Art. 6 
 
      Contenuti del contratto assicurativo e altre informazioni 
 
  1. Nel contratto  assicurativo  deve  essere  riportato,  per  ogni
garanzia  e  bene  assicurato,  il  valore  assicurato,  la   tariffa
applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia
e la presenza  di  polizze  integrative  non  agevolate.  Le  polizze
integrative non agevolate per la copertura della parte di  rischio  a
totale carico del produttore, richiamate all'art.  1,  comma  1,  del
decreto ministeriale 12 febbraio 2007  e  al  comma  1  dell'articolo
unico del decreto ministeriale 8 maggio 2012, hanno lo stesso oggetto
assicurato della polizza agevolata, ma  devono  riguardare  garanzie,
valori e quantita' non agevolabili. 
  2. I beneficiari  per  le  polizze  individuali,  o  gli  organismi
collettivi di  difesa  per  le  polizze  collettive,  trasmettono  al
Sistema di gestione del rischio i dati delle polizze integrative  non
agevolate, di cui al comma 1. 
  3. L'esistenza di polizze integrative non agevolate  non  segnalata
nel contratto assicurativo agevolato di cui al  comma  1,  ovvero  la
mancata trasmissione dei dati  di  cui  al  comma  2,  e'  motivo  di
decadenza dal diritto all'aiuto, oltre alla  segnalazione  del  fatto
alle autorita' competenti. 
  4. Ai fini dei controlli gli organismi pagatori sono autorizzati  a
chiedere conferma dei dati riportati  nelle  polizze  alle  compagnie
assicurative che hanno preso in carico i rischi. 
  5.  Il  PAI  di  cui  all'allegato  B,  lettera  b),  del   decreto
ministeriale 12  gennaio  2015  cosi'  come  modificato  dal  decreto
ministeriale 8 marzo 2016,  n.  1018,  univocamente  individuato  nel
SIAN, costituisce un  allegato  alla  polizza  o  al  certificato  di
polizza per le polizze collettive, ai sensi dell'art.  14,  comma  2,
lettera c), del medesimo decreto.