Art. 3 Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali 1. Le coperture assicurative che coprono la mancata resa (quantitativa e/o qualitativa) delle produzioni vegetali possono avere le seguenti combinazioni: a) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali + avversita' di frequenza + avversita' accessorie); b) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali) e almeno 1 avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); c) polizze che coprono almeno 3 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita' di frequenza e avversita' accessorie); d) polizze che coprono l'insieme delle avversita' elencate all'allegato l, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali); e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5; f) polizze che coprono almeno 2 delle avversita' elencate all'allegato 1, punto 1.2.2.1. 2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati anche i danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati all'allegato 1, punti 1.5 e 1.6. 3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita la sottoscrizione di una polizza assicurativa e l'adesione ad un fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi. 4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero ciclo produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all'anno solare. 5. La copertura assicurativa per singolo beneficiario deve comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna tipologia di prodotto vegetale di cui all'allegato 1, punto 1.1, coltivata all'interno di un territorio comunale. 6. Sono ammissibili esclusivamente le polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie di cui al precedente comma. Per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 5, le perdite devono superare il 30% della produzione media annua dell'imprenditore agricolo. 7. Il riconoscimento formale del verificarsi di un evento si considera emesso quando il perito incaricato dalla Compagnia di assicurazione di stimare il danno sulla coltura, verificati i dati meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso di causalita' tra evento/i e danno/i, anche su appezzamenti limitrofi, accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma 6. La quantificazione del danno dovra' essere valutata con riferimento al momento della raccolta, tenendo conto anche della eventuale compromissione della qualita'. Per le polizze sperimentali index based la misurazione della perdita registrata avviene mediante l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 5. 8. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio, di cui ai commi 1 e 2, ferma restando la possibilita' di utilizzare lo strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu' polizze ovvero di piu' certificati di adesione a polizze collettive per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di cui al comma 6 deve essere calcolata per l'intero prodotto assicurato, di cui all'allegato 1, per comune. 9. A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di cui all'allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata potranno prevedere l'indicazione del valore unitario della produzione secondo la procedura riportata nell'allegato 8.