Art. 20 
 
                    Facolta' di riscatto periodi 
                    non coperti da contribuzione 
 
  1. In via sperimentale, per il  triennio  2019-2021,  gli  iscritti
all'assicurazione  generale  obbligatoria   per   l'invalidita',   la
vecchiaia e i superstiti  dei  lavoratori  dipendenti  e  alle  forme
sostitutive  ed  esclusive  della  medesima,  nonche'  alle  gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla  gestione  separata  di  cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non  gia'  titolari  di
pensione, hanno facolta' di  riscattare,  in  tutto  o  in  parte,  i
periodi antecedenti alla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo
comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non  soggetti
a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione,
comunque  versata  e  accreditata,   presso   forme   di   previdenza
obbligatoria,  parificandoli  a  periodi  di  lavoro.  Detti  periodi
possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni,  anche
non continuativi. 
  2. L'eventuale successiva acquisizione di  anzianita'  assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto  gia'  effettuato  ai  sensi  del  presente  articolo,   con
conseguente restituzione dei contributi. 
  3.  La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  esercitata  a  domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi  parenti  ed  affini
entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base  ai  criteri
fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L'onere cosi' determinato  e'  detraibile  dall'imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una  ripartizione  in  cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento  e
in quelli successivi. 
  4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto  di
cui al comma 1  puo'  essere  sostenuto  dal  datore  di  lavoro  del
l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione  spettanti
al lavoratore stesso. In tal  caso,  e'  deducibile  dal  reddito  di
impresa e da lavoro autonomo e,  ai  fini  della  determinazione  dei
redditi  da  lavoro   dipendente,   rientra   nell'ipotesi   di   cui
all'articolo 51, comma 2, lettera  a),  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 
  5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1  puo'
essere effettuato ai regimi previdenziali di  appartenenza  in  unica
soluzione ovvero in un massimo  di  120  rate  mensili,  ciascuna  di
importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi  per
la  rateizzazione.  La  rateizzazione  dell'onere  non  puo'   essere
concessa nei casi in cui i  contributi  da  riscatto  debbano  essere
utilizzati per la immediata liquidazione  della  pensione  diretta  o
indiretta o nel  caso  in  cui  gli  stessi  siano  determinanti  per
l'accoglimento  di  una  domanda  di  autorizzazione  ai   versamenti
volontari; qualora  cio'  avvenga  nel  corso  della  dilazione  gia'
concessa, la somma ancora dovuta sara' versata  in  unica  soluzione.
Alla data del saldo dell'onere l'INPS  provvede  all'accredito  della
contribuzione e ai relativi effetti. 
  6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997,  n.  184,
dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente: 
    «5-quater. E' consentita  la  facolta'  di  riscatto  di  cui  al
presente  articolo  dei  periodi   da   valutare   con   il   sistema
contributivo. In  tal  caso,  l'onere  dei  periodi  di  riscatto  e'
costituito  dal  versamento  di  un  contributo,  per  ogni  anno  da
riscattare,  pari  al  livello  minimo  imponibile   annuo   di   cui
all'articolo  1,  comma  3,  della  legge  2  agosto  1990,  n.  233,
moltiplicato   per   l'aliquota   di   computo   delle    prestazioni
pensionistiche  dell'assicurazione  generale   obbligatoria   per   i
lavoratori dipendenti,  vigenti  alla  data  di  presentazione  della
domanda.». 
  6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre  2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre  2004,
n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per  l'anno  2024,  di
17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8  milioni  di  euro  per
l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22  milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028. 
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8  milioni  di
euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro  per  l'anno  2020,  in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al  2023  e  in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis,  pari  a  1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di  euro  per  l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui  a  decorrere  dall'anno
2028, si provvede: 
  a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a  15,3  milioni  di
euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno  2021,  a  19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro  per  l'anno
2023, mediante riduzione del  Fondo  per  interventi  strutturali  di
politica  economica,  di  cui   all'articolo   10,   comma   5,   del
decreto-legge   29   novembre   2004,   n.   282,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307; 
  b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4  milioni  di
euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno  2022,  a  7,3
milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni  di  euro  per  l'anno
2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di  euro
per l'anno 2026, a 26,9 milioni di  euro  per  l'anno  2027  e  a  22
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028,  mediante  utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 5. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'articolo 2, comma 26  della  citata
          legge n. 335 del 1995, si veda  nei  riferimenti  normativi
          all'articolo 14. 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  30
          aprile 1997, n. 184, come modificato dalla  presente  legge
          (Attuazione della delega conferita dall'articolo  1,  comma
          39,  della  L.  8  agosto  1995,  n.  335,  in  materia  di
          ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai
          fini pensionistici): 
              «Art.  2  (Corsi  universitari  di  studio).  -  1.  La
          facolta' di riscatto prevista  dall'articolo  2-novies  del
          decreto-legge  2  marzo  1974,  n.  30  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 16 aprile  1974,  n.  114,  come
          modificato dall'articolo 2, comma 3, del  decreto-legge  1°
          ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla
          legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli
          iscritti al Fondo pensioni  lavoratori  dipendenti  e  alle
          gestioni  speciali  del  Fondo  stesso  per  i   lavoratori
          autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed  esclusivi
          dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
          la vecchiaia ed  i  superstiti  ed  alla  gestione  di  cui
          all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
          . 
              2. Sono riscattabili, in tutto o in  parte,  a  domanda
          dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui  al
          comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in
          alcuno dei regimi stessi,  i  periodi  corrispondenti  alla
          durata dei corsi legali di studio universitario  a  seguito
          dei  quali  siano  stati  conseguiti  i  diplomi   previsti
          dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 . 
              3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme  che
          disciplinano la liquidazione della pensione con il  sistema
          retributivo o con quello contributivo, tenuto  conto  della
          collocazione temporale dei  periodi  oggetto  di  riscatto,
          anche  ai  fini  del  computo  delle  anzianita'   previste
          dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge  n.  335
          del 1995 . 
              4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
          di riscatto, in relazione ai quali  trova  applicazione  il
          sistema retributivo, si applicano  i  coefficienti  di  cui
          alle tabelle  emanate  per  l'attuazione  dell'articolo  13
          della legge 12 agosto 1962, n.  1338.  Le  tabelle  vigenti
          sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
          del presente decreto legislativo sulla base  di  aggiornati
          coefficienti attuariali. 
              4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi  in  relazione
          ai quali trova applicazione il sistema  retributivo  ovvero
          contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
          di appartenenza in  unica  soluzione  ovvero  in  120  rate
          mensili  senza   l'applicazione   di   interessi   per   la
          rateizzazione. Tale disposizione si applica  esclusivamente
          alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008. 
              5. Per il calcolo dell'onere dei periodi  di  riscatto,
          da valutare con il sistema contributivo,  si  applicano  le
          aliquote contributive di finanziamento vigenti  nel  regime
          ove il riscatto opera  alla  data  di  presentazione  della
          domanda.  La  retribuzione   di   riferimento   e'   quella
          assoggettata a contribuzione nei dodici  mesi  meno  remoti
          rispetto alla  data  della  domanda  ed  e'  rapportata  al
          periodo  oggetto  di  riscatto.   Detta   retribuzione   e'
          attribuita temporalmente  e  proporzionalmente  ai  periodi
          riscattati. La rivalutazione del montante  individuale  dei
          contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995,
          ha effetto dalla data della domanda di riscatto. 
              5-bis. La facolta' di riscatto di cui  al  comma  5  e'
          ammessa anche per i soggetti non iscritti ad  alcuna  forma
          obbligatoria  di  previdenza  che  non   abbiano   iniziato
          l'attivita' lavorativa. In  tale  caso,  il  contributo  e'
          versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata  e
          viene   rivalutato   secondo   le   regole   del    sistema
          contributivo, con riferimento alla data della  domanda.  Il
          montante    maturato    e'    trasferito,     a     domanda
          dell'interessato, presso la  gestione  previdenziale  nella
          quale sia o sia stato  iscritto.  L'onere  dei  periodi  di
          riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
          ogni anno da riscattare, pari al livello minimo  imponibile
          annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2  agosto
          1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo  delle
          prestazioni  pensionistiche   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo  e'
          fiscalmente deducibile dall'interessato; il  contributo  e'
          altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
          l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
          19 per cento dell'importo stesso. 
              5-ter. In deroga a  quanto  previsto  dall'articolo  1,
          comma 7, della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  i  periodi
          riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis  sono  utili  ai
          fini del raggiungimento del diritto a pensione 
              5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di  cui
          al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema
          contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di  riscatto
          e' costituito dal versamento di  un  contributo,  per  ogni
          anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo
          di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto  1990,
          n.  233,  moltiplicato  per  l'aliquota  di  computo  delle
          prestazioni  pensionistiche   dell'assicurazione   generale
          obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data
          di presentazione della domanda.». 
              - Si riporta l'articolo 51, comma  2,  lettera  a)  del
          decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre  1986,
          n. 917 (Approvazione del  testo  unico  delle  imposte  sui
          redditi): 
              «Art.  51  (Determinazione  del   reddito   di   lavoro
          dipendente). - (Omissis). 
              2. Non concorrono a formare il reddito: 
                a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
          dal datore di lavoro o dal  lavoratore  in  ottemperanza  a
          disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
          versati dal datore di lavoro o dal  lavoratore  ad  enti  o
          casse   aventi   esclusivamente   fine   assistenziale   in
          conformita' a disposizioni di contratto o di accordo  o  di
          regolamento  aziendale,  che  operino   negli   ambiti   di
          intervento stabiliti con  il  decreto  del  Ministro  della
          salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
          un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
          Ai fini del calcolo del  predetto  limite  si  tiene  conto
          anche dei contributi di  assistenza  sanitaria  versati  ai
          sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 3 della legge 2 agosto
          1990, n. 233 (Riforma  dei  trattamenti  pensionistici  dei
          lavoratori autonomi): 
              «Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi  e
          delle prestazioni previdenziali  degli  artigiani  e  degli
          esercenti attivita' commerciali). - (Omissis). 
              3. Il livello minimo imponibile ai fini del  versamento
          dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
          comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella  misura  del
          minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
          per 312 il minimale giornaliero stabilito,  al  1°  gennaio
          dell'anno cui si riferiscono i contributi, per  gli  operai
          del settore artigianato e  commercio  dall'articolo  1  del
          decreto-legge 29 luglio 1981,  n.  402  ,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 26 settembre  1981,  n.  537,  e
          successive modificazioni ed integrazioni.». 
              -  Si  riporta  l'articolo  10,  del  decreto-legge  29
          novembre 2004, n.  282  (Disposizioni  urgenti  in  materia
          fiscale   e   di   finanza   pubblica),   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307: 
              «Art. 10 (Proroga di termini in materia di  definizione
          di illeciti edilizi). - 1. Al  decreto-legge  30  settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre 2003, n. 326,  e  successive  modificazioni,  sono
          apportate le seguenti ulteriori modifiche: 
                a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre  2004»  e
          «30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
          e: «terza rata», sono  sostituite,  rispettivamente,  dalle
          seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»; 
                b) nell'allegato 1, ultimo periodo,  le  parole:  «30
          giugno  2005»,  inserite  dopo  le  parole:  «deve   essere
          integrata entro il», sono sostituite  dalle  seguenti:  «31
          ottobre 2005»; 
                c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
          2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005». 
              2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
          dei termini stabiliti per il  versamento,  rispettivamente,
          della seconda e della terza rata  dell'anticipazione  degli
          oneri concessori opera a condizione che le  regioni,  prima
          della data di entrata in vigore del presente  decreto,  non
          abbiano dettato una diversa disciplina. 
              3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del  decreto-legge
          12 luglio 2004,  n.  168,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla  legge  30  luglio  2004,  n.   191,   e   successive
          modificazioni, e' abrogato. 
              4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1,  valutate
          per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
          quota parte delle maggiori entrate  derivanti  dalle  altre
          disposizioni contenute nel presente decreto. 
              5.  Al  fine  di  agevolare  il   perseguimento   degli
          obiettivi di finanza pubblica,  anche  mediante  interventi
          volti alla riduzione della pressione fiscale,  nello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          e' istituito un apposito «Fondo per interventi  strutturali
          di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
          maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di  euro  per
          l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».