Art. 18-bis 
 
              Sospensione dei trattamenti previdenziali 
 
  1. Ai soggetti condannati a pena detentiva con sentenza passata  in
giudicato per i reati di cui all'articolo 2, comma 58, della legge 28
giugno 2012, n. 92, nonche' per ogni altro delitto per il  quale  sia
stata irrogata, in via definitiva, una pena non inferiore a due  anni
di reclusione, che si siano volontariamente sottratti  all'esecuzione
della pena, e' sospeso il pagamento dei trattamenti previdenziali  di
vecchiaia e anticipati erogati dagli enti di previdenza obbligatoria.
La medesima sospensione si applica anche nei confronti  dei  soggetti
evasi, o per i quali sia stato dichiarato lo stato  di  latitanza  ai
sensi degli articoli 295 e 296 del codice di procedura penale. 
  2. I provvedimenti di sospensione di cui al comma 1  sono  adottati
con  effetto  non  retroattivo  dal  giudice   che   ha   emesso   la
dichiarazione dello stato di latitanza prevista dall'articolo 295 del
codice di procedura penale  ovvero  dal  giudice  dell'esecuzione  su
richiesta del pubblico ministero che ha emesso l'ordine di esecuzione
di cui all'articolo 656 del codice di procedura penale  al  quale  il
condannato  si   e'   volontariamente   sottratto,   anche   per   le
dichiarazioni pronunciate o per gli  ordini  di  carcerazione  emessi
prima della data di entrata in vigore della legge di conversione  del
presente decreto. 
  3. Ai fini della loro  immediata  esecuzione,  i  provvedimenti  di
sospensione di cui ai commi  1  e  2  sono  comunicati  dal  pubblico
ministero, entro il termine di quindici giorni dalla  loro  adozione,
all'ente gestore dei rapporti previdenziali e  assistenziali  facenti
capo ai soggetti di cui al comma 1. 
  4. La  sospensione  della  prestazione  previdenziale  puo'  essere
revocata  dall'autorita'  giudiziaria  che  l'ha   disposta,   previo
accertamento del venir meno delle condizioni che l'hanno determinata.
Ai  fini  del  ripristino  dell'erogazione  degli   importi   dovuti,
l'interessato   deve   presentare   domanda   al   competente    ente
previdenziale allegando ad essa la copia autentica del  provvedimento
giudiziario di revoca della sospensione della prestazione. Il diritto
al ripristino dell'erogazione delle prestazioni previdenziali decorre
dalla  data  di  presentazione  della  domanda  e  della   prescritta
documentazione all'ente previdenziale e non  ha  effetto  retroattivo
sugli importi maturati durante il periodo di sospensione. 
  5. Le risorse derivanti dai provvedimenti di sospensione di cui  al
comma 1 sono versate annualmente dagli enti  interessati  all'entrata
del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai capitoli di  spesa
corrispondenti al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste  estorsive,  dell'usura  e
dei reati intenzionali  violenti  nonche'  agli  orfani  per  crimini
domestici, e agli interventi in favore delle vittime del terrorismo e
della criminalita' organizzata, di cui alla legge 3 agosto  2004,  n.
206. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta l'articolo 2, comma 58 della citata  legge
          92 del 2012: 
              «Art. 2 (Ammortizzatori sociali). - (Omissis). 
              58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli
          articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422  del
          codice penale, nonche' per i delitti  commessi  avvalendosi
          delle condizioni previste  dal  predetto  articolo  416-bis
          ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle  associazioni
          previste dallo  stesso  articolo,  il  giudice  dispone  la
          sanzione   accessoria   della   revoca    delle    seguenti
          prestazioni, comunque denominate in base alla  legislazione
          vigente, di cui il condannato sia  eventualmente  titolare:
          indennita' di  disoccupazione,  assegno  sociale,  pensione
          sociale e pensione per gli invalidi civili. Con la medesima
          sentenza il giudice dispone anche la revoca dei trattamenti
          previdenziali  a  carico  degli  enti  gestori   di   forme
          obbligatorie di previdenza e assistenza,  ovvero  di  forme
          sostitutive, esclusive ed esonerative delle stesse, erogati
          al condannato, nel caso in cui accerti, o  sia  stato  gia'
          accertato    con    sentenza    in    altro    procedimento
          giurisdizionale, che questi abbiano origine, in tutto o  in
          parte, da un rapporto di lavoro  fittizio  a  copertura  di
          attivita' illecite connesse a taluno dei reati  di  cui  al
          primo periodo.». 
              - Si riportano gli articoli 295 e  656  del  codice  di
          procedura penale 
              «Art. 295 (Verbale  di  vane  ricerche).  -  1.  Se  la
          persona nei cui confronti la misura e' disposta  non  viene
          rintracciata e non e' possibile procedere nei modi previsti
          dall'articolo 293, l'ufficiale o l'agente redige ugualmente
          il verbale, indicando specificamente le indagini svolte,  e
          lo  trasmette  senza  ritardo  al  giudice  che  ha  emesso
          l'ordinanza. 
              2. Il  giudice,  se  ritiene  le  ricerche  esaurienti,
          dichiara, nei casi previsti dall'articolo 296, lo stato  di
          latitanza. 
              3. Al fine di agevolare le ricerche del  latitante,  il
          giudice o il  pubblico  ministero,  nei  limiti  e  con  le
          modalita' previste dagli articoli 266 e 267, puo'  disporre
          l'intercettazione   di   conversazioni   o    comunicazioni
          telefoniche e  di  altre  forme  di  telecomunicazione.  Si
          applicano, ove possibile, le  disposizioni  degli  articoli
          268, 268-bis, 268-ter, 268-quater, 269 e 270. 
              3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3  del  presente
          articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice  o  il
          pubblico  ministero  puo'  disporre  l'intercettazione   di
          comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le
          ricerche di un latitante in relazione  a  uno  dei  delitti
          previsti   dall'articolo   51,    comma    3-bis    nonche'
          dell'articolo 407, comma 2, lettera a), n. 4) (2). 
              3-ter. Nei giudizi davanti alla Corte d'assise, ai fini
          di quanto previsto dai  commi  3  e  3-bis,  in  luogo  del
          giudice provvede il presidente della Corte.» 
              «Art. 656  (Esecuzione  delle  pene  detentive).  -  1.
          Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena
          detentiva,  il  pubblico   ministero   emette   ordine   di
          esecuzione con il quale, se il condannato non e'  detenuto,
          ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine e' consegnata
          all'interessato. 
              2. Se il  condannato  e'  gia'  detenuto,  l'ordine  di
          esecuzione e' comunicato al Ministro di grazia e  giustizia
          e notificato all'interessato. 
              3. L'ordine di esecuzione contiene le generalita' della
          persona  nei  cui  confronti   deve   essere   eseguito   e
          quant'altro  valga  a  identificarla,   l'imputazione,   il
          dispositivo del provvedimento e le disposizioni  necessarie
          all'esecuzione. L'ordine e'  notificato  al  difensore  del
          condannato. 
              3-bis.  L'ordine  di  esecuzione  della   sentenza   di
          condanna a pena detentiva nei confronti di madre  di  prole
          di  minore  eta'  e'  comunicato   al   procuratore   della
          Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di
          esecuzione della sentenza. 
              4. L'ordine che dispone  la  carcerazione  e'  eseguito
          secondo le modalita' previste dall'articolo 277. 
              4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett.
          b), quando  la  residua  pena  da  espiare,  computando  le
          detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26  luglio
          1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5,  il
          pubblico  ministero,  prima   di   emettere   l'ordine   di
          esecuzione, previa verifica dell'esistenza  di  periodi  di
          custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile  relativi
          al titolo esecutivo da  eseguire,  trasmette  gli  atti  al
          magistrato di sorveglianza affinche' provveda all'eventuale
          applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di
          sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza  adottata
          ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26  luglio  1975,
          n.  354.  La  presente  disposizione  non  si  applica  nei
          confronti dei condannati per i delitti di cui  all'articolo
          4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
              4-ter. Quando  il  condannato  si  trova  in  stato  di
          custodia cautelare in carcere il pubblico ministero  emette
          l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui
          al  comma  4-bis,  trasmette  senza  ritardo  gli  atti  al
          magistrato  di  sorveglianza   per   la   decisione   sulla
          liberazione anticipata. 
              4-quater.  Nei  casi  previsti  dal  comma  4-bis,   il
          pubblico ministero  emette  i  provvedimenti  previsti  dai
          commi 1, 5  e  10  dopo  la  decisione  del  magistrato  di
          sorveglianza. 
              5. Se la pena detentiva, anche se  costituente  residuo
          di maggiore pena, non e' superiore a tre anni, quattro anni
          nei casi previsti  dall'articolo  47-ter,  comma  1,  della
          legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei  casi  di  cui
          agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  e
          successive  modificazioni,  il  pubblico  ministero,  salvo
          quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende  l'esecuzione.
          L'ordine di esecuzione e il  decreto  di  sospensione  sono
          notificati al condannato e al  difensore  nominato  per  la
          fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo  ha
          assistito nella fase del giudizio, con l'avviso  che  entro
          trenta giorni puo'  essere  presentata  istanza,  corredata
          dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie,  volta
          ad ottenere la concessione di una delle misure  alternative
          alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma
          1, della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive
          modificazioni, e di cui all'articolo  94  del  testo  unico
          approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la
          sospensione dell'esecuzione della pena di cui  all'articolo
          90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresi' che,
          ove  non  sia  presentata  l'istanza  o   la   stessa   sia
          inammissibile ai sensi degli articoli  90  e  seguenti  del
          citato testo unico, l'esecuzione  della  pena  avra'  corso
          immediato. 
              6. L'istanza deve essere presentata  dal  condannato  o
          dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo  nominato
          al pubblico ministero, il quale  la  trasmette,  unitamente
          alla   documentazione,   al   tribunale   di   sorveglianza
          competente in relazione al luogo in cui ha  sede  l'ufficio
          del pubblico ministero. Se l'istanza non e' corredata dalla
          documentazione   utile,   questa,   salvi   i    casi    di
          inammissibilita', puo' essere depositata nella  cancelleria
          del tribunale di sorveglianza fino a  cinque  giorni  prima
          dell'udienza fissata a norma dell'articolo  666,  comma  3.
          Resta salva, in ogni caso, la  facolta'  del  tribunale  di
          sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di
          documenti o di informazioni, o all'assunzione  di  prove  a
          norma  dell'articolo  666,  comma  5.   Il   tribunale   di
          sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il
          quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. 
              7.  La  sospensione  dell'esecuzione  per   la   stessa
          condanna non puo' essere disposta piu' di una volta,  anche
          se il condannato ripropone nuova istanza sia  in  ordine  a
          diversa misura alternativa, sia in  ordine  alla  medesima,
          diversamente  motivata,  sia  in  ordine  alla  sospensione
          dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo
          unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
          9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni. 
              8. Salva  la  disposizione  del  comma  8-bis,  qualora
          l'istanza  non  sia  tempestivamente   presentata,   o   il
          tribunale di sorveglianza la dichiari  inammissibile  o  la
          respinga, il pubblico ministero  revoca  immediatamente  il
          decreto  di  sospensione   dell'esecuzione.   Il   pubblico
          ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata
          e' inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti  del
          testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  9  ottobre   1990,   n.   309,   e   successive
          modificazioni, nonche',  nelle  more  della  decisione  del
          tribunale di sorveglianza, quando il programma di  recupero
          di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta
          iniziato entro cinque giorni dalla  data  di  presentazione
          della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine  il
          pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al  tribunale
          di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti. 
              8-bis. Quando e' provato  o  appare  probabile  che  il
          condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso
          di cui al comma 5, il  pubblico  ministero  puo'  assumere,
          anche  presso  il  difensore,  le  opportune  informazioni,
          all'esito delle quali puo' disporre la  rinnovazione  della
          notifica. 
              9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non
          puo' essere disposta: 
                a) nei confronti dei condannati per i delitti di  cui
          all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni,  nonche'  di  cui  agli  articoli
          423-bis, 572, secondo comma, 612-bis, terzo comma,  624-bis
          del codice  penale,  fatta  eccezione  per  coloro  che  si
          trovano  agli  arresti  domiciliari   disposti   ai   sensi
          dell'articolo 89 del testo unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,  e
          successive modificazioni; 
                b) nei confronti di coloro che, per il fatto  oggetto
          della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia
          cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene
          definitiva; 
                c). 
              10. Nella situazione considerata dal  comma  5,  se  il
          condannato si trova agli arresti domiciliari per  il  fatto
          oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da
          espiare determinata ai sensi del comma 4-bis non  supera  i
          limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende
          l'esecuzione dell'ordine di carcerazione  e  trasmette  gli
          atti senza ritardo al  tribunale  di  sorveglianza  perche'
          provveda alla eventuale applicazione di  una  delle  misure
          alternative di cui al comma  5.  Fino  alla  decisione  del
          tribunale di  sorveglianza,  il  condannato  permane  nello
          stato  detentivo  nel   quale   si   trova   e   il   tempo
          corrispondente e' considerato come pena espiata a tutti gli
          effetti. Agli  adempimenti  previsti  dall'articolo  47-ter
          della  legge  26  luglio  1975,  n.   354,   e   successive
          modificazioni, provvede  in  ogni  caso  il  magistrato  di
          sorveglianza.». 
              -  Per  il  testo  dell'articolo  296  del  codice   di
          procedura  penale  si  veda   nei   riferimenti   normativi
          all'articolo 7 -ter. 
              - Per il testo della citata legge n. 206  del  2004  si
          veda nei riferimenti normativi all'articolo 7-ter