Art. 7 
 
                 Programmi di informazione trasmessi 
                      sulle emittenti nazionali 
 
  1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio,
i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma  di  contenuto
informativo, a rilevante presentazione giornalistica,  caratterizzato
dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 
  2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che
l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce  servizio  di
interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive  e
radiofoniche nazionali  e  tutti  gli  altri  programmi  a  contenuto
informativo, riconducibili  alla  responsabilita'  di  una  specifica
testata registrata ai sensi di legge, si conformano  con  particolare
rigore ai principi  di  tutela  del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza
di genere e dell'apertura alle diverse  forze  politiche  assicurando
all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle  modalita'
di svolgimento della campagna elettorale,  evitando  di  determinare,
anche  indirettamente,  situazioni  di  vantaggio  o  svantaggio  per
determinate forze politiche. 
  3. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata,
i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare
la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo  come  unico
criterio quello di fornire ai cittadini il massimo  di  informazioni,
verificate e fondate, con il massimo della  chiarezza  affinche'  gli
utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter  attribuire
specifici orientamenti alla testata.  In  particolare,  osservano  in
maniera rigorosa ogni cautela volta a dare  attuazione  al  comma  2,
considerando non solo le presenze e le  posizioni  di  candidati,  di
esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai
partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di  contenuto
politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti
alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo  svolgimento  dei
notiziari  e  dei  programmi  a  contenuto  informativo,  anche   con
riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione  delle  vicende
narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio,
devono risultare  inequivocabilmente  finalizzati  ad  assicurare  il
rispetto dei criteri di cui al  comma  2.  In  particolare  non  deve
determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del  Governo,
di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali. 
  4. In ossequio al dettato dell'art. 1,  comma  5,  della  legge  10
dicembre 1993, n. 515,  le  testate  devono  assicurare  la  puntuale
distinzione tra l'esercizio delle funzioni  istituzionali,  correlate
alla completezza dell'informazione, e l'attivita'  politica  in  capo
agli esponenti  del  Governo  la  cui  presenza  deve  essere  dunque
limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza  e
l'imparzialita' dell'informazione. 
  5. Qualora  il  format  della  trasmissione  preveda  interventi  a
sostegno di una tesi  rilevante  ai  fini  dell'agenda  politica,  e'
necessario garantire uno spazio adeguato anche alla  rappresentazione
di punti di  vista  alternativi  sugli  stessi  temi  allo  scopo  di
assicurare  la  completezza  e   l'imparzialita'   dell'informazione,
garantendo altresi' la verifica di dati emersi dal confronto. 
  6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i  registi  ed  i
conduttori sono tenuti ad un  comportamento  corretto  ed  imparziale
nella gestione del programma - anche in rapporto  alle  modalita'  di
partecipazione e selezione del pubblico di cui al comma 5 dell'art. 8
- cosi' da non influire sulla libera  formazione  delle  opinioni  da
parte degli ascoltatori. Resta salva per l'emittente la  liberta'  di
commento e di critica che, in chiara distinzione tra  informazione  e
opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona. 
  7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse  da  quelle  di
comunicazione politica,  dai  messaggi  politici  autogestiti  e  dai
programmi di informazione  ricondotti  sotto  la  responsabilita'  di
specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di  legge,  non
e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di  esponenti
politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti  politici
di cui all'art. 2 e non possono  essere  trattati  temi  di  evidente
rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende  o  fatti
personali di personaggi politici. 
  8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle  di
comunicazione  politica  e  dai  messaggi  politici  autogestiti,  e'
vietato fornire, anche in forma  indiretta,  indicazioni  di  voto  o
manifestare le proprie preferenze di voto. 
  9.  La  coincidenza  territoriale  e   temporale   della   campagna
elettorale  di  cui  alla  presente  delibera  con  le  consultazioni
elettorali  suppletive  e  amministrative  fa  si'  che  i   medesimi
esponenti politici  possano  prendere  parte  alle  diverse  campagne
elettorali  e  dunque  possano  intervenire  nelle  trasmissioni   di
informazione con riferimento sia alla  trattazione  di  tematiche  di
rilievo nazionale  sia  alla  trattazione  di  tematiche  di  rilievo
locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei  principi  del
pluralismo,  dell'imparzialita',  dell'obiettivita'  e  dell'apertura
alle diverse forze  politiche,  le  emittenti  radiotelevisive  hanno
pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione  dei
servizi giornalistici politici, garantendo  oggettive  condizioni  di
parita' di  trattamento  tra  soggetti  che  concorrono  alla  stessa
competizione elettorale. In particolare, a seconda che  le  tematiche
trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per  le  elezioni
europee o delle campagne elettorali per le elezioni amministrative  e
suppletive, il contraddittorio  ed  il  confronto  dialettico  devono
essere  realizzati  tra  candidati   che   concorrono   alla   stessa
competizione, onde assicurare  condizioni  di  effettiva  parita'  di
trattamento.  Cio'  rileva,  in  particolare,  per  i  programmi   di
approfondimento informativo, nei quali le emittenti  devono  prestare
la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici  invitati
e  nei  temi  trattati,  affinche'  non   si   determinino,   neanche
indirettamente,  situazioni  di  vantaggio  o   di   svantaggio   per
determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali,
in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o  l'altra
delle anzidette campagne elettorali. 
  10. Qualora le emittenti nazionali  private  intendano  trasmettere
trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle  forze  politiche
devono assicurare una effettiva parita' di trattamento  tra  tutti  i
predetti esponenti. Il principio  delle  pari  opportunita'  tra  gli
aventi diritto puo' essere realizzato, oltre  che  nell'ambito  della
medesima  trasmissione,  anche  nell'ambito  di  un  ciclo  di   piu'
trasmissioni dello stesso programma, organizzate  secondo  le  stesse
modalita' e con le stesse opportunita' di ascolto.