Art. 14-bis 
 
Disciplina delle capacita' assunzionali delle regioni, degli  enti  e
  delle aziende del Servizio sanitario nazionale, nonche' degli  enti
  locali. 
 
  1.  All'articolo  3  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto  2014,  n.  114,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a)  al  comma  5,  quinto  periodo,  le  parole:  «tre  anni»  sono
sostituite dalle seguenti: «cinque anni» e le  parole:  «al  triennio
precedente»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «al   quinquennio
precedente»; 
  b) dopo il comma 5-quinquies sono inseriti i seguenti: 
  «5-sexies.  Per  il  triennio   2019-2021,   nel   rispetto   della
programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le
regioni  e  gli  enti  locali  possono  computare,  ai   fini   della
determinazione delle capacita' assunzionali per ciascuna  annualita',
sia le cessazioni dal servizio del personale  di  ruolo  verificatesi
nell'anno  precedente,  sia   quelle   programmate   nella   medesima
annualita',  fermo  restando  che  le   assunzioni   possono   essere
effettuate soltanto a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
relativo turn-over. 
  5-septies. I vincitori dei concorsi banditi dalle regioni  e  dagli
enti locali, anche se sprovvisti di articolazione territoriale,  sono
tenuti a permanere nella sede di prima destinazione  per  un  periodo
non inferiore a cinque anni.  La  presente  disposizione  costituisce
norma non derogabile dai contratti collettivi». 
  2. In  considerazione  degli  effetti  derivanti  dall'applicazione
dell'articolo 14 del presente decreto e della necessita' di garantire
i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti  e  le  aziende  del
Servizio sanitario nazionale possono procedere  all'assunzione  delle
professionalita' occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni  di
personale che intervengono in corso d'anno, purche' in linea  con  la
programmazione regionale e  nel  rispetto  dei  piani  triennali  dei
fabbisogni di personale approvati dalle  regioni  di  appartenenza  e
dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6  luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  15  luglio
2011, n. 111. 
  3. Le previsioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riporta l'articolo 3 del citato  decreto-legge  n.
          90 del 2014, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  3  (Semplificazione  e  flessibilita'  nel  turn
          over). -  1.  Le  amministrazioni  dello  Stato,  anche  ad
          ordinamento autonomo, le agenzie e gli  enti  pubblici  non
          economici ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma
          4,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e
          successive modificazione,  possono  procedere,  per  l'anno
          2014, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato  nel
          limite di  un  contingente  di  personale  complessivamente
          corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di  quella
          relativa  al   personale   di   ruolo   cessato   nell'anno
          precedente. La predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata
          nella misura del 40 per cento per l'anno 2015, del  60  per
          cento per l'anno 2016, dell'80 per cento per  l'anno  2017,
          del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Ai  Corpi  di
          polizia, al  Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  al
          comparto della scuola e  alle  universita'  si  applica  la
          normativa di settore. 
              2. 
              3. Le assunzioni di cui ai commi 1 e 2 sono autorizzate
          con il decreto e le procedure di cui all'articolo 35, comma
          4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  previa
          richiesta delle  amministrazioni  interessate,  predisposta
          sulla base della programmazione del  fabbisogno,  corredata
          da  analitica  dimostrazione  delle   cessazioni   avvenute
          nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
          dall'individuazione  delle  unita'  da   assumere   e   dei
          correlati oneri. A decorrere dall'anno 2014  e'  consentito
          il cumulo delle risorse destinate alle  assunzioni  per  un
          arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della
          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e
          contabile. 
              3-bis. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione
          e di controllo del territorio connessi allo svolgimento  di
          Expo Milano 2015, le Forze di polizia, in deroga  a  quanto
          previsto dall'articolo  2199  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, e successive modificazioni, sono  autorizzate,  in  via
          straordinaria,  per  l'immissione  nei   rispettivi   ruoli
          iniziali,  ai  sensi  del  medesimo  articolo  2199,   allo
          scorrimento delle  graduatorie  dei  concorsi  indetti  per
          l'anno 2013, approvate entro  il  31  ottobre  2014,  ferme
          restando le assunzioni dei volontari  in  ferma  prefissata
          quadriennale, ai sensi  del  comma  4,  lettera  b),  dello
          stesso articolo 2199, relative ai predetti  concorsi.  Alle
          assunzioni di cui al presente comma si provvede nell'ambito
          delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
              3-ter. Per la Polizia di Stato, le assunzioni di cui al
          comma  3-bis  del  presente  articolo  sono  disposte   con
          decorrenza  dal   1°settembre   2014,   nell'ambito   delle
          autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
          464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  dell'apposito
          fondo ivi previsto per la parte relativa  alla  Polizia  di
          Stato. 
              3-quater I vincitori del concorso  per  allievo  agente
          della Polizia di Stato  indetto  nell'anno  2014  ai  sensi
          dell'articolo 2199 del codice di cui al decreto legislativo
          15 marzo 2010, n.  66,  e  successive  modificazioni,  sono
          assunti con  decorrenza  dal  1°gennaio  2015,  nell'ambito
          delle residue autorizzazioni  alle  assunzioni  di  cui  al
          comma  3-ter  del  presente  articolo  e  di  quelle   gia'
          previste, per l'anno 2015, dall'articolo 66,  comma  9-bis,
          del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni. 
              3-quinquies Per il Corpo di polizia  penitenziaria,  le
          assunzioni di cui al comma 3-bis del presente articolo sono
          disposte,  entro   l'anno   2014,   con   i   fondi   delle
          autorizzazioni alle assunzioni di cui all'articolo 1, comma
          464, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e  dell'apposito
          fondo ivi previsto  per  la  parte  relativa  alla  polizia
          penitenziaria. 
              3-sexies  Le  assunzioni  di  personale  nel  Corpo  di
          polizia  penitenziaria,  gia'  previste  per  l'anno   2015
          dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno
          2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6
          agosto 2008,  n.  133,  e  successive  modificazioni,  sono
          effettuate a decorrere dal 1°gennaio  2015  utilizzando  la
          graduatoria  dei  concorsi  indicati  al  comma  3-bis  del
          presente articolo. 
              3-septies All'attuazione di quanto previsto  dai  commi
          3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies si  provvede
          nell'ambito  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              3-octies Per  garantire  gli  standard  operativi  e  i
          livelli di efficienza e di efficacia  del  Corpo  nazionale
          dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica
          di vigile del fuoco del predetto Corpo e'  incrementata  di
          1.030 unita'; conseguentemente la  dotazione  organica  del
          ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella  A  allegata
          al  decreto  legislativo  13  ottobre  2005,  n.   217,   e
          successive modificazioni, e' incrementata di 1.030 unita'. 
              3-novies Per la copertura dei posti portati in  aumento
          nella qualifica di vigile del  fuoco  ai  sensi  del  comma
          3-octies,  e'  autorizzata  l'assunzione  di  1.000  unita'
          mediante il ricorso, in parti uguali, alle  graduatorie  di
          cui all'articolo 8 del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.
          101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2013, n. 125, e di 30 unita' secondo le  modalita'  di  cui
          all'articolo 148 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,
          n. 217, per le finalita' ivi previste. 
              3-decies Gli oneri derivanti dalle disposizioni di  cui
          ai commi 3-octies e 3-novies sono  determinati  nel  limite
          massimo complessivo di euro 130.843  per  l'anno  2014,  di
          euro 24.276.826 per l'anno 2015  e  di  euro  42.051.482  a
          decorrere dall'anno 2016. Ai  predetti  oneri  si  provvede
          mediante corrispondente  riduzione  degli  stanziamenti  di
          spesa per la  retribuzione  del  personale  volontario  del
          Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello  stato
          di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della
          missione "Soccorso civile". 
              3-undecies L'impiego del personale volontario, ai sensi
          dell'articolo 9 del decreto legislativo 8  marzo  2006,  n.
          139, e successive modificazioni,  e'  disposto  nel  limite
          dell'autorizzazione  annuale  di   spesa,   pari   a   euro
          48.850.356 per l'anno 2015 e a euro 31.075.700 a  decorrere
          dall'anno 2016. 
              4.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento  della  funzione  pubblica  e   il   Ministero
          dell'economia  e  delle  finanze   -   Dipartimento   della
          ragioneria generale  dello  Stato  operano  annualmente  un
          monitoraggio sull'andamento delle assunzioni e dei  livelli
          occupazionali  che  si  determinano   per   effetto   delle
          disposizioni  dei  commi  1  e  2.  Nel  caso  in  cui  dal
          monitoraggio si rilevino incrementi di  spesa  che  possono
          compromettere gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia  e  delle  finanze,  sono   adottate   misure
          correttive volte a neutralizzare l'incidenza  del  maturato
          economico del personale cessato nel calcolo delle  economie
          da destinare alle assunzioni previste dal regime vigente. 
              4-bis.  Per  l'assoluta  esigenza  di   assicurare   la
          funzionalita'   e   l'efficienza    dell'area    produttiva
          industriale e,  in  particolare,  degli  arsenali  e  degli
          stabilimenti militari, in deroga all'articolo 2, comma  11,
          alinea, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
          95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
          2012, n. 135,  e  successive  modificazioni,  il  Ministero
          della  difesa,  nell'anno  2014,  anche  in   presenza   di
          posizioni soprannumerarie, e'  autorizzato  ad  assumere  i
          ventiquattro vincitori del concorso per assistente  tecnico
          del settore motoristico  e  meccanico,  di  cui  all'avviso
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale,  n.
          59 del 27 luglio  2007,  risultanti  dalle  graduatorie  di
          merito  approvate  con  decreto  dirigenziale  in  data  15
          dicembre 2008.  Per  l'attuazione  del  presente  comma  e'
          autorizzata la spesa di 434.000 euro per l'anno 2014  e  di
          866.382 euro annui a decorrere dall'anno 2015. Al  relativo
          onere, pari a 434.000 euro per l'anno 2014 e a 866.382 euro
          annui a decorrere  dall'anno  2015,  si  provvede  mediante
          corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
          speciale di parte corrente iscritto, ai fini  del  bilancio
          triennale 2014-2016, nell'ambito del  programma  "Fondi  di
          riserva e speciali" della  missione  "Fondi  da  ripartire"
          dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
          delle finanze  per  l'anno  2014,  allo  scopo  utilizzando
          l'accantonamento  relativo  al   medesimo   Ministero.   Il
          Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato  ad
          apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di
          bilancio.  Il  Ministero   della   difesa   comunica   alla
          Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della
          funzione pubblica e  al  Ministero  dell'economia  e  delle
          finanze -  Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello
          Stato le assunzioni effettuate ai sensi del presente  comma
          e i relativi oneri. 
              5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti  locali
          sottoposti al patto  di  stabilita'  interno  procedono  ad
          assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di
          un contingente di personale complessivamente corrispondente
          ad una spesa pari al 60 per cento  di  quella  relativa  al
          personale di  ruolo  cessato  nell'anno  precedente.  Resta
          fermo  quanto  disposto  dall'articolo  16,  comma  9,  del
          decreto  legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135.  La
          predetta facolta'  ad  assumere  e'  fissata  nella  misura
          dell'80 per cento negli anni 2016 e  2017  e  del  100  per
          cento  a  decorrere  dall'anno  2018.  Restano   ferme   le
          disposizioni previste dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e
          557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A  decorrere
          dall'anno  2014  e'  consentito  il  cumulo  delle  risorse
          destinate  alle  assunzioni  per  un  arco  temporale   non
          superiore a cinque anni , nel rispetto della programmazione
          del fabbisogno e di  quella  finanziaria  e  contabile;  e'
          altresi'   consentito   l'utilizzo   dei   residui   ancora
          disponibili  delle   quote   percentuali   delle   facolta'
          assunzionali riferite al quinquennio precedente. L'articolo
          76, comma 7, del decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto  2008,
          n. 133 e' abrogato. Le amministrazioni di cui  al  presente
          comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti  di
          cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato  decreto-legge
          n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per  i  medesimi
          soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese
          di  personale  e  spese  correnti,  fermo  restando  quanto
          previsto dal medesimo articolo 18,  comma  2-bis,  come  da
          ultimo  modificato  dal  comma  5-quinquies  del   presente
          articolo. 
              5-bis. Dopo il  comma  557-ter  dell'articolo  1  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' inserito il seguente: 
              "557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a
          decorrere dall'anno 2014 gli enti  assicurano,  nell'ambito
          della programmazione triennale dei fabbisogni di personale,
          il contenimento delle spese di personale con riferimento al
          valore medio del triennio precedente alla data  di  entrata
          in vigore della presente disposizione". 
              5-ter. Alle amministrazioni  di  cui  al  comma  5  del
          presente  articolo  si  applicano   i   principi   di   cui
          all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto  2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,  attraverso  la  comunicazione  al
          Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
          Consiglio dei  ministri  per  quanto  di  competenza  dello
          stesso. 
              5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa
          di  personale,  gli  enti  indicati  al  comma  5,  la  cui
          incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente  e'
          pari o inferiore al 25  per  cento,  possono  procedere  ad
          assunzioni  a  tempo  indeterminato,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2014, nel limite  dell'80  per  cento  della  spesa
          relativa  al  personale  di  ruolo  cessato  dal   servizio
          nell'anno precedente e nel  limite  del  100  per  cento  a
          decorrere dall'anno 2015. 
              5-quinquies.  All'articolo   18,   comma   2-bis,   del
          decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  6  agosto  2008,  n.  133,  e
          successive modificazioni, le  parole:  "fermo  restando  il
          contratto nazionale in vigore  al  1°  gennaio  2014"  sono
          soppresse. 
              5-sexies. Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della
          programmazione del fabbisogno e  di  quella  finanziaria  e
          contabile, le regioni e gli enti locali possono  computare,
          ai fini della determinazione delle  capacita'  assunzionali
          per ciascuna annualita', sia le cessazioni dal servizio del
          personale di ruolo verificatesi nell'anno  precedente,  sia
          quelle  programmate  nella   medesima   annualita',   fermo
          restando  che  le  assunzioni  possono  essere   effettuate
          soltanto  a  seguito  delle  cessazioni  che  producono  il
          relativo turn-over. 
              5-septies.  I  vincitori  dei  concorsi  banditi  dalle
          regioni  e  dagli  enti  locali,  anche  se  sprovvisti  di
          articolazione territoriale, sono tenuti a  permanere  nella
          sede di prima destinazione per un periodo non  inferiore  a
          cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non
          derogabile dai contratti collettivi. 
              6.  I  limiti  di  cui  al  presente  articolo  non  si
          applicano alle assunzioni di  personale  appartenente  alle
          categorie protette ai  fini  della  copertura  delle  quote
          d'obbligo. 
              6-bis. I contratti di lavoro a tempo determinato  delle
          province, prorogati fino  al  31  dicembre  2014  ai  sensi
          dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 31 agosto 2013,
          n. 101,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          ottobre  2013,  n.  125,   possono   essere   ulteriormente
          prorogati,  alle  medesime  finalita'  e  condizioni,  fino
          all'in-sediamento dei nuovi  soggetti  istituzionali  cosi'
          come  previsto  dalla  legge  7   aprile   2014,   n.   56.
          Dall'attuazione del  presente  comma  non  devono  derivare
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              7. All'articolo 3, comma 102, della legge  24  dicembre
          2007, n. 244 le parole "Per il quinquennio 2010-2014"  sono
          sostituite dalle seguenti "Per il quadriennio 2010-2013". 
              8. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche: 
                a) e' abrogato il comma 9; 
                b) al comma 14 e' soppresso l'ultimo periodo. 
              9. All'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, sono apportate le
          seguenti modificazioni: 
                a) il comma 8 e' abrogato; 
                b) al comma 28, dopo il secondo periodo  e'  inserito
          il seguente: "I limiti di cui al primo e al secondo periodo
          non  si  applicano,  anche  con   riferimento   ai   lavori
          socialmente utili, ai lavori  di  pubblica  utilita'  e  ai
          cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del  personale
          sia coperto da  finanziamenti  specifici  aggiuntivi  o  da
          fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento,
          i limiti medesimi non si  applicano  con  riferimento  alla
          sola quota finanziata da altri soggetti". 
              10. All'articolo 35, comma 4, del  decreto  legislativo
          30  marzo  2001,  n.  165,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:
          "Con decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali  e  le
          relative assunzioni  del  personale  delle  amministrazioni
          dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e
          degli enti pubblici non economici."; 
                b) al terzo periodo, dopo le parole: "all'avvio delle
          procedure concorsuali" sono inserite le seguenti:  "e  alle
          relative assunzioni". 
              10-bis.  Il  rispetto   degli   adempimenti   e   delle
          prescrizioni di cui al presente  articolo  da  parte  degli
          enti locali viene certificato dai revisori dei conti  nella
          relazione di accompagnamento alla delibera di  approvazione
          del  bilancio  annuale  dell'ente.  In  caso   di   mancato
          adempimento,  il  prefetto  presenta   una   relazione   al
          Ministero dell'interno. Con  la  medesima  relazione  viene
          altresi' verificato il rispetto delle prescrizioni  di  cui
          al comma 4 dell'articolo 11 del presente decreto.». 
              - Si riporta l'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter  del
          decreto-legge 6 luglio 2011, n.  98  (Disposizioni  urgenti
          per  la  stabilizzazione  finanziaria),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011 n. 111: 
              «Art. 17 (Razionalizzazione della spesa  sanitaria).  -
          (Omissis). 
              3. Le disposizioni di cui all'articolo 2,  commi  71  e
          72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 si applicano anche
          in ciascuno degli anni dal 2013 al 2020. 
              3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli
          obiettivi di cui  al  comma  3  del  presente  articolo  si
          provvede con le modalita' previste dall'articolo  2,  comma
          73, della legge 23 dicembre 2009, n.  191.  La  regione  e'
          giudicata  adempiente   ove   sia   accertato   l'effettivo
          conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, per gli
          anni dal 2013 al 2019, la regione e' considerata adempiente
          ove abbia raggiunto l'equilibrio economico e abbia attuato,
          negli anni dal  2015  al  2019,  un  percorso  di  graduale
          riduzione della spesa di personale, ovvero  una  variazione
          dello 0,1 per cento annuo,  fino  al  totale  conseguimento
          nell'anno 2020 degli  obiettivi  previsti  all'articolo  2,
          commi 71 e 72, della citata legge n. 191 del 2009. 
              3-ter. Per le regioni sottoposte ai  Piani  di  rientro
          dai  deficit  sanitari  o   ai   Programmi   operativi   di
          prosecuzione di detti  Piani  restano  comunque  fermi  gli
          specifici obiettivi ivi previsti in materia di personale.».