Art. 7 
 
Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e  delle  aliquote
                         massime concedibili 
 
  1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di
cui all'art. 3, agli allevamenti e alle  produzioni  animali  di  cui
all'art. 5, ad esclusione delle  polizze  relative  allo  smaltimento
carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le
quantita'  assicurate  se  superiori,  in   termini   unitari,   sono
ricondotte  alla  produzione  media  dell'imprenditore  agricolo  nel
triennio precedente o alla produzione media triennale  calcolata  sui
cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa
e quello con la produzione piu' alta. 
  2. Ai fini del calcolo dell'importo  da  ammettere  a  sostegno,  i
valori assicurati con polizze  agevolate  di  cui  al  comma  1  sono
ricondotti al valore ottenuto applicando alle  quantita'  assicurate,
eventualmente rideterminate ai sensi del medesimo comma 1,  i  prezzi
unitari massimi di mercato  stabiliti  con  decreto  ministeriale  ai
sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art.  2,
comma 5-ter,  del  decreto  legislativo  29  marzo  2004,  n.  102  e
successive modificazioni. 
  3. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor  valore
risultante dal confronto tra la spesa  premi  ottenuta  applicando  i
parametri contributivi, calcolati sulla base  dei  dati  assicurativi
agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio,  secondo  le
specifiche tecniche riportate  nell'allegato  3,  e  la  spesa  premi
risultante dal certificato di polizza. 
  4. Le percentuali contributive  massime  sulla  spesa  ammessa,  da
applicare secondo quanto previsto  nell'allegato  3  e  tenuto  conto
delle disponibilita' di bilancio nazionale e  comunitario  sono,  per
ogni  combinazione  coltura,  struttura  o  allevamento/tipologia  di
polizza/garanzia, le seguenti: 
    a) polizze che prevedono la copertura di  perdite  di  produzione
superiori al 20% della produzione media annua, relative a: 
      1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie,
infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art.  3,
comma 1, lettere da a), a d), e comma 2:  fino  al  70%  della  spesa
ammessa; 
      2)   allevamenti/epizoozie/mancato   reddito   e   abbattimento
forzoso: fino al 70% della spesa ammessa; 
      3)  allevamenti/squilibri  termoigrometrici/mancata  o  ridotta
produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa; 
      4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata  o  ridotta
produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa; 
      5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e):
fino al 65% della spesa ammessa (per le  polizze  sperimentali  index
based di cui all'allegato 5, la perdita  di  produzione  deve  essere
superiore al 30% della produzione media annua); 
      6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le
combinazioni di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  f):  fino  al  65%
della spesa ammessa. 
    b) polizze senza soglia di danno, relative a: 
      1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali
ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 
      2) allevamenti/animali morti  per  qualunque  causa/smaltimento
carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 
  5. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola
agevolata  non  prevedono  criteri  di  selezione  delle  operazioni;
pertanto, al fine di contenere la spesa  pubblica  nel  limite  delle
risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire
le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara'
determinata  a  consuntivo  tenuto  conto  delle  disponibilita'   di
bilancio.