggi, nonche' dichiarando di presentare candidature in tanti ambiti territoriali da interessare almeno un quarto degli elettori chiamati alle consultazioni, salvi i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, lettera b). A tale fine, puo' anche essere utilizzato il modello MAG/3/EE, reso disponibile nel sito web dell'Autorita'.