Art. 9 Programmi diffusi all'estero 1. Le emittenti nazionali private i cui programmi sono diffusi all'estero assicurano con particolare cura un'informazione articolata e completa, ai cittadini che votano nella circoscrizione estero, sul dibattito politico, sulle informazioni relative al sistema elettorale, sulle modalita' di espressione del voto nella medesima circoscrizione e sulle modalita' di partecipazione dei cittadini italiani residenti all'estero alla vita politica nazionale. 2. In caso di soggetti esercenti piu' reti televisive con diffusione o ricezione all'estero, gli adempimenti di cui al presente articolo si intendono riferiti alla rete di maggior copertura ed ascolto.