Art. 7 Determinazione della spesa ammissibile al sostegno e delle aliquote massime concedibili 1. Per le polizze assicurative relative alle produzioni vegetali di cui all'art. 3, agli allevamenti e alle produzioni animali di cui all'art. 5, ad esclusione delle polizze relative allo smaltimento carcasse, ai fini del calcolo della spesa ammissibile al sostegno, le quantita' assicurate se superiori, in termini unitari, sono ricondotte alla produzione media dell'imprenditore agricolo nel triennio precedente o alla produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' alta. 2. Ai fini del calcolo dell'importo da ammettere a sostegno, i valori assicurati con polizze agevolate di cui al comma 1 sono ricondotti al valore ottenuto applicando alle quantita' assicurate, eventualmente rideterminate ai sensi del medesimo comma 1, i prezzi unitari massimi di mercato stabiliti con decreto ministeriale ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modificazioni. 3. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi, calcolati sulla base dei dati assicurativi agevolati acquisiti nel Sistema di gestione del rischio, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato 3, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza. 4. Le percentuali contributive massime sulla spesa ammessa, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 3 e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento/tipologia di polizza/garanzia, le seguenti: a) polizze che prevedono la copertura di perdite di produzione superiori al 20% della produzione media annua, relative a: 1) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, fitopatie, infestazioni parassitarie secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere da a), a d), e comma 2: fino al 70% della spesa ammessa; 2) allevamenti/epizoozie/mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 70% della spesa ammessa; 3) allevamenti/squilibri termoigrometrici/mancata o ridotta produzione di latte: fino al 70% della spesa ammessa; 4) allevamenti/andamento stagionale avverso/mancata o ridotta produzione di miele: fino al 70% della spesa ammessa; 5) polizze sperimentali di cui all'art. 3, comma 1, lettera e): fino al 65% della spesa ammessa (per le polizze sperimentali index based di cui all'allegato 5, la perdita di produzione deve essere superiore al 30% della produzione media annua); 6) colture/eventi assimilabili a calamita' naturali, secondo le combinazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera f): fino al 65% della spesa ammessa. b) polizze senza soglia di danno, relative a: 1) strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali ed altri eventi climatici: fino al 50% della spesa ammessa; 2) allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa. 5. Le misure di sostegno pubblico della spesa assicurativa agricola agevolata non prevedono criteri di selezione delle operazioni; pertanto, al fine di contenere la spesa pubblica nel limite delle risorse disponibili, qualora queste non fossero sufficienti a coprire le aliquote massime di aiuto previste, la misura del contributo sara' determinata a consuntivo tenuto conto delle disponibilita' di bilancio.