Art. 7 Programmi di informazione trasmessi sulle emittenti nazionali 1. Sono programmi di informazione i telegiornali, i giornali radio, i notiziari, le rassegne stampa e ogni altro programma di contenuto informativo, a rilevante presentazione giornalistica, caratterizzato dalla correlazione ai temi dell'attualita' e della cronaca. 2. Nel periodo di vigenza della presente delibera, tenuto conto che l'attivita' di informazione radiotelevisiva costituisce servizio di interesse generale, i notiziari diffusi dalle emittenti televisive e radiofoniche nazionali e tutti gli altri programmi a contenuto informativo, riconducibili alla responsabilita' di una specifica testata registrata ai sensi di legge, si conformano con particolare rigore ai principi di tutela del pluralismo, dell'imparzialita', dell'indipendenza, dell'obiettivita', dell'equilibrata rappresentanza di genere e dell'apertura alle diverse forze politiche assicurando all'elettorato la piu' ampia informazione sui temi e sulle modalita' di svolgimento della campagna elettorale, evitando di determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o svantaggio per determinate forze politiche. 3. Fermo il rispetto della liberta' editoriale di ciascuna testata, i direttori, i conduttori, i giornalisti e i registi devono orientare la loro attivita' al rispetto dell'imparzialita', avendo come unico criterio quello di fornire ai cittadini il massimo di informazioni, verificate e fondate, con il massimo della chiarezza affinche' gli utenti non siano oggettivamente nella condizione di poter attribuire specifici orientamenti alla testata. In particolare, osservano in maniera rigorosa ogni cautela volta a dare attuazione al comma 2, considerando non solo le presenze e le posizioni di candidati, di esponenti politici o comunque di persone chiaramente riconducibili ai partiti e alle liste concorrenti, ma anche le posizioni di contenuto politico espresse da soggetti e persone non direttamente partecipanti alla competizione elettorale. L'organizzazione e lo svolgimento dei notiziari e dei programmi a contenuto informativo, anche con riferimento ai contributi filmati, alla ricostruzione delle vicende narrate, alla composizione e al comportamento del pubblico in studio, devono risultare inequivocabilmente finalizzati ad assicurare il rispetto dei criteri di cui al comma 2. In particolare non deve determinarsi un uso ingiustificato di riprese di membri del Governo, di esponenti politici e di candidati e di simboli elettorali. 4. In ossequio al dettato dell'art. 1, comma 5, della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le testate devono assicurare la puntuale distinzione tra l'esercizio delle funzioni istituzionali, correlate alla completezza dell'informazione, e l'attivita' politica in capo agli esponenti del Governo la cui presenza deve essere dunque limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione. 5. Qualora il format della trasmissione preveda interventi a sostegno di una tesi rilevante ai fini dell'agenda politica, e' necessario garantire uno spazio adeguato anche alla rappresentazione di punti di vista alternativi sugli stessi temi allo scopo di assicurare la completezza e l'imparzialita' dell'informazione, garantendo altresi' la verifica di dati emersi dal confronto. 6. Nelle trasmissioni di cui al presente articolo i registi ed i conduttori sono tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella gestione del programma - anche in rapporto alle modalita' di partecipazione e selezione del pubblico di cui al comma 5 dell'art. 8 - cosi' da non influire sulla libera formazione delle opinioni da parte degli ascoltatori. Resta salva per l'emittente la liberta' di commento e di critica che, in chiara distinzione tra informazione e opinione, salvaguardi comunque il rispetto della persona. 7. In tutte le trasmissioni radiotelevisive diverse da quelle di comunicazione politica, dai messaggi politici autogestiti e dai programmi di informazione ricondotti sotto la responsabilita' di specifiche testate giornalistiche registrate ai sensi di legge, non e' ammessa, ad alcun titolo, la presenza di candidati o di esponenti politici o di persone chiaramente riconducibili ai soggetti politici di cui all'art. 2 e non possono essere trattati temi di evidente rilevanza politica ed elettorale ne' che riguardino vicende o fatti personali di personaggi politici. 8. In qualunque trasmissione radiotelevisiva, diversa da quelle di comunicazione politica e dai messaggi politici autogestiti, e' vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto. 9. La coincidenza territoriale e temporale della campagna elettorale di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali suppletive e amministrative fa si' che i medesimi esponenti politici possano prendere parte alle diverse campagne elettorali e dunque possano intervenire nelle trasmissioni di informazione con riferimento sia alla trattazione di tematiche di rilievo nazionale sia alla trattazione di tematiche di rilievo locale. Al fine di assicurare il rigoroso rispetto dei principi del pluralismo, dell'imparzialita', dell'obiettivita' e dell'apertura alle diverse forze politiche, le emittenti radiotelevisive hanno pertanto l'obbligo di porre particolare cura nella realizzazione dei servizi giornalistici politici, garantendo oggettive condizioni di parita' di trattamento tra soggetti che concorrono alla stessa competizione elettorale. In particolare, a seconda che le tematiche trattate rilevino ai fini della campagna elettorale per le elezioni europee o delle campagne elettorali per le elezioni amministrative e suppletive, il contraddittorio ed il confronto dialettico devono essere realizzati tra candidati che concorrono alla stessa competizione, onde assicurare condizioni di effettiva parita' di trattamento. Cio' rileva, in particolare, per i programmi di approfondimento informativo, nei quali le emittenti devono prestare la massima attenzione nella scelta degli esponenti politici invitati e nei temi trattati, affinche' non si determinino, neanche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio per determinate forze politiche o per determinati competitori elettorali, in relazione alla trattazione di temi che riguardino l'una o l'altra delle anzidette campagne elettorali. 10. Qualora le emittenti nazionali private intendano trasmettere trasmissioni dedicate al confronto tra i capi delle forze politiche devono assicurare una effettiva parita' di trattamento tra tutti i predetti esponenti. Il principio delle pari opportunita' tra gli aventi diritto puo' essere realizzato, oltre che nell'ambito della medesima trasmissione, anche nell'ambito di un ciclo di piu' trasmissioni dello stesso programma, organizzate secondo le stesse modalita' e con le stesse opportunita' di ascolto.