Art. 19
Termine di prescrizione dei contributi di previdenza
e di assistenza sociale per le amministrazioni pubbliche
1. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, dopo il comma
10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle
amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10,
riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di
assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021,
fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in
giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico
del lavoratore.».
Riferimenti normativi
- Si riporta l'articolo 3 della citata legge n. 335 del
1995, come modificato dalla presente legge:
«Art. 3(Disposizioni diverse in materia assistenziale e
previdenziale). - 1. All'articolo 20, comma 4, della legge
9 marzo 1989, n. 88, dopo il primo periodo e' aggiunto il
seguente: "Al fine di consentire un immediato riscontro
dell'incidenza delle risultanze finali della gestione degli
interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni
previdenziali, l'Istituto e' inoltre tenuto a compilare uno
stato patrimoniale ed un conto economico generale al netto
della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno
alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37".
2. Per l'anno 1996 l'importo globale di cui
all'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo
1989, n. 88, e' determinato in lire 23 mila miliardi
incrementato, per gli anni successivi ai sensi della
predetta lettera c). Alla lettera c) del comma 3
dell'articolo 37 della citata legge n. 88 del 1989, sono
aggiunte, in fine, le parole: "incrementato di un punto
percentuale". Entro il 31 dicembre 1999, il Governo procede
alla ridefinizione della ripartizione dell'importo globale
delle somme di cui al primo periodo del presente comma in
riferimento alle effettive esigenze di apporto del
contributo dello Stato alle diverse gestioni previdenziali
secondo il criterio del rapporto tra contribuzione e
prestazioni con l'applicazione di aliquote contributive non
inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle
aliquote vigenti nei regimi interessati.
3. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare
uno o piu' decreti, entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge, recanti norme volte a
riordinare il sistema delle prestazioni previdenziali ed
assistenziali di invalidita' e inabilita'. Tali norme
dovranno ispirarsi ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) armonizzazione dei requisiti medico-sanitari e dei
relativi criteri di riconoscimento con riferimento alla
definizione di persona handicappata introdotta dalla legge
5 febbraio 1992, n. 104;
b) armonizzazione dei procedimenti di erogazione e di
revisione delle prestazioni, fermo comunque rimanendo per
il settore dell'invalidita' civile, della cecita' civile e
del sordomutismo il principio della separazione tra la fase
dell'accertamento sanitario e quella della concessione dei
benefici economici, come disciplinato dal decreto del
Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698;
c) graduazione degli interventi in rapporto alla
specificita' delle differenti tutele con riferimento anche
alla disciplina delle incompatibilita' e cumulabilita'
delle diverse prestazioni assistenziali e previdenziali;
d) potenziamento dell'azione di verifica e di
controllo sulle diverse forme di tutela previdenziale ed
assistenziale anche mediante forme di raccordo tra le
diverse competenze delle amministrazioni e degli enti
previdenziali quali la costituzione, presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, di una apposita commissione
tecnico-amministrativa con funzioni di coordinamento,
nonche' adozione di misure anche organizzative e funzionali
intese a rendere piu' incisiva ed efficace la difesa
diretta dell'Amministrazione nelle controversie
giurisdizionali in materia di invalidita' civile,
pensionistica, ivi compresa quella di guerra.
Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al presente comma, il Governo
procede ad una verifica dei risultati conseguiti con
l'attuazione delle norme delegate anche al fine di valutare
l'opportunita' di pervenire alla individuazione di una
unica istituzione competente per l'accertamento delle
condizioni di invalidita' civile, di lavoro o di servizio.
4. Ai fini di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30
dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 febbraio 1988, n. 48, in materia di effettuazione
degli incroci automatizzati dei dati, l'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione detta le norme
tecniche ed i criteri per la pianificazione, progettazione,
realizzazione, gestione e manutenzione di sistemi
informativi automatizzati, nonche' per la loro integrazione
o connessione o, eventualmente, per altre forme di
raccordo, garantendo in ogni caso la riservatezza e la
sicurezza dei dati.
5. Gli elenchi dei beneficiari di prestazioni
previdenziali o assistenziali, il cui importo e'
condizionato al reddito del soggetto o del nucleo familiare
cui il soggetto appartiene, sono comunicati
quadrimestralmente, da parte degli organismi erogatori,
all'Amministrazione finanziaria che provvedera' a verifica
dei redditi stessi.
6. Con effetto dal 1° gennaio 1996, in luogo della
pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai
cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano
compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali
di cui al presente comma e' corrisposto un assegno di base
non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta
pari, per il 1996, a lire 6.240.000, denominato "assegno
sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno
e' attribuito in misura ridotta fino a concorrenza
dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al
doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando
il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno
sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi
incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo
alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito e'
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali,
conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno e'
erogato con carattere di provvisorieta' sulla base della
dichiarazione rilasciata dal richiedente ed e'
conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo,
sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente
percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i
redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva,
di qualsiasi natura, ivi compresi quelle esenti da imposte
e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta
o ad imposta sostitutiva, nonche' gli assegni alimentari
corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel
reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati,
le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze
arretrate soggette a tassazione separata, nonche' il
proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli
effetti del conferimento dell'assegno non concorre a
formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema
contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di
gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che
gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura
corrispondente ad un terzo della pensione medesima e
comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
7. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro,
sono determinati le modalita' e i termini di presentazione
delle domande per il conseguimento dell'assegno sociale di
cui al comma 6, gli obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e
reddituali, la misura della riduzione dell'assegno, fino ad
un massimo del 50 per cento nel caso in cui l'interessato
sia ricoverato in istituti o comunita' con retta a carico
di enti pubblici. Per quanto non diversamente disposto dal
presente comma e dal comma 6 si applicano all'assegno
sociale le disposizioni in materia di pensione sociale di
cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni e integrazioni.
8. I provvedimenti adottati d'ufficio dall'INPS di
variazione della classificazione dei datori di lavoro ai
fini previdenziali, con il conseguente trasferimento nel
settore economico corrispondente alla effettiva attivita'
svolta producono effetti dal periodo di paga in corso alla
data di notifica del provvedimento di variazione, con
esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia
stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di
lavoro. In caso di variazione disposta a seguito di
richiesta dell'azienda, gli effetti del provvedimento
decorrono dal periodo di paga in corso alla data della
richiesta stessa. Le variazioni di inquadramento adottate
con provvedimenti aventi efficacia generale riguardanti
intere categorie di datori di lavoro producono effetti, nel
rispetto del principio della non retroattivita', dalla data
fissata dall'INPS. Le disposizioni di cui al primo e
secondo periodo del presente comma si applicano anche ai
rapporti per i quali, alla data di entrata in vigore della
presente legge, pendano controversie non definite con
sentenza passata in giudicato.
9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere
versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del
Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni
pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di
solidarieta' previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del
decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed
esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non
devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1°
gennaio 1996 tale termine e' ridotto a cinque anni salvi i
casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di
previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si
applicano anche alle contribuzioni relative a periodi
precedenti la data di entrata in vigore della presente
legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi gia'
compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della
normativa preesistente. Agli effetti del computo dei
termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione
prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti
interruttivi compiuti e le procedure in corso.
10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive
amministrate dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori
dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di
prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi
relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza
fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31
dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto
all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
11. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del
tesoro, su proposta del competente comitato amministratore,
quale organo dell'INPS, le misure dei contributi di cui
all'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e
successive modificazioni ed integrazioni, sono variate, per
ciascuna delle gestioni di cui agli articoli 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, in relazione all'andamento e al
fabbisogno gestionale, in coerenza alle indicazioni
risultanti dal bilancio tecnico approvato dal competente
comitato con periodicita' almeno triennale. Nei casi di
deliberazione del consiglio di amministrazione dell'INPS,
per l'utilizzazione degli avanzi delle predette gestioni,
alla determinazione della misura degli interessi da
corrispondersi si provvede con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il
Ministro del tesoro, in relazione al tasso medio del
rendimento annuale dei titoli di Stato.
12. Nel rispetto dei principi di autonomia affermati
dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e dal
decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e con
esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di
assicurare l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto
legislativo n. 509 del 1994, la stabilita' delle gestioni
previdenziali di cui ai predetti decreti legislativi e' da
ricondursi ad un arco temporale non inferiore ai trenta
anni. Il bilancio tecnico di cui al suddetto articolo 2,
comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le associazioni e le fondazioni interessate, sulla
base delle indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale
degli attuari nonche' dal Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP). In esito alle risultanze e in
attuazione di quanto disposto dal citato articolo 2, comma
2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario
di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata
in relazione alle anzianita' gia' maturate rispetto alla
introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualita'
e di equita' fra generazioni. Qualora le esigenze di
riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Commissione di
vigilanza sui fondi pensione (COVIP), possono essere
adottate le misure di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Nei regimi
pensionistici gestiti dai predetti enti, il periodo di
riferimento per la determinazione della base pensionabile
e' definito, ove inferiore, secondo i criteri fissati
all'articolo 1, comma 17, per gli enti che gestiscono forme
di previdenza sostitutive e al medesimo articolo 1, comma
18, per gli altri enti. Ai fini dell'accesso ai
pensionamenti anticipati di anzianita', trovano
applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi
25 e 26, per gli enti che gestiscono forme di previdenza
sostitutive, e al medesimo articolo 1, comma 28, per gli
altri enti. Gli enti possono optare per l'adozione del
sistema contributivo definito ai sensi della presente
legge.
13.
14. Il terzo comma dell'articolo 8 della legge 30
aprile 1969, n. 153 e' sostituito dal seguente: "Ai fini
dell'integrazione ai suddetti trattamenti minimi si tiene
conto dell'eventuale trattamento pensionistico corrisposto
a carico di organismi assicuratori di Paesi legati
all'Italia da accordi o convenzioni internazionali di
sicurezza sociale; a decorrere dal 1° gennaio 1996 detta
integrazione viene annualmente ricalcolata in funzione
delle variazioni di importo dei predetti trattamenti
pensionistici esteri intervenute al 1° gennaio di ciascun
anno; qualora le operazioni di adeguamento periodico delle
pensioni abbiano comportato il pagamento di somme eccedenti
il dovuto, il relativo recupero sara' effettuato in
conformita' all'articolo 11 della legge 23 aprile 1981, n.
155. Le integrazioni al trattamento minimo che, al 1°
gennaio 1996, risultino eccedenti l'importo effettivamente
dovuto per effetto delle disposizioni di cui al comma
precedente, restano confermate nella misura erogata al 31
dicembre 1995 fino a quando il relativo importo non venga
assorbito dalle perequazioni della pensione base. Le
modalita' di accertamento delle variazioni degli importi
pensionistici esteri ed il tasso di cambio da utilizzare
per la conversione in lire italiane di tali importi saranno
stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con i Ministri degli affari
esteri e del tesoro".
15. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge, l'importo mensile in pagamento delle
pensioni, il cui diritto sia o sia stato acquisito in
virtu' del cumulo dei periodi assicurativi e contributivi
previsto da accordi o convenzioni internazionali in materia
di sicurezza sociale, non puo' essere inferiore, per ogni
anno di contribuzione, ad un quarantesimo del trattamento
minimo vigente alla data di entrata in vigore della
presente legge, ovvero alla data di decorrenza della
pensione stessa, se successiva a tale epoca. Il suddetto
importo, per le anzianita' contributive inferiori all'anno,
non puo' essere inferiore a lire 6.000 mensili.
16. L'importo in pagamento di cui ai commi 14 e 15 e'
al netto delle somme dovute per applicazione degli articoli
1 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, e successive
modificazioni ed integrazioni, e degli articoli 1 e 6 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, nonche' delle somme dovute
per prestazioni familiari.
17. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 16, comma
6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, il termine
previsto per l'adozione del provvedimento sulle domande
presentate presso enti previdenziali di Stati legati
all'Italia da una regolamentazione internazionale di
sicurezza sociale decorre, ai sensi dell'articolo 2, comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal ricevimento della
domanda completa dei dati e documenti richiesti da parte
del competente ente gestore della forma di previdenza
obbligatoria.
18. Al fine di assicurare la migliore funzionalita' ed
efficienza dell'azione di vigilanza in relazione alla
concreta attuazione degli obiettivi di cui alla presente
legge enunciati nell'articolo 1, comma 1, e per approntare
mezzi idonei a perseguire l'inadempimento degli obblighi di
contribuzione previdenziale inerenti alle prestazioni
lavorative, sara' previsto, con successivo provvedimento di
legge, l'incremento della dotazione organica
dell'Ispettorato del lavoro. Al medesimo fine potra' essere
prevista, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale di concerto con il Ministro delle
finanze, l'istituzione del Nucleo speciale della Guardia di
finanza per la repressione dell'evasione contributiva,
fiscale, previdenziale ed assicurativa, nei limiti degli
stanziamenti iscritti nello stato di previsione del
Ministero delle finanze - rubrica 2 - Guardia di finanza -
per l'anno 1995 e successivi e dei contingenti previsti
dagli organici.
19. Alla gestione speciale e ai regimi aziendali
integrativi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990,
n. 357, gia' rientranti nel campo di applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 503, per i lavoratori e pensionati,
quale che sia il momento del pensionamento, si applicano le
disposizioni di cui alla presente legge in materia di
previdenza obbligatoria riferite ai lavoratori dipendenti e
pensionati dell'assicurazione generale obbligatoria, con
riflessi sul trattamento complessivo di cui all'articolo 4
del citato decreto legislativo n. 357 del 1990, salvo che
non venga diversamente disposto in sede di contrattazione
collettiva.
20. Gli accertamenti ispettivi in materia previdenziale
e assicurativa esperiti nei confronti dei datori di lavoro
debbono risultare da appositi verbali, da notificare anche
nei casi di constatata regolarita'. Nei casi di attestata
regolarita' ovvero di regolarizzazione conseguente
all'accertamento ispettivo eseguito, gli adempimenti
amministrativi e contributivi relativi ai periodi di paga
anteriore alla data dell'accertamento ispettivo stesso non
possono essere oggetto di contestazioni in successive
verifiche ispettive, salvo quelle determinate da
comportamenti omissivi o irregolari del datore di lavoro o
conseguenti a denunce del lavoratore. La presente
disposizione si applica anche agli atti e documenti
esaminati dagli ispettori ed indicati nel verbale di
accertamento, nonche' ai verbali redatti dai funzionari
dell'Ispettorato del lavoro in materia previdenziale e
assicurativa. I funzionari preposti all'attivita' di
vigilanza rispondono patrimonialmente solo in caso di danno
cagionato per dolo o colpa grave.
21. Nel rispetto dei principi che presiedono alla
legislazione previdenziale, con particolare riferimento al
regime pensionistico obbligatorio introdotto dalla presente
legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare,
entro venti mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, norme con cui, anche per quanto attiene
alle modalita' di applicazione delle disposizioni relative
alla contribuzione e di erogazione, all'attivita'
amministrativa e finanziaria degli enti preposti alle
assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia
e i superstiti, si stabiliscano, in funzione di una piu'
precisa determinazione dei campi di applicazione delle
diverse competenze, di una maggiore speditezza e
semplificazione delle procedure amministrative anche con
riferimento alle correlazioni esistenti tra le diverse
gestioni, modifiche, correzioni, ampliamenti e, ove
occorra, soppressioni di norme vigenti riordinandole,
coordinandole e riunendole in un solo provvedimento
legislativo.
22. Gli schemi dei decreti legislativi di cui alla
presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati e al
Senato della Repubblica, almeno 60 giorni prima della
scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le
Commissioni parlamentari competenti per la materia si
esprimono entro 30 giorni dalla data di trasmissione. Per
lo schema di cui al comma 21 i predetti termini sono,
rispettivamente, stabiliti in 90 e 40 giorni. I termini
medesimi sono, rispettivamente, stabiliti in 30 e 15 giorni
per lo schema di cui al comma 27 del presente articolo,
nonche' per quello di cui all'articolo 2, comma 18.
Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi
potranno essere emanate, nel rispetto dei predetti termini
e modalita', con uno o piu' decreti legislativi, entro un
anno dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi medesimi.
23. Con effetto dal 1° gennaio 1996, l'aliquota
contributiva di finanziamento dovuta a favore del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti e' elevata al 32 per cento
con contestuale riduzione delle aliquote contributive di
finanziamento per le prestazioni temporanee a carico della
gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989,
n. 88, procedendo prioritariamente alla riduzione delle
aliquote diverse da quelle di finanziamento dell'assegno
per il nucleo familiare, fino a concorrenza dell'importo
finanziario conseguente alla predetta elevazione. La
riduzione delle aliquote contributive di finanziamento
dell'assegno per il nucleo familiare, di cui al
decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, e
successive modificazioni e integrazioni, ha carattere
straordinario fino alla revisione dell'istituto
dell'assegno stesso con adeguate misure di equilibrio
finanziario del sistema previdenziale. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto
con il Ministro del tesoro saranno adottate le necessarie
misure di adeguamento. Con la medesima decorrenza, gli
oneri per la corresponsione dell'assegno per il nucleo
familiare, sono posti integralmente a carico della predetta
gestione di cui all'articolo 24 della citata legge n. 88
del 1989 e, contestualmente, il concorso dello Stato per i
trattamenti di famiglia previsto dalla vigente normativa e'
riassegnato per le altre finalita' previste dall'articolo
37 della medesima legge n. 88 del 1989.
24. In attesa dell'entrata a regime della riforma della
previdenza obbligatoria disposta dalla presente legge e dei
corrispondenti effetti finanziari, a decorrere dal periodo
di paga in corso al 1° gennaio 1996, le aliquote
contributive dovute all'assicurazione generale obbligatoria
per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei
lavoratori dipendenti e alle forme di previdenza esclusive,
sostitutive ed esonerative della medesima sono elevate di
0,35 punti percentuali a carico del dipendente e 0,35 punti
a carico dei datori di lavoro gia' obbligati al contributo
di cui all'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
Con la stessa decorrenza e fino al 31 dicembre 1998, e'
prorogato il contributo di cui all'articolo 22 della citata
legge n. 67 del 1988, per la parte a carico del datore di
lavoro nella misura di 0,35 punti percentuali.
25. Le forme pensionistiche complementari di cui al
comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 21 aprile
1993, n. 124, e successive modificazioni ed integrazioni,
possono continuare a prevedere forme di contribuzione in
cifra fissa, fermi restando i limiti alle agevolazioni
fiscali previsti dal predetto decreto legislativo n. 124
del 1993, e dalle successive modificazioni ed integrazioni
del medesimo decreto.
26. I commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono sostituiti dai
seguenti: "1. I fondi pensione gestiscono le risorse
mediante:
a) convenzioni con soggetti autorizzati all'esercizio
dell'attivita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c),
della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ovvero soggetti che
svolgono la medesima attivita', con sede statutaria in uno
dei Paesi aderenti all'Unione europea, che abbiano ottenuto
il mutuo riconoscimento;
b) convenzioni con imprese assicurative di cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
174, mediante ricorso alle gestioni di cui al ramo VI del
punto A) della tabella allegata allo stesso decreto
legislativo, ovvero con imprese svolgenti la medesima
attivita', con sede in uno dei Paesi aderenti all'Unione
europea, che abbiano ottenuto il mutuo riconoscimento;
c) convenzioni con societa' di gestione dei fondi
comuni di investimento mobiliare; di cui al titolo I della
legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni, che
a tal fine sono abilitate a gestire le risorse dei fondi
pensione secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal
Ministro del tesoro con proprio decreto, tenuto anche conto
dei principi fissati dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1, per
l'attivita' di gestione di patrimoni mediante operazioni
aventi ad oggetto valori mobiliari;
d) sottoscrizione o acquisizione di azioni o quote di
societa' immobiliari nelle quali il fondo pensione puo'
detenere partecipazioni anche superiori ai limiti di cui al
comma 5, lettera a), nonche' di quote di fondi comuni di
investimento immobiliare chiusi nei limiti di cui alla
lettera e);
e) sottoscrizione e acquisizione di quote di fondi
comuni di investimento mobiliare chiusi secondo le
disposizioni contenute nel decreto del Ministro del tesoro
di cui al comma 4-quinquies, ma comunque non superiori al
20 per cento del proprio patrimonio e al 25 per cento del
capitale del fondo chiuso.
1-bis. Gli enti gestori di forme pensionistiche
obbligatorie ai fini della gestione delle risorse raccolta
dai fondi pensione acquisiscono partecipazioni nei soggetti
abilitati di cui al comma 1. Gli enti gestori di forme
pensionistiche obbligatorie, sentita l'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato, possono stipulare con i
fondi pensione convenzioni per l'utilizzazione del servizio
di raccolta dei contributi da versare ai fondi pensione e
di erogazione delle prestazioni; detto servizio deve essere
organizzato secondo criteri di separatezza contabile dalle
attivita' istituzionali del medesimo ente.
2. Alle prestazioni di cui all'articolo 7 erogate sotto
forma di rendita i fondi pensione provvedono mediante
convenzioni con imprese assicurative di cui all'articolo 2
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174.
2-bis. I fondi pensione possono essere autorizzati
dalla commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 ad
erogare direttamente le rendite, affidandone la gestione
finanziaria ai soggetti di cui al comma 1 nell'ambito di
apposite convenzioni in base a criteri generali determinati
con decreto del Ministro del tesoro, sentita la commissione
di vigilanza di cui all'articolo 16. L'autorizzazione e'
subordinata alla sussistenza di requisiti e condizioni
fissati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta
della commissione di vigilanza di cui all'articolo 16, con
riferimento alla dimensione minima dei fondi per numero di
iscritti, alla costituzione e alla composizione delle
riserve tecniche, alle basi demografiche e finanziarie da
utilizzare per la conversione dei montanti contributivi in
rendita, e alle convenzioni di assicurazione contro il
rischio di sopravvivenza in relazione alla speranza di vita
oltre la media. I fondi autorizzati all'erogazione delle
rendite presentano alla commissione, con cadenza almeno
triennale, un bilancio tecnico contenente proiezioni
riferite ad un arco temporale non inferiore a quindici
anni.
3. Per le forme pensionistiche in regime di prestazione
definita e per le eventuali prestazioni per invalidita' e
premorienza, sono in ogni caso stipulate apposite
convenzioni con imprese assicurative. Nell'esecuzione di
tali convenzioni non si applica l'articolo 6-bis del
presente decreto legislativo.
4. Con deliberazione delle rispettive autorita' di
vigilanza sui soggetti gestori, che conservano tutti i
poteri di controllo su di essi, sono determinati i
requisiti patrimoniali minimi, differenziati per tipologia,
di prestazione offerta, richiesti ai soggetti di cui al
comma 1 ai fini della stipula delle convenzioni previste
nei precedenti commi.
4-bis. Per la stipula delle convenzioni, i competenti
organismi di amministrazione dei fondi richiedono offerte
contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, ad
almeno tre diversi soggetti abilitati che non appartengono
ad identici gruppi societari e comunque non sono legati,
direttamente o indirettamente, da rapporti di controllo. Le
offerte contrattuali rivolte ai fondi sono formulate per
singolo prodotto in maniera da consentire il raffronto
dell'insieme delle condizioni contrattuali con riferimento
alle diverse tipologie di servizio offerte. Le convenzioni
possono essere stipulate, nell'ambito dei rispettivi
regimi, anche congiuntamente fra loro e devono in ogni
caso:
a) contenere le linee di indirizzo dell'attivita' dei
soggetti convenzionati nell'ambito dei criteri di
individuazione e di ripartizione del rischio di cui al
comma 4-quinquies e le modalita' con le quali possono
essere modificate le linee di indirizzo medesime;
b) prevedere i termini e le modalita' attraverso cui
i fondi pensione esercitano la facolta' di recesso,
contemplando anche la possibilita' per il fondo pensione di
rientrare in possesso del proprio patrimonio attraverso la
restituzione delle attivita' finanziarie nelle quali
risultano investite le risorse del fondo all'atto della
comunicazione al gestore della volonta' di recesso dalla
convenzione;
c) prevedere l'attribuzione in ogni caso al fondo
pensione della titolarita' dei diritti di voto inerenti ai
valori mobiliari nei quali risultano investite le
disponibilita' del fondo medesimo.
4-ter. I fondi pensione sono titolari dei valori e
delle disponibilita' conferiti in gestione, restando
peraltro in facolta' degli stessi di concludere, in tema di
titolarita', diversi accordi con i gestori a cio' abilitati
nel caso di gestione accompagnata dalla garanzia di
restituzione del capitale. I valori e le disponibilita'
affidati ai gestori di cui al comma 1 secondo le modalita'
ed i criteri stabiliti nelle convenzioni costituiscono in
ogni caso patrimonio separato ed autonomo, devono essere
contabilizzati a valori correnti e non possono essere
distratti dal fine al quale sono stati destinati ne'
formare oggetto di esecuzione sia da parte dei creditori
dei soggetti gestori, sia da parte di rappresentanti dei
creditori stessi, ne' possono essere coinvolti nelle
procedure concorsuali che riguardano il gestore. Il fondo
pensione e' legittimato a proporre la domanda di
rivendicazione di cui all'articolo 103 delle disposizioni
approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Possono
essere rivendicati tutti i valori conferiti in gestione,
anche se non individualmente determinati o individuati ed
anche se depositati presso terzi, diversi dal soggetto
gestore. Per l'accertamento dei valori oggetto della
domanda e' ammessa ogni prova documentale, ivi compresi i
rendiconti redatti dal soggetto gestore o dai terzi
depositari.
4-quater. Con delibera della commissione di vigilanza
di cui all'articolo 16, assunta previo parere
dell'autorita' di vigilanza sui soggetti convenzionati sono
fissati criteri e modalita' omogenee per la comunicazione
ai fondi dei risultati conseguiti nell'esecuzione delle
convenzioni in modo da assicurare la piena comparabilita'
delle diverse convenzioni.
4-quinquies. I criteri di individuazione e di
ripartizione del rischio, nella scelta degli investimenti,
devono essere indicati nello statuto di cui all'articolo 4,
comma 3, lettera b). Con decreto del Ministro del tesoro,
sentita la commissione di cui all'articolo 16, sono
individuati:
a) le attivita' nelle quali i fondi pensione possono
investire le proprie disponibilita', con i rispettivi
limiti massimi di investimento, avendo particolare
attenzione per il finanziamento delle piccole e medie
imprese;
b) i criteri di investimento nelle varie categorie di
valori mobiliari;
c) le regole da osservare in materia di conflitti di
interesse compresi quelli eventuali attinenti alla
partecipazione dei soggetti sottoscrittori delle fonti
istitutive dei fondi pensione ai soggetti gestori di cui al
presente articolo.
4-sexies. I fondi pensione, costituiti nell'ambito
delle autorita' di vigilanza sui soggetti gestori a favore
dei dipendenti delle stesse, possono gestire direttamente
le proprie risorse.
27. All'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, le parole: "sei esperti per l'INPS,
l'INAIL e l'INPDAP" sono sostituite dalle seguenti: "otto
esperti per l'INPS, sei esperti per l'INAIL e sei per
l'INPDAP". Con apposite convenzioni gli enti previdenziali
pubblici regoleranno l'utilizzo in comune delle reti
telematiche delle banche dati e dei servizi di sportello e
di informazione all'utenza. Entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, il Governo della
Repubblica e' delegato ad emanare uno o piu' decreti
legislativi recanti norme volte a regolamentare le
dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti
previdenziali pubblici e gli investimenti degli stessi in
campo immobiliare nonche' la loro gestione, sulla base dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a) cessione del patrimonio immobiliare non adibito ad
uso strumentale di ciascun ente entro cinque anni
dall'emanazione delle norme delegate, procedendo in base a
percentuali annue delle cessioni determinate dalle medesime
norme;
b) definizione delle forme di cessione e gestione del
patrimonio tramite alienazioni, conferimenti a societa'
immobiliari, affidamenti a societa' specializzate, secondo
principi di trasparenza, economicita' e congruita' di
valutazione economica;
c) effettuazione di nuovi investimenti immobiliari -
fatti salvi i piani di investimento in atto e gli acquisti
di immobili adibiti ad uso strumentale - esclusivamente in
via indiretta, in particolare tramite sottoscrizione di
quote di fondi immobiliari e partecipazioni minoritarie in
societa' immobiliari, individuate in base a caratteristiche
di solidita' finanziaria, specializzazione e
professionalita'; in ogni caso, dovranno essere adottate
tutte le misure necessarie per salvaguardare l'obbligo
delle riserve legali previste dalle vigenti normative;
d) attuazione degli investimenti in relazione alle
necessita' di bilancio di ciascun ente, secondo criteri di
diversificazione delle partecipazioni e della detenzione di
quote in singole societa' idonee a minimizzare il rischio e
ad escludere forme di gestione anche indiretta del
patrimonio immobiliare;
e) verifica annua da parte del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale sull'andamento delle dismissioni e
sul rispetto dei criteri per i nuovi investimenti degli
enti, con comunicazione dei risultati attraverso apposita
relazione da presentare ogni anno alle competenti
commissioni parlamentari;
f) soppressione delle societa' gia' costituite per la
gestione e l'alienazione del patrimonio immobiliare dei
predetti enti.
28. A far data dal 1° gennaio 1996 saranno soggette
all'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi le
Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) o
loro reparti convenzionati con il Servizio sanitario
nazionale ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1978, n. 833, competendo soltanto ad esse la qualifica di
istituzione pubblica sanitaria.».
- Per il testo del citato decreto legislativo n. 165
del 2001, si veda nei riferimenti normativi all'articolo
14.