Art. 3 
 
   Combinazioni dei rischi assicurabili per le produzioni vegetali 
 
  1.  Le  coperture  assicurative  che  coprono   la   mancata   resa
(quantitativa e/o  qualitativa)  delle  produzioni  vegetali  possono
avere le seguenti combinazioni: 
    a)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato l, punto 1.2 (avversita' catastrofali  +  avversita'  di
frequenza + avversita' accessorie); 
    b)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.1  (avversita'  catastrofali)  e  almeno  1
avversita' di cui al punto 1.2.2.1 (avversita' di frequenza); 
    c)  polizze  che  coprono  almeno  3  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2 (avversita'  di  frequenza  e  avversita'
accessorie); 
    d)  polizze  che  coprono  l'insieme  delle  avversita'  elencate
all'allegato l, punto 1.2.1 (avversita' catastrofali); 
    e) polizze sperimentali nei termini stabiliti all'allegato 5; 
    f)  polizze  che  coprono  almeno  2  delle  avversita'  elencate
all'allegato 1, punto 1.2.2.1. 
  2. Con le stesse polizze che assicurano le avversita'  atmosferiche
con soglia di danno sulle colture possono essere assicurati  anche  i
danni da fitopatie e infestazioni parassitarie elencati  all'allegato
1, punti 1.5 e 1.6. 
  3. Per lo stesso prodotto e stessa area di produzione e' consentita
la sottoscrizione di una polizza  assicurativa  e  l'adesione  ad  un
fondo per una copertura mutualistica, purche' coprano rischi diversi. 
  4. La copertura assicurativa deve essere riferita all'intero  ciclo
produttivo/accrescimento di ogni singola coltura o all'anno solare. 
  5.  La  copertura  assicurativa  per  singolo   beneficiario   deve
comprendere l'intera superficie in produzione per ciascuna  tipologia
di prodotto vegetale di cui  all'allegato  1,  punto  1.1,  coltivata
all'interno di un territorio comunale. 
  6. Sono ammissibili esclusivamente  le  polizze  che  prevedono  la
copertura di perdite di produzione superiori al 20% della  produzione
media annua dell'imprenditore agricolo, conformemente all'art. 37 del
regolamento (UE) n. 1305/2013 e riferita alla superficie  di  cui  al
precedente comma. Per le polizze  sperimentali  index  based  di  cui
all'allegato 5, le perdite devono superare il  30%  della  produzione
media annua dell'imprenditore agricolo. 
  7. Il riconoscimento  formale  del  verificarsi  di  un  evento  si
considera emesso quando  il  perito  incaricato  dalla  Compagnia  di
assicurazione di stimare il danno sulla coltura,  verificati  i  dati
meteo, il danno riscontrato sulla coltura e l'esistenza del nesso  di
causalita' tra evento/i e danno/i, anche su  appezzamenti  limitrofi,
accerta che il danno abbia superato la soglia di cui al comma  6.  La
quantificazione del danno dovra' essere valutata con  riferimento  al
momento  della  raccolta,  tenendo  conto   anche   della   eventuale
compromissione della qualita'.  Per  le  polizze  sperimentali  index
based  la  misurazione  della  perdita  registrata  avviene  mediante
l'utilizzo degli indici di cui all'allegato 5. 
  8. Per la copertura di ciascuna tipologia di  rischio,  di  cui  ai
commi 1  e  2,  ferma  restando  la  possibilita'  di  utilizzare  lo
strumento della coassicurazione, non e' consentita la stipula di piu'
polizze ovvero di piu' certificati di adesione a  polizze  collettive
per ogni PAI; ai fini del risarcimento in caso di danni, la soglia di
cui  al  comma  6  deve  essere  calcolata  per   l'intero   prodotto
assicurato, di cui all'allegato 1, per comune. 
  9. A titolo di sperimentazione e per le produzioni vegetali di  cui
all'allegato 1, punto 1.10, gli schemi di polizza agevolata  potranno
prevedere l'indicazione del valore unitario della produzione  secondo
la procedura riportata nell'allegato 8.