Art. 14-ter 
 
               Utilizzo delle graduatorie concorsuali 
                  per l'accesso al pubblico impiego 
 
  1. All'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo le parole: «a concorso» sono aggiunte le seguenti:  «nonche'  di
quelli che si  rendono  disponibili,  entro  i  limiti  di  efficacia
temporale delle graduatorie medesime, fermo restando  il  numero  dei
posti banditi e nel rispetto dell'ordine di  merito,  in  conseguenza
della mancata costituzione o dell'avvenuta estinzione del rapporto di
lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le  graduatorie  possono
essere utilizzate anche per effettuare, entro  i  limiti  percentuali
stabiliti dalle disposizioni vigenti e comunque  in  via  prioritaria
rispetto alle convenzioni previste dall'articolo 11  della  legge  12
marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie di cui agli articoli  3
e 18 della medesima legge n. 68 del 1999, nonche' quelle dei soggetti
titolari del diritto al collocamento obbligatorio di cui all'articolo
1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407,  sebbene  collocati
oltre il limite dei posti ad essi riservati nel concorso». 
  2. All'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
dopo  la  parola:  «scolastico»  sono  inserite  le   seguenti:   «ed
educativo, anche degli enti locali». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 361 e 366,
          della citata legge n. 145 del 2018, come  modificato  dalla
          presente legge: 
              «361. Fermo quanto  previsto  dall'articolo  35,  comma
          5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le
          graduatorie dei concorsi per il reclutamento del  personale
          presso le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo  1,
          comma 2, del medesimo decreto legislativo  sono  utilizzate
          esclusivamente per la copertura dei posti messi a  concorso
          nonche' di quelli  che  si  rendono  disponibili,  entro  i
          limiti di efficacia temporale delle  graduatorie  medesime,
          fermo restando il numero dei posti banditi e  nel  rispetto
          dell'ordine  di  merito,  in  conseguenza   della   mancata
          costituzione o dell'avvenuta  estinzione  del  rapporto  di
          lavoro con i candidati dichiarati vincitori. Le graduatorie
          possono essere utilizzate anche  per  effettuare,  entro  i
          limiti percentuali stabiliti dalle disposizioni  vigenti  e
          comunque  in  via  prioritaria  rispetto  alle  convenzioni
          previste dall'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68,
          le assunzioni obbligatorie di cui  agli  articoli  3  e  18
          della medesima legge n. 68 del  1999,  nonche'  quelle  dei
          soggetti titolari del diritto al collocamento  obbligatorio
          di cui all'articolo 1, comma 2,  della  legge  23  novembre
          1998, n. 407, sebbene collocati oltre il limite  dei  posti
          ad essi riservati nel concorso.» 
              o366. I commi da  360  a  364  non  si  applicano  alle
          assunzioni del personale  scolastico  ed  educativo,  anche
          degli enti locali , inclusi i dirigenti,  e  del  personale
          delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale  e
          coreutica.». 
              - Per il testo dell'articolo 3 della citata legge n. 68
          del 1999, si veda nei riferimenti normativi all'articolo 8. 
              - Si riportano gli articoli 11 e 18 della cita legge n.
          68 del 1999: 
              «Art. 11 (Convenzioni  e  convenzioni  di  integrazione
          lavorativa).  -  1.  Al  fine  di  favorire   l'inserimento
          lavorativo dei disabili,  gli  uffici  competenti,  sentito
          l'organismo di cui all'articolo 6,  comma  3,  del  decreto
          legislativo 23  dicembre  1997,  n.  469,  come  modificato
          dall'articolo 6 della presente legge, possono stipulare con
          il datore  di  lavoro  convenzioni  aventi  ad  oggetto  la
          determinazione di un  programma  mirante  al  conseguimento
          degli obiettivi occupazionali di cui alla presente legge. 
              2. Nella  convenzione  sono  stabiliti  i  tempi  e  le
          modalita' delle assunzioni  che  il  datore  di  lavoro  si
          impegna ad effettuare. Tra le modalita' che possono  essere
          convenute  vi  sono  anche   la   facolta'   della   scelta
          nominativa,  lo  svolgimento  di  tirocini  con   finalita'
          formative o di orientamento, l'assunzione con contratto  di
          lavoro a termine, lo svolgimento di periodi di  prova  piu'
          ampi di quelli previsti dal contratto  collettivo,  purche'
          l'esito negativo della prova, qualora sia  riferibile  alla
          menomazione da cui e' affetto il soggetto, non  costituisca
          motivo di risoluzione del rapporto di lavoro. 
              3. La  convenzione  puo'  essere  stipulata  anche  con
          datori di lavoro che non sono obbligati alle assunzioni  ai
          sensi della presente legge. 
              4. Gli uffici competenti possono stipulare con i datori
          di  lavoro  convenzioni  di  integrazione  lavorativa   per
          l'avviamento  di  disabili   che   presentino   particolari
          caratteristiche e  difficolta'  di  inserimento  nel  ciclo
          lavorativo ordinario. 
              5. Gli uffici competenti  promuovono  ed  attuano  ogni
          iniziativa utile a favorire  l'inserimento  lavorativo  dei
          disabili anche attraverso convenzioni  con  le  cooperative
          sociali di cui all'articolo 1, comma 1, lettera  b),  della
          legge 8 novembre 1991, n. 381, e  con  i  consorzi  di  cui
          all'articolo  8  della  stessa  legge,   nonche'   con   le
          organizzazioni  di  volontariato  iscritte   nei   registri
          regionali di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991,
          n. 266, e comunque con gli organismi di cui  agli  articoli
          17 e 18 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  ovvero  con
          altri soggetti pubblici e privati idonei a contribuire alla
          realizzazione degli obiettivi della presente legge. 
              6. L'organismo di cui  all'articolo  6,  comma  3,  del
          decreto  legislativo  23  dicembre  1997,  n.   469,   come
          modificato  dall'articolo  6  della  presente  legge,  puo'
          proporre l'adozione di deroghe  ai  limiti  di  eta'  e  di
          durata   dei   contratti   di   formazione-lavoro   e    di
          apprendistato,  per  le  quali  trovano   applicazione   le
          disposizioni di cui al comma 3  ed  al  primo  periodo  del
          comma 6 dell'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio  1994,
          n. 299,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  19
          luglio  1994,  n.   451.   Tali   deroghe   devono   essere
          giustificate da specifici progetti di inserimento mirato. 
              7. Oltre a quanto previsto al comma 2,  le  convenzioni
          di integrazione lavorativa devono: 
                a) indicare dettagliatamente le  mansioni  attribuite
          al lavoratore disabile e le modalita' del loro svolgimento; 
                b) prevedere le forme di sostegno, di consulenza e di
          tutoraggio da parte degli appositi servizi regionali o  dei
          centri di orientamento professionale e degli  organismi  di
          cui all'articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al
          fine di favorire l'adattamento al lavoro del disabile; 
                c) prevedere verifiche periodiche sull'andamento  del
          percorso formativo inerente la convenzione di  integrazione
          lavorativa, da parte degli enti pubblici  incaricati  delle
          attivita' di sorveglianza e controllo.» 
              «Art. 18 (Disposizioni transitorie e finali).  -  1.  I
          soggetti gia' assunti ai sensi delle norme sul collocamento
          obbligatorio sono mantenuti in servizio anche  se  superano
          il numero di unita'  da  occupare  in  base  alle  aliquote
          stabilite dalla presente legge e  sono  computati  ai  fini
          dell'adempimento dell'obbligo stabilito dalla stessa. 
              2. In attesa di una disciplina organica del diritto  al
          lavoro degli orfani e dei coniugi superstiti di coloro  che
          siano  deceduti  per  causa  di  lavoro,  di  guerra  o  di
          servizio,    ovvero    in    conseguenza    dell'aggravarsi
          dell'invalidita' riportata  per  tali  cause,  nonche'  dei
          coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti   grandi
          invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei
          profughi   italiani   rimpatriati,   il   cui   status   e'
          riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981, n. 763,
          e' attribuita in favore  di  tali  soggetti  una  quota  di
          riserva, sul numero di  dipendenti  dei  datori  di  lavoro
          pubblici  e  privati  che  occupano   piu'   di   cinquanta
          dipendenti, pari  a  un  punto  percentuale  e  determinata
          secondo la disciplina di cui all'articolo 3, commi 3,  4  e
          6, e all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della presente  legge.
          La predetta quota e' pari ad  un'unita'  per  i  datori  di
          lavoro, pubblici e privati, che occupano da  cinquantuno  a
          centocinquanta dipendenti. Le  assunzioni  sono  effettuate
          con le  modalita'  di  cui  all'articolo  7,  comma  1.  Il
          regolamento di cui all'articolo 20 stabilisce  le  relative
          norme di attuazione. 
              3. Per un periodo  di  ventiquattro  mesi  a  decorrere
          dalla data di cui all'articolo 23, comma 1 ,  gli  invalidi
          del lavoro ed i soggetti di cui all'articolo  4,  comma  5,
          che alla medesima data risultino iscritti  nelle  liste  di
          cui  alla  legge  2  aprile  1968,  n.  482,  e  successive
          modificazioni,  sono  avviati  al   lavoro   dagli   uffici
          competenti   senza   necessita'   di   inserimento    nella
          graduatoria di cui all'articolo 8,  comma  2.  Ai  medesimi
          soggetti si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  4,
          comma 6.». 
              - Si riporta l'articolo 1,  comma  2,  della  legge  23
          novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle  vittime
          del terrorismo e della criminalita' organizzata): 
              «2. I soggetti di cui all'articolo  1  della  legge  20
          ottobre 1990, n. 302 , come  modificato  dal  comma  1  del
          presente articolo, nonche' il coniuge e i figli superstiti,
          ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora  siano  gli
          unici   superstiti,   dei   soggetti   deceduti   o    resi
          permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento
          obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni  legislative,
          con precedenza rispetto  ad  ogni  altra  categoria  e  con
          preferenza a parita' di titoli. Per i soggetti  di  cui  al
          presente  comma,  compresi   coloro   che   svolgono   gia'
          un'attivita' lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta
          sono previste per i  profili  professionali  del  personale
          contrattualizzato del comparto  Ministeri  fino  all'ottavo
          livello  retributivo.  Ferme  restando  le  percentuali  di
          assunzioni  previste  dalle  vigenti  disposizioni,  per  i
          livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni,  da
          effettuarsi previo espletamento della prova di idoneita' di
          cui  all'articolo  32  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica  9  maggio  1994,  n.   487,   come   sostituito
          dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica
          18 giugno 1997, n. 246, non  potranno  superare  l'aliquota
          del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico.  Alle
          assunzioni di cui al presente comma non si applica la quota
          di riserva di cui all'articolo 18, comma 2, della legge  12
          marzo 1999, n. 68.».