Art. 20
Facolta' di riscatto periodi
non coperti da contribuzione
1. In via sperimentale, per il triennio 2019-2021, gli iscritti
all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme
sostitutive ed esclusive della medesima, nonche' alle gestioni
speciali dei lavoratori autonomi, e alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di
anzianita' contributiva al 31 dicembre 1995 e non gia' titolari di
pensione, hanno facolta' di riscattare, in tutto o in parte, i
periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto compresi tra l'anno del primo e quello dell'ultimo contributo
comunque accreditato nelle suddette forme assicurative, non soggetti
a obbligo contributivo e che non siano gia' coperti da contribuzione,
comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza
obbligatoria, parificandoli a periodi di lavoro. Detti periodi
possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni, anche
non continuativi.
2. L'eventuale successiva acquisizione di anzianita' assicurativa
antecedente al 1° gennaio 1996 determina l'annullamento d'ufficio del
riscatto gia' effettuato ai sensi del presente articolo, con
conseguente restituzione dei contributi.
3. La facolta' di cui al comma 1 e' esercitata a domanda
dell'assicurato o dei suoi superstiti o dei suoi parenti ed affini
entro il secondo grado, e l'onere e' determinato in base ai criteri
fissati dal comma 5 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile
1997, n. 184. L'onere cosi' determinato e' detraibile dall'imposta
lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque
quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e
in quelli successivi.
4. Per i lavoratori del settore privato l'onere per il riscatto di
cui al comma 1 puo' essere sostenuto dal datore di lavoro del
l'assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti
al lavoratore stesso. In tal caso, e' deducibile dal reddito di
impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei
redditi da lavoro dipendente, rientra nell'ipotesi di cui
all'articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
5. Il versamento dell'onere per il riscatto di cui al comma 1 puo'
essere effettuato ai regimi previdenziali di appartenenza in unica
soluzione ovvero in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di
importo non inferiore a euro 30, senza applicazione di interessi per
la rateizzazione. La rateizzazione dell'onere non puo' essere
concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere
utilizzati per la immediata liquidazione della pensione diretta o
indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per
l'accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti
volontari; qualora cio' avvenga nel corso della dilazione gia'
concessa, la somma ancora dovuta sara' versata in unica soluzione.
Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della
contribuzione e ai relativi effetti.
6. All'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,
dopo il comma 5-ter, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui al
presente articolo dei periodi da valutare con il sistema
contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto e'
costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da
riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui
all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233,
moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni
pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i
lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della
domanda.».
6-bis. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica,
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307, e' incrementato di 1,3 milioni di euro per l'anno 2024, di
17,6 milioni di euro per l'anno 2025, di 31,8 milioni di euro per
l'anno 2026, di 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 22 milioni
di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 5, valutati in 8 milioni di
euro per l'anno 2019, in 16,1 milioni di euro per l'anno 2020, in
24,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023 e in
8,5 milioni di euro per l'anno 2024, e dal comma 6-bis, pari a 1,3
milioni di euro per l'anno 2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno
2025, a 31,8 milioni di euro per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro
per l'anno 2027 e a 22 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2028, si provvede:
a) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2019, a 15,3 milioni di
euro per l'anno 2020, a 22 milioni di euro per l'anno 2021, a 19,6
milioni di euro per l'anno 2022 e a 17,1 milioni di euro per l'anno
2023, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di
politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
b) quanto a 0,8 milioni di euro per l'anno 2020, a 2,4 milioni di
euro per l'anno 2021, a 4,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 7,3
milioni di euro per l'anno 2023, a 9,8 milioni di euro per l'anno
2024, a 17,6 milioni di euro per l'anno 2025, a 31,8 milioni di euro
per l'anno 2026, a 26,9 milioni di euro per l'anno 2027 e a 22
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, mediante utilizzo
delle maggiori entrate derivanti dal comma 5.
Riferimenti normativi
- Per il testo dell'articolo 2, comma 26 della citata
legge n. 335 del 1995, si veda nei riferimenti normativi
all'articolo 14.
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 30
aprile 1997, n. 184, come modificato dalla presente legge
(Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma
39, della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di
ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai
fini pensionistici):
«Art. 2 (Corsi universitari di studio). - 1. La
facolta' di riscatto prevista dall'articolo 2-novies del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, come
modificato dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 1°
ottobre 1982, n. 694 , convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 1982, n. 881, e' riconosciuta a tutti gli
iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle
gestioni speciali del Fondo stesso per i lavoratori
autonomi e agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti ed alla gestione di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335
.
2. Sono riscattabili, in tutto o in parte, a domanda
dell'assicurato, in uno dei regimi previdenziali di cui al
comma 1 e quando non siano gia' coperti da contribuzione in
alcuno dei regimi stessi, i periodi corrispondenti alla
durata dei corsi legali di studio universitario a seguito
dei quali siano stati conseguiti i diplomi previsti
dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341 .
3. L'onere di riscatto e' determinato con le norme che
disciplinano la liquidazione della pensione con il sistema
retributivo o con quello contributivo, tenuto conto della
collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto,
anche ai fini del computo delle anzianita' previste
dall'articolo 1, commi 12 e 13, della citata legge n. 335
del 1995 .
4. Ai fini del calcolo dell'onere per i periodi oggetto
di riscatto, in relazione ai quali trova applicazione il
sistema retributivo, si applicano i coefficienti di cui
alle tabelle emanate per l'attuazione dell'articolo 13
della legge 12 agosto 1962, n. 1338. Le tabelle vigenti
sono adeguate entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo sulla base di aggiornati
coefficienti attuariali.
4-bis. Gli oneri da riscatto per periodi in relazione
ai quali trova applicazione il sistema retributivo ovvero
contributivo possono essere versati ai regimi previdenziali
di appartenenza in unica soluzione ovvero in 120 rate
mensili senza l'applicazione di interessi per la
rateizzazione. Tale disposizione si applica esclusivamente
alle domande presentate a decorrere dal 1° gennaio 2008.
5. Per il calcolo dell'onere dei periodi di riscatto,
da valutare con il sistema contributivo, si applicano le
aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime
ove il riscatto opera alla data di presentazione della
domanda. La retribuzione di riferimento e' quella
assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti
rispetto alla data della domanda ed e' rapportata al
periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione e'
attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi
riscattati. La rivalutazione del montante individuale dei
contributi disciplinato dalla citata legge n. 335 del 1995,
ha effetto dalla data della domanda di riscatto.
5-bis. La facolta' di riscatto di cui al comma 5 e'
ammessa anche per i soggetti non iscritti ad alcuna forma
obbligatoria di previdenza che non abbiano iniziato
l'attivita' lavorativa. In tale caso, il contributo e'
versato all'INPS in apposita evidenza contabile separata e
viene rivalutato secondo le regole del sistema
contributivo, con riferimento alla data della domanda. Il
montante maturato e' trasferito, a domanda
dell'interessato, presso la gestione previdenziale nella
quale sia o sia stato iscritto. L'onere dei periodi di
riscatto e' costituito dal versamento di un contributo, per
ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile
annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto
1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti. Il contributo e'
fiscalmente deducibile dall'interessato; il contributo e'
altresi' detraibile dall'imposta dovuta dai soggetti di cui
l'interessato risulti fiscalmente a carico nella misura del
19 per cento dell'importo stesso.
5-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1,
comma 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i periodi
riscattati ai sensi dei commi da 5 a 5-bis sono utili ai
fini del raggiungimento del diritto a pensione
5-quater. E' consentita la facolta' di riscatto di cui
al presente articolo dei periodi da valutare con il sistema
contributivo. In tal caso, l'onere dei periodi di riscatto
e' costituito dal versamento di un contributo, per ogni
anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo
di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990,
n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale
obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data
di presentazione della domanda.».
- Si riporta l'articolo 51, comma 2, lettera a) del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro
dipendente). - (Omissis).
2. Non concorrono a formare il reddito:
a) i contributi previdenziali e assistenziali versati
dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a
disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria
versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o
casse aventi esclusivamente fine assistenziale in
conformita' a disposizioni di contratto o di accordo o di
regolamento aziendale, che operino negli ambiti di
intervento stabiliti con il decreto del Ministro della
salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per
un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto
anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai
sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter).».
- Si riporta l'articolo 1, comma 3 della legge 2 agosto
1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi):
«Art. 1 (Finanziamento delle gestioni dei contributi e
delle prestazioni previdenziali degli artigiani e degli
esercenti attivita' commerciali). - (Omissis).
3. Il livello minimo imponibile ai fini del versamento
dei contributi previdenziali dovuti alle gestioni di cui al
comma 1 da ciascun assicurato e' fissato nella misura del
minimale annuo di retribuzione che si ottiene moltiplicando
per 312 il minimale giornaliero stabilito, al 1° gennaio
dell'anno cui si riferiscono i contributi, per gli operai
del settore artigianato e commercio dall'articolo 1 del
decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e
successive modificazioni ed integrazioni.».
- Si riporta l'articolo 10, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282 (Disposizioni urgenti in materia
fiscale e di finanza pubblica), convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307:
«Art. 10 (Proroga di termini in materia di definizione
di illeciti edilizi). - 1. Al decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti ulteriori modifiche:
a) nell'allegato 1, le parole: «20 dicembre 2004» e
«30 dicembre 2004», indicate dopo le parole: «seconda rata»
e: «terza rata», sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: «31 maggio 2005» e «30 settembre 2005»;
b) nell'allegato 1, ultimo periodo, le parole: «30
giugno 2005», inserite dopo le parole: «deve essere
integrata entro il», sono sostituite dalle seguenti: «31
ottobre 2005»;
c) al comma 37 dell'articolo 32 le parole: «30 giugno
2005» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2005».
2. La proroga al 31 maggio 2005 ed al 30 settembre 2005
dei termini stabiliti per il versamento, rispettivamente,
della seconda e della terza rata dell'anticipazione degli
oneri concessori opera a condizione che le regioni, prima
della data di entrata in vigore del presente decreto, non
abbiano dettato una diversa disciplina.
3. Il comma 2-quater dell'articolo 5 del decreto-legge
12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, e successive
modificazioni, e' abrogato.
4. Alle minori entrate derivanti dal comma 1, valutate
per l'anno 2004 in 2.215,5 milioni di euro, si provvede con
quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle altre
disposizioni contenute nel presente decreto.
5. Al fine di agevolare il perseguimento degli
obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi
volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali
di politica economica», alla cui costituzione concorrono le
maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per
l'anno 2005, derivanti dal comma 1.».