Art. 15 
 
Riduzione  anzianita'  contributiva  per  accesso  al   pensionamento
  anticipato  indipendente  dall'eta'  anagrafica.   Decorrenza   con
  finestre trimestrali. 
 
  1. Il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre  2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011,
n. 214, e' sostituito dal seguente: «10. A decorrere dal  1°  gennaio
2019 e con riferimento ai soggetti la cui  pensione  e'  liquidata  a
carico  dell'AGO  e  delle  forme  sostitutive  ed  esclusive   della
medesima, nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla  pensione
anticipata  e'   consentito   se   risulta   maturata   un'anzianita'
contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10  mesi
per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi
dalla data di maturazione dei predetti requisiti». 
  2. Al requisito contributivo di cui all'articolo 24, comma 10,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non trovano  applicazione,  dal
1° gennaio 2019 e fino al 31  dicembre  2026,  gli  adeguamenti  alla
speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122. 
  3. In sede di prima applicazione i soggetti che  hanno  maturato  i
requisiti dal 1° gennaio 2019 alla data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto conseguono il diritto al  trattamento  pensionistico
dal 1° aprile 2019. 
  4. Per le finalita' di cui al presente articolo, al  personale  del
comparto  scuola  e  AFAM  si  applicano  le  disposizioni   di   cui
all'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997,  n.  449.  In
sede di prima applicazione, entro il 28 febbraio  2019,  il  relativo
personale a tempo indeterminato puo' presentare domanda di cessazione
dal  servizio  con  effetti  dall'inizio  rispettivamente   dell'anno
scolastico o accademico. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              -  Si  riporta  l'articolo  24,  del  decreto-legge   6
          dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni  urgenti   per   la
          crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici)
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre
          2011, n. 214, come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  24(Disposizioni  in   materia   di   trattamenti
          pensionistici). - 1. Le disposizioni del presente  articolo
          sono  dirette  a  garantire  il  rispetto,  degli   impegni
          internazionali e  con  l'Unione  europea,  dei  vincoli  di
          bilancio,   la   stabilita'   economico-finanziaria   e   a
          rafforzare la sostenibilita' di lungo periodo  del  sistema
          pensionistico  in  termini   di   incidenza   della   spesa
          previdenziale sul prodotto interno  lordo,  in  conformita'
          dei seguenti principi e criteri: 
                a)  equita'  e   convergenza   intragenerazionale   e
          intergenerazionale,  con  abbattimento  dei   privilegi   e
          clausole derogative soltanto per le categorie piu' deboli; 
                b)   flessibilita'   nell'accesso   ai    trattamenti
          pensionistici anche attraverso incentivi alla  prosecuzione
          della vita lavorativa; 
                c)  adeguamento  dei  requisiti   di   accesso   alle
          variazioni  della  speranza   di   vita;   semplificazione,
          armonizzazione ed economicita' dei profili di funzionamento
          delle diverse gestioni previdenziali. 
              2. A decorrere dal 1°  gennaio  2012,  con  riferimento
          alle anzianita' contributive maturate a decorrere  da  tale
          data, la quota di pensione corrispondente a tali anzianita'
          e' calcolata secondo il sistema contributivo. In ogni caso,
          l'importo complessivo  del  trattamento  pensionistico  non
          puo'  eccedere  quello  che  sarebbe  stato  liquidato  con
          l'applicazione delle regole di calcolo vigenti prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto  computando,
          ai fini della determinazione della misura del  trattamento,
          l'anzianita' contributiva necessaria per  il  conseguimento
          del  diritto  alla   prestazione,   integrata   da   quella
          eventualmente maturata fra la  data  di  conseguimento  del
          diritto e la data di decorrenza del primo periodo utile per
          la corresponsione della prestazione stessa. 
              3. Il lavoratore che maturi entro il 31 dicembre 2011 i
          requisiti di eta' e di  anzianita'  contributiva,  previsti
          dalla normativa vigente, prima della  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,   ai   fini   del   diritto
          all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico
          di vecchiaia o di  anzianita',  consegue  il  diritto  alla
          prestazione pensionistica secondo  tale  normativa  e  puo'
          chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale
          diritto. A decorrere dal 1° gennaio 2012 e con  riferimento
          ai soggetti che, nei regimi misto e contributivo,  maturano
          i requisiti a partire dalla medesima data, le  pensioni  di
          vecchiaia, di vecchiaia anticipata  e  di  anzianita'  sono
          sostituite, dalle seguenti prestazioni: 
                a) «pensione di vecchiaia», conseguita esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui  ai  commi  6  e  7,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis e 18; 
                b) «pensione anticipata»,  conseguita  esclusivamente
          sulla base dei requisiti di cui ai commi  10  e  11,  salvo
          quanto stabilito ai commi 14, 15-bis, 17 e 18. 
              4. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria
          (di seguito AGO) e  delle  forme  esclusive  e  sostitutive
          della medesima, nonche'  della  gestione  separata  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, la pensione di vecchiaia si puo'  conseguire  all'eta'
          in cui operano i requisiti minimi previsti  dai  successivi
          commi.  Il  proseguimento  dell'attivita'   lavorativa   e'
          incentivato, fermi  restando  i  limiti  ordinamentali  dei
          rispettivi  settori  di  appartenenza,   dall'operare   dei
          coefficienti di trasformazione calcolati fino  all'eta'  di
          settant'anni, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza  di
          vita, come previsti dall'articolo 12 del  decreto-legge  31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni.  Nei  confronti  dei  lavoratori  dipendenti,
          l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 18 della
          legge 20 maggio 1970, n.  300  e  successive  modificazioni
          opera fino al conseguimento del predetto limite massimo  di
          flessibilita'. 
              5. Con riferimento esclusivamente  ai  soggetti  che  a
          decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti  per  il
          pensionamento indicati ai commi da  6  a  11  del  presente
          articolo non trovano applicazione le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 12, commi 1 e 2 del  decreto-legge  31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, e le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1,
          comma 21, primo periodo del decreto-legge 13  agosto  2011,
          n. 138,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  14
          settembre 2011, n. 148. 
              6. Relativamente ai soggetti di cui al comma 5, al fine
          di conseguire una convergenza verso un  requisito  uniforme
          per   il   conseguimento   del   diritto   al   trattamento
          pensionistico  di  vecchiaia  tra  uomini  e  donne  e  tra
          lavoratori dipendenti e lavoratori  autonomi,  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2012 i requisiti  anagrafici  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia sono ridefiniti nei  termini  di
          seguito indicati: 
                a) 62 anni  per  le  lavoratrici  dipendenti  la  cui
          pensione e' liquidata  a  carico  dell'AGO  e  delle  forme
          sostitutive della medesima. Tale  requisito  anagrafico  e'
          fissato a 63 anni e sei mesi a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2014, a 65 anni a decorrere dal 1° gennaio 2016 e 66 anni a
          decorrere dal 1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma  la
          disciplina di  adeguamento  dei  requisiti  di  accesso  al
          sistema pensionistico agli  incrementi  della  speranza  di
          vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio 2010, n. 122; 
                b) 63 anni e 6 mesi per le  lavoratrici  autonome  la
          cui  pensione  e'  liquidata  a  carico  dell'assicurazione
          generale obbligatoria, nonche' della gestione  separata  di
          cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
          335. Tale requisito anagrafico e' fissato a  64  anni  e  6
          mesi a decorrere dal 1° gennaio 2014, a 65 anni e 6 mesi  a
          decorrere dal 1° gennaio 2016 e a 66 anni a  decorrere  dal
          1° gennaio 2018. Resta in ogni caso ferma la disciplina  di
          adeguamento   dei   requisiti   di   accesso   al   sistema
          pensionistico agli incrementi della  speranza  di  vita  ai
          sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
          78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  30  luglio
          2010, n. 122; 
                c) per i lavoratori dipendenti e per  le  lavoratrici
          dipendenti  di  cui  all'articolo  22-ter,  comma  1,   del
          decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102,  e
          successive modificazioni e integrazioni, la cui pensione e'
          liquidata a carico dell'assicurazione generale obbligatoria
          e delle forme sostitutive ed esclusive  della  medesima  il
          requisito anagrafico di sessantacinque anni  per  l'accesso
          alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il requisito
          anagrafico di sessantacinque anni di  cui  all'articolo  1,
          comma 6, lettera b), della legge 23 agosto 2004, n. 243,  e
          successive modificazioni, e' determinato in 66 anni; 
                d) per i  lavoratori  autonomi  la  cui  pensione  e'
          liquidata    a    carico    dell'assicurazione     generale
          obbligatoria,  nonche'  della  gestione  separata  di   cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, il requisito anagrafico  di  sessantacinque  anni  per
          l'accesso alla pensione di vecchiaia nel sistema misto e il
          requisito  anagrafico  di  sessantacinque   anni   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, lettera b), della legge 23  agosto
          2004, n. 243, e successive modificazioni, e' determinato in
          66 anni. 
              7. Il diritto alla pensione  di  vecchiaia  di  cui  al
          comma  6  e'  conseguito  in  presenza   di   un'anzianita'
          contributiva minima  pari  a  20  anni,  a  condizione  che
          l'importo della pensione risulti essere non inferiore,  per
          i lavoratori con riferimento ai quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996,  a
          1,5   volte   l'importo   dell'assegno   sociale   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
          Il predetto importo soglia pari, per  l'anno  2012,  a  1,5
          volte l'importo dell'assegno sociale di cui all'articolo 3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e'  annualmente
          rivalutato sulla base della variazione  media  quinquennale
          del prodotto interno lordo  (PIL)  nominale,  appositamente
          calcolata dall'Istituto nazionale  di  statistica  (ISTAT),
          con  riferimento  al  quinquennio  precedente   l'anno   da
          rivalutare. In occasione di eventuali revisioni della serie
          storica del PIL operate dall'ISTAT, i tassi  di  variazione
          da considerare sono quelli relativi alla serie preesistente
          anche per l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli
          relativi alla nuova  serie  per  gli  anni  successivi.  Il
          predetto importo  soglia  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per  il  medesimo  anno.  Si
          prescinde dal predetto requisito di importo  minimo  se  in
          possesso di un'eta' anagrafica pari a  settant'anni,  ferma
          restando un'anzianita'  contributiva  minima  effettiva  di
          cinque anni. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2
          del decreto-legge 28 settembre 2001,  n.  355,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2001,  n.  417,
          all'articolo 1, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335,
          le parole «, ivi comprese quelle relative ai  requisiti  di
          accesso  alla  prestazione  di  cui  al  comma  19,»   sono
          soppresse. 
              8.  A  decorrere  dal  1°  gennaio  2018  il  requisito
          anagrafico  per  il  conseguimento  dell'assegno   di   cui
          all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335
          e delle prestazioni di cui all'articolo 10 della  legge  26
          maggio 1970, n. 381, e all'articolo 19 della legge 30 marzo
          1971, n. 118, e' incrementato di un anno. 
              9. Per i lavoratori e le lavoratrici la cui pensione e'
          liquidata a carico  dell'AGO  e  delle  forme  esclusive  e
          sostitutive della medesima, nonche' della gestione separata
          di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995,
          n. 335, i requisiti anagrafici per l'accesso alla  pensione
          di vecchiaia di cui al comma 6 del presente articolo devono
          essere tali da  garantire  un'eta'  minima  di  accesso  al
          trattamento pensionistico non inferiore a  67  anni  per  i
          soggetti, in possesso dei predetti requisiti, che  maturano
          il diritto alla prima decorrenza  utile  del  pensionamento
          dall'anno 2021. Qualora, per effetto degli adeguamenti  dei
          predetti requisiti agli incrementi della speranza  di  vita
          ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010, n. 122, e successive modificazioni, la predetta  eta'
          minima di accesso non fosse assicurata, sono  ulteriormente
          incrementati gli stessi requisiti, con  lo  stesso  decreto
          direttoriale di cui al citato articolo 12, comma 12-bis, da
          emanare entro il 31 dicembre 2019, al  fine  di  garantire,
          per i soggetti, in possesso  dei  predetti  requisiti,  che
          maturano  il  diritto  alla  prima  decorrenza  utile   del
          pensionamento dall'anno 2021, un'eta' minima di accesso  al
          trattamento pensionistico comunque non inferiore a 67 anni.
          Resta ferma la disciplina di adeguamento dei  requisiti  di
          accesso al  sistema  pensionistico  agli  incrementi  della
          speranza  di   vita   ai   sensi   dell'articolo   12   del
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per  gli
          adeguamenti  successivi  a  quanto  previsto  dal   secondo
          periodo del presente comma. L'articolo  5  della  legge  12
          novembre 2011, n. 183 e' abrogato. 
              10. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e  con  riferimento
          ai soggetti la cui pensione e' liquidata a carico  dell'AGO
          e delle forme  sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,
          nonche' della gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'accesso alla
          pensione  anticipata  e'  consentito  se  risulta  maturata
          un'anzianita' contributiva di 42 anni e  10  mesi  per  gli
          uomini e 41 anni e 10 mesi per  le  donne.  Il  trattamento
          pensionistico decorre trascorsi  tre  mesi  dalla  data  di
          maturazione dei predetti requisiti. 
              11. Fermo restando quanto previsto dal comma 10, per  i
          lavoratori con riferimento  ai  quali  il  primo  accredito
          contributivo decorre successivamente al 1° gennaio 1996  il
          diritto alla pensione anticipata,  previa  risoluzione  del
          rapporto di lavoro, puo' essere  conseguito,  altresi',  al
          compimento del requisito anagrafico di sessantatre anni,  a
          condizione che risultino versati e  accreditati  in  favore
          dell'assicurato  almeno   venti   anni   di   contribuzione
          effettiva e che l'ammontare mensile  della  prima  rata  di
          pensione risulti essere non inferiore ad un importo  soglia
          mensile, annualmente rivalutato sulla base della variazione
          media  quinquennale  del  prodotto  interno   lordo   (PIL)
          nominale, appositamente calcolata  dall'Istituto  nazionale
          di  statistica  (ISTAT),  con  riferimento  al  quinquennio
          precedente l'anno da rivalutare, pari per l'anno 2012 a 2,8
          volte  l'importo  mensile  dell'assegno  sociale   di   cui
          all'articolo 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto  1995,  n.
          335,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni.   In
          occasione di eventuali revisioni della  serie  storica  del
          PIL operate dall'ISTAT i tassi di variazione da considerare
          sono quelli relativi  alla  serie  preesistente  anche  per
          l'anno in cui si verifica la revisione  e  quelli  relativi
          alla nuova serie  per  gli  anni  successivi.  Il  predetto
          importo  soglia  mensile  non  puo'  in  ogni  caso  essere
          inferiore, per un dato anno, a 2,8 volte l'importo  mensile
          dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno. 
              12.  A  tutti  i  requisiti  anagrafici  previsti   dal
          presente  decreto  per  l'accesso  attraverso  le   diverse
          modalita'  ivi  stabilite  al  pensionamento,  nonche'   al
          requisito  contributivo  di  cui  al  comma   10,   trovano
          applicazione gli adeguamenti alla speranza di vita  di  cui
          all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio  2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni;  al
          citato articolo sono conseguentemente apportate le seguenti
          modifiche: 
                a) al comma 12-bis dopo le parole "e all'articolo  3,
          comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.  335,  e  successive
          modificazioni," aggiungere le  seguenti:  "e  il  requisito
          contributivo  ai  fini  del   conseguimento   del   diritto
          all'accesso al  pensionamento  indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica"; 
                b) al comma 12-ter  alla  lettera  a)  le  parole  "i
          requisiti di  eta'"  sono  sostituite  dalle  seguenti:  "i
          requisiti di eta' e di anzianita' contributiva"; 
                c)  al  comma  12-quater,  al   primo   periodo,   e'
          soppressa, alla fine, la parola "anagrafici". 
              13. Gli adeguamenti agli incrementi della  speranza  di
          vita successivi  a  quello  effettuato  con  decorrenza  1°
          gennaio 2019 sono aggiornati con cadenza  biennale  secondo
          le modalita' previste dall'articolo 12 del decreto-legge 31
          maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive  modificazioni  e
          integrazioni, salvo quanto previsto dal presente  comma.  A
          partire dalla medesima data i riferimenti al  triennio,  di
          cui  al  comma   12-ter   dell'articolo   12   del   citato
          decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito   con
          modificazioni,  dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122  e
          successive modificazioni e integrazioni,  devono  riferirsi
          al biennio. Con riferimento agli  adeguamenti  biennali  di
          cui al primo periodo del presente comma la variazione della
          speranza di vita relativa  al  biennio  di  riferimento  e'
          computata in misura pari alla differenza tra la  media  dei
          valori registrati nei singoli anni del biennio  medesimo  e
          la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio
          precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente  dal
          1° gennaio 2021, in  riferimento  al  quale  la  variazione
          della speranza di vita relativa  al  biennio  2017-2018  e'
          computata,  ai  fini  dell'adeguamento  dei  requisiti   di
          accesso al pensionamento, in misura  pari  alla  differenza
          tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 e
          il  valore  registrato  nell'anno  2016.  Gli   adeguamenti
          biennali di cui al primo periodo  del  presente  comma  non
          possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in
          sede di adeguamento o di adeguamenti successivi nel caso di
          incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli
          stessi  adeguamenti  non  sono  effettuati  nel   caso   di
          diminuzione della speranza di vita relativa al  biennio  di
          riferimento, computata  ai  sensi  del  terzo  periodo  del
          presente comma, salvo recupero in sede di adeguamento o  di
          adeguamenti successivi. 
              14. Le disposizioni in materia di requisiti di  accesso
          e di regime delle decorrenze vigenti prima  della  data  di
          entrata  in  vigore  del  presente  decreto  continuano  ad
          applicarsi ai soggetti che maturano i requisiti entro il 31
          dicembre 2011, ai soggetti di cui all'articolo 1,  comma  9
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni e  integrazioni,  nonche'  nei  limiti  delle
          risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base  della
          procedura ivi disciplinata, ancorche' maturino i  requisiti
          per  l'accesso  al  pensionamento  successivamente  al   31
          dicembre 2011: 
                a) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  ai  sensi
          degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
          successive modificazioni, sulla base di  accordi  sindacali
          stipulati anteriormente al 4 dicembre 2011 e che maturano i
          requisiti  per  il  pensionamento  entro  il   periodo   di
          fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui  all'articolo
          7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223; 
                b) ai lavoratori  collocati  in  mobilita'  lunga  ai
          sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della legge  23  luglio
          1991, n. 223, e successive  modificazioni  e  integrazioni,
          per effetto di accordi  collettivi  stipulati  entro  il  4
          dicembre 2011; 
                c) ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre  2011,
          sono titolari di prestazione  straordinaria  a  carico  dei
          fondi di solidarieta' di settore  di  cui  all'articolo  2,
          comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nonche'  ai
          lavoratori per  i  quali  sia  stato  previsto  da  accordi
          collettivi stipulati entro la medesima data il  diritto  di
          accesso ai predetti fondi di solidarieta'; in tale  secondo
          caso gli interessati restano tuttavia a  carico  dei  fondi
          medesimi fino al compimento di  almeno  60  anni  di  eta',
          ancorche' maturino prima del compimento della predetta eta'
          i requisiti per l'accesso al pensionamento  previsti  prima
          della data di entrata in vigore del presente decreto; 
                d) ai lavoratori che, antecedentemente alla data  del
          4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla  prosecuzione
          volontaria della contribuzione; 
                e) ai lavoratori che alla data del  4  dicembre  2011
          hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio di  cui
          all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
          n. 112, convertito con modificazioni  con  legge  6  agosto
          2008, n. 133; ai fini della  presente  lettera,  l'istituto
          dell'esonero si considera  comunque  in  corso  qualora  il
          provvedimento di concessione sia stato emanato prima del  4
          dicembre 2011; dalla data di entrata in vigore del presente
          decreto sono abrogati i commi da 1 a 6  dell'  articolo  72
          del citato decreto-legge n. 112 del 2008, che continuano  a
          trovare applicazione per i lavoratori di cui alla  presente
          lettera.  Sono  altresi'   disapplicate   le   disposizioni
          contenute in leggi regionali recanti discipline analoghe  a
          quelle dell'istituto dell'esonero dal servizio; 
                e-bis) ai lavoratori che alla  data  del  31  ottobre
          2011 risultano essere in congedo per  assistere  figli  con
          disabilita' grave ai sensi dell'articolo 42, comma  5,  del
          testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
          151, i quali maturino, entro ventiquattro mesi  dalla  data
          di inizio del predetto congedo, il  requisito  contributivo
          per l'accesso al pensionamento indipendentemente  dall'eta'
          anagrafica di cui all'articolo  1,  comma  6,  lettera  a),
          della  legge  23  agosto  2004,  n.   243,   e   successive
          modificazioni; 
                e-ter) ai lavoratori che, nel corso  dell'anno  2011,
          risultano essere in  congedo  ai  sensi  dell'articolo  42,
          comma 5, del testo unico di cui al decreto  legislativo  26
          marzo 2001, n. 151,  e  successive  modificazioni,  o  aver
          fruito di permessi ai  sensi  dell'articolo  33,  comma  3,
          della  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,   e   successive
          modificazioni, i quali perfezionino i requisiti  anagrafici
          e  contributivi  utili  a  comportare  la  decorrenza   del
          trattamento pensionistico, secondo  la  disciplina  vigente
          alla data di entrata in vigore del presente decreto,  entro
          il trentaseiesimo mese successivo alla data di  entrata  in
          vigore del medesimo decreto. Il  trattamento  pensionistico
          non puo' avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 2014. 
              15.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, da adottare entro  tre  mesi
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del  presente  decreto  sono  definite  le   modalita'   di
          attuazione del comma 14, ivi compresa la determinazione del
          limite massimo numerico dei soggetti  interessati  ai  fini
          della concessione del beneficio di  cui  al  comma  14  nel
          limite delle risorse predeterminate in 245 milioni di  euro
          per l'anno 2013, 635 milioni di euro per l'anno 2014, 1.040
          milioni di euro per l'anno 2015, 1.220 milioni di euro  per
          l'anno 2016, 1.030 milioni di euro  per  l'anno  2017,  610
          milioni di euro per l'anno 2018 e 300 milioni di  euro  per
          l'anno 2019.  Gli  enti  gestori  di  forme  di  previdenza
          obbligatoria provvedono al monitoraggio, sulla  base  della
          data di cessazione del rapporto di lavoro o dell'inizio del
          periodo di esonero di cui alla lettera  e)  del  comma  14,
          delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di
          cui al comma 14 che intendono avvalersi  dei  requisiti  di
          accesso e del regime delle decorrenze vigenti  prima  della
          data di entrata in vigore del presente decreto. Qualora dal
          predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del  limite
          numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del
          primo periodo del  presente  comma,  i  predetti  enti  non
          prenderanno in esame  ulteriori  domande  di  pensionamento
          finalizzate  ad  usufruire  dei  benefici  previsti   dalla
          disposizione di cui al comma 14. Nell'ambito  del  predetto
          limite numerico  sono  computati  anche  i  lavoratori  che
          intendono  avvalersi,  qualora  ne  ricorrano  i  necessari
          presupposti e requisiti, congiuntamente  del  beneficio  di
          cui al comma 14 del presente articolo e di quello  relativo
          al regime delle decorrenze disciplinato dall' articolo  12,
          comma  5,  del  decreto-legge  31  maggio  2010,   n.   78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122, e successive modificazioni, per il quale  risultano
          comunque computati nel relativo limite numerico di  cui  al
          predetto articolo  12,  comma  5,  afferente  al  beneficio
          concernente il regime delle decorrenze. Resta fermo che, in
          ogni caso,  ai  soggetti  di  cui  al  presente  comma  che
          maturano i requisiti dal 1° gennaio 2012  trovano  comunque
          applicazione  le  disposizioni  di  cui  al  comma  12  del
          presente articolo. 
              15-bis. In via eccezionale, per i lavoratori dipendenti
          del settore privato le cui pensioni sono liquidate a carico
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria  e  delle  forme
          sostitutive della medesima: 
                a) i lavoratori che  abbiano  maturato  un'anzianita'
          contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012  i
          quali avrebbero maturato, prima dell'entrata in vigore  del
          presente  decreto,   i   requisiti   per   il   trattamento
          pensionistico entro il 31  dicembre  2012  ai  sensi  della
          tabella B allegata alla legge 23 agosto  2004,  n.  243,  e
          successive modificazioni, possono conseguire il trattamento
          della  pensione  anticipata  al   compimento   di   un'eta'
          anagrafica non inferiore a 64 anni; 
                b) le lavoratrici possono conseguire  il  trattamento
          di vecchiaia oltre che, se piu' favorevole,  ai  sensi  del
          comma 6, lettera a), con un'eta' anagrafica non inferiore a
          64  anni  qualora  maturino  entro  il  31  dicembre   2012
          un'anzianita'  contributiva  di  almeno  20  anni  e   alla
          medesima data conseguano un'eta' anagrafica  di  almeno  60
          anni. 
              16. Con il  decreto  direttoriale  previsto,  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 11 della legge  8  agosto  1995,  n.
          335, come modificato dall'articolo 1, comma 15, della legge
          24  dicembre  2007,  n.  247,  ai  fini  dell'aggiornamento
          triennale  del  coefficiente  di  trasformazione   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, della predetta legge  n.  335  del
          1995, in via derogatoria a quanto previsto all'articolo 12,
          comma 12-quinquies del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
          convertito con modificazioni con legge 30 luglio  2010,  n.
          122, e successive modificazioni e integrazioni, con effetto
          dal   1°   gennaio   2013   lo   stesso   coefficiente   di
          trasformazione e' esteso anche per le eta' corrispondenti a
          valori fino a 70. Il predetto valore di 70 anni e' adeguato
          agli incrementi della  speranza  di  vita  nell'ambito  del
          procedimento gia' previsto  per  i  requisiti  del  sistema
          pensionistico dall'articolo 12 del decreto-legge 31  maggio
          2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge  30
          luglio  2010,  n.  122,  e   successive   modificazioni   e
          integrazioni,   e,   conseguentemente,   ogniqualvolta   il
          predetto adeguamento triennale comporta, con riferimento al
          valore originariamente indicato in 70 anni per l'anno 2012,
          l'incremento dello stesso tale da superare di  una  o  piu'
          unita'  il  predetto  valore  di  70,  il  coefficiente  di
          trasformazione di cui al  comma  6  dell'articolo  1  della
          legge 8 agosto 1995, n. 335, e' esteso, con  effetto  dalla
          decorrenza  di  tale  determinazione,  anche  per  le  eta'
          corrispondenti a tali valori  superiori  a  70  nell'ambito
          della medesima procedura di cui all'articolo 1,  comma  11,
          della citata legge n. 335 del  1995.  Resta  fermo  che  la
          rideterminazione    aggiornata    del    coefficiente    di
          trasformazione esteso ai sensi del presente comma anche per
          eta'  corrispondenti  a  valori  superiori  a  70  anni  e'
          effettuata con la predetta procedura di cui all'articolo 1,
          comma 11, della citata legge n. 335 del 1995.  Al  fine  di
          uniformare la periodicita' temporale della procedura di cui
          all'articolo 1, comma 11 della citata legge 8 agosto  1995,
          n.  335  e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
          all'adeguamento  dei  requisiti  di  cui  al  comma  12-ter
          dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n.  78,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010,
          n. 122  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  gli
          aggiornamenti  dei  coefficienti   di   trasformazione   in
          rendita, successivi a quello decorrente dal 1° gennaio 2019
          sono effettuati con periodicita' biennale. 
              17.  Ai  fini   del   riconoscimento   della   pensione
          anticipata, ferma restando la possibilita' di conseguire la
          stessa ai sensi dei commi 10 e 11  del  presente  articolo,
          per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e
          pesanti, a norma dell' articolo 1 della  legge  4  novembre
          2010, n. 183, all' articolo 1 del  decreto  legislativo  21
          aprile  2011,   n.   67,   sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                al comma 5, le  parole  "2008-2012"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "2008-2011" e alla lettera d) del  medesimo
          comma  5  le  parole  "per  gli  anni  2011  e  2012"  sono
          sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2011"; 
                al comma 4, la  parola  "2013"  e'  sostituita  dalla
          seguente: "2012"  e  le  parole:  "con  un'eta'  anagrafica
          ridotta di tre anni ed  una  somma  di  eta'  anagrafica  e
          anzianita' contributiva ridotta di tre unita'  rispetto  ai
          requisiti previsti dalla Tabella B" sono  sostituite  dalle
          seguenti: "con i requisiti previsti dalla Tabella B"; 
                al comma 6 le parole "dal 1° luglio 2009" e "ai commi
          4 e 5" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "dal
          1° luglio 2009 al 31 dicembre 2011" e "al comma 5"; 
                dopo il comma 6 e' inserito il seguente comma: 
              "6-bis. Per i lavoratori che prestano le  attivita'  di
          cui al comma 1, lettera b), numero 1),  per  un  numero  di
          giorni lavorativi annui inferiori a 78  e  che  maturano  i
          requisiti per l'accesso anticipato dal 1° gennaio 2012,  il
          requisito anagrafico e il valore somma di cui alla  Tabella
          B di cui all'allegato 1 della legge n. 247 del 2007: 
                a) sono incrementati rispettivamente di due anni e di
          due unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          per un numero di giorni lavorativi all'anno da 64 a 71; 
                b) sono incrementati rispettivamente di un anno e  di
          una unita' per coloro che svolgono  le  predette  attivita'
          lavorative per un numero di giorni lavorativi  all'anno  da
          72 a 77."; 
                al comma 7 le parole "comma 6" sono sostituite  dalle
          seguenti: "commi 6 e 6-bis". 
              17-bis. 
              18. Allo scopo di assicurare un processo di  incremento
          dei requisiti minimi di accesso al pensionamento  anche  ai
          regimi pensionistici e alle gestioni pensionistiche per cui
          siano previsti, alla data di entrata in vigore del presente
          decreto,    requisiti    diversi    da    quelli    vigenti
          nell'assicurazione  generale  obbligatoria,  ivi   compresi
          quelli relativi ai lavoratori di cui all'articolo 78, comma
          23, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e al personale di
          cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  di  cui
          alla legge 27 dicembre 1941, n. 1570, nonche' ai rispettivi
          dirigenti, con regolamento da emanare entro il  31  ottobre
          2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 2,  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  e  successive  modificazioni,   su
          proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono adottate le  relative  misure  di  armonizzazione  dei
          requisiti di  accesso  al  sistema  pensionistico,  tenendo
          conto delle obiettive peculiarita' ed esigenze dei  settori
          di attivita'  nonche'  dei  rispettivi  ordinamenti.  Fermo
          restando quanto indicato al  comma  3,  primo  periodo,  le
          disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
          ai lavoratori iscritti al Fondo speciale  istituito  presso
          l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della  legge  23  dicembre
          1999, n. 488. 
              19. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo  2
          febbraio  2006,  n.  42,  e  successive   modificazioni   e
          integrazioni, con effetto dal 1° gennaio 2012 le parole  ",
          di durata non inferiore a tre anni," sono soppresse. 
              20. Resta fermo che l'attuazione delle disposizioni  di
          cui all'articolo 72 del decreto-legge 25  giugno  2008,  n.
          112, convertito con modificazioni con legge 6 agosto  2008,
          n. 133, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  con
          riferimento ai soggetti che maturano  i  requisiti  per  il
          pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2012, tiene  conto
          della  rideterminazione  dei  requisiti   di   accesso   al
          pensionamento come disciplinata dal presente  articolo.  Al
          fine di agevolare il processo di  riduzione  degli  assetti
          organizzativi  delle  pubbliche  amministrazioni,  restano,
          inoltre, salvi i provvedimenti di collocamento a riposo per
          raggiungimento del limite  di  eta'  gia'  adottati,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  nei
          confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di
          cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
          marzo 2001, n. 165, anche se aventi effetto successivamente
          al 1° gennaio 2012. 
              21. A decorrere dal  1°  gennaio  2012  e  fino  al  31
          dicembre 2017 e' istituito un contributo di solidarieta'  a
          carico degli  iscritti  e  dei  pensionati  delle  gestioni
          previdenziali  confluite  nel  Fondo  pensioni   lavoratori
          dipendenti e del Fondo di previdenza per  il  personale  di
          volo dipendente da aziende di navigazione aerea, allo scopo
          di determinare in modo equo il  concorso  dei  medesimi  al
          riequilibrio dei predetti fondi. L'ammontare  della  misura
          del  contributo  e'  definita  dalla  Tabella  A   di   cui
          all'Allegato  n.  1  del  presente  decreto-legge   ed   e'
          determinata  in   rapporto   al   periodo   di   iscrizione
          antecedente  l'armonizzazione  conseguente  alla  legge   8
          agosto 1995, n. 335, e alla quota di pensione calcolata  in
          base  ai  parametri  piu'  favorevoli  rispetto  al  regime
          dell'assicurazione  generale  obbligatoria.  Sono   escluse
          dall'assoggettamento al contributo le pensioni  di  importo
          pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo  INPS,  le
          pensioni e gli assegni di  invalidita'  e  le  pensioni  di
          inabilita'.  Per  le  pensioni  a  carico  del   Fondo   di
          previdenza per il personale di volo dipendente  da  aziende
          di navigazione aerea  l'imponibile  di  riferimento  e'  al
          lordo della quota di pensione capitalizzata al momento  del
          pensionamento. A  seguito  dell'applicazione  del  predetto
          contributo sui trattamenti  pensionistici,  il  trattamento
          pensionistico  medesimo,  al  netto   del   contributo   di
          solidarieta' complessivo non puo' essere comunque inferiore
          a 5 volte il trattamento minimo. 
              22.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          delle gestioni pensionistiche dei  lavoratori  artigiani  e
          commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS sono
          incrementate di 1,3  punti  percentuali  dall'anno  2012  e
          successivamente di 0,45 punti percentuali ogni anno fino  a
          raggiungere il livello del 24 per cento. 
              23.  Con  effetto  dal  1°  gennaio  2012  le  aliquote
          contributive pensionistiche di finanziamento e  di  computo
          dei  lavoratori  coltivatori  diretti,  mezzadri  e  coloni
          iscritti alla relativa  gestione  autonoma  dell'INPS  sono
          rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui  all'Allegato
          n. 1 del presente decreto. 
              24.  In  considerazione  dell'esigenza  di   assicurare
          l'equilibrio  finanziario  delle  rispettive  gestioni   in
          conformita' alle disposizioni di cui al decreto legislativo
          30 giugno  1994,  n.  509,  e  al  decreto  legislativo  10
          febbraio 1996, n. 103, gli enti e le forme gestorie di  cui
          ai predetti decreti  adottano,  nell'esercizio  della  loro
          autonomia gestionale, entro e non  oltre  il  30  settembre
          2012, misure volte ad assicurare l'equilibrio  tra  entrate
          contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
          bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di  cinquanta
          anni.   Le   delibere   in    materia    sono    sottoposte
          all'approvazione  dei  Ministeri   vigilanti   secondo   le
          disposizioni di cui ai predetti decreti; essi si  esprimono
          in modo definitivo entro trenta giorni dalla  ricezione  di
          tali delibere. Decorso il termine  del  30  settembre  2012
          senza l'adozione dei  previsti  provvedimenti,  ovvero  nel
          caso  di  parere  negativo  dei  Ministeri  vigilanti,   si
          applicano, con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 
                a) le disposizioni di cui al  comma  2  del  presente
          articolo sull'applicazione del pro-rata agli iscritti  alle
          relative gestioni; 
                b) un contributo di solidarieta', per gli anni 2012 e
          2013, a carico  dei  pensionati  nella  misura  dell'1  per
          cento. 
              25.  La  rivalutazione   automatica   dei   trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, relativa agli anni 2012 e 2013, e' riconosciuta: 
                a) nella misura del 100 per cento per  i  trattamenti
          pensionistici di importo complessivo fino a  tre  volte  il
          trattamento  minimo  INPS.  Per  le  pensioni  di   importo
          superiore  a  tre  volte  il  trattamento  minimo  INPS   e
          inferiore  a  tale  limite  incrementato  della  quota   di
          rivalutazione automatica spettante  sulla  base  di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
                b) nella misura del 40 per cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  tre  volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a quattro volte il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
                c) nella misura del 20 per cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a  cinque  volte
          il trattamento  minimo  INPS  con  riferimento  all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore a cinque volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
                d) nella misura del 10 per cento  per  i  trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori a cinque volte  il
          trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. Per  le  pensioni  di
          importo superiore  a  sei  volte  il  predetto  trattamento
          minimo e inferiore a tale limite incrementato  della  quota
          di rivalutazione automatica spettante sulla base di  quanto
          previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione
          e' comunque attribuito  fino  a  concorrenza  del  predetto
          limite maggiorato; 
                e)   non   e'   riconosciuta   per   i    trattamenti
          pensionistici complessivamente superiori  a  sei  volte  il
          trattamento  minimo  INPS   con   riferimento   all'importo
          complessivo dei trattamenti medesimi. 
              25-bis. La  rivalutazione  automatica  dei  trattamenti
          pensionistici,    secondo    il    meccanismo     stabilito
          dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n.
          448, relativa agli anni 2012 e 2013  come  determinata  dal
          comma 25, con  riguardo  ai  trattamenti  pensionistici  di
          importo complessivo superiore a tre  volte  il  trattamento
          minimo INPS e' riconosciuta: 
                a) negli anni 2014 e 2015 nella  misura  del  20  per
          cento; 
                b) a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per
          cento. 
              25-ter. Resta fermo che gli importi  di  cui  al  comma
          25-bis sono rivalutati, a decorrere dall'anno  2014,  sulla
          base della normativa vigente. 
              26. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai  professionisti
          iscritti alla gestione  separata  di  cui  all'articolo  2,
          comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,  non  titolari
          di pensione e non iscritti  ad  altre  forme  previdenziali
          obbligatorie sono estese le tutele di cui  all'articolo  1,
          comma 788 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              27. Presso il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
          sociali e' istituito  un  Fondo  per  il  finanziamento  di
          interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi
          e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.  Il
          Fondo e' finanziato per l'anno  2012  con  200  milioni  di
          euro, con 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
          2013 e 2014 e con 240 milioni di euro per l'anno 2015.  Con
          decreti del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          sono definiti i  criteri  e  le  modalita'  istitutive  del
          predetto Fondo. 
              27-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'  articolo
          10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,  n.  282,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  27  dicembre
          2004, n. 307, e' ridotta di 500.000 euro per l'anno 2013. 
              28. Il Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          costituisce,  senza  oneri  aggiuntivi   per   la   finanza
          pubblica,  una  Commissione  composta  da  esperti   e   da
          rappresentanti di enti gestori di  previdenza  obbligatoria
          nonche' di Autorita'  di  vigilanza  operanti  nel  settore
          previdenziale, al fine di valutare, entro  il  31  dicembre
          2012, nel rispetto degli equilibri programmati  di  finanza
          pubblica e delle  compatibilita'  finanziarie  del  sistema
          pensionistico  nel  medio/lungo   periodo,   possibili   ed
          ulteriori forme di gradualita' nell'accesso al  trattamento
          pensionistico determinato secondo  il  metodo  contributivo
          rispetto a quelle previste dal presente decreto. Tali forme
          devono essere funzionali  a  scelte  di  vita  individuali,
          anche correlate alle  dinamiche  del  mercato  del  lavoro,
          fermo restando il rispetto del  principio  dell'adeguatezza
          della prestazione pensionistica. Analogamente, e sempre nel
          rispetto  degli  equilibri  e   compatibilita'   succitati,
          saranno analizzate, entro il 31  dicembre  2012,  eventuali
          forme    di    decontribuzione    parziale    dell'aliquota
          contributiva  obbligatoria   verso   schemi   previdenziali
          integrativi  in  particolare   a   favore   delle   giovani
          generazioni, di concerto con gli enti gestori di previdenza
          obbligatoria e con le Autorita' di vigilanza  operanti  nel
          settore della previdenza. 
              29. Il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali
          elabora annualmente, unitamente agli enti gestori di  forme
          di previdenza  obbligatoria,  un  programma  coordinato  di
          iniziative di informazione e di educazione previdenziale. A
          cio'  concorrono  la  comunicazione  da  parte  degli  enti
          gestori  di  previdenza  obbligatoria  circa  la  posizione
          previdenziale  di  ciascun  iscritto  e  le  attivita'   di
          comunicazione e  promozione  istruite  da  altre  Autorita'
          operanti nel settore della previdenza. I programmi dovranno
          essere tesi a diffondere la consapevolezza, in  particolare
          tra    le    giovani    generazioni,    della    necessita'
          dell'accantonamento di risorse  a  fini  previdenziali,  in
          funzione dell'assolvimento del disposto dell'art. 38  della
          Costituzione. A dette iniziative si provvede attraverso  le
          risorse  umane  e  strumentali  previste   a   legislazione
          vigente. 
              30. Il Governo promuove, entro  il  31  dicembre  2011,
          l'istituzione di  un  tavolo  di  confronto  con  le  parti
          sociali  al   fine   di   riordinare   il   sistema   degli
          ammortizzatori sociali e  degli  istituti  di  sostegno  al
          reddito e della formazione continua. 
              31. Alla quota delle indennita' di fine rapporto di cui
          all'articolo 17, comma 1, lettere a) e c), del testo  unico
          delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del
          Presidente della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,
          erogate in denaro e in natura, di importo  complessivamente
          eccedente euro  1.000.000  non  si  applica  il  regime  di
          tassazione separata di cui  all'articolo  19  del  medesimo
          TUIR. Tale importo concorre  alla  formazione  del  reddito
          complessivo.  Le  disposizioni  del   presente   comma   si
          applicano in ogni caso a tutti i compensi  e  indennita'  a
          qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle societa'
          di capitali. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio
          2000, n. 212, le disposizioni di cui al presente  comma  si
          applicano con riferimento alle indennita' ed ai compensi il
          cui diritto alla percezione e' sorto  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2011. 
              31-bis. Al primo periodo del comma 22-bis dell'articolo
          18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo  le
          parole: «eccedente 150.000 euro» sono inserite le seguenti:
          «e al 15 per cento per la parte eccedente 200.000 euro».». 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 26, della  citata
          legge 335 del  1995,  si  veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 14. 
              -  Per  il   testo   dell'articolo   12,   del   citato
          decreto-legge n. 78  del  2010,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 1. 
              - Per il testo dell'articolo 59, comma 9, della  citata
          legge n. 449 del 1997, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 14.