Art. 14 
 
Disposizioni in materia di accesso al  trattamento  di  pensione  con
  almeno 62 anni di eta' e 38 anni di contributi. 
 
  1. In via sperimentale per  il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria  e  alle  forme  esclusive  e
sostitutive della medesima, gestite dall'INPS, nonche' alla  gestione
separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto  1995,
n. 335, possono conseguire il diritto  alla  pensione  anticipata  al
raggiungimento  di  un'eta'  anagrafica  di  almeno  62  anni  e   di
un'anzianita' contributiva minima di 38  anni,  di  seguito  definita
«pensione quota 100». Il diritto conseguito entro il 31 dicembre 2021
puo' essere esercitato  anche  successivamente  alla  predetta  data,
ferme restando le disposizioni del presente articolo. Il requisito di
eta' anagrafica di cui  al  presente  comma,  non  e'  adeguato  agli
incrementi  alla  speranza  di  vita  di  cui  all'articolo  12   del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 
  2. Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione  quota  100,
gli iscritti a due o piu' gestioni previdenziali di cui al  comma  1,
che non siano gia' titolari di trattamento pensionistico a carico  di
una delle predette gestioni, hanno facolta'  di  cumulare  i  periodi
assicurativi  non  coincidenti  nelle  stesse  gestioni  amministrate
dall'INPS, in base alle disposizioni di  cui  all'articolo  1,  commi
243, 245 e 246, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Ai  fini  della
decorrenza  della  pensione  di  cui  al   presente   comma   trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 4, 5, 6 e  7.  Per  i
lavoratori  dipendenti  dalle  pubbliche   amministrazioni   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165,  in  caso  di  contestuale  iscrizione  presso   piu'   gestioni
pensionistiche, ai  fini  della  decorrenza  della  pensione  trovano
applicazione le disposizioni previste dai commi 6 e 7. 
  3. La pensione quota 100 non e' cumulabile, a far  data  dal  primo
giorno di decorrenza della  pensione  e  fino  alla  maturazione  dei
requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia, con i redditi  da
lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione  di  quelli  derivanti  da
lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi annui. 
  4. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano entro il 31 dicembre 2018 i requisiti previsti  al  medesimo
comma,  conseguono  il  diritto  alla  decorrenza   del   trattamento
pensionistico dal 1° aprile 2019. 
  5. Gli iscritti alle gestioni pensionistiche di cui al comma 1  che
maturano dal 1° gennaio 2019 i requisiti previsti al medesimo  comma,
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi. 
  6. Tenuto conto della specificita' del rapporto  di  impiego  nella
pubblica amministrazione e dell'esigenza di garantire la  continuita'
e il buon  andamento  dell'azione  amministrativa  e  fermo  restando
quanto previsto dal comma 7, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3
si applicano ai lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni
di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del
2001, nel rispetto della seguente disciplina: 
    a) i dipendenti pubblici che maturano entro la data di entrata in
vigore del  presente  decreto  i  requisiti  previsti  dal  comma  1,
conseguono il diritto alla decorrenza del  trattamento  pensionistico
dal 1° agosto 2019; 
    b) i dipendenti pubblici che maturano dal giorno successivo  alla
data di entrata in vigore del presente decreto i  requisiti  previsti
dal comma 1, conseguono il diritto alla  decorrenza  del  trattamento
pensionistico trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  maturazione  dei
requisiti stessi e comunque non prima della data di cui alla  lettera
a) del presente comma; 
    c) la domanda di collocamento a  riposo  deve  essere  presentata
all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi; 
    d) limitatamente al diritto alla pensione quota  100,  non  trova
applicazione l'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre  2013,
n. 125. 
  7. Ai fini del  conseguimento  della  pensione  quota  100  per  il
personale del comparto scuola ed AFAM si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.
In sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio 2019, il relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico. 
  7-bis. Al fine di fronteggiare gli effetti della pensione quota 100
sul sistema scolastico e di garantire lo  svolgimento  dell'attivita'
didattica, nel primo dei concorsi di cui all'articolo  17,  comma  2,
lettera d), del decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.  59,  bandito
successivamente alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente  decreto,  le  graduatorie  di  merito  sono
predisposte attribuendo ai titoli posseduti un punteggio fino  al  40
per  cento  di  quello  complessivo.  Tra  i  titoli  valutabili   e'
particolarmente valorizzato il servizio svolto presso le  istituzioni
scolastiche  del  sistema  nazionale  di  istruzione,  al  quale   e'
attribuito  un  punteggio  fino  al  50  per  cento   del   punteggio
attribuibile ai titoli. 
  8. Sono fatte salve le disposizioni che  prevedono  requisiti  piu'
favorevoli in materia di accesso al pensionamento. 
  9. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  per  il
conseguimento della prestazione di cui all'articolo 4, commi 1  e  2,
della legge 28 giugno 2012, n. 92, nonche' alle  prestazioni  erogate
ai sensi dell'articolo 26, comma 9, lettera b), e  dell'articolo  27,
comma 5, lettera f), del decreto legislativo 14  settembre  2015,  n.
148. 
  10. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si  applicano  altresi'  al
personale  militare  delle  Forze  armate,  soggetto  alla  specifica
disciplina recata dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  165,  e
al personale delle Forze  di  polizia  e  di  polizia  penitenziaria,
nonche' al personale operativo del Corpo  nazionale  dei  vigili  del
fuoco e al personale della Guardia di finanza. 
  10-bis. Al fine di far fronte alle  gravi  scoperture  di  organico
degli uffici giudiziari derivanti dall'attuazione delle  disposizioni
in materia di accesso al trattamento di pensione di cui  al  presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino
alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1,
comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per
l'anno  2019,  il  reclutamento  del  personale  dell'amministrazione
giudiziaria, fermo quanto previsto  dal  comma  307  dell'articolo  1
della medesima legge, e' autorizzato anche in deroga all'articolo  30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  10-ter. I concorsi pubblici per il reclutamento  del  personale  di
cui al comma 10-bis possono essere espletati nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4 bis
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di
svolgimento e  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga  alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in
particolare: 
  a) la nomina e la composizione  della  commissione,  prevedendo  la
costituzione di sottocommissioni anche per le  prove  scritte  ed  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; 
  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove  d'esame,
prevedendo: 
  1) la facolta' di far precedere  le  prove  d'esame  da  una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 
  2) la possibilita'  di  espletare  prove  preselettive  consistenti
nella  risoluzione  di  quesiti  a  risposta  multipla,  gestite  con
l'ausilio  di  societa'   specializzate   e   con   possibilita'   di
predisposizione dei quesiti da parte di qualificati istituti pubblici
e privati; 
  3) forme semplificate di svolgimento  delle  prove  scritte,  anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a
scelta multipla; 
  4) per i profili  tecnici,  l'espletamento  di  prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 
  5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da  1)  a  3)  e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici; 
  6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento  delle  prove
orali  nei  casi  di  assunzione  per  determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami; 
  7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di  un
punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il  totale
dei punteggi per titoli non puo' essere superiore  ad  un  terzo  del
punteggio complessivo attribuibile; 
  c) la formazione delle  graduatorie,  stabilendo  che  i  candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. 
  10-quater.   Quando   si   procede   all'assunzione   di    profili
professionali del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante
avviamento  degli  iscritti  nelle  liste  di  collocamento  a  norma
dell'articolo 35, comma 1, lettera b),  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165, la stessa amministrazione  puo'  indicare,  anche
con  riferimento  alle  procedure  assunzionali   gia'   autorizzate,
l'attribuzione di un punteggio aggiuntivo a valere sulle  graduatorie
delle predette liste di collocamento in favore di soggetti che  hanno
maturato i  titoli  di  preferenza  di  cui  all'articolo  50,  commi
1-quater e 1-quinquies, del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
  10-quinquies. Dall'attuazione delle disposizioni di  cui  ai  commi
10-ter e 10-quater non devono  derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a
carico  della  finanza  pubblica.  Le   amministrazioni   interessate
provvedono nel limite delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
disponibili a legislazione vigente. 
  10-sexies. Per le medesime finalita' di cui  al  comma  10-bis,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero della giustizia e'
autorizzato,  dal  15  luglio  2019,  ad  effettuare  assunzioni   di
personale non dirigenziale a tempo indeterminato, nel limite di 1.300
unita' di II e III  Area,  avvalendosi  delle  facolta'  assunzionali
ordinarie per l'anno 2019. 
  10-septies. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento e di fabbisogno della  disposizione  di  cui  al  comma
10-sexies, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e' ridotto di  8,32  milioni  di
euro per l'anno 2019. 
  10-octies. Al fine di far fronte alle gravi scoperture di  organico
degli uffici preposti alle attivita' di tutela e  valorizzazione  del
patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle disposizioni  in
materia di accesso al trattamento di  pensione  di  cui  al  presente
articolo e di assicurare la funzionalita' dei medesimi  uffici,  fino
alla data di entrata in vigore del decreto  di  cui  all'articolo  1,
comma 300, della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  e  comunque  per
l'anno 2019, il reclutamento del personale del Ministero per i beni e
le attivita' culturali e' autorizzato anche in deroga all'articolo 30
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  10-novies. I concorsi pubblici per il reclutamento del personale di
cui al comma 10-octies possono essere svolti nelle forme del concorso
unico di cui all'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge  31
agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, in deroga alle disposizioni dei commi 4 e 4-bis
dell'articolo 35 del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
mediante richiesta al  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne assicura  priorita'  di
svolgimento,  con  modalita'  semplificate,  anche  in  deroga   alla
disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  per  quanto  concerne  in
particolare: 
  a) la nomina e la composizione  della  commissione,  prevedendo  la
costituzione di sottocommissioni anche per  le  prove  scritte  e  il
superamento dei requisiti previsti  per  la  nomina  dei  componenti,
nonche' stabilendo che a ciascuna  delle  sottocommissioni  non  puo'
essere assegnato un numero di candidati inferiore a 250; 
  b) la tipologia e le modalita' di svolgimento delle prove di esame,
prevedendo: 
  1) la facolta' di far precedere le prove  di  esame  da  una  prova
preselettiva, qualora le domande di partecipazione al concorso  siano
in numero superiore a tre volte il numero dei posti banditi; 
  2) la possibilita' di svolgere prove preselettive consistenti nella
risoluzione di quesiti a risposta multipla, gestite con l'ausilio  di
societa' specializzate e  con  possibilita'  di  predisposizione  dei
quesiti da parte di qualificati istituti pubblici e privati; 
  3) forme semplificate di svolgimento  delle  prove  scritte,  anche
concentrando le medesime in un'unica prova sulle materie previste dal
bando, eventualmente mediante il  ricorso  a  domande  a  risposta  a
scelta multipla; 
  4) per i profili tecnici,  lo  svolgimento  di  prove  pratiche  in
aggiunta a quelle scritte, ovvero in sostituzione delle medesime; 
  5) lo svolgimento delle prove di cui ai numeri da  1)  a  3)  e  la
correzione delle medesime prove anche mediante l'ausilio  di  sistemi
informatici e telematici; 
  6) la valutazione dei titoli solo dopo lo svolgimento  delle  prove
orali  nei  casi  di  assunzione  per  determinati  profili  mediante
concorso per titoli ed esami; 
  7) l'attribuzione, singolarmente o per categoria di titoli,  di  un
punteggio fisso stabilito dal bando, con la previsione che il  totale
dei punteggi per titoli non puo' essere  superiore  a  un  terzo  del
punteggio complessivo attribuibile; 
  c) la formazione delle  graduatorie,  stabilendo  che  i  candidati
appartenenti a categorie previste dalla legge 12 marzo 1999,  n.  68,
che hanno conseguito l'idoneita', vengano inclusi  nella  graduatoria
tra i vincitori, nel rispetto dei limiti di  riserva  previsti  dalla
normativa vigente, purche' risultino iscritti negli appositi  elenchi
istituiti ai sensi dell'articolo 8 della medesima legge  e  risultino
disoccupati al momento della formazione della graduatoria stessa. 
  10-decies. Per le medesime finalita' di cui al comma 10-octies,  in
deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 399,  primo  periodo,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il Ministero per i  beni  e  le
attivita' culturali e' autorizzato, dal 15 luglio 2019, a  effettuare
assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato fino a
551 unita', di cui 91 unita' tramite  scorrimento  delle  graduatorie
approvate nell'ambito del concorso pubblico a 500 posti di  area  III
posizione economica F1 e 460 unita' attraverso lo  scorrimento  delle
graduatorie  relative  alle  procedure   concorsuali   interne   gia'
espletate presso il  medesimo  Ministero,  avvalendosi  integralmente
delle facolta' assunzionali ordinarie per l'anno 2019. 
  10-undecies. Il Ministero per  i  beni  e  le  attivita'  culturali
provvede all'attuazione dei commi  10-octies  e  10-novies  a  valere
sulle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente. Ai fini della compensazione degli  effetti,  in
termini di indebitamento e di fabbisogno, della disposizione  di  cui
al comma 10-decies, il  Fondo  per  la  compensazione  degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n.  189,  e'  ridotto  di
euro 898.005 per l'anno 2019. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto
          1995,   n.   335   (Riforma   del   sistema   pensionistico
          obbligatorio e complementare): 
              «Art. 2 (Armonizzazione). - (Omissis). 
              26. A  decorrere  dal  1°  gennaio  1996,  sono  tenuti
          all'iscrizione  presso  una  apposita  Gestione   separata,
          presso     l'INPS,     e     finalizzata     all'estensione
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
          professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
          lavoro autonomo, di cui al comma  1  dell'articolo  49  del
          testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  approvato  con
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
          i titolari  di  rapporti  di  collaborazione  coordinata  e
          continuativa, di cui al comma 2, lettera a),  dell'articolo
          49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
          domicilio di cui all'articolo  36  della  legge  11  giugno
          1971,  n.  426.  Sono  esclusi  dall'obbligo   i   soggetti
          assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
          attivita'.». 
              -  Per   il   testo   dell'articolo   12   del   citato
          decreto-legge n. 78  del  2010,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              Si riporta l'articolo 1, commi 243,  245  e  246  della
          legge  24  dicembre  2012,  n.  228  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          Legge di stabilita' 2013): 
              «243. La facolta' di cui al comma  239  deve  avere  ad
          oggetto  tutti  e  per  intero   i   periodi   assicurativi
          accreditati presso le gestioni di  cui  al  medesimo  comma
          239. 
              245. Le gestioni interessate, ciascuna per la parte  di
          propria competenza, determinano il trattamento pro quota in
          rapporto ai  rispettivi  periodi  di  iscrizione  maturati,
          secondo  le  regole  di   calcolo   previste   da   ciascun
          ordinamento e sulla base delle rispettive  retribuzioni  di
          riferimento. 
              246. Per la determinazione dell'anzianita' contributiva
          rilevante ai fini dell'applicazione del sistema di  calcolo
          della  pensione  si  tiene  conto  di   tutti   i   periodi
          assicurativi non coincidenti, accreditati nelle gestioni di
          cui  al  comma  239,   fermo   restando   quanto   previsto
          dall'articolo 24, comma 2,  del  decreto-legge  6  dicembre
          2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
          dicembre 2011, n. 214, che ha stabilito  che,  a  decorrere
          dal  1°  gennaio  2012,  con  riferimento  alle  anzianita'
          contributive maturate a decorrere da tale data, la quota di
          pensione corrispondente  a  tali  anzianita'  e'  calcolata
          secondo il sistema contributivo.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 2, del citato  decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 1 (Finalita' ed ambito di  applicazione  (Art.  1
          del D.Lgs n. 29 del 1993, come modificato dall'art.  1  del
          D.Lgs n. 80 del 1998): 
              (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  Agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI.». 
              - Si riporta l'articolo 59,  comma  9  della  legge  27
          dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione  della
          finanza pubblica): 
              «Art.  59  (Disposizioni  in  materia  di   previdenza,
          assistenza, solidarieta' sociale e sanita'). -  9.  Per  il
          personale  del  comparto  scuola  resta  fermo,   ai   fini
          dell'accesso   al   trattamento   pensionistico,   che   la
          cessazione dal servizio ha effetto  dalla  data  di  inizio
          dell'anno scolastico e accademico dell'anno successivo, con
          decorrenza  dalla  stessa  data  del  relativo  trattamento
          economico nel caso di prevista  maturazione  del  requisito
          entro il 31 dicembre dell'anno. Il personale  del  comparto
          scuola la cui domanda di dimissione, presentata entro il 15
          marzo  1997,  non  e'  stata  accolta  per  effetto   delle
          disposizioni contenute nel decreto-legge 19 maggio 1997, n.
          129, convertito, con modificazioni, dalla legge  18  luglio
          1997, n. 229, e'  collocato  a  riposo  in  due  scaglioni,
          equamente ripartiti, rispettivamente nell'anno scolastico o
          accademico 1998-1999 e in quello 1999-2000,  con  priorita'
          per i soggetti in possesso dei requisiti per  l'accesso  al
          trattamento  pensionistico  richiesti  al   personale   del
          pubblico impiego nel 1998 e per quelli  con  maggiore  eta'
          anagrafica. Sono fatte salve  comunque  le  cessazioni  dal
          servizio  di  cui  all'articolo  1,  comma  3,  del  citato
          decreto-legge n. 129 del 1997, nonche' quelle del personale
          appartenente ai ruoli, classi  di  concorso  a  cattedre  e
          posti di insegnamento e profili professionali nei quali  vi
          siano situazioni  di  esubero  rispetto  alle  esigenze  di
          organico e fino alla concorrenza del relativo soprannumero.
          Ai fini di cui sopra, relativamente agli anni scolastici ed
          accademici 1998, 1999 e 2000 il verificarsi della  suddetta
          condizione e' accertato  al  termine  delle  operazioni  di
          movimento del personale.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  17,  comma  2  del  decreto
          legislativo 13 aprile 2017, n. 59 (Riordino, adeguamento  e
          semplificazione del sistema di  formazione  iniziale  e  di
          accesso nei ruoli di docente nella  scuola  secondaria  per
          renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale
          della professione, a norma dell'articolo  1,  commi  180  e
          181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107): 
              «Art. 17 (Disciplina transitoria  per  il  reclutamento
          del personale docente). - (Omissis). 
              2. Il 50 per cento  dei  posti  di  docente  vacanti  e
          disponibili nelle scuole secondarie e' coperto annualmente,
          ferma  restando  la   procedura   autorizzatoria   di   cui
          all'articolo 39 della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,  e
          successive  modificazioni,   mediante   scorrimento   delle
          graduatorie di merito delle seguenti procedure concorsuali: 
                a) concorso bandito ai sensi dell'articolo  1,  comma
          114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche in deroga al
          limite percentuale di cui all'articolo 400, comma  15,  del
          decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, limitatamente a
          coloro che hanno raggiunto il punteggio minimo previsto dal
          bando, sino  al  termine  di  validita'  delle  graduatorie
          medesime, fermo restando il diritto all'immissione in ruolo
          per i vincitori del concorso; 
                b) concorso bandito, in ciascuna  regione,  ai  sensi
          del comma 3, al quale, al netto dei posti utilizzati per la
          procedura di cui alla lettera a), e' destinato il 100%  dei
          posti di cui all'alinea per gli anni scolastici 2018/2019 e
          2019/2020, nonche' l'80% per gli anni scolastici  2020/2021
          e 2021/2022, il 60% per gli anni 2022/2023 e 2023/2024,  il
          40% per gli anni 2024/2025 e 2025/2026, il 30% per gli anni
          2026/2027 e 2027/2028 e il 20%  per  i  bienni  successivi,
          sino a integrale scorrimento  di  ciascuna  graduatoria  di
          merito regionale. Le frazioni di posto sono arrotondate per
          difetto; 
                c). 
                d)  concorsi  banditi  ai   sensi   delle   ordinarie
          procedure di cui al Capo II,  ai  quali  sono  destinati  i
          posti non utilizzati per quelle di cui alle  lettere  a)  e
          b). In prima applicazione, ai soggetti  che  hanno  svolto,
          nel corso degli otto anni scolastici precedenti,  entro  il
          termine di presentazione delle istanze  di  partecipazione,
          almeno tre annualita' di servizio,  anche  non  successive,
          valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,  comma  14,
          della legge 3 maggio 1999, n. 124, su  posto  comune  o  di
          sostegno, presso le istituzioni del  sistema  educativo  di
          istruzione e formazione, e' riservato il 10 per  cento  dei
          posti. In prima applicazione, i predetti  soggetti  possono
          partecipare, altresi', alle procedure concorsuali senza  il
          possesso del requisito di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
          lettera b), o di cui all'articolo 5, comma 2,  lettera  b),
          per una tra le classi di  concorso  per  le  quali  abbiano
          maturato un servizio di almeno un anno.». 
              - Si riporta articolo 4, commi 1 e 2,  della  legge  28
          giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia di riforma  del
          mercato del lavoro in una prospettiva di crescita): 
              «Art. 4 (Ulteriori disposizioni in materia  di  mercato
          del lavoro). - 1.  Nei  casi  di  eccedenza  di  personale,
          accordi tra datori di lavoro che impieghino mediamente piu'
          di  quindici  dipendenti  e  le  organizzazioni   sindacali
          maggiormente rappresentative a  livello  aziendale  possono
          prevedere  che,  al  fine  di   incentivare   l'esodo   dei
          lavoratori piu' anziani, il datore di lavoro si  impegni  a
          corrispondere ai lavoratori una prestazione di importo pari
          al trattamento di pensione che  spetterebbe  in  base  alle
          regole   vigenti,   ed   a   corrispondere   all'INPS    la
          contribuzione fino al raggiungimento dei  requisiti  minimi
          per il pensionamento. La  stessa  prestazione  puo'  essere
          oggetto di accordi sindacali nell'ambito  di  procedure  ex
          articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,  ovvero
          nell'ambito di processi di riduzione di personale dirigente
          conclusi con  accordo  firmato  da  associazione  sindacale
          stipulante  il  contratto  collettivo   di   lavoro   della
          categoria. 
              2. I lavoratori coinvolti nel programma di cui al comma
          1  debbono  raggiungere   i   requisiti   minimi   per   il
          pensionamento, di vecchiaia o anticipato, nei quattro  anni
          successivi alla cessazione dal rapporto di lavoro.». 
              - Si riportano gli articoli 26, comma 9, e 27, comma  5
          del  decreto  legislativo  14  settembre   2015,   n.   148
          (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
          ammortizzatori sociali in costanza di rapporto  di  lavoro,
          in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183): 
              «Art.  26  (Fondi  di   solidarieta'   bilaterali).   -
          (Omissis). 
              9. I fondi di cui al comma 1, oltre alla  finalita'  di
          cui al medesimo comma, possono avere le seguenti finalita': 
                a) assicurare ai lavoratori prestazioni  integrative,
          in termini di importi o durate, rispetto  alle  prestazioni
          previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto  di
          lavoro,  ovvero  prestazioni  integrative,  in  termini  di
          importo, rispetto a trattamenti di  integrazione  salariale
          previsti dalla normativa vigente; 
                b) prevedere un assegno straordinario per il sostegno
          al  reddito,  riconosciuto  nel  quadro  dei  processi   di
          agevolazione all'esodo,  a  lavoratori  che  raggiungano  i
          requisiti previsti per  il  pensionamento  di  vecchiaia  o
          anticipato nei successivi cinque anni; 
                c)  contribuire   al   finanziamento   di   programmi
          formativi    di    riconversione     o     riqualificazione
          professionale, anche in concorso  con  gli  appositi  fondi
          nazionali o dell'Unione europea.» 
              «Art.   27   (Fondi    di    solidarieta'    bilaterali
          alternativi). - (Omissis). 
              5. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi e  i
          contratti collettivi definiscono: 
                a) un'aliquota complessiva di contribuzione ordinaria
          di finanziamento non inferiore, fatto salvo il caso di  cui
          alla lettera e), allo 0,45  per  cento  della  retribuzione
          imponibile previdenziale a decorrere dal 1°  gennaio  2016,
          ripartita fra datore di lavoro e lavoratore secondo criteri
          che devono essere stabiliti da  un  accordo  tra  le  parti
          sociali istitutive del fondo di cui al comma 1 entro il  31
          dicembre 2015, in difetto del quale i datori di lavoro, che
          occupano mediamente piu' di 5 dipendenti, aderenti al fondo
          di cui al comma 1, confluiscono nel fondo  di  integrazione
          salariale di cui all'articolo 29 a decorrere dal 1° gennaio
          2016 e  possono  richiedere  le  prestazioni  previste  dal
          medesimo fondo per gli eventi di  sospensione  o  riduzione
          del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016; 
                b) le tipologie  di  prestazioni  in  funzione  delle
          disponibilita' del fondo di cui al comma 1; 
                c)   l'adeguamento    dell'aliquota    in    funzione
          dell'andamento della gestione  ovvero  la  rideterminazione
          delle prestazioni in relazione alle erogazioni, tra l'altro
          tenendo presente in  via  previsionale  gli  andamenti  del
          relativo settore in relazione anche a quello piu'  generale
          dell'economia e l'esigenza dell'equilibrio finanziario  del
          fondo di cui al comma 1; 
                d) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui
          al  comma  1  quota  parte  del  contributo  previsto   per
          l'eventuale fondo  interprofessionale  istituito  ai  sensi
          dell'articolo 118 della legge n. 388 del 2000; 
                e) la possibilita' di far confluire al fondo  di  cui
          al  comma   1   quota   parte   del   contributo   previsto
          dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 276  del  2003,
          prevedendo   un'aliquota   complessiva   di   contribuzione
          ordinaria di finanziamento del predetto fondo  a  esclusivo
          carico del datore di lavoro, in misura non  inferiore  allo
          0,30 per cento della retribuzione imponibile  previdenziale
          a decorrere dal 1° gennaio 2016; 
                f) la possibilita' per il fondo di cui al comma 1  di
          avere le finalita' di cui all'articolo 26, comma 9, lettere
          a) e b); 
                g) criteri e requisiti per la gestione del  fondo  di
          cui al comma 1.». 
              - Il testo del citato decreto legislativo  n.  165  del
          1997 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997,
          n. 139. 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 300 della  citata
          legge n. 145 del 2018, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 12. 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 307 della citata legge
          n. 145 del 2018: 
              «307. Al fine  di  potenziare  il  funzionamento  degli
          uffici giudiziari e di garantirne la piena funzionalita'  e
          di far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti
          penali per i minorenni, il  Ministero  della  giustizia  e'
          autorizzato,  in  aggiunta   alle   facolta'   assunzionali
          previste a legislazione vigente, ad  assumere,  nell'ambito
          dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021,
          con  contratto  di  lavoro  a   tempo   indeterminato,   un
          contingente  massimo   di   3.000   unita'   di   personale
          amministrativo non dirigenziale, cosi'  ripartito:  a)  903
          unita' di Area II per l'anno 2019, 1.000 unita' di Area III
          per l'anno 2020 e 1.000 unita' di Area II per l'anno  2021,
          da inquadrare nei ruoli  dell'Amministrazione  giudiziaria.
          Il predetto personale e' reclutato con le modalita' di  cui
          all'articolo  1,  commi  2-bis,  2-ter  e  2-septies,   del
          decreto-legge 30  giugno  2016,  n.  117,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  12  agosto  2016,   n.   161.
          L'assunzione di personale di cui alla presente  lettera  e'
          autorizzata, con le medesime modalita' di  cui  al  periodo
          precedente, anche mediante avviamento degli iscritti  nelle
          liste di collocamento a norma dell'articolo  35,  comma  1,
          lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
          con  attribuzione  di  punteggio   aggiuntivo   determinato
          dall'amministrazione e a  valere  sulle  graduatorie  delle
          predette liste di collocamento in favore dei  soggetti  che
          hanno maturato i titoli di preferenza di  cui  all'articolo
          50, commi 1-quater  e  1-quinquies,  del  decreto-legge  24
          giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 11 agosto 2014, n. 114; b) 81 unita' di Area III e 16
          unita' di Area II, per  l'anno  2019,  per  l'esigenza  del
          Dipartimento per la  giustizia  minorile  e  di  comunita',
          destinato ai ruoli di  funzionario  contabile,  funzionario
          dell'organizzazione, funzionario amministrativo  e  tecnico
          nonche' di contabile. Agli oneri derivanti dalle assunzioni
          di cui al presente comma, per l'importo di euro  30.249.571
          per l'anno 2019, di euro 78.363.085 per l'anno  2020  e  di
          euro 114.154.525  annui  a  decorrere  dall'anno  2021,  si
          provvede  a  valere  sulle  risorse  del   fondo   di   cui
          all'articolo 1, comma  365,  lettera  b),  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato ai sensi del comma
          298  del  presente  articolo.  Per  lo  svolgimento   delle
          procedure   concorsuali   necessarie   all'attuazione   del
          presente comma e' autorizzata la spesa  di  euro  2.000.000
          per l'anno 2019.». 
              - Si riporta  l'articolo  4,  comma  3  -quinquies  del
          decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, (Disposizioni urgenti
          per il  perseguimento  di  obiettivi  di  razionalizzazione
          nelle   pubbliche    amministrazioni)    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2016, n. 125: 
              «Art. 4 (Disposizioni urgenti in tema di immissione  in
          servizio di idonei e  vincitori  di  concorsi,  nonche'  di
          limitazioni a proroghe di contratti e  all'uso  del  lavoro
          flessibile  nel  pubblico  impiego).   -   3-quinquies.   A
          decorrere  dal  1°  gennaio  2014,  il   reclutamento   dei
          dirigenti e delle figure professionali comuni  a  tutte  le
          amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 35, comma  4,
          del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
          modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici  unici,
          nel rispetto dei principi di imparzialita',  trasparenza  e
          buon andamento.  I  concorsi  unici  sono  organizzati  dal
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei Ministri, senza nuovi o maggiori oneri per la
          finanza pubblica, anche avvalendosi della  Commissione  per
          l'attuazione  del  progetto   di   riqualificazione   delle
          pubbliche    amministrazioni,    di    cui    al    decreto
          interministeriale 25 luglio 1994, previa  ricognizione  del
          fabbisogno  presso  le  amministrazioni  interessate,   nel
          rispetto dei vincoli finanziari in materia di assunzioni  a
          tempo  indeterminato.  Il   Dipartimento   della   funzione
          pubblica, nella ricognizione del  fabbisogno,  verifica  le
          vacanze riguardanti le sedi delle amministrazioni ricadenti
          nella medesima regione. Ove tali vacanze risultino riferite
          ad una singola regione, il  concorso  unico  si  svolge  in
          ambito regionale,  ferme  restando  le  norme  generali  di
          partecipazione ai  concorsi  pubblici.  Le  amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  35,  comma  4,  del  citato
          decreto  legislativo  n.  165  del   2001,   e   successive
          modificazioni, nel rispetto del regime delle  assunzioni  a
          tempo  indeterminato  previsto  dalla  normativa   vigente,
          possono  assumere  personale  solo  attingendo  alle  nuove
          graduatorie di concorso predisposte presso il  Dipartimento
          della  funzione  pubblica,  fino   al   loro   esaurimento,
          provvedendo a programmare le quote annuali  di  assunzioni.
          Restano ferme le disposizioni di cui ai commi  3  e  6  del
          presente articolo e quelle  in  materia  di  corso-concorso
          bandito  dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione  ai
          sensi del regolamento di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70.». 
              - Si riportano gli articoli 30 e 35, commi 1, 4 e 4-bis
          del citato decreto legislativo n. 165 del 2001: 
              «Art.  30   (Passaggio   diretto   di   personale   tra
          amministrazioni diverse (Art. 33 del D.Lgs n. 29 del  1993,
          come sostituito prima dall'art. 13 del  D.Lgs  n.  470  del
          1993 e poi  dall'art.  18  del  D.Lgs  n.  80  del  1998  e
          successivamente modificato  dall'art.  20,  comma  2  della
          legge n. 488 del 1999)). - 1.  Le  amministrazioni  possono
          ricoprire posti  vacanti  in  organico  mediante  passaggio
          diretto di dipendenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  2,
          appartenenti a una qualifica corrispondente e  in  servizio
          presso  altre  amministrazioni,  che  facciano  domanda  di
          trasferimento,  previo  assenso   dell'amministrazione   di
          appartenenza. Le amministrazioni, fissando  preventivamente
          i  requisiti  e  le  competenze  professionali   richieste,
          pubblicano sul proprio sito istituzionale, per  un  periodo
          pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono  indicati
          i  posti  che  intendono  ricoprire  attraverso   passaggio
          diretto  di  personale  di   altre   amministrazioni,   con
          indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale
          e  fino  all'introduzione  di  nuove   procedure   per   la
          determinazione dei fabbisogni standard di  personale  delle
          amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi
          centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti  pubblici
          non  economici  nazionali  non   e'   richiesto   l'assenso
          dell'amministrazione di appartenenza, la quale  dispone  il
          trasferimento    entro    due    mesi    dalla    richiesta
          dell'amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini
          per il preavviso e a condizione  che  l'amministrazione  di
          destinazione  abbia  una  percentuale  di   posti   vacanti
          superiore   all'amministrazione   di   appartenenza.    Per
          agevolare le  procedure  di  mobilita'  la  Presidenza  del
          Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  della   funzione
          pubblica istituisce un portale finalizzato all'incontro tra
          la domanda e l'offerta di mobilita'. 
              1-bis. L'amministrazione di destinazione provvede  alla
          riqualificazione  dei  dipendenti   la   cui   domanda   di
          trasferimento e' accolta,  eventualmente  avvalendosi,  ove
          sia necessario predisporre percorsi specifici o  settoriali
          di formazione, della Scuola nazionale dell'amministrazione.
          All'attuazione del presente comma si  provvede  utilizzando
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica. 
              1-ter. La dipendente  vittima  di  violenza  di  genere
          inserita in specifici percorsi di  protezione,  debitamente
          certificati dai servizi sociali del  comune  di  residenza,
          puo'  presentare  domanda   di   trasferimento   ad   altra
          amministrazione pubblica ubicata in un  comune  diverso  da
          quello     di     residenza,      previa      comunicazione
          all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici  giorni
          dalla   suddetta   comunicazione    l'amministrazione    di
          appartenenza    dispone     il     trasferimento     presso
          l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove  vi  siano
          posti   vacanti   corrispondenti   alla    sua    qualifica
          professionale. 
              2.  Nell'ambito  dei  rapporti   di   lavoro   di   cui
          all'articolo  2,  comma  2,  i  dipendenti  possono  essere
          trasferiti  all'interno  della  stessa  amministrazione  o,
          previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra
          amministrazione, in sedi  collocate  nel  territorio  dello
          stesso comune ovvero a distanza non superiore  a  cinquanta
          chilometri  dalla  sede  cui  sono  adibiti.  Ai  fini  del
          presente comma non si applica il terzo  periodo  del  primo
          comma dell'articolo 2103 del codice civile. Con decreto del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, previa consultazione con le confederazioni
          sindacali rappresentative e previa intesa, ove  necessario,
          in sede di conferenza unificata di cui all'articolo  8  del
          decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono  essere
          fissati  criteri  per  realizzare  i  processi  di  cui  al
          presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra
          amministrazioni senza  preventivo  accordo,  per  garantire
          l'esercizio delle funzioni  istituzionali  da  parte  delle
          amministrazioni che  presentano  carenze  di  organico.  Le
          disposizioni di cui  al  presente  comma  si  applicano  ai
          dipendenti con figli di eta'  inferiore  a  tre  anni,  che
          hanno diritto al congedo parentale, e ai  soggetti  di  cui
          all'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio  1992,  n.
          104, e successive  modificazioni,  con  il  consenso  degli
          stessi alla prestazione della propria attivita'  lavorativa
          in un'altra sede. 
              2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2  per  i  quali  sia
          necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma
          2.3. 
              2.2 I contratti collettivi nazionali possono  integrare
          le procedure e  i  criteri  generali  per  l'attuazione  di
          quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono  nulli  gli  accordi,
          gli  atti  o  le  clausole  dei  contratti  collettivi   in
          contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
              2.3 Al fine di favorire i processi di cui ai commi 1  e
          2, e' istituito, nello stato di  previsione  del  Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze,  un  fondo  destinato  al
          miglioramento  dell'allocazione  del  personale  presso  le
          pubbliche amministrazioni, con una dotazione di 15  milioni
          di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro a decorrere
          dall'anno  2015,   da   attribuire   alle   amministrazioni
          destinatarie dei predetti processi. Al fondo  confluiscono,
          altresi', le risorse corrispondenti al cinquanta per  cento
          del trattamento economico spettante al personale trasferito
          mediante  versamento  all'entrata  dello  Stato  da   parte
          dell'amministrazione     cedente      e      corrispondente
          riassegnazione  al  fondo   ovvero   mediante   contestuale
          riduzione  dei  trasferimenti  statali  all'amministrazione
          cedente. I criteri di utilizzo e le modalita'  di  gestione
          delle risorse del fondo  sono  stabiliti  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze. In  sede  di  prima
          applicazione,  nell'assegnazione  delle   risorse   vengono
          prioritariamente   valutate   le   richieste    finalizzate
          all'ottimale  funzionamento  degli  uffici  giudiziari  che
          presentino    rilevanti    carenze    di    personale     e
          conseguentemente  alla  piena  applicazione  della  riforma
          delle province di cui alla legge 7 aprile 2014, n.  56.  Le
          risorse sono assegnate alle amministrazioni di destinazione
          sino al momento di effettiva  permanenza  in  servizio  del
          personale oggetto delle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
              2.4 Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2.3,
          pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a 30 milioni di
          euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede,  quanto  a  6
          milioni di euro per l'anno 2014 e a 9  milioni  di  euro  a
          decorrere  dal  2015  mediante   corrispondente   riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  3,  comma
          97, della legge 24  dicembre  2007,  n.  244,  quanto  a  9
          milioni   di   euro   a   decorrere   dal   2014   mediante
          corrispondente riduzione dell'autorizzazione  di  spesa  di
          cui all'articolo 1,  comma  14,  del  decreto-legge  del  3
          ottobre 2006, n. 262 convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 24 novembre 2006, n. 286 e quanto  a  12  milioni  di
          euro a decorrere dal 2015 mediante corrispondente riduzione
          dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo  1,  comma
          527, della legge 27 dicembre  2006,  n.  296.  A  decorrere
          dall'anno 2015, il fondo di cui al comma  2.3  puo'  essere
          rideterminato ai sensi dell'articolo 11, comma  3,  lettera
          d), della legge 31  dicembre  2009,  n.  196.  Il  Ministro
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare
          con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio per
          l'attuazione del presente articolo. 
              2-bis.   Le   amministrazioni,   prima   di   procedere
          all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla
          copertura di posti vacanti in organico, devono attivare  le
          procedure di mobilita' di cui al comma 1,  provvedendo,  in
          via prioritaria, all'immissione in  ruolo  dei  dipendenti,
          provenienti  da  altre  amministrazioni,  in  posizione  di
          comando o di fuori ruolo,  appartenenti  alla  stessa  area
          funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli
          delle  amministrazioni  in  cui   prestano   servizio.   Il
          trasferimento e' disposto, nei limiti  dei  posti  vacanti,
          con  inquadramento   nell'area   funzionale   e   posizione
          economica  corrispondente  a  quella  posseduta  presso  le
          amministrazioni  di  provenienza;  il  trasferimento   puo'
          essere disposto anche se la vacanza sia  presente  in  area
          diversa  da  quella   di   inquadramento   assicurando   la
          necessaria neutralita' finanziaria. 
              2-ter. L'immissione in ruolo di  cui  al  comma  2-bis,
          limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri  e
          al  Ministero  degli  affari  esteri,  in   ragione   della
          specifica professionalita' richiesta ai propri  dipendenti,
          avviene  previa  valutazione  comparativa  dei  titoli   di
          servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati  o
          fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di
          trasferimento,  nei   limiti   dei   posti   effettivamente
          disponibili. 
              2-quater. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per
          fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione
          della  specifica  professionalita'  richiesta   ai   propri
          dipendenti  puo'  procedere  alla  riserva  di   posti   da
          destinare  al  personale  assunto  con  ordinanza  per   le
          esigenze della Protezione civile  e  del  servizio  civile,
          nell'ambito  delle  procedure  concorsuali  di   cui   all'
          articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
          e all' articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre  2004,
          n. 311". 
              2-quinquies.  Salvo  diversa  previsione,   a   seguito
          dell'iscrizione   nel   ruolo    dell'amministrazione    di
          destinazione, al dipendente  trasferito  per  mobilita'  si
          applica  esclusivamente   il   trattamento   giuridico   ed
          economico,  compreso  quello   accessorio,   previsto   nei
          contratti collettivi  vigenti  nel  comparto  della  stessa
          amministrazione. 
              2-sexies. Le pubbliche  amministrazioni,  per  motivate
          esigenze  organizzative,  risultanti   dai   documenti   di
          programmazione previsti all' articolo 6, possono utilizzare
          in assegnazione temporanea, con le modalita'  previste  dai
          rispettivi ordinamenti, personale di altre  amministrazioni
          per un periodo non superiore a  tre  anni,  fermo  restando
          quanto gia'  previsto  da  norme  speciali  sulla  materia,
          nonche' il regime di spesa eventualmente previsto  da  tali
          norme e dal presente decreto.» 
              «Art. 35 (Reclutamento del personale (Art. 36, commi da
          1 a 6 del D.Lgs n.  29  del  1993,  come  sostituiti  prima
          dall'art. 17 del D.Lgs n. 546 del 1993 e poi  dall'art.  22
          del  D.Lgs  n.  80  del  1998,  successivamente  modificati
          dall'art. 2, comma 2 ter del decreto legge 17 giugno  1999,
          n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269  del
          1999; Art. 36-bis  del  D.Lgs  n.  29  del  1993,  aggiunto
          dall'art. 23 del D.Lgs n. 80  del  1998  e  successivamente
          modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del  D.Lgs  n.
          267 del 2000)). -  1.  L'assunzione  nelle  amministrazioni
          pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: 
                a) tramite procedure selettive, conformi ai  principi
          del comma 3, volte all'accertamento della  professionalita'
          richiesta, che garantiscano in  misura  adeguata  l'accesso
          dall'esterno; 
                b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste  di
          collocamento ai sensi della  legislazione  vigente  per  le
          qualifiche e profili per  i  quali  e'  richiesto  il  solo
          requisito della  scuola  dell'obbligo,  facendo  salvi  gli
          eventuali    ulteriori     requisiti     per     specifiche
          professionalita'. 
              Omissis. 
              4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di
          reclutamento sono adottate da  ciascuna  amministrazione  o
          ente  sulla  base  del  piano  triennale   dei   fabbisogni
          approvato ai sensi dell'articolo 6, comma  4.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri di  concerto  con
          il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati
          l'avvio  delle  procedure   concorsuali   e   le   relative
          assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato,
          anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e  degli  enti
          pubblici non economici. 
              4-bis. L'avvio  delle  procedure  concorsuali  mediante
          l'emanazione  di  apposito  decreto  del   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri,  di  concerto  con  il   Ministro
          dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica
          anche alle procedure di reclutamento  a  tempo  determinato
          per contingenti superiori alle  cinque  unita',  inclusi  i
          contratti di formazione  e  lavoro,  e  tiene  conto  degli
          aspetti   finanziari,   nonche'   dei   criteri    previsti
          dall'articolo 36. 
              Omissis.». 
              - Il testo del decreto del Presidente della  Repubblica
          9   maggio   1994,   n.487   (Regolamento   recante   norme
          sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche  amministrazioni
          e le modalita' di svolgimento dei  concorsi,  dei  concorsi
          unici e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
          impieghi),e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9  agosto
          1994, n. 185, S.O. 
              - Per il testo della citata legge n. 68  del  1999,  si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 4. 
              -  Si  riporta  l'articolo   50,   commi   1-quater   e
          1-quinquies del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure
          urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
          amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,
          n. 114 . 
              «Art. 50 (Ufficio per  il  processo).  -  1-quater.  Il
          completamento  del  periodo   di   perfezionamento   presso
          l'ufficio per il processo ai  sensi  del  comma  1-bis  del
          presente  articolo  costituisce  titolo  di  preferenza   a
          parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio
          1994, n. 487,  e  successive  modificazioni,  nei  concorsi
          indetti dalla  pubblica  amministrazione.  Nelle  procedure
          concorsuali indette  dall'amministrazione  della  giustizia
          sono  introdotti  meccanismi  finalizzati   a   valorizzare
          l'esperienza formativa acquisita mediante il  completamento
          del periodo di  perfezionamento  presso  l'ufficio  per  il
          processo ai sensi del citato comma 1-bis. 
              1-quinquies.  I  soggetti  che  hanno   completato   il
          tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma  11,  del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  e
          successive modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte
          dell'ufficio per il  processo,  hanno  comunque  titolo  di
          preferenza a parita' di merito, ai  sensi  dell'articolo  5
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9   maggio   1994,   n.   487,   e   successive
          modificazioni,  nei   concorsi   indetti   dalla   pubblica
          amministrazione.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 399, della citata
          legge n. 145 del 2018, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 12. 
              - Si riporta l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
          ottobre 2008, n.  54  (Prima  concessione  del  trattamento
          straordinario di integrazione  salariale,  in  deroga  alla
          vigente normativa, in favore del personale dipendente dalla
          Brancato Luciano  D.I.,  in  Fiumicino.  (Decreto  n.  54),
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008,
          n. 189: 
              «2. Per la Direzione regionale del lavoro per il  Lazio
          i  relativi  adempimenti  saranno  svolti  direttamente  da
          Italia Lavoro S.p.A., ente strumentale  del  Ministero  del
          lavoro, della salute e  delle  politiche  sociali,  secondo
          quanto previsto dalla citata nota della Direzione  generale
          degli ammortizzatori sociali  e  incentivi  all'occupazione
          prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007.». 
              - Per il testo dell'articolo 1, comma 300, della citata
          legge n. 145 del 2018, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 13. 
              - Per il testo  dell'articolo  30  del  citato  decreto
          legislativo n.  165  del  2001,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 13.